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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 3810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3810 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 978/2018 emessa in data
21/05/2018 dal Tribunale di Avellino, iscritto al n.1/2019 del ruolo generale degli af-
fari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del quindici aprile 2025 e pen-
dente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Gio- Parte_1 C.F._1
vanni D'Ercole, C.F. e dall'avv. Palmira Picariello C.F. C.F._2
, in virtù di procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione C.F._3
in appello, PEC Email_1
[...]
E
- P.I. Controparte_1
, , in persona del Direttore Generale nella qualità di le-gale rappresen- P.IVA_1
tante pro tempore Dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Paola Buc- CP_2 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
celli, C.F. , in virtù di procura alle liti in calce dell'atto di costitu- C.F._4
zione in appello, pec Email_2
-
[...]
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. , con citazione notificata il 21.12.2018 proponeva appello av- Parte_1
verso la sentenza indicata in epigrafe, di parziale accoglimento della domanda di ri-
sarcimento danni da colpa medica proposta dall'attuale appellante nei confronti dell . Il giudice, riconoscendo la responsabilità Controparte_3
dell per le lesioni patite dall'attore, all'esito dell'istruttoria, limitata Controparte_1
alla CTU medico legale non avendo il giudice ammesso le ulteriori prove chieste dall'attore, con l'impugnata decisione condannava l' Controparte_4
al risarcimento dei danni in favore dell'attore, liquidati in €.76.660,00, di cui
[...]
€ 55.559,60 per danno biologico (derivante dall'adesione integrale all'ipotesi di valuta-
zione del danno formulata dal CTU), €. 11.101,00 per danno non patrimoniale (attri-
buendo una maggiorazione del 20% al danno biologico), €. 1.000,00 per esborsi ed €.
9.000,00 per danno da ritardo nella reintegrazione patrimoniale dal momento del fatto lesivo.
2. L'appellante impugnava la decisione, limitatamente al quantum, per i seguenti motivi:
a. MANCATA AMMISSIONE DELLA NECESSARIA ISTRUZIONE PROBATO-
RIA, che comportava la lesione del diritto di difesa dell'attore nella dimostrazione delle lesioni relazionali subite, che illustrava.
b. ERRONEA VALUTAZIONE DELLA CTU – ASSENZA DI UN PERCORSO LO-
GICO NELL'ATTRIBUZIONE DELLA PERCENTUALE DI DANNO. Il prof. , Per_1
CTU chiamato ad integrare la relazione con riguardo all'aggravamento della condizio-
ne dell'attore, non rispettava i termini assegnati dal giudice costringendo la difesa a
Rg 1/19 est. Sandro Figliozzi
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chiedere due volte la sua sostituzione. La richiesta dell'attore potrebbe aver turbato il consulente che, al deposito dei chiarimenti, dopo quasi due anni la richiesta del giudi-
ce, si esprimeva con termini offensivi nei confronti del . Il prof. at- Parte_1 Per_1
tribuiva al danneggiato una percentuale di danno del 18% di IP senza illustrare il per-
corso logico – medico-legale che lo conduceva a tale determinazione. Affermava che la valutazione del danno biologico era in sintonia con le indicazioni valutative espresse dalla Società Italiana di Medicina Legale che prevedono, per una trombofilia moderata in trattamento anticoagulante, in assenza di altre complicanze, un range valutativo tra l'11 ed il 25%. Non specificava, però, per quale ragione, nel range menzionato, sce-
glieva di riconoscere il 18%. Il giudice non gli chiedeva lumi sul punto, limitandosi alla semplice adesione alla quantificazione. Doveva essere attribuito il punteggio massimo relativo al range individuato dal CTU.
c. MANCATA ATTRIBUZIONE IN SENTENZA DELL'INDENNIZZO DEI GIORNI
DI INABILITÀ TOTALE, riconosciuti dal CTU in trenta giorni e non riconosciuti dal giudice.
Così l'appellante concludeva: “
1. Ordinare e disporre l'ammissione dei mezzi istruttori
dedotti con la memoria n. ex art. 183 cpc, in particolare relativamente ai capitoli di pro-
va seguenti: a) Vero che, l'aspetto fisico del Sig. si è sensibilmente Parte_1
modificato rispetto a quello precedente il ricovero del 2008; b) Vero è che tale modifi-
cazione dell'aspetto consiste in un vistoso rigonfiamento del viso e del collo del Sig.
, nonché in una colorazione del viso tendente al rosso;
c) Vero è Parte_1
che tali modificazioni fisiche hanno comportato anche gravi modificazioni psicologiche
del Sig. , il quale mostrerebbe atteggiamenti fortemente ansiosi e depressivi;
Parte_1
d) Vero è che, in seguito alla patologia per cui è causa, si è modificato anche il sonno
del Sig. , in considerazione della circostanza dei forti rumori che lo stesso Parte_1
emette durante il sonno, dovuti alla costipazione prodotta dal catetere abbandonato
nella vena cava superiore;
e) Vero è che, in seguito a tale modificazione del sonno, il
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Sig. è costretto a dormire in una stanza da letto diversa da quella della mo- Parte_1
glie Sig. ; f) Vero è che tale circostanza ha prodotto problemi e difficoltà Parte_2
relazionali tra il Sig. e la propria consorte, nonché con la propria fa- Parte_1
miglia; g) Vero è che, in seguito alla patologia patita, il Sig. non ha Parte_1
più potuto assistere il figlio , portatore di grave handicap, come era solito fare CP_1
prima della patologia per cui è causa;
h) Vero è che il Sig. svolgeva Parte_1
per il Comune di Monteforte attività che prevedevano il necessario rapporto con il
pubblico; i) Vero è che in seguito al giudizio di inidoneità al servizio con rapporti con
l'utenza il Sig. era costretto a chiedere il pensionamento;
j) Vero Parte_1
che, lo stato psicologico del Sig. , già modificato dall'avanzare della Parte_1
patologia, peggiorava sensibilmente dopo il pensionamento, mostrando evidenti profili
depressivi. Individuando i testi nelle persona già indicate nella memoria istruttoria, ov-
vero i Sigg.ri , Parte_3 Parte_2 Parte_4 Parte_5
, , .
2. Ordinare e
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
disporre la rinnovazione della C.T.U. in quanto priva di motivazione relativamente
all'attribuzione finale della percentuale di danno biologico;
3. Comunque, disporre
l'integrazione della somma attribuita all'appellante con il riconoscimento
dell'indennizzo dei 30 giorni di inabilità totale desunti dalle cartelle cliniche e ricono-
sciuti dalla CTU.
4. Condannare i convenuti in solido al pagamento, a titolo di risarci-
mento dei danni, della maggior somma di Euro 105.000,00 comprensiva di aumento di
punteggio del danno biologico e di aumento della valutazione del danno non patrimo-
niale, o della somma che dovesse essere ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione,
sempre entro il limite dei 260.000 Euro. Con vittoria di spese e compensi del doppio
grado di giudizio.”
3. L Controparte_5
si costituiva in appello eccependone l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e la sua infon-
datezza nel merito. La mancata ammissione dei mezzi istruttori in primo grado era nei
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fatti irrilevante perché il giudice aveva tenuto conto degli aspetti peculiari del danno ri-
conoscendone la personalizzazione, come chiaramente indicato nella motivazione dell'impugnata sentenza, a pag.
4. L'attore chiede la prova testimoniale su fatti che emergono dalla documentazione esaminata dal CTU e già oggetto di accertamento da parte di quest'ultimo. La condizione di handicap del figlio poteva oltretutto essere semplicemente documentata. In merito alla questione inerente il pensionamento anti-
cipato l'appellato precisava come emergesse che la scelta non era stata indotta dalle lesioni;
la Commissione Medica di Verifica Regionale di Napoli aveva difatti dichiarato
[... l'attore idoneo al servizio con esclusione dei rapporti diretti con l'utenza. Parte_1
avrebbe quindi potuto chiedere di essere spostato ad altra mansione. CP_6
In merito alla CTU l'appellato rilevava come la valutazione del danno fosse coerente con riferimento alla trombofilia moderata patita dall'attore che il CTU aveva accertato congruamente, consistente in due o tre episodi trombotici in trattamento anticoagulan-
te ed eventuale impianto filtro cavale, in assenza di complicanze, e si poneva, per le sue caratteristiche nel valore intermedio del range valutativo.
Il terzo motivo di gravame era per l'appellato infondato in quanto il risarcimento con-
seguente al periodo di invalidità temporanea era stato regolarmente incluso nella somma liquidata in sentenza.
Concludeva per il rigetto del gravame con vittoria di spese.
5. La Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza del 15.4.2025, tenuta a trattazione scritta, con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese fina-
li.
Motivi della decisione
6. L'eccezione di inammissibilità del gravame è infondata, anche alla luce del di-
sposto della sentenza 16 novembre 2017, n. 27199 delle Sezioni Unite civile di af-
fermazione dell'interpretazione degl'artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, secondo la quale l'impugnazio-
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ne deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincola-
ta. Le questioni poste, nella fattispecie in esame, sono del tutto evidenti, così come le censure alla prima decisione e la loro rilevanza nell'economia della decisione.
7. Il primo motivo di appello va rigettato.
La prova per testi non era ammessa dal giudice in primo grado perché evidentemente non ritenuta necessaria e, effettivamente, le circostanze che l'attore chiedeva ed insi-
ste nel voler dimostrare anche in appello sono prive di rilievo ai fini della decisione .
L'invocata personalizzazione del danno, finalizzata alla liquidazione del risarcimento in ossequio alle peculiarità della fattispecie in esame, risulta del tutto carente di qualsi-
voglia argomentazione specificatamente rivolta ad evidenziare che, in caso di ulteriore istruzione probatoria, l'importo già accordato per la personalizzazione del danno risul-
terebbe inadeguato.
La modifica dell'aspetto fisico del danneggiato emergeva dalla CTU e le condizioni fi-
siche in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa erano state oggetto di accer-
tamento in sede amministrativa. Il giudice chiaramente affermava nell'impugnata deci-
sione di riconoscere come voce della personalizzazione l'incidenza dell'accaduto sull'anticipazione del pensionamento da parte dell'attore, così evidentemente renden-
do superflua la prova al riguardo, essendo riconosciuto il fatto storico che si intende-
rebbe dimostrare. Anche l'ansia e la depressione, sulle quali l'appellante chiede l'espletamento della prova testimoniale, rappresentano patologie accertabili, ed in ef-
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fetti accertate a pag. 26 della consulenza d'ufficio, in sede di valutazione medico lega-
le, come le ulteriori conseguenze inerenti il rumore nel dormire e le presumibili conse-
guenze. La circostanza articolata inerente l'assistenza al figlio portatore di handicap,
oltretutto, è assolutamente generica ed indeterminata, e quindi la prova sul punto è
inammissibile.
8. Anche il secondo motivo di gravame è infondato. La Corte, pur a fronte delle doglianze dell'attore con particolare riferimento al tempo impiegato dal CTU per l'espletamento dell'incarico ricevuto, non coglie tuttavia, dalla lettura dell'elaborato,
elementi di non serenità incidenti sulla redazione dell'elaborato, né mancanza di og-
gettività nell'accertamento tecnico chiesto al consulente, unico elemento che la Corte
deve valutare. L'elaborato peritale è corretto nell'individuazione delle responsabilità ed anche per quel che concerne le conseguenze dannose patite dall'attore. La replica ai rilievi delle parti è logica e completa, fondata sulla documentazione sanitaria acquisita secondo la quale l'allegato peggioramento delle condizioni fisiche mal si conciliava con la terapia prescritta, divenuta più blanda rispetto quella originaria.
La quantificazione del 18% di IP riconosciuta dal consulente è nelle sue ragioni fonda-
tive illustrata a pag.2 dell'esame alle note tecniche alla CTU nel quale il consulente,
dopo aver dichiarato che l'attore presenta lievi disturbi sulla funzionalità venosa, rap-
presenta che la terapia praticata ben riesce ad antagonizzare il rischio di eventuale trombosi, precisa che “per tali motivi è stato espresso un tasso del 18% analogamen-
te per quanto previsto per la flebolinfopatie in forma moderata, stadio III, la cui valuta-
zione prevede un tasso oscillante dal 16% al 36%”. La scelta del 18%, si deduce ine-
quivocabilmente, è prossima al grado inferiore della forchetta di valutazione, trattan-
dosi di disturbi definiti lievi e la Corte non coglie alcuna ragione per la quale discostarsi dalle risultanze della consulenza, ritenuta congrua e logicamente redatta.
9. Anche il terzo motivo di gravame è infondato. Non erra l'appellato quando rile-
va come l'importo dei trenta giorni di invalidità temporanea fosse stato correttamente
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liquidato dal giudice, come un semplice controllo delle tabelle avrebbe confermato. Le
Tabelle del Tribunale di Milano del 2018, applicabili all'epoca dell'emissione della sen-
tenza di primo grado, riconoscono, per il 18% di IP per un soggetto di 57 anni, la somma totale di € 52.619,00, a cui aggiungere i 30 giorni di invalidità temporanea tota-
le, punto base € 98,00 al giorno, per un totale di € 2.940,00, con un complessivo im-
porto di € 55.559,00, effettivamente riconosciuto in sentenza, sul quale era calcolato l'incremento per la personalizzazione del danno del 20%.
10. L'appellante deve essere quindi condannato al pagamento delle spese di lite,
liquidate in misura prossima ai minimi di tariffa in considerazione della contenuta com-
plessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione (valore della controversia compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, tenendo conto dell'importo che l'appellante chiede in grado di appello in aggiunta a quanto già rico-
nosciutogli in primo grado).
11. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabi-
le ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avve-
nuta in data 1.1.2013), per il versamento, con riferimento alla parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 978/2018 emessa in data 21/05/2018 dal Tribunale di Avellino, così prov-
vede:
- rigetta l'appello proposto;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado a favore dell'appellata, spese che si liquidano in euro 5.000,00 per competenze, oltre spese
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generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Dichiara la sussistenza, per , dei requisiti previsti per il versamento Parte_1
dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 16 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Maria Di Lorenzo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 978/2018 emessa in data
21/05/2018 dal Tribunale di Avellino, iscritto al n.1/2019 del ruolo generale degli af-
fari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del quindici aprile 2025 e pen-
dente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Gio- Parte_1 C.F._1
vanni D'Ercole, C.F. e dall'avv. Palmira Picariello C.F. C.F._2
, in virtù di procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione C.F._3
in appello, PEC Email_1
[...]
E
- P.I. Controparte_1
, , in persona del Direttore Generale nella qualità di le-gale rappresen- P.IVA_1
tante pro tempore Dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Paola Buc- CP_2 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
celli, C.F. , in virtù di procura alle liti in calce dell'atto di costitu- C.F._4
zione in appello, pec Email_2
-
[...]
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. , con citazione notificata il 21.12.2018 proponeva appello av- Parte_1
verso la sentenza indicata in epigrafe, di parziale accoglimento della domanda di ri-
sarcimento danni da colpa medica proposta dall'attuale appellante nei confronti dell . Il giudice, riconoscendo la responsabilità Controparte_3
dell per le lesioni patite dall'attore, all'esito dell'istruttoria, limitata Controparte_1
alla CTU medico legale non avendo il giudice ammesso le ulteriori prove chieste dall'attore, con l'impugnata decisione condannava l' Controparte_4
al risarcimento dei danni in favore dell'attore, liquidati in €.76.660,00, di cui
[...]
€ 55.559,60 per danno biologico (derivante dall'adesione integrale all'ipotesi di valuta-
zione del danno formulata dal CTU), €. 11.101,00 per danno non patrimoniale (attri-
buendo una maggiorazione del 20% al danno biologico), €. 1.000,00 per esborsi ed €.
9.000,00 per danno da ritardo nella reintegrazione patrimoniale dal momento del fatto lesivo.
2. L'appellante impugnava la decisione, limitatamente al quantum, per i seguenti motivi:
a. MANCATA AMMISSIONE DELLA NECESSARIA ISTRUZIONE PROBATO-
RIA, che comportava la lesione del diritto di difesa dell'attore nella dimostrazione delle lesioni relazionali subite, che illustrava.
b. ERRONEA VALUTAZIONE DELLA CTU – ASSENZA DI UN PERCORSO LO-
GICO NELL'ATTRIBUZIONE DELLA PERCENTUALE DI DANNO. Il prof. , Per_1
CTU chiamato ad integrare la relazione con riguardo all'aggravamento della condizio-
ne dell'attore, non rispettava i termini assegnati dal giudice costringendo la difesa a
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chiedere due volte la sua sostituzione. La richiesta dell'attore potrebbe aver turbato il consulente che, al deposito dei chiarimenti, dopo quasi due anni la richiesta del giudi-
ce, si esprimeva con termini offensivi nei confronti del . Il prof. at- Parte_1 Per_1
tribuiva al danneggiato una percentuale di danno del 18% di IP senza illustrare il per-
corso logico – medico-legale che lo conduceva a tale determinazione. Affermava che la valutazione del danno biologico era in sintonia con le indicazioni valutative espresse dalla Società Italiana di Medicina Legale che prevedono, per una trombofilia moderata in trattamento anticoagulante, in assenza di altre complicanze, un range valutativo tra l'11 ed il 25%. Non specificava, però, per quale ragione, nel range menzionato, sce-
glieva di riconoscere il 18%. Il giudice non gli chiedeva lumi sul punto, limitandosi alla semplice adesione alla quantificazione. Doveva essere attribuito il punteggio massimo relativo al range individuato dal CTU.
c. MANCATA ATTRIBUZIONE IN SENTENZA DELL'INDENNIZZO DEI GIORNI
DI INABILITÀ TOTALE, riconosciuti dal CTU in trenta giorni e non riconosciuti dal giudice.
Così l'appellante concludeva: “
1. Ordinare e disporre l'ammissione dei mezzi istruttori
dedotti con la memoria n. ex art. 183 cpc, in particolare relativamente ai capitoli di pro-
va seguenti: a) Vero che, l'aspetto fisico del Sig. si è sensibilmente Parte_1
modificato rispetto a quello precedente il ricovero del 2008; b) Vero è che tale modifi-
cazione dell'aspetto consiste in un vistoso rigonfiamento del viso e del collo del Sig.
, nonché in una colorazione del viso tendente al rosso;
c) Vero è Parte_1
che tali modificazioni fisiche hanno comportato anche gravi modificazioni psicologiche
del Sig. , il quale mostrerebbe atteggiamenti fortemente ansiosi e depressivi;
Parte_1
d) Vero è che, in seguito alla patologia per cui è causa, si è modificato anche il sonno
del Sig. , in considerazione della circostanza dei forti rumori che lo stesso Parte_1
emette durante il sonno, dovuti alla costipazione prodotta dal catetere abbandonato
nella vena cava superiore;
e) Vero è che, in seguito a tale modificazione del sonno, il
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Sig. è costretto a dormire in una stanza da letto diversa da quella della mo- Parte_1
glie Sig. ; f) Vero è che tale circostanza ha prodotto problemi e difficoltà Parte_2
relazionali tra il Sig. e la propria consorte, nonché con la propria fa- Parte_1
miglia; g) Vero è che, in seguito alla patologia patita, il Sig. non ha Parte_1
più potuto assistere il figlio , portatore di grave handicap, come era solito fare CP_1
prima della patologia per cui è causa;
h) Vero è che il Sig. svolgeva Parte_1
per il Comune di Monteforte attività che prevedevano il necessario rapporto con il
pubblico; i) Vero è che in seguito al giudizio di inidoneità al servizio con rapporti con
l'utenza il Sig. era costretto a chiedere il pensionamento;
j) Vero Parte_1
che, lo stato psicologico del Sig. , già modificato dall'avanzare della Parte_1
patologia, peggiorava sensibilmente dopo il pensionamento, mostrando evidenti profili
depressivi. Individuando i testi nelle persona già indicate nella memoria istruttoria, ov-
vero i Sigg.ri , Parte_3 Parte_2 Parte_4 Parte_5
, , .
2. Ordinare e
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
disporre la rinnovazione della C.T.U. in quanto priva di motivazione relativamente
all'attribuzione finale della percentuale di danno biologico;
3. Comunque, disporre
l'integrazione della somma attribuita all'appellante con il riconoscimento
dell'indennizzo dei 30 giorni di inabilità totale desunti dalle cartelle cliniche e ricono-
sciuti dalla CTU.
4. Condannare i convenuti in solido al pagamento, a titolo di risarci-
mento dei danni, della maggior somma di Euro 105.000,00 comprensiva di aumento di
punteggio del danno biologico e di aumento della valutazione del danno non patrimo-
niale, o della somma che dovesse essere ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione,
sempre entro il limite dei 260.000 Euro. Con vittoria di spese e compensi del doppio
grado di giudizio.”
3. L Controparte_5
si costituiva in appello eccependone l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e la sua infon-
datezza nel merito. La mancata ammissione dei mezzi istruttori in primo grado era nei
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fatti irrilevante perché il giudice aveva tenuto conto degli aspetti peculiari del danno ri-
conoscendone la personalizzazione, come chiaramente indicato nella motivazione dell'impugnata sentenza, a pag.
4. L'attore chiede la prova testimoniale su fatti che emergono dalla documentazione esaminata dal CTU e già oggetto di accertamento da parte di quest'ultimo. La condizione di handicap del figlio poteva oltretutto essere semplicemente documentata. In merito alla questione inerente il pensionamento anti-
cipato l'appellato precisava come emergesse che la scelta non era stata indotta dalle lesioni;
la Commissione Medica di Verifica Regionale di Napoli aveva difatti dichiarato
[... l'attore idoneo al servizio con esclusione dei rapporti diretti con l'utenza. Parte_1
avrebbe quindi potuto chiedere di essere spostato ad altra mansione. CP_6
In merito alla CTU l'appellato rilevava come la valutazione del danno fosse coerente con riferimento alla trombofilia moderata patita dall'attore che il CTU aveva accertato congruamente, consistente in due o tre episodi trombotici in trattamento anticoagulan-
te ed eventuale impianto filtro cavale, in assenza di complicanze, e si poneva, per le sue caratteristiche nel valore intermedio del range valutativo.
Il terzo motivo di gravame era per l'appellato infondato in quanto il risarcimento con-
seguente al periodo di invalidità temporanea era stato regolarmente incluso nella somma liquidata in sentenza.
Concludeva per il rigetto del gravame con vittoria di spese.
5. La Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza del 15.4.2025, tenuta a trattazione scritta, con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese fina-
li.
Motivi della decisione
6. L'eccezione di inammissibilità del gravame è infondata, anche alla luce del di-
sposto della sentenza 16 novembre 2017, n. 27199 delle Sezioni Unite civile di af-
fermazione dell'interpretazione degl'artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, secondo la quale l'impugnazio-
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ne deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincola-
ta. Le questioni poste, nella fattispecie in esame, sono del tutto evidenti, così come le censure alla prima decisione e la loro rilevanza nell'economia della decisione.
7. Il primo motivo di appello va rigettato.
La prova per testi non era ammessa dal giudice in primo grado perché evidentemente non ritenuta necessaria e, effettivamente, le circostanze che l'attore chiedeva ed insi-
ste nel voler dimostrare anche in appello sono prive di rilievo ai fini della decisione .
L'invocata personalizzazione del danno, finalizzata alla liquidazione del risarcimento in ossequio alle peculiarità della fattispecie in esame, risulta del tutto carente di qualsi-
voglia argomentazione specificatamente rivolta ad evidenziare che, in caso di ulteriore istruzione probatoria, l'importo già accordato per la personalizzazione del danno risul-
terebbe inadeguato.
La modifica dell'aspetto fisico del danneggiato emergeva dalla CTU e le condizioni fi-
siche in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa erano state oggetto di accer-
tamento in sede amministrativa. Il giudice chiaramente affermava nell'impugnata deci-
sione di riconoscere come voce della personalizzazione l'incidenza dell'accaduto sull'anticipazione del pensionamento da parte dell'attore, così evidentemente renden-
do superflua la prova al riguardo, essendo riconosciuto il fatto storico che si intende-
rebbe dimostrare. Anche l'ansia e la depressione, sulle quali l'appellante chiede l'espletamento della prova testimoniale, rappresentano patologie accertabili, ed in ef-
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fetti accertate a pag. 26 della consulenza d'ufficio, in sede di valutazione medico lega-
le, come le ulteriori conseguenze inerenti il rumore nel dormire e le presumibili conse-
guenze. La circostanza articolata inerente l'assistenza al figlio portatore di handicap,
oltretutto, è assolutamente generica ed indeterminata, e quindi la prova sul punto è
inammissibile.
8. Anche il secondo motivo di gravame è infondato. La Corte, pur a fronte delle doglianze dell'attore con particolare riferimento al tempo impiegato dal CTU per l'espletamento dell'incarico ricevuto, non coglie tuttavia, dalla lettura dell'elaborato,
elementi di non serenità incidenti sulla redazione dell'elaborato, né mancanza di og-
gettività nell'accertamento tecnico chiesto al consulente, unico elemento che la Corte
deve valutare. L'elaborato peritale è corretto nell'individuazione delle responsabilità ed anche per quel che concerne le conseguenze dannose patite dall'attore. La replica ai rilievi delle parti è logica e completa, fondata sulla documentazione sanitaria acquisita secondo la quale l'allegato peggioramento delle condizioni fisiche mal si conciliava con la terapia prescritta, divenuta più blanda rispetto quella originaria.
La quantificazione del 18% di IP riconosciuta dal consulente è nelle sue ragioni fonda-
tive illustrata a pag.2 dell'esame alle note tecniche alla CTU nel quale il consulente,
dopo aver dichiarato che l'attore presenta lievi disturbi sulla funzionalità venosa, rap-
presenta che la terapia praticata ben riesce ad antagonizzare il rischio di eventuale trombosi, precisa che “per tali motivi è stato espresso un tasso del 18% analogamen-
te per quanto previsto per la flebolinfopatie in forma moderata, stadio III, la cui valuta-
zione prevede un tasso oscillante dal 16% al 36%”. La scelta del 18%, si deduce ine-
quivocabilmente, è prossima al grado inferiore della forchetta di valutazione, trattan-
dosi di disturbi definiti lievi e la Corte non coglie alcuna ragione per la quale discostarsi dalle risultanze della consulenza, ritenuta congrua e logicamente redatta.
9. Anche il terzo motivo di gravame è infondato. Non erra l'appellato quando rile-
va come l'importo dei trenta giorni di invalidità temporanea fosse stato correttamente
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liquidato dal giudice, come un semplice controllo delle tabelle avrebbe confermato. Le
Tabelle del Tribunale di Milano del 2018, applicabili all'epoca dell'emissione della sen-
tenza di primo grado, riconoscono, per il 18% di IP per un soggetto di 57 anni, la somma totale di € 52.619,00, a cui aggiungere i 30 giorni di invalidità temporanea tota-
le, punto base € 98,00 al giorno, per un totale di € 2.940,00, con un complessivo im-
porto di € 55.559,00, effettivamente riconosciuto in sentenza, sul quale era calcolato l'incremento per la personalizzazione del danno del 20%.
10. L'appellante deve essere quindi condannato al pagamento delle spese di lite,
liquidate in misura prossima ai minimi di tariffa in considerazione della contenuta com-
plessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione (valore della controversia compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, tenendo conto dell'importo che l'appellante chiede in grado di appello in aggiunta a quanto già rico-
nosciutogli in primo grado).
11. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabi-
le ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avve-
nuta in data 1.1.2013), per il versamento, con riferimento alla parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 978/2018 emessa in data 21/05/2018 dal Tribunale di Avellino, così prov-
vede:
- rigetta l'appello proposto;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado a favore dell'appellata, spese che si liquidano in euro 5.000,00 per competenze, oltre spese
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generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Dichiara la sussistenza, per , dei requisiti previsti per il versamento Parte_1
dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 16 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Maria Di Lorenzo
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