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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/11/2025, n. 3726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3726 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE
R.G. 3444/2017
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del TT. RM CI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3444/2017 R.G., avente ad oggetto: impugnazione delibera condominiale vertente
tra
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Osvaldo Parte_1
IO e ZO CO e domiciliata nello studio del primo sito in Caserta via S
Nicola CO OS -domicilio eletto- attore
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Adele Di Fratta con studio in Caserta via Marchesiello 36
– domicilio eletto- convenuto
CONCLUSIONI: come da note conclusionali e verbali di causa in atti che si intendono integralmente richiamati e trascritti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che: Con atto di citazione conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_2 in persona dell'amministratore p.t., impugnando la deliberazione assunta dall'assemblea condominiale il 14.06.2016 con la quale, al punto n° 2 dell'ODG veniva dato incarico ad un legale: “per azione nei confronti di , per aver alterato i luoghi e cambiato Parte_1 la destinazione d'uso di parte del garage senza il permesso del e Controparte_1 che ha provocato la sospensione del CPI”; mentre al punto n°3 si decideva, “di mettere in atto l'art. 3 del regolamento circa i distintivi elettronici e diffusori emergenza e dai due anelli in ferro rossi e bianchi”
Parte attrice, con riferimento alle specifiche impugnazioni proposte avverso la delibera assembleare, ha dedotto, con riferimento alla prima, la illegittimità dell'oggetto della deliberazione in quanto teso ad una interferenza del sull'uso dei beni di CP_1 proprietà esclusiva della , ed in ogni caso che l'eventuale esperimento di una azione Pt_1 risarcitoria con riferimento all'annullamento del CPI inficiava la deliberazione atteso che il non aveva legittimazione ad una azione per danni che invece sarebbe CP_1 eventualmente spettata unicamente ai condomini danneggiati dalla sospensione del CPI ad opera dei Vigili del Fuoco
Con riferimento alla seconda doglianza, parte attrice ha lamentato che i diffusori sonori, la cui istallazione era stata deliberata, dovevano essere posizionati sulla proprietà esclusiva della . Sulla scorta di ciò ha eccepito la illegittimità del deliberato, Pt_1 evidenziando che il codominio non può disporre della proprietà altrui.
Si è costituto il convenuto il quale preliminarmente ha eccepito la CP_1 improcedibilità della impugnazione proposta essedo decorso il termine decadenziale previsto dall'art 1137 cc attesa la circostanza che l'istanza di mediazione , proposta dalla
, aveva avuto l'effetto di sospendere il decorso del termine decadenziale con la Pt_1 conseguenza che, alla data della notifica della citazione, lo stesso era spirato.
Nel merito ha contestato le deduzioni solo con riferimento alla dedotta nullità della deliberazione relativa al punto 2 dell'ODG evidenziando che quanto deliberato era legittimo in quanto a causa delle variazioni apportate ad alcuni box si sua proprietà, la aveva determinato la sospensione del certificato prevenzione incendi rilasciato dai Pt_1
Vigili del fuoco con conseguente inagibilità della intera rimessa e conseguente danno.
pag. 2/5 Nessuna posizione ha invece assunto con riferimento alle doglianze mosse ai fini dell'annullamento di quanto deliberato circa l'installazione dei diffusori sonori.
Dopo alcuni rinvii del procedimento determinati dal mutamento della persona del giudice, in assenza di richieste istruttorie , ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale fissa fissava l'udienza di discussine ai sensi dell'art 281 sexies con concessione alle parti di termine per il deposito di memorie conclusionali
All'esito della udienza del 21.11.2025 tenuta con le modalità di cui all'art 127 ter cpc la causa è stata decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di decadenza ed indi di improcedibilità della domanda avanzata dal convenuto ai sensi dell'art 1137 cc. CP_1
La domanda, alla luce degli atti di causa, risulta essere stata tempestivamente proposta all'esito del procedimento di mediazione svolto ad istanza della . Infatti è noto che Pt_1 la domanda di mediazione comunicata alla parte invitata ha efficacia interruttiva del termine decadenziale di 30 giorni previsto dalla norma richiamata, con la conseguenza che, solo dopo l'avvenuto deposito del verbale di chiusura della mediazione, lo stesso decorre nuovamente per pari periodo e non per un periodo residuale come sostenuto dal convenuto. CP_1
Nel merito la domanda avanzata dalla è fondata e va accolta entro i limiti di seguito Pt_1 evidenziati.
Come è noto le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nel 2005 con la sentenza n. 4806, hanno affermato che sono da qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto.
Di contro, sono da qualificarsi annullabilile delibere con vizi relativi alla regolare pag. 3/5 costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità' nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.
Orbene, nel caso in esame, quanto deliberato il 14.6.2016 dall'assemblea condominiale al punto 2 dell'ODG, oltre ad essere irrimediabilmente affetto da una sostanziale genericità che ne inficia la validità, - l'assemblea deve indicare in modo preciso l'oggetto del mandato conferito a un legale nella deliberazione, in quanto la specificazione chiara del mandato è fondamentale per la sua validità e per definire l'operato del professionista-, altresì delimita un oggetto che ex lege è precluso alla assemblea di condominio atteso che, il decisum, così come vergato nel corpo della deliberazione, si va a volgere nella direzione di incidere nella sfera dei diritti dominicali della attrice.
Infatti la sua formulazione è potenzialmente idonea ad interferire sull'uso della proprietà esclusiva visto che ne cesura la trasformazione operata.
Nel caso in esame la deliberazione di conferimento dell'incarico al legale individuato è nulla avendo l'assemblea deliberato su materie che esulano dalla sua competenza come su evidenziato.
Con riferimento invece all'ultima doglianza dedotta con l'atto introduttivo, si osserva che sul punto il , nel costituirsi, non ha minimamente contestato la fondatezza delle CP_1 argomentazioni addotte dalla a sostengo della invalidità del deliberato con Pt_1 riferimento alla circostanza che l'assemblea aveva deciso l'installazione dei diffusori sul sub 176 asseritamente di proprietà dell'attrice.
L'assunto indicato in delibera che il sub 176 fosse un'area comune è rimasto sfornito di qualsiasi deduzione a contestazione.
Orbene, la mancata contestazione di una circostanza dedotta nell'atto introduttivo, ai sensi dell'articolo 115 del Codice di Procedura Civile, fa sì che quel fatto si consideri pacifico e non necessiti di ulteriore prova;
con la conseguenza che il giudice dovrà porre a pag. 4/5 fondamento della decisione tali fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo entro i minimi , tenuto conto delle questioni giuridiche affrontate di semplice soluzione, facendo applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione, e per l'effetto annulla la deliberazione assunta dall'assemblea del Interrato in data 14.6.2016 nelle Controparte_1 parti oggetto di impugnazione.
- condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano CP_1 in €.116,00 per spese ed €.852,00 per compensi oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione agli Avv.ti Osvaldo IO e ZO CO
Santa Maria Capua Vetere, 21.11.2025
Il GOP
TT RM CI
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE
R.G. 3444/2017
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del TT. RM CI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3444/2017 R.G., avente ad oggetto: impugnazione delibera condominiale vertente
tra
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Osvaldo Parte_1
IO e ZO CO e domiciliata nello studio del primo sito in Caserta via S
Nicola CO OS -domicilio eletto- attore
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Adele Di Fratta con studio in Caserta via Marchesiello 36
– domicilio eletto- convenuto
CONCLUSIONI: come da note conclusionali e verbali di causa in atti che si intendono integralmente richiamati e trascritti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che: Con atto di citazione conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_2 in persona dell'amministratore p.t., impugnando la deliberazione assunta dall'assemblea condominiale il 14.06.2016 con la quale, al punto n° 2 dell'ODG veniva dato incarico ad un legale: “per azione nei confronti di , per aver alterato i luoghi e cambiato Parte_1 la destinazione d'uso di parte del garage senza il permesso del e Controparte_1 che ha provocato la sospensione del CPI”; mentre al punto n°3 si decideva, “di mettere in atto l'art. 3 del regolamento circa i distintivi elettronici e diffusori emergenza e dai due anelli in ferro rossi e bianchi”
Parte attrice, con riferimento alle specifiche impugnazioni proposte avverso la delibera assembleare, ha dedotto, con riferimento alla prima, la illegittimità dell'oggetto della deliberazione in quanto teso ad una interferenza del sull'uso dei beni di CP_1 proprietà esclusiva della , ed in ogni caso che l'eventuale esperimento di una azione Pt_1 risarcitoria con riferimento all'annullamento del CPI inficiava la deliberazione atteso che il non aveva legittimazione ad una azione per danni che invece sarebbe CP_1 eventualmente spettata unicamente ai condomini danneggiati dalla sospensione del CPI ad opera dei Vigili del Fuoco
Con riferimento alla seconda doglianza, parte attrice ha lamentato che i diffusori sonori, la cui istallazione era stata deliberata, dovevano essere posizionati sulla proprietà esclusiva della . Sulla scorta di ciò ha eccepito la illegittimità del deliberato, Pt_1 evidenziando che il codominio non può disporre della proprietà altrui.
Si è costituto il convenuto il quale preliminarmente ha eccepito la CP_1 improcedibilità della impugnazione proposta essedo decorso il termine decadenziale previsto dall'art 1137 cc attesa la circostanza che l'istanza di mediazione , proposta dalla
, aveva avuto l'effetto di sospendere il decorso del termine decadenziale con la Pt_1 conseguenza che, alla data della notifica della citazione, lo stesso era spirato.
Nel merito ha contestato le deduzioni solo con riferimento alla dedotta nullità della deliberazione relativa al punto 2 dell'ODG evidenziando che quanto deliberato era legittimo in quanto a causa delle variazioni apportate ad alcuni box si sua proprietà, la aveva determinato la sospensione del certificato prevenzione incendi rilasciato dai Pt_1
Vigili del fuoco con conseguente inagibilità della intera rimessa e conseguente danno.
pag. 2/5 Nessuna posizione ha invece assunto con riferimento alle doglianze mosse ai fini dell'annullamento di quanto deliberato circa l'installazione dei diffusori sonori.
Dopo alcuni rinvii del procedimento determinati dal mutamento della persona del giudice, in assenza di richieste istruttorie , ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale fissa fissava l'udienza di discussine ai sensi dell'art 281 sexies con concessione alle parti di termine per il deposito di memorie conclusionali
All'esito della udienza del 21.11.2025 tenuta con le modalità di cui all'art 127 ter cpc la causa è stata decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di decadenza ed indi di improcedibilità della domanda avanzata dal convenuto ai sensi dell'art 1137 cc. CP_1
La domanda, alla luce degli atti di causa, risulta essere stata tempestivamente proposta all'esito del procedimento di mediazione svolto ad istanza della . Infatti è noto che Pt_1 la domanda di mediazione comunicata alla parte invitata ha efficacia interruttiva del termine decadenziale di 30 giorni previsto dalla norma richiamata, con la conseguenza che, solo dopo l'avvenuto deposito del verbale di chiusura della mediazione, lo stesso decorre nuovamente per pari periodo e non per un periodo residuale come sostenuto dal convenuto. CP_1
Nel merito la domanda avanzata dalla è fondata e va accolta entro i limiti di seguito Pt_1 evidenziati.
Come è noto le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nel 2005 con la sentenza n. 4806, hanno affermato che sono da qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto.
Di contro, sono da qualificarsi annullabilile delibere con vizi relativi alla regolare pag. 3/5 costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità' nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.
Orbene, nel caso in esame, quanto deliberato il 14.6.2016 dall'assemblea condominiale al punto 2 dell'ODG, oltre ad essere irrimediabilmente affetto da una sostanziale genericità che ne inficia la validità, - l'assemblea deve indicare in modo preciso l'oggetto del mandato conferito a un legale nella deliberazione, in quanto la specificazione chiara del mandato è fondamentale per la sua validità e per definire l'operato del professionista-, altresì delimita un oggetto che ex lege è precluso alla assemblea di condominio atteso che, il decisum, così come vergato nel corpo della deliberazione, si va a volgere nella direzione di incidere nella sfera dei diritti dominicali della attrice.
Infatti la sua formulazione è potenzialmente idonea ad interferire sull'uso della proprietà esclusiva visto che ne cesura la trasformazione operata.
Nel caso in esame la deliberazione di conferimento dell'incarico al legale individuato è nulla avendo l'assemblea deliberato su materie che esulano dalla sua competenza come su evidenziato.
Con riferimento invece all'ultima doglianza dedotta con l'atto introduttivo, si osserva che sul punto il , nel costituirsi, non ha minimamente contestato la fondatezza delle CP_1 argomentazioni addotte dalla a sostengo della invalidità del deliberato con Pt_1 riferimento alla circostanza che l'assemblea aveva deciso l'installazione dei diffusori sul sub 176 asseritamente di proprietà dell'attrice.
L'assunto indicato in delibera che il sub 176 fosse un'area comune è rimasto sfornito di qualsiasi deduzione a contestazione.
Orbene, la mancata contestazione di una circostanza dedotta nell'atto introduttivo, ai sensi dell'articolo 115 del Codice di Procedura Civile, fa sì che quel fatto si consideri pacifico e non necessiti di ulteriore prova;
con la conseguenza che il giudice dovrà porre a pag. 4/5 fondamento della decisione tali fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo entro i minimi , tenuto conto delle questioni giuridiche affrontate di semplice soluzione, facendo applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione, e per l'effetto annulla la deliberazione assunta dall'assemblea del Interrato in data 14.6.2016 nelle Controparte_1 parti oggetto di impugnazione.
- condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano CP_1 in €.116,00 per spese ed €.852,00 per compensi oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione agli Avv.ti Osvaldo IO e ZO CO
Santa Maria Capua Vetere, 21.11.2025
Il GOP
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