Articolo 10 della Legge 7 agosto 1990, n. 232
Articolo 9Articolo 11
Versione
12 agosto 1990
Art. 10. (Agenti ausiliari della Polizia di Stato). 1. All' articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 sono soppresse le parole: "ed al terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 343 ".
Nota all'art. 10:
- Il testo vigente dell' art. 6 comma 5, della legge n. 958/1986 , in base a quanto disposto dalla presente legge, risulta il seguente:
Decorsi cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge cessano di avere vigore le norme di cui all' art. 3 della legge 13 ottobre 1950, n. 913 , al quarto comma dell'art. 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198 ".
Entrata in vigore il 12 agosto 1990