Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4658 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini ha pronunciato ha pronunciato in data 11.06.2025, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5372/2024 (cui è riunita quella n. 7695/2023) Ruolo Generale Lavoro e
Previdenza
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Agnese Gualtieri
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Avv. Maria Pia Tedeschi. CP_1
OPPOSTO
Oggetto: opposizione ATP conclusioni: come in atti
Fatto e diritto
Con atto depositato il 04/03/2024 l'epigrafata ricorrente ha esposto di essere stata sottoposta, in data 02/01/2023 a visita di revisione dalla Commissione Medica che, CP_1 riconoscendola “invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88. 124 /98) grave 100%”, ha ritenuto di non confermare i benefici economici relativi all'Indennità di Accompagnamento di cui godeva, per insussistenza del requisito sanitario;
di avere proposto ricorso ex art.445 bis c.p.c. e il CTU nominato per l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il ripristino del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento sin dall'2/1/2023, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto all'indennità di accompagnamento solo a decorrere dal 1 dicembre 2023; che, a seguito del dissenso espresso in data 19/02/2024, ha rilevato la nullità della CTU per inosservanza del termine a difesa e, ribadite nel presente giudizio le sue doglianze e le censure all'elaborato peritale, ha concluso chiedendo “accertare e dichiarare, per tutte le suesposte ragioni, la radicale nullità dell'elaborato peritale depositato nell'ambito del
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d. disporre la rinnovazione della ctu, affidandola ad altro esperto, affinché accerti la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 sin dal 02/01/2023, data dell'illegittima revoca, e/o da quella diversa che fosse ritenuta di giustizia;
e. nel merito, accogliere la domanda e dichiarare, così come richiesto nell'atp, che sussistono in favore della ricorrente le condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex lege
18/80, a far data dal 02/01/2023 o da quella diversa che si riterrà, con ogni conseguente statuizione;
f. con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso spese generali, Iva e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
L si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, perché tardivo e quindi CP_1 inammissibile, basato su motivazioni non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria.
Il Giudice, acquisita nota integrativa da parte dell'ausiliario e concesse note difensive e disposto il rinnovo della consulenza, in data odierna ha deciso la causa, previa riunione al presente del fascicolo della fase di ATP, con sentenza di cui ha disposto la comunicazione alle parti.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 Bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, quanto al requisito sanitario, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, ha conseguito il riconoscimento del requisito sanitario utile alla conferma dell'indennità di accompagnamento in godimento, solo dal 1° dicembre 2023.
IL Giudicante ha dichiarato la nullità parziale della consulenza a causa dell'omesso invio della bozza, previsto dall'art. 195 c.p.c. e, disposto il rifacimento delle operazioni peritali a decorrere dall'invio delle bozze, ha ravvisato carenze motivazionali dell'elaborato peritale, disponendone il rinnovo ex art. 196 c.p.c.
Il CTU all'uopo nominato, dott. , a conclusione delle operazioni peritali e del Persona_1 procedimento di cui all'art. 195 c.p.c. ha depositato l'elaborato in cui ha elaborato la seguente diagnosi “ la ricorrente presenta le seguenti infermita' : a-Vasculopatia cerebrale cronica con rallentamento ideo-motorio in assenza di deterioramento cognitivo. b-Cardiopatia ipertensiva con iniziale IRC (III° stadio).
c-Maculopatia degenerativa in OO con visus ridotto (in OSn di 1/10 nmcl, in ODx di 3-4/10) d-Sindrome ansiosa depressiva di grado moderato. e-Artrosi polidistrettuale localizzata al rachide lombosacrale, alle anche e ginocchia bilaterali con evidenti deficit articolari. Esiti di frattura pluriframmentaria di branca ischio-pubica sinistra. f-Ipoacusia neurosensoriale bilaterale” e ha concluso affermando che “tutte le suddette patologie CP_ possono considerarsi preesistenti alla data della visita di revisione del 2/1/23, come ampiamente documentato agli atti;
successivamente alla data della domanda amministrativa di accompagnamento non si
è verificato aggravamento delle patologie suddette in quanto già gravi;
nel corso del procedimento amministrativo e di quello giudiziario non si è verificata la comparsa di altre affezioni comunque incidenti;
2 tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate e della loro incidenza sulla capacità di lavoro;
tenuto conto del lavoro abituale esercitato , dell'età, del sesso, dell'adattabilità a lavori affini a quello espletato
, si può affermare che : l'istante si trovava e si trova nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro;
non ha e non aveva la capacità di deambulare da sola e di svolgere autonomamente gli atti CP_ quotidiani della vita dalla data di revisione del 2/1/23 in poi;
pertanto si ritiene persona bisognevole di CP_ assistenza continua dall'epoca della data di revision del 2/1/23 in poi”.
La consulenza in quanto adeguatamente motivata, coerente nelle premesse e conclusioni e non specificamente contestata può essere senz'altro condivisa e fatta propria dal Giudicante.
All'esito, il ricorso in opposizione volto a conseguire la conferma del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento dalla visita di revisione è fondato e va pertanto accolto.
Le spese, da valutarsi in relazione all'intero procedimento, siccome danno luogo all'accoglimento integrale del ricorso sono a carico dell . Le spese di CTU si liquidano con CP_1 separato decreto a carico di parte dell . CP_1
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che la ricorrente ha il requisito sanitario utile all'indennità di accompagnamento 02.01.2023; condanna l al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida per l'intero CP_1 giudizio in € 3.122,00 comprensivi di spese generali oltre IVA e CPA con attribuzione;
liquida le spese di entrambe le CTU con separati decreti.
Napoli,11.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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