TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 14/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1174/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1174/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SILVIA CAROTI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Piazza Risorgimento,116 52100 Arezzo ITALIA presso il difensore avv. SILVIA
CAROTI
RICORRENTE nei confronti di (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SILVANO IMBRIACI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 8.11.2024, agisce nei Parte_1
confronti di esponendo che ha lavorato alle dipendenze della CP_1 [...]
fino al 30.5.2024, quando si è dimesso per Controparte_2
giusta causa motivata dal mancato pagamento delle mensilità da dicembre 2023; che è rimasto creditore, detratti gli acconti ricevuti, della somma complessiva di € 43.434,46 di cui € 31.434,46 lordi a titolo di mancato pagamento mensilità da dicembre 2023 a maggio 2024, tredicesima mensilità 2023, indennità di mancato preavviso, competenze finali e TFR ed € 12.000,00 netti a titolo di indennità ad personam; che in data 31.5.2024 presentava domanda di Naspi, accolta con decorrenza 7.6.2024; che dalla mensilità di ottobre l' ha cessato il CP_1 pagamento a fronte dell'avvenuto pagamento dell'indennità di mancato preavviso per il periodo 31.5.2024 – 30.7.2024, con conseguente incompatibilità con il trattamento NASPI fino al 30.7.2024 e decorrenza della prestazione dal
7.8.2024; che l'indennità di mancato preavviso non è stata mai liquidata nonostante fosse stata richiesta e ha presentato ricorso per decreto ingiuntivo e istanza per la liquidazione giudiziale.
Chiede, pertanto, di accertare e dichiarare che l'indennità NASPI del
31.5.2024 decorre dal 7.6.2024, con conseguente illegittimità del provvedimento di recupero , con conseguente condanna di al pagamento delle somme CP_1 CP_1
indebitamente trattenute e al risarcimento del danno in via equitativa.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_3
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che il datore di lavoro ha inviato flussi EMENS contenenti contribuzione a titolo di preavviso dal 31.5.2024 al 30.7.2024, per 9 settimane ed € 4.430,00 corrisposti a tale titolo;
che ha quindi applicato la regola della decorrenza del trattamento NASPI all'ottavo giorno successivo alla fine del preavviso indennizzato;
che, a parere dell' , il fatto che il datore di lavoro CP_1
abbia esposto nella denuncia dei flussi la corresponsione dell'indennità di mancato preavviso costituisce elemento presuntivo circa l'effettivo pagamento
(busta paga).
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti che seguono.
2 La Naspi è una indennità mensile di disoccupazione e, quindi, un sostegno al reddito per i lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente la propria occupazione. In particolare, in punto di decorrenza dell'erogazione della
Naspi, detta indennità, come previsto dalla legge, spetta dall'ottavo giorno successivo alla data finale del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso solo nei casi in cui detta indennità sia stata effettivamente corrisposta dal datore di lavoro. Nel caso in cui, quindi, all'assicurato sia stata pagata un'indennità per mancato preavviso, l'indennità per disoccupazione decorre dall'ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente all'indennità per mancato preavviso (art. 73 R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito nella L. 6 aprile 1936 n. 1155).
Se invece l'indennità di mancato preavviso non sia stata corrisposta, per la decorrenza della predetta indennità si dovrà far riferimento ai normali meccanismi legati alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di inoltro della domanda di prestazione. A chiarirlo è stato l' stessa con il messaggio n. CP_1
19273 del 23 novembre 2012 a seguito di alcune segnalazioni relative a incertezze operative riguardanti l'indennità di mancato preavviso e la conseguente decorrenza delle indennità di disoccupazione, nonché la Corte di
Cassazione in più occasioni (Cfr. Cass. n. 18503/2017).
Nel caso di specie è evidente che al ricorrente non sia stata pagata l'indennità di mancato preavviso, tant'è che lo stesso ha adito le vie giudiziali per ottenerne il pagamento (doc. n. 6 ricorso).
Dai documenti allegati vi è, infatti, il ricorso per decreto ingiuntivo nel quale oltre al pagamento delle mensilità, del tfr e delle indennità varie, richiedeva il pagamento dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso, chiedendo altresì che venisse ripristinata l'originaria decorrenza della prestazione al 7.6.2024 con conseguente corresponsione degli arretrati dovuti.
Deve, pertanto, accertarsi e dichiararsi che l'indennità Naspi del ricorrente n. decorre dal 7.6.2024 con conseguente condanna Controparte_4 dell' resistente alla restituzione delle somme recuperate sulla base CP_3
dell'impugnato provvedimento.
3 In ordine alla domanda risarcitoria, invece, si ritiene la stessa infondata, in quanto l'attività istituzionale , nella revoca o rideterminazione di un CP_1
trattamento previdenziale, non può provocare un danno ingiusto ove gli uffici ritengano di valutare l'assenza dei presupposti di legge per il diritto alla prestazione, secondo una valutazione che la legge attribuisce all' . CP_3
Manca, inoltre, un'allegazione specifica dei danni lamentati, essendo del tutto generico il riferimento alla situazione di chi, persa la propria occupazione, si trovi senza il necessario supporto economico.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto nei limiti appena esposti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA che l'indennità Naspi del 31.5.2024 n. decorre dal 7.6.2024 e per l'effetto Controparte_4
2. CONDANNA alla restituzione – in favore del ricorrente – delle CP_1 somme recuperate sulla base dell'impugnato provvedimento;
3. RESPINGE nel resto il ricorso;
4. CONDANNA al pagamento – in favore del ricorrente – delle CP_1 spese di lite, che liquida in € 1.865,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 14/01/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
4
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1174/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SILVIA CAROTI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Piazza Risorgimento,116 52100 Arezzo ITALIA presso il difensore avv. SILVIA
CAROTI
RICORRENTE nei confronti di (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SILVANO IMBRIACI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 8.11.2024, agisce nei Parte_1
confronti di esponendo che ha lavorato alle dipendenze della CP_1 [...]
fino al 30.5.2024, quando si è dimesso per Controparte_2
giusta causa motivata dal mancato pagamento delle mensilità da dicembre 2023; che è rimasto creditore, detratti gli acconti ricevuti, della somma complessiva di € 43.434,46 di cui € 31.434,46 lordi a titolo di mancato pagamento mensilità da dicembre 2023 a maggio 2024, tredicesima mensilità 2023, indennità di mancato preavviso, competenze finali e TFR ed € 12.000,00 netti a titolo di indennità ad personam; che in data 31.5.2024 presentava domanda di Naspi, accolta con decorrenza 7.6.2024; che dalla mensilità di ottobre l' ha cessato il CP_1 pagamento a fronte dell'avvenuto pagamento dell'indennità di mancato preavviso per il periodo 31.5.2024 – 30.7.2024, con conseguente incompatibilità con il trattamento NASPI fino al 30.7.2024 e decorrenza della prestazione dal
7.8.2024; che l'indennità di mancato preavviso non è stata mai liquidata nonostante fosse stata richiesta e ha presentato ricorso per decreto ingiuntivo e istanza per la liquidazione giudiziale.
Chiede, pertanto, di accertare e dichiarare che l'indennità NASPI del
31.5.2024 decorre dal 7.6.2024, con conseguente illegittimità del provvedimento di recupero , con conseguente condanna di al pagamento delle somme CP_1 CP_1
indebitamente trattenute e al risarcimento del danno in via equitativa.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_3
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che il datore di lavoro ha inviato flussi EMENS contenenti contribuzione a titolo di preavviso dal 31.5.2024 al 30.7.2024, per 9 settimane ed € 4.430,00 corrisposti a tale titolo;
che ha quindi applicato la regola della decorrenza del trattamento NASPI all'ottavo giorno successivo alla fine del preavviso indennizzato;
che, a parere dell' , il fatto che il datore di lavoro CP_1
abbia esposto nella denuncia dei flussi la corresponsione dell'indennità di mancato preavviso costituisce elemento presuntivo circa l'effettivo pagamento
(busta paga).
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti che seguono.
2 La Naspi è una indennità mensile di disoccupazione e, quindi, un sostegno al reddito per i lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente la propria occupazione. In particolare, in punto di decorrenza dell'erogazione della
Naspi, detta indennità, come previsto dalla legge, spetta dall'ottavo giorno successivo alla data finale del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso solo nei casi in cui detta indennità sia stata effettivamente corrisposta dal datore di lavoro. Nel caso in cui, quindi, all'assicurato sia stata pagata un'indennità per mancato preavviso, l'indennità per disoccupazione decorre dall'ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente all'indennità per mancato preavviso (art. 73 R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito nella L. 6 aprile 1936 n. 1155).
Se invece l'indennità di mancato preavviso non sia stata corrisposta, per la decorrenza della predetta indennità si dovrà far riferimento ai normali meccanismi legati alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di inoltro della domanda di prestazione. A chiarirlo è stato l' stessa con il messaggio n. CP_1
19273 del 23 novembre 2012 a seguito di alcune segnalazioni relative a incertezze operative riguardanti l'indennità di mancato preavviso e la conseguente decorrenza delle indennità di disoccupazione, nonché la Corte di
Cassazione in più occasioni (Cfr. Cass. n. 18503/2017).
Nel caso di specie è evidente che al ricorrente non sia stata pagata l'indennità di mancato preavviso, tant'è che lo stesso ha adito le vie giudiziali per ottenerne il pagamento (doc. n. 6 ricorso).
Dai documenti allegati vi è, infatti, il ricorso per decreto ingiuntivo nel quale oltre al pagamento delle mensilità, del tfr e delle indennità varie, richiedeva il pagamento dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso, chiedendo altresì che venisse ripristinata l'originaria decorrenza della prestazione al 7.6.2024 con conseguente corresponsione degli arretrati dovuti.
Deve, pertanto, accertarsi e dichiararsi che l'indennità Naspi del ricorrente n. decorre dal 7.6.2024 con conseguente condanna Controparte_4 dell' resistente alla restituzione delle somme recuperate sulla base CP_3
dell'impugnato provvedimento.
3 In ordine alla domanda risarcitoria, invece, si ritiene la stessa infondata, in quanto l'attività istituzionale , nella revoca o rideterminazione di un CP_1
trattamento previdenziale, non può provocare un danno ingiusto ove gli uffici ritengano di valutare l'assenza dei presupposti di legge per il diritto alla prestazione, secondo una valutazione che la legge attribuisce all' . CP_3
Manca, inoltre, un'allegazione specifica dei danni lamentati, essendo del tutto generico il riferimento alla situazione di chi, persa la propria occupazione, si trovi senza il necessario supporto economico.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto nei limiti appena esposti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA che l'indennità Naspi del 31.5.2024 n. decorre dal 7.6.2024 e per l'effetto Controparte_4
2. CONDANNA alla restituzione – in favore del ricorrente – delle CP_1 somme recuperate sulla base dell'impugnato provvedimento;
3. RESPINGE nel resto il ricorso;
4. CONDANNA al pagamento – in favore del ricorrente – delle CP_1 spese di lite, che liquida in € 1.865,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 14/01/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
4