Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2614 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conSIlio e composto dai SI.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 12699/2024 R.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Carini, Via Renda n. 21, presso lo studio dell'Avv.
RANDAZZO VINCENZO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- Ricorrente -
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in Terrasini (PA), Via Partinico n. 6, presso lo studio dell'Avv. VITALE GLORIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- Resistente -
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
- Interveniente necessario -
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
Conclusioni delle parti:
Il ricorrente, con note di precisazione di conclusioni depositate il
28/3/2025, ha chiesto la pronuncia di separazione dei coniugi e decorso il termine di legge la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza nulla prevedere in ordine alla casa coniugale e in ordine al mantenimento reciproco fra coniugi, ma con autorizzazione “a prelevare dalla
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La resistente, con note di precisazione delle conclusioni depositate il
27/3/2025, ha chiesto la pronuncia di separazione dei coniugi e, decorsi i termini, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con assegnazione a sé della casa coniugale, sita in Carini (PA) alla Via Largo Della Cascata n. 22,
“con tutto quanto l'arreda e correda”; senza nulla disporre in relazione al mantenimento dei coniugi;
ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità della domanda di restituzione beni di parte ricorrente e, in subordine, ne ha chiesto comunque il rigetto;
inoltre, “nell'ipotesi in cui il Tribunale di Palermo ritenesse ammissibili nel presente procedimento le domande di restituzione beni e quelle di restituzione somme di denaro”, ha chiesto di accertare e dichiarare che “La
è debitore nei confronti di della Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di € 8.054,79, pari al 50% delle spese sostenute integralmente dalla moglie come esposto al capitolo E) della comparsa di costituzione e risposta, ovvero quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di giudizio, e condannare il ricorrente al pagamento della predetta somma in favore della IG.ra ; ed ancora, Controparte_1 nell'ipotesi in cui il Tribunale di Palermo ritenesse ammissibili nel presente procedimento le domande di restituzione beni e quelle di restituzione somme di denaro, accertare e dichiarare che è debitore nei confronti Parte_1 di della complessiva somma di € 5.800,00 a titolo di Controparte_1 prestiti che la moglie gli ha erogato e condannare il ricorrente al pagamento della predetta somma in favore della SI.ra ; rigettare le richieste Controparte_1 di interrogatorio formale e di prova testimoniale formulate da Parte_1
…]; accertare e dichiarare che gli allegati alla memoria ex art. 473 bis.
[...]
17, comma I, c.p.c. di parte ricorrente sono inammissibili in quanto ininfluenti ai fini del decidere;
che gli allegati alla memoria ex art. 473 bis. 17, comma I, c.p.c. di parte ricorrente sono inammissibili in quanto ininfluenti ai fini del decidere
[…]; ammettere i mezzi istruttori richiesti (anche in replica) dalla IG.ra
con la comparsa di costituzione e risposta e con la Controparte_1 memoria ex art. 473 bis. 17, comma II, c.p.c.; ai sensi dell'art. 473-bis.18 c.p.c., valutare l'omessa produzione della documentazione economico-patrimoniale da
2 parte del ricorrente, sia ai sensi dell'art. 116 c.p.c., che ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c. e dell'art. 96 c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla separazione personale dei coniugi.
Va senz'altro accolta la domanda diretta a ottenere la pronuncia di separazione, poiché dalle allegazioni delle parti (che hanno dichiarato di vivere separati di fatto da oltre un anno) e dall'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito alla prima udienza, risulta che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
2. Sull'assegnazione della casa coniugale
La domanda di assegnazione della casa coniugale di Via Largo Della Cascata
n. 22, di proprietà della madre della resistente, non può essere accolta.
L'assegnazione della casa coniugale, infatti, ha come unica finalità quella di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche dei figli - minorenni o comunque non indipendenti economicamente - nello stesso ambiente in cui si sono sviluppate prima della separazione (da ultimo, Cass.
31 marzo 2022, n. 10453, e Cass. 11 novembre 2021, n. 33610), e non può essere disposta, pertanto, in assenza della prole.
3. Sulla domanda di restituzione dei beni avanzata dal ricorrente
La domanda con cui il ricorrente ha chiesto l'autorizzazione a prelevare dalla casa coniugale alcuni arredi e suppellettili e gli indumenti personali è inammissibile.
La questione, infatti, non attiene ai rapporti nascenti dal matrimonio e potrà pertanto eventualmente essere decisa, sulla base dei titoli di proprietà, in un separato giudizio, sottoposto a rito ordinario e non a quello unificato in materia di minori e famiglia.
Al riguardo, il recente decreto legislativo del 31 ottobre 2024, n. 164, nel modificare il testo dell'art. 473 bis c.p.c., ha espressamente chiarito che il procedimento di scioglimento della comunione legale è escluso dall'applicazione del processo unificato in materia di famiglia e minori (con disposizione che, ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto legislativo, si applica a tutti i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, e quindi anche al
3 presente giudizio).
L'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, stabilisce del resto che il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi è consentito solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), escludendo quindi la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Va dunque esclusa la possibilità del simultaneus processus di domande soggette al procedimento ordinario, come quelle in esame, nell'ambito di un procedimento sottoposto al processo ex art. 473 bis c.p.c. (con riferimento al precedente assetto processuale cfr. Cass. 13 marzo 2017, n. 6424; per la domanda di scioglimento della comunione;
Cass. 8 febbraio 2017, n. 3316 per quella di restituzione di somme di danaro o di beni).
4. Considerata la pronunzia di inammissibilità, nessuna pronunzia va adottata riguardo alle altre domande proposte dalla SInora in CP_1 modo condizionato all'ammissibilità della domanda di restituzione dei beni proposta dal marito.
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Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda di divorzio, con riserva di pronunziare sulle spese processuali con la sentenza che definirà l'intero giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 12699/2024 R.G.:
- pronuncia la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
nato a [...] il [...] e ,
[...] Controparte_1 nata a [...], il [...], i quali hanno contratto matrimonio in
Carini (PA) il 2/8/2023 (atto n. 34, P. 2, S. A, anno 2023);
- rigetta la domanda formulata dalla resistente diretta a ottenere l'assegnazione della casa coniugale;
- dichiara l'inammissibilità delle ulteriori domande proposte;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle
4 spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Carini (PA) al n. 34, P. 2, S. A, anno 2023.
Così deciso in Palermo, nella camera di conSIlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 12/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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