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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2024, n. 8012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8012 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 22353/2023 R.G., alla quale è stata riunita quella n. 22354/2023 R.G
posto che con decreto del 23.9.2023 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 21.11.2024;
lette le “note scritte” depositate dalle parti ricorrente entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata causa
TRA
- , nato il [...] a [...] (c.f.: ) Parte_1 C.F._1
- , nata il [...] a [...] (c.f.: ) Parte_2 C.F._2 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Piero Ferrara
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Massimiliano De Masi e Domenica Coppola - resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi depositati in data 29.11.2023 i ricorrenti, premesso di lavorare alle dipendenze della convenuta in qualità di Operatori Socio Sanitari sulla base di turni - l' Pt_1 dal 26.9.2000 e la dall'8.2.2022, con inquadramento nel livello BS dall'aprile 2019, Parte_2 nel livello BS1 da maggio 2019 all'ottobre 2022 e nel livello BS2 dal novembre 2022 - lamentano che, pur avendo prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ciascun ricorso, non hanno percepito la maggiorazione economica prevista dall'art. 29 del CCNL 2016-2018.
Hanno pertanto concluso per la condanna della al pagamento in favore Controparte_1 degli stessi gli importi indicati in ciascun ricorso, oltre interessi, vinte le spese di lite, con attribuzione.
Cont In entrambi i giudizi si è costituita tempestivamente in giudizio la che, CP_1 contestando il fondamento delle domande sulla base di una serie articolata di argomentazioni, ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
1 ***
La domanda è fondata.
Pacifico che i ricorrenti lavorano alle dipendenze della convenuta come “turnisti”, in punto di diritto le parti non convengono in merito all'interpretazione da dare all'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018 che, ricalcando quanto in precedenza previsto dall'art. 9 del
CCNI 20.9.2001, dispone: L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
In particolare, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la convenuta sostiene che tale norma contrattuale non trova applicazione per i dipendenti “turnisti”, per i quali l'attività svolta nei turni ricadenti in giornata infrasettimanale festiva costituisce attività lavorativa ordinaria.
In sostanza, secondo la datrice di lavoro, poiché in tali casi i “turnisti” non svolgono attività oltre l'orario settimanale previsto dal singolo contratto di lavoro, agli stessi spetterebbe solo l'indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL comparto sanità dell'1.9.1995, così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del CCNL 19.4.2004 prevista per il servizio prestato in giorno festivo.
In merito all'interpretazione delle suindicate norme contrattuali, in relazione alle quali si è registrato un contrasto giurisprudenziale, si è pronunciata la Suprema Corte in senso favorevole alla tesi attorea.
In particolare, la Corte di Cassazione, nel riformare la decisione della Corte territoriale impugnata, ha così statuito nella ordinanza n. 1505/2021:
“i ricorsi sono fondati e vanno accolti perché la Corte territoriale ha basato la decisione su un'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo non coerente con il tenore letterale delle stesse ed ha attribuito all'art. 44 del CCNL 1.9.1995 un carattere onnicomprensivo non voluto dalle parti collettive, con il risultato finale di riconoscere al lavoratore turnista un trattamento economico che, lungi dall'essere compensativo del maggiore disagio, risulta inferiore rispetto a quello del quale godono i dipendenti impegnati su un unico turno;
5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL
2 1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall , fatta propria dalla Corte territoriale, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 Pt_3
3 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicchè sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
6.5. ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità
l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL
14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n.
16600/2019; Cass. n. 21412/2019) e ciò perché in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52, lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo;
6.5. viceversa la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa;
6.6. a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perchè lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass.
4 n. 4878/2015); …”.
Pertanto, anche avuto riguardo alla funzione nomofilattica della Suprema Corte, questo giudice aderisce alla tesi attorea per la quale il suindicato art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018 trova applicazione anche ai dipendenti “turnisti”.
Ciò posto, si rileva che è pacifico, per essere stato dedotto in ricorso e non contestato in memoria difensiva, che i ricorrenti hanno svolto l'attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente indicati nei ricorsi.
Deve, inoltre, evidenziarsi che, a fronte della specifica allegazione attorea di non aver chiesto e goduto del riposo compensativo in relazione ai giorni festivi settimanali in cui gli istanti hanno reso la prestazione, parte resistente non ha fornito prova contraria.
La datrice di lavoro, piuttosto, ritiene erroneamente di poter tenere conto dei riposi goduti in ragione della copertura del turno notturno.
Al riguardo, che trattasi di riposo goduto non quale riposo compensativo connesso al lavoro prestato nelle giornate festive infrasettimanali si evince dalla circostanza per la quale la convenuta nega che ai ricorrenti spetti tale riposo.
In sostanza, ritiene il Tribunale che il riposo fruito in relazione al turno notturno, non essendo connesso con la prestazione resa nel giorno festivo, non può considerarsi riconosciuto in applicazione della suindicata normativa contrattuale.
A ciò si aggiunga, in linea generale, che il turnista che presta servizio in giorno infrasettimanale festivo, se non beneficia del giorno di riposo compensativo, gode di un giorno festivo in meno, e dunque effettua una giornata di lavoro in più, rispetto a chi non è in servizio nel medesimo giorno.
Dunque il compenso per cui è causa è dovuto a prescindere dal superamento o meno del monte orario lavorativo previsto.
Per tali motivi, che assorbono ogni altra questione ai ricorrenti deve essere riconosciuto il compenso di cui art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018.
Per la quantificazione del dovuto possono essere utilizzati i conteggi attorei in quanto, oltre a non essere stati specificamente contestati, risultano correttamente elaborati.
Per completezza, quanto al ricorrente , la circostanza dedotta in memoria difensiva, per Pt_1 la quale allo stesso sarebbero già state erogate 6 ore di lavoro straordinario in relazione al
25.4.2019 non emerge dagli atti di causa.
Ed invero, dalla busta paga di maggio 2019 a tal fine richiamata dalla convenuta non emerge che il pagamento di tali 6 ore di lavoro straordinario sia avvenuto con riferimento al 25.4.2019.
La convenuta, pertanto, in relazione agli anni dal 2018 al 2022 deve essere condannata a pagare in favore dei ricorrenti le seguenti somme:
- € 2.294,31 in favore di;
Parte_1
- € 2.136,83 in favore di;
Parte_2 il tutto oltre interessi legali su tali somme annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna
5 posta del credito (come da conteggi attorei) al soddisfo.
In ragione del contrasto giurisprudenziale in materia, oltre che della serialità della lite, le spese di lite vengono compensate nella misura di un terzo;
il residuo, liquidato come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) condanna la a pagare in favore dei ricorrenti, per le causale di cui in Controparte_2 parte motiva, i seguenti importi:
- € 2.294,31 in favore di;
Parte_1
- € 2.136,83 in favore di;
Parte_2 il tutto oltre interessi legali su tali somme annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo. b) compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna la a Controparte_2 pagare in favore dei ricorrenti il residuo;
residuo che liquida in € 970,00 oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
In Napoli, il 25.11.2024
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 22353/2023 R.G., alla quale è stata riunita quella n. 22354/2023 R.G
posto che con decreto del 23.9.2023 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 21.11.2024;
lette le “note scritte” depositate dalle parti ricorrente entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata causa
TRA
- , nato il [...] a [...] (c.f.: ) Parte_1 C.F._1
- , nata il [...] a [...] (c.f.: ) Parte_2 C.F._2 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Piero Ferrara
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Massimiliano De Masi e Domenica Coppola - resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi depositati in data 29.11.2023 i ricorrenti, premesso di lavorare alle dipendenze della convenuta in qualità di Operatori Socio Sanitari sulla base di turni - l' Pt_1 dal 26.9.2000 e la dall'8.2.2022, con inquadramento nel livello BS dall'aprile 2019, Parte_2 nel livello BS1 da maggio 2019 all'ottobre 2022 e nel livello BS2 dal novembre 2022 - lamentano che, pur avendo prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ciascun ricorso, non hanno percepito la maggiorazione economica prevista dall'art. 29 del CCNL 2016-2018.
Hanno pertanto concluso per la condanna della al pagamento in favore Controparte_1 degli stessi gli importi indicati in ciascun ricorso, oltre interessi, vinte le spese di lite, con attribuzione.
Cont In entrambi i giudizi si è costituita tempestivamente in giudizio la che, CP_1 contestando il fondamento delle domande sulla base di una serie articolata di argomentazioni, ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
1 ***
La domanda è fondata.
Pacifico che i ricorrenti lavorano alle dipendenze della convenuta come “turnisti”, in punto di diritto le parti non convengono in merito all'interpretazione da dare all'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018 che, ricalcando quanto in precedenza previsto dall'art. 9 del
CCNI 20.9.2001, dispone: L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
In particolare, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la convenuta sostiene che tale norma contrattuale non trova applicazione per i dipendenti “turnisti”, per i quali l'attività svolta nei turni ricadenti in giornata infrasettimanale festiva costituisce attività lavorativa ordinaria.
In sostanza, secondo la datrice di lavoro, poiché in tali casi i “turnisti” non svolgono attività oltre l'orario settimanale previsto dal singolo contratto di lavoro, agli stessi spetterebbe solo l'indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL comparto sanità dell'1.9.1995, così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del CCNL 19.4.2004 prevista per il servizio prestato in giorno festivo.
In merito all'interpretazione delle suindicate norme contrattuali, in relazione alle quali si è registrato un contrasto giurisprudenziale, si è pronunciata la Suprema Corte in senso favorevole alla tesi attorea.
In particolare, la Corte di Cassazione, nel riformare la decisione della Corte territoriale impugnata, ha così statuito nella ordinanza n. 1505/2021:
“i ricorsi sono fondati e vanno accolti perché la Corte territoriale ha basato la decisione su un'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo non coerente con il tenore letterale delle stesse ed ha attribuito all'art. 44 del CCNL 1.9.1995 un carattere onnicomprensivo non voluto dalle parti collettive, con il risultato finale di riconoscere al lavoratore turnista un trattamento economico che, lungi dall'essere compensativo del maggiore disagio, risulta inferiore rispetto a quello del quale godono i dipendenti impegnati su un unico turno;
5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL
2 1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall , fatta propria dalla Corte territoriale, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 Pt_3
3 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicchè sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
6.5. ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità
l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL
14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n.
16600/2019; Cass. n. 21412/2019) e ciò perché in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52, lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo;
6.5. viceversa la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa;
6.6. a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perchè lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass.
4 n. 4878/2015); …”.
Pertanto, anche avuto riguardo alla funzione nomofilattica della Suprema Corte, questo giudice aderisce alla tesi attorea per la quale il suindicato art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018 trova applicazione anche ai dipendenti “turnisti”.
Ciò posto, si rileva che è pacifico, per essere stato dedotto in ricorso e non contestato in memoria difensiva, che i ricorrenti hanno svolto l'attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente indicati nei ricorsi.
Deve, inoltre, evidenziarsi che, a fronte della specifica allegazione attorea di non aver chiesto e goduto del riposo compensativo in relazione ai giorni festivi settimanali in cui gli istanti hanno reso la prestazione, parte resistente non ha fornito prova contraria.
La datrice di lavoro, piuttosto, ritiene erroneamente di poter tenere conto dei riposi goduti in ragione della copertura del turno notturno.
Al riguardo, che trattasi di riposo goduto non quale riposo compensativo connesso al lavoro prestato nelle giornate festive infrasettimanali si evince dalla circostanza per la quale la convenuta nega che ai ricorrenti spetti tale riposo.
In sostanza, ritiene il Tribunale che il riposo fruito in relazione al turno notturno, non essendo connesso con la prestazione resa nel giorno festivo, non può considerarsi riconosciuto in applicazione della suindicata normativa contrattuale.
A ciò si aggiunga, in linea generale, che il turnista che presta servizio in giorno infrasettimanale festivo, se non beneficia del giorno di riposo compensativo, gode di un giorno festivo in meno, e dunque effettua una giornata di lavoro in più, rispetto a chi non è in servizio nel medesimo giorno.
Dunque il compenso per cui è causa è dovuto a prescindere dal superamento o meno del monte orario lavorativo previsto.
Per tali motivi, che assorbono ogni altra questione ai ricorrenti deve essere riconosciuto il compenso di cui art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018.
Per la quantificazione del dovuto possono essere utilizzati i conteggi attorei in quanto, oltre a non essere stati specificamente contestati, risultano correttamente elaborati.
Per completezza, quanto al ricorrente , la circostanza dedotta in memoria difensiva, per Pt_1 la quale allo stesso sarebbero già state erogate 6 ore di lavoro straordinario in relazione al
25.4.2019 non emerge dagli atti di causa.
Ed invero, dalla busta paga di maggio 2019 a tal fine richiamata dalla convenuta non emerge che il pagamento di tali 6 ore di lavoro straordinario sia avvenuto con riferimento al 25.4.2019.
La convenuta, pertanto, in relazione agli anni dal 2018 al 2022 deve essere condannata a pagare in favore dei ricorrenti le seguenti somme:
- € 2.294,31 in favore di;
Parte_1
- € 2.136,83 in favore di;
Parte_2 il tutto oltre interessi legali su tali somme annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna
5 posta del credito (come da conteggi attorei) al soddisfo.
In ragione del contrasto giurisprudenziale in materia, oltre che della serialità della lite, le spese di lite vengono compensate nella misura di un terzo;
il residuo, liquidato come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) condanna la a pagare in favore dei ricorrenti, per le causale di cui in Controparte_2 parte motiva, i seguenti importi:
- € 2.294,31 in favore di;
Parte_1
- € 2.136,83 in favore di;
Parte_2 il tutto oltre interessi legali su tali somme annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo. b) compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna la a Controparte_2 pagare in favore dei ricorrenti il residuo;
residuo che liquida in € 970,00 oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
In Napoli, il 25.11.2024
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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