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Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/05/2024, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3603/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3603/2023 R.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente a [...]C.F._1
ammessa al patrocinio a spese dello stato con provvedimento del ConSIlio Controparte_1 dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa del 20.11.2023
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente a [...]C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Modica nella Via Variante S.S. 115 n.4 Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Simona Pitino, C.F. che li rappresenta e difende per C.F._3
procura per come in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione sostituita da note scritte del 20.03.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale dei coniugi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
pagina 1 di 4 che i ricorrenti, hanno contratto matrimonio concordatario a Scicli, in data 29.05.2002, con atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Scicli - anno 2002 Numero 22, Parte II serie A, adottando il regime della separazione dei beni;
che dalla loro unione coniugale sono nati i figli nata a [...] il [...] e Persona_1
nato a [...] il [...]; Persona_2
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato in data 9.12.2023, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed in caso di cambio di residenza sia per il primo cambio consequenziale alla presente separazione sia a quelli eventualmente futuri, di darne tempestiva comunicazione l'uno all'altra, e viceversa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- La casa coniugale, sita in Scicli (Rg), nella censita al F 131 p.lla 665 sub 1 e p- Controparte_1 lla 804 sub 1, di proprietà esclusiva quanto alla nuda proprietà della LI e Persona_1
quanto al diritto di usufrutto ai ricorrenti nella misura di metà ciascuno, rimane assegnata alla SI.ra
. PA
- Il figlio minore viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocamento dello stesso insieme alla madre presso la casa coniugale sita in in Scicli (Rg), nella
[...]
, ove continuerà a risiedere con la madre insieme alla sorella maggiorenne CP_1 [...]
ancora non economicamente autosufficiente;
Persona_1
- Compatibilmente con le inclinazioni e le eSIenze del figlio i rapporti fra genitori e figlio saranno regolamentati secondo il piano genitoriale allegato al presente ricorso di cui farà parte integrante che entrambi i ricorrenti dichiarano di aver compilato di comune accordo.
- La SI.ra rinuncia alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in PA
suo favore, essendo economicamente autosufficiente;
- Il SI. corrisponderà direttamente alla SI.ra con Controparte_2 PA
decorrenza a partire dal deposito del presente ricorso e comunque entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 800,00 rivalutabile in base agli indici ISTAT quale contributo al mantenimento del figlio minore e della LI maggiorenne non economicamente autosufficiente, di cui € 400,00 per il figlio ed € 400,00 per la LI , almeno sino a quando gli stessi non saranno Per_2 Persona_1
pagina 2 di 4 economicamente autosufficienti. L'assegno unico verrà corrisposto totalmente alla SI.ra PA
;
[...]
Org_
- Il SI. autorizza sin d'ora l' alla distrazione dell'assegno unico in favore Controparte_2
della SI.ra per intero che avrà diritto a percepirlo;
PA
- Per quanto riguarda le spese straordinarie, scolastiche (comprese visite guidate e/o gite), sanitarie e sportive, il SI. contribuirà per il 50% degli importi, che verranno corrisposti alla Controparte_2
SI.ra , previo accordo per le spese fra le parti e previa esibizione dei relativi PA
documenti di spesa giustificativi e/o avvisi di pagamento e/o preventivi;
- per la regolamentazione delle suddette spese e delle relative voci di riferimento i coniugi concordano di fare riferimento alle linee guida del CNF predisposte ed adottate dai Tribunali - l'autovettura targata FE140PN resterà definitivamente in proprietà esclusiva del SI. , il quale provvederà entro 6 mesi Controparte_2
dalla sottoscrizione del presente ricorso al passaggio di proprietà a sue spese, mentre l'autovettura targata GF262BH resta nella disponibilità esclusiva della SI.ra , come già alla PA
stessa intestata, la quale pertanto si farà carico di ogni onere relativo alla stessa;
- Ogni singolo genitore potrà portare con sé il figlio minore fuori dal territorio della Repubblica
Italiana solo con il consenso scritto dell'altro coniuge.
- i coniugi dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro, e con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolare definitivamente ogni reciproca pretesa economica;
i coniugi dichiarano altresì che non esistono, alla data di proposizione del presente ricorso, altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande e/o domande ad esse connesse.
- i coniugi, infine, impegnandosi sin d'ora a mantenere ferme tutte le superiori condizioni pattuite, subordinatamente all'omologa integrale delle stesse, dichiarano di darvi provvisoria esecuzione già sin dalla data di firma del presente ricorso e deposito dello stesso presso la cancelleria del Tribunale di Ragusa.
Per quanto non espressamente previsto le parti si rimettono alle disposizioni di legge vigenti in materia.”; che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.;
pagina 3 di 4 che le superiori condizioni di separazione concordate nell'interesse dei figli appaiono rispondenti agli interessi degli stessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti economici;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che gli atti sono stati inviati al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Pronuncia la separazione per sonale dei coniugi e , PA Controparte_2
che hanno contratto matrimonio concordatario a Scicli, in data 29.05.2002, con atto trascritto nei
Registri dello stato civile del Comune di di Scicli - anno 2002 Numero 22, Parte II serie A;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse condizioni, da intendersi qui trascritte;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Scicli, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
Così deciso in Ragusa, nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, il 20.05.2024.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3603/2023 R.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente a [...]C.F._1
ammessa al patrocinio a spese dello stato con provvedimento del ConSIlio Controparte_1 dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa del 20.11.2023
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente a [...]C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Modica nella Via Variante S.S. 115 n.4 Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Simona Pitino, C.F. che li rappresenta e difende per C.F._3
procura per come in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione sostituita da note scritte del 20.03.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale dei coniugi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
pagina 1 di 4 che i ricorrenti, hanno contratto matrimonio concordatario a Scicli, in data 29.05.2002, con atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Scicli - anno 2002 Numero 22, Parte II serie A, adottando il regime della separazione dei beni;
che dalla loro unione coniugale sono nati i figli nata a [...] il [...] e Persona_1
nato a [...] il [...]; Persona_2
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato in data 9.12.2023, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed in caso di cambio di residenza sia per il primo cambio consequenziale alla presente separazione sia a quelli eventualmente futuri, di darne tempestiva comunicazione l'uno all'altra, e viceversa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- La casa coniugale, sita in Scicli (Rg), nella censita al F 131 p.lla 665 sub 1 e p- Controparte_1 lla 804 sub 1, di proprietà esclusiva quanto alla nuda proprietà della LI e Persona_1
quanto al diritto di usufrutto ai ricorrenti nella misura di metà ciascuno, rimane assegnata alla SI.ra
. PA
- Il figlio minore viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocamento dello stesso insieme alla madre presso la casa coniugale sita in in Scicli (Rg), nella
[...]
, ove continuerà a risiedere con la madre insieme alla sorella maggiorenne CP_1 [...]
ancora non economicamente autosufficiente;
Persona_1
- Compatibilmente con le inclinazioni e le eSIenze del figlio i rapporti fra genitori e figlio saranno regolamentati secondo il piano genitoriale allegato al presente ricorso di cui farà parte integrante che entrambi i ricorrenti dichiarano di aver compilato di comune accordo.
- La SI.ra rinuncia alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in PA
suo favore, essendo economicamente autosufficiente;
- Il SI. corrisponderà direttamente alla SI.ra con Controparte_2 PA
decorrenza a partire dal deposito del presente ricorso e comunque entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 800,00 rivalutabile in base agli indici ISTAT quale contributo al mantenimento del figlio minore e della LI maggiorenne non economicamente autosufficiente, di cui € 400,00 per il figlio ed € 400,00 per la LI , almeno sino a quando gli stessi non saranno Per_2 Persona_1
pagina 2 di 4 economicamente autosufficienti. L'assegno unico verrà corrisposto totalmente alla SI.ra PA
;
[...]
Org_
- Il SI. autorizza sin d'ora l' alla distrazione dell'assegno unico in favore Controparte_2
della SI.ra per intero che avrà diritto a percepirlo;
PA
- Per quanto riguarda le spese straordinarie, scolastiche (comprese visite guidate e/o gite), sanitarie e sportive, il SI. contribuirà per il 50% degli importi, che verranno corrisposti alla Controparte_2
SI.ra , previo accordo per le spese fra le parti e previa esibizione dei relativi PA
documenti di spesa giustificativi e/o avvisi di pagamento e/o preventivi;
- per la regolamentazione delle suddette spese e delle relative voci di riferimento i coniugi concordano di fare riferimento alle linee guida del CNF predisposte ed adottate dai Tribunali - l'autovettura targata FE140PN resterà definitivamente in proprietà esclusiva del SI. , il quale provvederà entro 6 mesi Controparte_2
dalla sottoscrizione del presente ricorso al passaggio di proprietà a sue spese, mentre l'autovettura targata GF262BH resta nella disponibilità esclusiva della SI.ra , come già alla PA
stessa intestata, la quale pertanto si farà carico di ogni onere relativo alla stessa;
- Ogni singolo genitore potrà portare con sé il figlio minore fuori dal territorio della Repubblica
Italiana solo con il consenso scritto dell'altro coniuge.
- i coniugi dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro, e con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolare definitivamente ogni reciproca pretesa economica;
i coniugi dichiarano altresì che non esistono, alla data di proposizione del presente ricorso, altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande e/o domande ad esse connesse.
- i coniugi, infine, impegnandosi sin d'ora a mantenere ferme tutte le superiori condizioni pattuite, subordinatamente all'omologa integrale delle stesse, dichiarano di darvi provvisoria esecuzione già sin dalla data di firma del presente ricorso e deposito dello stesso presso la cancelleria del Tribunale di Ragusa.
Per quanto non espressamente previsto le parti si rimettono alle disposizioni di legge vigenti in materia.”; che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.;
pagina 3 di 4 che le superiori condizioni di separazione concordate nell'interesse dei figli appaiono rispondenti agli interessi degli stessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti economici;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che gli atti sono stati inviati al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Pronuncia la separazione per sonale dei coniugi e , PA Controparte_2
che hanno contratto matrimonio concordatario a Scicli, in data 29.05.2002, con atto trascritto nei
Registri dello stato civile del Comune di di Scicli - anno 2002 Numero 22, Parte II serie A;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse condizioni, da intendersi qui trascritte;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Scicli, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
Così deciso in Ragusa, nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, il 20.05.2024.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
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