Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 06/05/2026, n. 2221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2221 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02221/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03327/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3327 del 2025, proposto da
GO IU RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonietta Mazzotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 4255/2023 del/12/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il dott. AU TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
Il Collegio deve prescindere dallo scrutinio del presente ricorso, avendo l’istante chiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., per avvenuto integrale soddisfacimento della pretesa mediante l'accredito della carta docente per complessivi euro 3.000,00 in data 12 febbraio 2026.
Quanto alle spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza virtuale, avendo l’Amministrazione provveduto al pagamento successivamente all’instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), dà atto della cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 500,00 (cinquecento), oltre accessori di legge, ed al rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CH OS, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
AU TI, Consigliere, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| AU TI | CH OS |
IL SEGRETARIO