Art. 10. (Agenti ausiliari della Polizia di Stato). 1. All' articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 sono soppresse le parole: "ed al terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 343 ".
Nota all'art. 10:
- Il testo vigente dell' art. 6 comma 5, della legge n. 958/1986 , in base a quanto disposto dalla presente legge, risulta il seguente:
Decorsi cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge cessano di avere vigore le norme di cui all' art. 3 della legge 13 ottobre 1950, n. 913 , al quarto comma dell'art. 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198 ".
Nota all'art. 10:
- Il testo vigente dell' art. 6 comma 5, della legge n. 958/1986 , in base a quanto disposto dalla presente legge, risulta il seguente:
Decorsi cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge cessano di avere vigore le norme di cui all' art. 3 della legge 13 ottobre 1950, n. 913 , al quarto comma dell'art. 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198 ".