Decreto cautelare 5 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, decreto cautelare 05/03/2018, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/03/2018
N. 01252/2018 REG.PROV.CAU.
N. 0022930/2018 Prot.Ag.ID
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sulla richiesta di decreto cautelare ante causam, proposta dalla Maison S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA VERTUCCI, con domicilio eletto presso il suo studio in ROMA, PIAZZA SAN SATURNINO N.5;
contro
ROMA CAPITALE non intervenuta;
per la concessione di misure cautelari anteriori alla causa, con riferimento:
alla Determinazione Dirigenziale numero repertorio CA/691/2018, numero protocollo CA/37338/2018 del 27 febbraio 2018 (doc.3), notificata all’Istante Società il 28 febbraio 2018, avente ad oggetto “Chiusura ex Ordinanza Sindacale n. 258/2012 della attività di somministrazione di alimenti e bevande e ordine di immediato ripristino dei luoghi nei confronti della Maison S.r.l. e p.e. Umberto Cinelli – P. IVA 12488181004 – sede legale a Roma in Via Luigi Settembrini n.30 – per il locale sito in Via Bocca di Leone n.46”, con cui Roma Capitale ha intimato alla stessa Maison S.r.l. “La rimozione dell’occupazione abusiva del suolo pubblico [..] antistante l’esercizio” commerciale suddetto, nonché “La chiusura dell’esercizio” stesso, “per un periodo di 5 (cinque) giorni e, comunque, fino al completo ripristino dello stato dei luoghi”, decorrenti dal “settimo giorno successivo a quello di notifica” dell’impugnando provvedimento (recte: dall’8 marzo 2018);
all’Ordinanza 27 novembre 2012, n.258 del Sindaco di Roma Capitale, avente ad oggetto “Disposizioni di indebita occupazione di suolo pubblico ai sensi dell’art. 3 comma 16 della Legge 15 luglio 2009, n.94”;
ad ogni altro atto – cognito e/o incognito – comunque presupposto e/o connesso e/o consequenziale a quelli suddetti;
Vista l’istanza ante causam ex art.61 C.p.a. – notificata alla Parte Pubblica il 02.3.2018 e depositata in via informatica il 03.3.2018 - promossa dalla odierna esponente avverso:
- la determinazione Dirigenziale numero repertorio CA/691/2018, n. prot. CA/37338/2018 del 27 febbraio 2018, notificata all’Istante Società il 28 febbraio 2018, avente ad oggetto “Chiusura ex Ordinanza Sindacale n. 258/2012 della attività di somministrazione di alimenti e bevande e ordine di immediato ripristino dei luoghi nei confronti della Maison S.r.l. e p.e. Umberto Cinelli – P. IVA 12488181004 – sede legale a Roma in Via Luigi Settembrini n.30 – per il locale sito in Via Bocca di Leone n.46”, con cui Roma Capitale ha intimato alla stessa Maison S.r.l. “La rimozione dell’occupazione abusiva del suolo pubblico [..] antistante l’esercizio” commerciale suddetto, nonché “La chiusura dell’esercizio” stesso, “per un periodo di 5 (cinque) giorni e, comunque, fino al completo ripristino dello stato dei luoghi”, decorrenti dal “settimo giorno successivo a quello di notifica” dell’impugnando provvedimento (recte: dall’8 marzo 2018);
- l’Ordinanza 27 novembre 2012, n.258 del Sindaco di Roma Capitale (doc.4), avente ad oggetto “Disposizioni di indebita occupazione di suolo pubblico ai sensi dell’art. 3 comma 16 della Legge 15 luglio 2009, n.94”,
Considerato – pur se all’esito di una valutazione sommaria compatibile con la presente articolazione della fase anticipatoria del giudizio:
- che non è contestata in gravame l’avvenuta occupazione (con tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere ) di suolo pubblico – all’interno di area comunale ricadente all’interno del territorio capitolino delimitato dal perimetro del sito UNESCO – per mq (che la parte istante limita ad 11 e) che nel verbale di accertamento datato 18.9.2017 assommano a 26,40; e tanto in assenza di apposito titolo concessorio che è stato richiesto ( successivamente al predetto accertamento e con precisione) in data 21.12.2017;
- che la legittimità dell’ordinanza sindacale n.258/2012 – contestata da parte esponente e costituente provvedimento di valenza generale con il quale si è disposta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge n.94 del 2009 – è stata ripetutamente affermata da questa Sezione II ter con pronunce condivise dal Giudice di appello (cfr. , ex plurimis, Cons. St. n.1622 del 2015; n. 5066 del 2014), a tanto accedendo la portata consequenziale delle determinazioni dei dirigenti degli uffici dell'amministrazione capitolina, nei casi di occupazione di suolo pubblico totalmente abusiva effettuata, per fini di commercio, su strade urbane ricadenti nel territorio capitolino, delimitato dal perimetro del sito Unesco (come riscontrato e accertato nel caso di specie);
- Considerato altresì che, per pacifica giurisprudenza della Sezione (ved. sentt. Sez. II ter, 03-09-2015, n. 11030 nonché Sent., 11/05/2015, n. 6771; 26/05/2015, n. 7471; 09/01/2017, n. 225) e del Giudice di appello ( cfr. sul principio, Cons. Stato Sez. V, Sent., 13/09/2016, n. 3857; Cons. Stato Sez. V, Sent., 14/10/2014, n. 5061) , l'art. 20 L. n.241 del 1990, con il suo comma quarto, esclude l'applicabilità della formula generale del silenzio-assenso, tra l'altro, agli "atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico". La concessione di suolo pubblico all'interno del centro storico di Roma, ove sono coinvolti interessi storico-culturali e la salubrità ambientale in materia di inquinamento acustico e atmosferico, non è suscettibile, ai sensi degli artt. 16,17 e 20 L n.241 citata, di essere assunta per silenzio-assenso;
- Considerato che la ditta istante non è ignota alla Sezione II ter di questo T.a.r. che con decisione nr. 7554/2017 (da visura del S.i.g.a. non appellata) ha respinto il ricorso nr. R.R.3644/2017 dalla stessa intentato avverso d.d. del 15.2.2017 di Roma Capitale del tutto analoga a quella sopra indicata ed in relazione alla quale è stata promossa la corrente richiesta di misure cautelari anteriore alla causa;
- Considerato ulteriormente che il prospettato danno economico scaturente dal provvedimento avversato è ristorabile attraverso apposita azione risarcitoria nel caso di eventuale fondatezza del ricorso da interporre e che, pertanto, anche in relazione a detto profilo di giudizio l’istanza di cui trattasi non appare corredata e supportata dai requisiti dell’eccezionale gravità ed urgenza prescritti ai fini della sua positiva delibazione;
P.Q.M.
- respinge l'istanza ex art.61 C.p.a. per le ragioni declinate in parte motiva.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 3 marzo 2018.
| Il Presidente |
| Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO