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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 31/05/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
- Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 23.5.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 2709/2022 pendente tra
Parte_1
( c.f. ) C.F._1
Difensore: avv. Maria Borra
Domicilio eletto: Genova via XX Settembre 16/7s presso lo studio del difensore
E
CP_1
( c.f. ) C.F._2
Difensore: avv. Federica Adorni
Domicilio eletto: Genova via Cairoli 18 presso lo studio del difensore
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero.
avente ad oggetto separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
entrambe le parti: la ricorrente: come da note sostitutive di udienza depositate il 23.12.2024 il resistente: come da note sostitutive di udienza depositate il 23.12.2024
Il Pubblico Ministero: come da intervento del 13.7.2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo ( da ora anche la ricorrente, la moglie o la madre ) Parte_1 allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di avere contratto matrimonio concordatario in Camogli, in data 7.7.2002, con
CP_1
- Che dall'unione in data 6.5.2013 è nata la figlia Per_1
- Che la casa coniugale, di cui il marito è nudo proprietario e la suocera usufruttuaria, si trova in Genova via San Marino 114/1
- Di svolgere la professione di infermiera presso l'ospedale Gaslini percependo una retribuzione media mensile di circa 1800, 00 euro
- Che il marito, tecnico informatico, è stato licenziato per giusta causa nell'aprile 2021 e al momento del deposito del ricorso era percettore di Pt_2
- Che il marito, aduso all'abuso di sostanze alcooliche dal 2014, si è da tempo disinteressato della vita coniugale e della figlia
- Che negli ultimi anni ha intrattenuto due relazioni extraconiugali e nell'ultimo periodo ha posto in essere, anche di fronte alla figlia, condotte verbalmente aggressive e danneggiato platealmente oggetti
- Che, infine, si è allontanato dalla casa coniugale nel dicembre 2021 e si è trasferito a vivere presso la nuova compagna.
- Che sia prima che dopo la fine della relazione si è disinteressato della figlia, che, malgrado le sue sollecitazioni, non ha quasi mai ricercato
- Che, inoltre, dopo l'allontanamento dalla casa coniugale il marito ha contribuito in modo modesto e discontinuo al mantenimento della figlia.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia di separazione con addebito al marito
- L'affidamento rafforzato della figlia
- L'assegnazione della casa coniugale
2 - La regolamentazione delle frequentazioni col padre con la presenza di terza persona fino a quando on avrà dimostrato di essersi disintossicato CP_1
- La previsione di un obbligo contributivo al mantenimento ordinario della figlia nella misura di euro 600, 00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie
Con vittoria delle spese
( da ora anche il resistente, il marito o il padre ) si costituiva in funzione CP_1 della fase presidenziale mediante comparsa con la quale in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Contestava specificamente tutte le violazioni ai doveri matrimoniali allegate da controparte
- Contestava di fare abuso di sostanze alcooliche
- Allegava il fatto che il matrimonio sarebbe stato in profonda crisi da almeno cinque anni ( “…controparte dimentica di riferire che i coniugi erano già separati di fatto in casa da cinque anni e che la ricorrente aveva totalmente isolato il marito nella camera coniugale, trasferendosi in altra stanza dell'abitazione che la medesima aveva adibito a propria camere da letto “ ) tant'è che già nel 2019 i coniugi si erano di fatto separati per vari mesi.
- Riconosceva di essersi allontanato nel dicembre 2021 dalla casa coniugale ma in presenza di una situazione ormai non più tollerabile e al fine di non turbare la serenità della figlia
- Contestava di essersi disinteressato della figlia allegando di avere con questa un ottimo rapporto malgrado i tentativi della moglie di impedirgli di coltivarlo
- Allegava di contribuire sistematicamente al mantenimento della figlia versando l'importo mensile di euro 300, 00.
Su tali premesse:
- Si associava alla richiesta di separazione opponendosi però alla domanda di addebito
- Chiedeva l'affidamento condiviso della figlia con prevalente collocazione presso l'abitazione della madre
- L'assegnazione alla madre della casa coniugale
- La regolamentazione delle frequentazioni in modo da assicurargli di potere liberamente interagire con la figlia
- La previsione a proprio carico dell'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia versando alla madre l'importo mensile di euro 300, 00
- La ripartizione nella misura del 50% delle spese straordinarie relative alla minore.
Con vittoria delle spese
All'udienza di comparizione dei coniugi la moglie confermava nella sostanza le allegazioni di cui al ricorso precisando però che il marito aveva iniziato a contribuire regolarmente al mantenimento della figlia versando la somma di euro 300, 00 mensili;
il marito, oltre a confermare le allegazioni difensive di cui alla comparsa di costituzione, allegava altresì di
3 avere reperito una nuova occupazione ( il licenziamento sarebbe avvenuto per soppressione del posto e non per motivi disciplinari ) con contratto di sei mesi in prova e stipendio di euro 1650, 00 mensili. Precisava di essere ospitato da un'amica e di non dover sostenere oneri di locazione.
Il Presidente in via provvisoria ed urgente disponeva l'affidamento condiviso della minore e la sua prevalente collocazione presso l'abitazione della madre, cui assegnava la casa coniugale, e incaricava i servizi sociali di monitorare il rapporto padre figlia anche ai fini della regolamentazione delle frequentazioni;
l'obbligo contributivo a carico del padre veniva quantificato nella misura di euro 400, 00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
In sede di memorie integrative, prima, e di prima memoria ex art. 183 comma sesto cpc, poi, entrambe le parti confermavano le precedenti allegazioni e conclusioni
La causa era istruita, oltre che attraverso l'acquisizione di documenti e delle relazioni dei servizi e del consultorio, attraverso la prova testimoniale ammessa con la ordinanza
1.6.2023
Si riepilogano, per quanto di rilevanza, gli esiti della prova testimoniale ammessa
, conoscente delle parti e amico di vecchia data del padre della Testimone_1 ricorrente, oltre che vicino di casa, dichiarava di avere osservato il giorno in cui CP_1 aveva lasciato la casa coniugale: nella circostanza era giunto con una automobile, su cui aveva caricato la propria roba, ed era in compagnia di una donna che, però, il teste non sa quale ruolo abbia avuto e, in particolare, se tale persona avesse una relazione col marito. Conferma che in due occasioni, nel 2018 e nel 2019, madre e figlia si era trasferite a vivere per parecchio tempo presso la madre della a, aggiunge, ciò era accaduto Pt_1 dopo la morte del padre della ricorrente e per sostenere la madre della he dopo Pt_1 la morte del marito era caduta in depressione.
, madre della ricorrente, dichiarava che nel 2021 il genero aveva Persona_2 avuto una relazione con tale;
ciò sa per averlo appreso dalla propria figlia Persona_3
e perché, in una sola circostanza, aveva visto il in auto assieme a questa donna. CP_1
Dichiarava inoltre di avere visto i messaggi che il genero si scambiava con questa donna, messaggi che le venivano girati dalla propria figlia. Confermava di essere stata presente quando in data 11.12.2021 in genero aveva lasciato la casa coniugale dicendo, anche alla presenza della figlia, che se ne sarebbe andato. Dichiara che il genero dopo avere lasciato la casa coniugale si sarebbe trasferito a vivere presso l'abitazione della : può Per_3 affermarlo perché in occasione delle videochiamate effettuate alla figlia ella aveva potuto osservare un ambiente domestico identico a quello che appare sui profili social della
. Confermava che nel 2018 la figlia con la bambina avevano per qualche tempo Per_3 dormito a casa sua, in quanto in quel momento ella si trovava in stato di sconforto a seguito della morte del marito. Riconosceva di avere assistito a litigi tra i coniugi alla presenza della figlia.
4 , amica della confermava la relazione del con Testimone_2 Pt_1 CP_1 la nell'ottobre 2021: ella stessa aveva visto i messaggi che l'uomo scambiava Per_3 con l'amante, che le venivano girati dalla Le circostanze della relazione Pt_1 extraconiugale le erano state riferite in dettaglio dalla Aveva saputo da , Pt_1 Per_1 piangente, che il padre aveva una nuova famiglia;
la bambina lo aveva dedotto dall'ambiente domestico da cui il padre la videochiamava e dove si vedeva la presenza di giochi per bambini. Sentita in controprova sul capitolo 13 dichiarava di avere saputo dalla che a volte ella dormiva in stanza diversa rispetto al marito ma solo per il forte Pt_1 russare dell'uomo.
, madre del resistente, dichiarava di avere saputo dal figlio che la Persona_4 moglie si era trasferita a vivere dalla propria madre “ per via dei pettegolezzi di un suo zio
“; di avere saputo, sempre dal figlio, che in qualche circostanza la moglie lo aveva insultato e di avere saputo, sempre dal figlio, che era stata la moglie a mandarlo via dalla casa coniugale.
Le parti precisavano le conclusioni, sostanzialmente confermando le precedenti, mediante deposito di note scritte;
indi la causa era rimessa in decisione.
O S S E R V A
Deve essere accolta la domanda di separazione: la convivenza è di fatto cessata ormai dal dicembre 2021, malgrado il tempo trascorso il rapporto tra i coniugi è tuttora assai conflittuale e il ha certamente instaurato una nuova relazione, circostanze tutte CP_1 che renderebbero intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Sussistono pertanto i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. perché il Tribunale dichiari la separazione
Ai sensi dell'art. 151 comma secondo c.c. il giudice addebita la separazione al coniuge che l'abbia provocata “ in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio “; la ha chiesto l'addebito della separazione al allegando Pt_1 CP_1 che l'uomo avrebbe violato i doveri di fedeltà e di coabitazione ( art. 142 comma secondo c.c. ) allontanandosi dalla casa coniugale senza autorizzazione e allacciando in corso di matrimonio relazione sentimentale con altra donna. In particolare si allega il fatto che nel corso dell'ultimo anno di matrimonio il marito avrebbe allacciato ben due relazioni extraconiugali, con tali e , con la seconda delle quali Parte_3 Persona_3 si sarebbe trasferito a convivere immediatamente dopo avere lasciato la casa coniugale.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale ( cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 22291/2024 ) è onere della parte richiedente l'addebito, in ovvia applicazione dei principi generali di cui all'art. 2697 c.c., allegare e provare la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge e il rapporto di causalità tra tale violazione e la crisi coniugale ( la violazione del dovere di fedeltà è però considerata condotta di tale gravità da comportare una sorta di inversione dell'onere della prova, nel senso che dimostrata la infedeltà può ritenersi provato, in mancanza di prova contraria, anche il rapporto di causalità tra violazione e crisi coniugale ).
5 Nel caso di specie, però, anche a volere ritenere dimostrare le due violazioni al dovere di fedeltà allegate, può tuttavia ritenersi provato come la crisi matrimoniale fosse assai risalente nel tempo: è infatti la stessa riferire ai sanitari del consultorio ( cfr. relazione sulla capacità genitoriale Pt_1 della ricorrente ) che i problemi della coppia si erano già manifestati dopo tre anni di matrimonio ( quindi già nel 2005 ) e come ella nel 2020 ( quindi prima dei due tradimenti allegati ) già avesse deciso di separarsi ( “ anche grazie all'aiuto della psicologa che la seguiva per il lutto del padre “ ). Circostanze analoghe la ha riferito ai servizi sociali ( cfr. relazione 16.9.2022 ) Pt_1 confrontandosi con i cui operatori la donna fa risalire i problemi di coppia alla nascita della figlia, quindi al 2013.
Del resto è pacifico che già prima dell'allontanamento del marito dalla casa coniugale la ricorrente dormisse spesso all'interno di stanza diversa rispetto al marito e come ella per lunghi periodi si fosse trasferita a vivere presso la madre, circostanze che, tanto più alla luce di quanto dalla edesima dichiarato, appare ingenuo spiegare solo col fastidio per il russare del marito e Pt_1 con l'esigenza di assistere la madre improvvisamente rimasta vedova, così come riferito da testi molto vicini alla parte e non completamente attendibili.
La domanda di addebito deve quindi essere rigettata.
In punto di affidamento, collocazione e frequentazioni col genitore non collocatario si osserva quanto segue: come noto, l'art. 337 ter comma secondo c.c. prevede che il giudice debba valutare prioritariamente la possibilità dell'affido condiviso, ritenuta come la forma di affidamento maggiormente rispondente all'interesse della prole, e possa optare per una diversa soluzione solo quando emergano concreti elementi per ritenere che l'affido ad uno o ad entrambi i genitori possa contrastare con detto interesse.
Con riferimento alla madre l'osservazione della capacità genitoriale della donna eseguita presso il consultorio ha evidenziato come, pur in presenza di talune fragilità, la donna conservi integre le funzioni genitoriali: del tutto idonea per quanto concerne gli aspetti organizzativi e materiali, attenta alle esigenze della figlia a cui è sinceramente attaccata, la appare in difficoltà nel Pt_1 relazionarsi con la figlia, poco critica nel valutarne le richieste e con la tendenza ad agire immediatamente per soddisfare la bambina anziché “ mettere un tempo di pensiero tra il desiderio e l'azione “. La madre è, in ogni caso, attenta alle esigenze sanitarie della figlia che, in relazione alle problematiche psicologiche rappresentate, è costantemente seguita da professionisti privati ( cfr. relazione consultorio Asl 3 sulle capacità genitoriali con visto del 13.10.2023 ).
Nell'ultimo periodo la che ha rifiutato l'intervento educativo dei servizi, non ha più preso Pt_1 contatti con gli stessi;
che, con la relazione conclusiva dell'11.11.2024 attestano come la psicologa Per_ privata della minore, dott.ssa “ ha riferito alle scriventi che ha trovato un proprio Per_5 equilibrio e che tale intervento potrebbe destabilizzarla. La psicologa ha riferito inoltre che al fine di assicurare serenità ed equilibrio alla bambina, la stessa potrebbe essere lasciata libera di incontrare il padre quando lo desidera con la supervisione della madre o della nonna “.
Sebbene con le segnalate fragilità, si ritiene che la madre abbia comunque la capacità di continuare ad esercitare la responsabilità genitoriale;
come già evidenziato, infatti, la è Pt_1 perfettamente capace con riferimento agli aspetti materiali e organizzativi, accudisce con scrupolo la figlia e le fornisce, a proprie spese avvalendosi di specialisti privati, il necessario sostegno psicologico;
laddove la donna mostra alcune carenze è nell'approccio relazionale con la figlia, aspetto che peraltro da ultimo sembra migliorato come riferito ai servizi dalla psicologa che segue la minore, in relazione al quale un affidamento ai servizi sociali avrebbe però poco significato: nello specifico non si tratta, infatti, di fornire alla minore un sostegno, attenzioni e cure che il genitore non vuole o può dare ma di sostituirsi a questo nella relazione psicologica quotidiana con la figlia, ciò che, ovviamente, gli assistenti sociali non possono fare salvo l'ipotesi ( ma la situazione non è di tale gravità da giustificare il provvedimento ) di una istituzionalizzazione della minore.
6 Diversa è invece la situazione del padre: egli da un lato è certamente risultato fare abuso di sostanze alcooliche e, dall'altro, è sembrato effettivamente disinteressarsi non solo della gestione quotidiana della figlia ma anche del recupero e consolidamento del rapporto con la stessa.
Appare evidente che i problemi di dipendenza da alcool dell'uomo derivino da una situazione di disagio psichico molto seria di cui il resistente non appare completamente consapevole o, laddove lo sia, in grado di gestire e risolvere autonomamente ( del resto la stessa ha riferito ai Pt_1 servizi ( cfr. relazione servizi 16.9.2022 ) di attacchi di panico del marito anteriori alla nascita della figlia;
si ignora, però, se ella abbia fatto uso della locuzione “ attacchi di panico “ in senso tecnico
). Dalla relazione 31.3.2023 del è risultata positività per cannabinoidi, alcool e Pt_4 benzodiazepine. I sanitari hanno inoltre evidenziato un forte stato ansioso;
lo stesso ha CP_1 riconosciuto la necessità di sostegno psicologico. Malgrado ciò, però, egli non si è più presentato Part presso il , dopo l'autunno 2024, né per effettuare ulteriori analisi né per colloqui. Egli, inoltre, dal mese di dicembre 2023 non si è più presentato ai servizi sociali.
Per quanto riguarda le frequentazioni con la figlia le stesse durante una prima fase hanno avuto luogo in forma protetta: l'uomo, però, vi ha partecipato senza entusiasmo, talora giungendo in ritardo e altre volte addirittura disertando gli appuntamenti;
gli incontri si sono svolti senza trasporto ( “ dagli incontri protetti emerge una relazione piuttosto povera, improntata a scambi affettuosi ( Per_ bacini, piccole effusioni…) e al gioco. La relazione è condotta principalmente da , il dialogo è collegato soprattutto a ricordi riguardanti il passato e alle cose fatte insieme. Emerge un legame affettivo ma anche una certa ambivalenza nel rapporto tra i due. Il padre talvolta appare impacciato
“. Gli incontri protetti si sono interrotti nell'aprile 2023 quando “…l'uomo si è presentato nuovamente in forte ritardo e in evidente stato di agitazione dichiarando di essere arrivato al limite di sopportazione rispetto alle continue interferenze della sig,ra ella sua vita privata. Il sig. Pt_1 ha inoltre spiegato che tali interferenze lo stiano portando a pensare di rinunciare alla CP_1 responsabilità genitoriale;
lo stesso ha inoltre affermato di avere peggiorato il suo abuso di sostanze e alcol e di avere preso un nuovo appuntamento con lo psicologo del Ser.D. Infine, l'agitazione dell'uomo è diventata tale che lo stesso ha interrotto il colloquio senza dare alle scriventi la possibilità di replica allontanandosi dalla stanza “.
Da allora i contatti tra padre e figlia sono sempre avvenuti alla presenza della madre o della nonna.
E' evidente la gravità della condizione psichica dell'uomo, che è verosimilmente alla base della condizione di dipendenza da alcol e sostanze e del disorganizzato ed incostante approccio del lla genitorialità. CP_1
In presenza di siffatta situazione è evidente che la minore debba essere affidata alla madre e collocata presso la stessa con conseguente assegnazione alla ella casa coniugale ( art. Pt_1 337 sexies c.c. ).
Quanto al regime di frequentazioni va osservato che negli atti conclusivi entrambe le parti hanno chiesto che gli stessi, fino a quando on abbia superato i problemi di dipendenza, abbiano CP_1 luogo alla presenza della madre o di persona a questa delegato, come suggerito da parte della dott.ssa terapeuta privata della minore. Dopo il fallimento degli incontri protetti tale Per_5 soluzione, per quanto non ideale, appare allo stato quale l'unica concretamente percorribile.
Per quanto riguarda gli aspetti economici la situazione è la seguente: la madre, infermiera professionale alle dipendenze dell'Istituto Gaslini, percepisce una retribuzione di circa euro 1800, 00 mensili e, in quanto assegnataria della casa coniugale di proprietà della suocera, non sostiene spese di locazione. Il padre all'epoca della fase presidenziale ha allegato di percepire uno stipendio di euro 1650, 00 e poi prodotto buste paga attestanti una retribuzione mensile di circa 1700, 00 euro mensili. In sede di udienza presidenziale aveva dichiarato di essere ospite di un'amica ma, in corso di causa, ha poi prodotto copia di contratto di locazione ( non registrata ) e bonifico di 500, 00 euro a titolo di canone. Si può pertanto ragionevolmente ritenere che la situazione economica del resistente sia peggiorata rispetto alla data dell'udienza presidenziale, ciò che giustifica la riduzione a 350, 00 euro mensili dall'assegno di mantenimento. Tenuto conto del fatto che il padre non si occupa mai direttamente della cura della figlia e che delle esigenze
7 materiali della ragazza e della somministrazione dei pasti si occupa sempre in via esclusiva la madre, una più significativa riduzione contrasterebbe con i criteri di cui all'art. 337 bis comma quarto nn. 3 e 5 c.c.
Le spese straordinarie relative alla figlia dovranno essere ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
In considerazione della reciproca soccombenza possono essere integralmente compensate le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
DICHIARA la separazione personale tra e , legati da Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato a Camogli il 7.7.2002 trascritto nei registri dello stato civile del comune di Camogli al n. 69 P. II serie A anno 2002 autorizzandoli a vivere separati.
RIGETTA la domanda di addebito della separazione proposta da
[...]
nata a Genova il [...] in [...] esclusiva a Controparte_2 Parte_1 presso cui la minore resterà collocata e assumerà la residenza anagrafica
DISPONE che il genitore affidatario esclusivo possa esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla responsabilità genitoriale relativa ai figli e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni:
a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza dei figli e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità dei figli validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
con facoltà di rilascio/rinnovo a favore del genitore affidatario di passaporto e/o documenti equipollenti con iscrizione di figli minori.
DISPONE conseguentemente che il genitore affidatario esclusivo possa firmare autonomamente, senza il concorso del padre, ogni documentazione relativa alle attività sopra indicate.
ASSEGNA a la casa coniugale sita a Genova via San Marino 114/1 Parte_1
DISPONE che il padre, fino a quando non documenterà la negatività da sostanze alcoliche, stupefacenti e psicotrope, possa vedere la figlia, almeno una volta alla settimana per almeno un'ora, alla presenza della madre o di persona da questa delegata;
nonché di contattarla a mezzo telefono o videochiamate almeno una volta al giorno compatibilmente con le esigenze di studio, svago e riposo della minore.
8 PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno CP_1 Parte_1 cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia la somma di euro
350, 00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat ( decorrenza data sentenza ).
DISPONE che le spese straordinarie relative alla figlia, individuate e disciplinate a norma di quanto stabilito nel verbale della riunione ex 47 ord. giud, del 15.9.2016 della IV sezione civile del
Tribunale di Genova, siano ripartite al 50% tra ciascun genitore.
DICHIARA interamente compensate le spese di lite
DISPONE che la presente sentenza venga annotata nei registri dello stato civile
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 23.5.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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