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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 15/06/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2588/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Maria Emanuela Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2588/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
ROMANO CESAREO GERARDO
ATTRICE
Contro
in persona del Ministro Pro tempore (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
e
(C.F. Controparte_2 P.IVA_3 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parte attrice ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto ritualmente notificato, la in persona del l.r.p.t., ha citato Parte_1 il in persona del Ministro pro tempore e la di Controparte_1 Controparte_3
pagina 1 di 4 chiedendo convalidarsi lo sfratto per finita locazione dall'immobile sito in Fregene, Via Castellammare CP_2
n. 74 - angolo Via Mondello, composto di n. 43 vani e n. 23 accessori , adibito a Caserma dei Carabinieri di
Monteverde, di cui al contratto stipulato a il 22/09/1998 Rep. n. 10889 e registrato il 14/10/1998, Rep. CP_2
n.10889 al fine della convalida e dell'ordine di rilascio dell'immobile, previo accertamento della intervenuta disdetta per la seconda scadenza del 1/10/2010.
La ha premesso e dedotto che con contratto stipulato a il Parte_1 CP_2
22/09/1998 Rep. n. 10889, la aveva concesso in locazione al Ministero dell'Interno - Prefettura Controparte_4 di Roma, , per uso Caserma dei Carabinieri CC. Fregene, l'immobile per la Controparte_2 durata di anni 6, rinnovabile di 6 anni in 6 anni in mancanza di disdetta , che il decreto di approvazione del contratto, che ne aveva determinato la decorrenza, veniva emesso in data 1/10/1998; che la proprietà dell'immobile e la qualità di locatrice, era stata trasferita alla a decorrere dal Parte_1
29/12/2005, che il contratto stipulato tra le parti aveva cessato i suoi effetti in conseguenza della disdetta formalizzata dalla in data 28/08/2009, venendo a scadenza il 01/10/2010, Parte_1 come aveva riconosciuto la Prefettura di nelle comunicazioni scambiate e che, nonostante varie diffide, CP_2 nonché un tentativo di conciliazione, l'immobile non era stato riconsegnato alla scadenza né successivamente dalla parte conduttrice, che aveva corrisposto gli importi a titolo di indennità di occupazione;
Si costituivano Il , in persona del Ministro pro tempore, e la Controparte_1 [...]
, rappresentati dall'Avvocatura Generale dello Stato Controparte_5 formalizzando opposizione alla convalida di sfratto, eccepivano che il contratto era cessato a seguito di comunicazione di disdetta e non per la naturale sua scadenza, che il procedimento speciale di intimazione di sfratto per finita locazione non era esperibile poiché fuori dei casi tassativamente ed espressamente previsti dall'art. 657 c.p.c. ed, in subordine, l'interesse pubblico alla permanenza della Caserma dei Carabinieri nello stabile, rappresentando di essere in attesa del parere di congruità dell'Agenzia del Demanio per la stipula di un nuovo contratto di locazione con la medesima locatrice.
All'udienza dell'11/11/2024, alla presenza del solo procuratore dell'intimante veniva emessa ordinanza provvisoria di rilascio e mutato il rito.
La procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo, è stata attivata dalla società attrice in data
20/11/2024.
Solo la parte attrice ha insistito nelle difese successivamente al mutamento del rito, insistendo nella domanda di accertamento dell'intervenuta cessazione del contratto e nella conferma del provvedimento di rilascio, e la causa all'udienza del 7/5/2025, svolta in trattazione scritta, è stata assunta in decisione.
La domanda è fondata.
La ha depositato il contratto di locazione stipulato il 22/09/1998 Parte_1
Rep. n. 10889, con cui, l'allora proprietaria aveva concesso in locazione al Controparte_4 [...]
, per uso Caserma dei Carabinieri CC. Controparte_6
Fregene, l'immobile sito in Fregene, Via Castellammare n. 74 - angolo Via Mondello, composto di n. 43
pagina 2 di 4 vani e n. 23 accessori, per la durata di anni 6, rinnovabile di 6 anni in 6 anni in mancanza di disdetta, nonché il contratto di compravendita con cui la proprietà dell'immobile, e con essa la qualità di Locatrice, era stata trasferita alla a decorrere dal 29/12/2005 e con ciò dimostrando la sua Parte_1 legittimazione ad essere subentrata nel contratto di locazione.
La ha tempestivamente comunicato alla la disdetta dal contratto di Parte_1 CP_2 di locazione entro l'anno precedente la scadenza del secondo sessennio, così producendosi l'effetto risolutivo del rapporto alla data del 1/10/2010.
Il decreto di approvazione del contratto, che ne ha determinato la decorrenza, è stato emesso in data
1/10/1998, circostanza non contestata dalla parte convenuta che ha anche pacificamente Controparte_2 dato atto della intervenuta scadenza alla data del 1/10/2010, per effetto della disdetta tempestivamente comunicata.
La disdetta ha così impedito la rinnovazione del contratto che deve essere pertanto dichiarato risolto per scadenza temporale alla data del 1.10.2010, senza che la materiale successiva permanenza della conduttrice nell'immobile ed il pagamento da parte sua dell'indennità di occupazione possa determinare il rinnovo di un contratto oramai scaduto. (cfr. Cass. civ., sez 3, Sent. n. 10963 del 06.05.2010; in senso conforme, Cass. Civ.,
Sez. 3, Sent. n. 15802 del 28.07.2005; Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ord. n. 13886 del 23.06.2011; Cass. Civ. Sez. 3,
Sent. n. 17865 del 22.08.2007; Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 5464 del 14.03.2006; Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 257 del 11.01.2006; Cass. Civ, Sez. 3, Sent. n. 14810 del 03.08.2004).
Dalle osservazioni che precedono discende la totale infondatezza delle contestazioni mosse dalla parte convenuta nella fase speciale locatizia, non ricorre infatti nella fattispecie l'ipotesi di recesso anticipato, il contratto di locazione ha avuto regolare svolgimento e si è rinnovato fino alla scadenza del 1.10.2010, non si sono poi realizzati i rinnovi contrattuali in conseguenza della volontà manifestata dalla parte locatrice con la disdetta: “la disdetta relativa al contratto di locazione costituisce atto negoziale unilaterale e recettizio, espressione di diritto potestativo attribuito ex lege, concretantesi in una manifestazione di volontà diretta ad impedire la prosecuzione
o la rinnovazione tacita del rapporto locativo. Peraltro, la disdetta può essere comunicata in qualsiasi modo, purché idoneo a portare a conoscenza del conduttore l'inequivoca volontà del locatore di non rinnovare il rapporto alla scadenza” ( Trib. Roma sent. n. 3980/2025).
La sentenza di Tribunale n. 22114 del 12/11/2018 richiamata dalla parte convenuta nelle sue prime ed uniche difese difetta di attinenza perché si riferiva alla diversa fattispecie di “diniego di rinnovo alla prima scadenza giustificata da esigenze di vendita del bene”.
Né costituiscono motivo di opposizione alla convalida le “esigenze di interesse pubblico sottese al mantenimento del presidio dei Carabinieri nell'immobile quale bene poiché indispensabile per l'esercizio di una attività istituzionale correlata a garantire la sicurezza pubblica” perchè il nostro Sistema Giuridico è fondato sul principio di parità tra Parte Pubblica e Parte Privata, ad eccezione delle ipotesi specificamente previste dalla
Legge.
pagina 3 di 4 Le osservazioni che precedono comportano la dichiarazione di cessazione del contratto alla data del 1.10.2010 e la conferma dell'ordinanza di rilascio provvisoriamente emessa all'udienza del 11.11.2024, stabilendo la successiva data del 30.9.2025 per l'esecuzione, tenendo conto, in conformità della disposizione di cui all'art. 56
L. 391/70, del decorso di oltre 14 anni dalla scadenza del contratto e dal costante ritardo nel pagamento dell'indennità di occupazione da parte degli Enti convenuti.
Le spese di lite, comprensive anche di quelle occorse per la mediazione, liquidate nel dispositivo in base ai valori medi per i giudizi di convalida di sfratto, commisurati al valore della controversia, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando,
a) accerta e dichiara e che il contratto stipulato in il 22/09/1998 Rep. n. 10889, con cui l'allora CP_2 CP_7 ha concesso in locazione al ,
[...] Controparte_6 per uso Caserma dei Carabinieri CC. Fregene, l'immobile sito in Fregene, Via Castellammare n. 74 - angolo
Via Mondello, composto di n. 43 vani e n. 23 accessori, attualmente di proprietà della
[...]
è scaduto alla data del 1/10/2010; Parte_1
b) condanna il e la a rilasciare in Controparte_1 Controparte_5 favore della l'immobile sito in Fregene, Via Castellammare n. 74 - angolo Parte_1
Via Mondello, composto di n. 43 vani e n. 23 accessori, libero e vuoto di persone e cose di loro proprietà entro il 30/09/2025;
c) condanna il e la come sopra Controparte_1 Controparte_5 meglio indicati, al rimborso in favore della società attrice delle spese di causa che si liquidano in complessive €
7.852,00 di cui € 7.201,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge ed Euro 650,00 per spese vive
Così deciso in Civitavecchia, 15 giugno 2025
dott. Maria Emanuela Ragusa
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Maria Emanuela Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2588/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
ROMANO CESAREO GERARDO
ATTRICE
Contro
in persona del Ministro Pro tempore (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
e
(C.F. Controparte_2 P.IVA_3 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parte attrice ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto ritualmente notificato, la in persona del l.r.p.t., ha citato Parte_1 il in persona del Ministro pro tempore e la di Controparte_1 Controparte_3
pagina 1 di 4 chiedendo convalidarsi lo sfratto per finita locazione dall'immobile sito in Fregene, Via Castellammare CP_2
n. 74 - angolo Via Mondello, composto di n. 43 vani e n. 23 accessori , adibito a Caserma dei Carabinieri di
Monteverde, di cui al contratto stipulato a il 22/09/1998 Rep. n. 10889 e registrato il 14/10/1998, Rep. CP_2
n.10889 al fine della convalida e dell'ordine di rilascio dell'immobile, previo accertamento della intervenuta disdetta per la seconda scadenza del 1/10/2010.
La ha premesso e dedotto che con contratto stipulato a il Parte_1 CP_2
22/09/1998 Rep. n. 10889, la aveva concesso in locazione al Ministero dell'Interno - Prefettura Controparte_4 di Roma, , per uso Caserma dei Carabinieri CC. Fregene, l'immobile per la Controparte_2 durata di anni 6, rinnovabile di 6 anni in 6 anni in mancanza di disdetta , che il decreto di approvazione del contratto, che ne aveva determinato la decorrenza, veniva emesso in data 1/10/1998; che la proprietà dell'immobile e la qualità di locatrice, era stata trasferita alla a decorrere dal Parte_1
29/12/2005, che il contratto stipulato tra le parti aveva cessato i suoi effetti in conseguenza della disdetta formalizzata dalla in data 28/08/2009, venendo a scadenza il 01/10/2010, Parte_1 come aveva riconosciuto la Prefettura di nelle comunicazioni scambiate e che, nonostante varie diffide, CP_2 nonché un tentativo di conciliazione, l'immobile non era stato riconsegnato alla scadenza né successivamente dalla parte conduttrice, che aveva corrisposto gli importi a titolo di indennità di occupazione;
Si costituivano Il , in persona del Ministro pro tempore, e la Controparte_1 [...]
, rappresentati dall'Avvocatura Generale dello Stato Controparte_5 formalizzando opposizione alla convalida di sfratto, eccepivano che il contratto era cessato a seguito di comunicazione di disdetta e non per la naturale sua scadenza, che il procedimento speciale di intimazione di sfratto per finita locazione non era esperibile poiché fuori dei casi tassativamente ed espressamente previsti dall'art. 657 c.p.c. ed, in subordine, l'interesse pubblico alla permanenza della Caserma dei Carabinieri nello stabile, rappresentando di essere in attesa del parere di congruità dell'Agenzia del Demanio per la stipula di un nuovo contratto di locazione con la medesima locatrice.
All'udienza dell'11/11/2024, alla presenza del solo procuratore dell'intimante veniva emessa ordinanza provvisoria di rilascio e mutato il rito.
La procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo, è stata attivata dalla società attrice in data
20/11/2024.
Solo la parte attrice ha insistito nelle difese successivamente al mutamento del rito, insistendo nella domanda di accertamento dell'intervenuta cessazione del contratto e nella conferma del provvedimento di rilascio, e la causa all'udienza del 7/5/2025, svolta in trattazione scritta, è stata assunta in decisione.
La domanda è fondata.
La ha depositato il contratto di locazione stipulato il 22/09/1998 Parte_1
Rep. n. 10889, con cui, l'allora proprietaria aveva concesso in locazione al Controparte_4 [...]
, per uso Caserma dei Carabinieri CC. Controparte_6
Fregene, l'immobile sito in Fregene, Via Castellammare n. 74 - angolo Via Mondello, composto di n. 43
pagina 2 di 4 vani e n. 23 accessori, per la durata di anni 6, rinnovabile di 6 anni in 6 anni in mancanza di disdetta, nonché il contratto di compravendita con cui la proprietà dell'immobile, e con essa la qualità di Locatrice, era stata trasferita alla a decorrere dal 29/12/2005 e con ciò dimostrando la sua Parte_1 legittimazione ad essere subentrata nel contratto di locazione.
La ha tempestivamente comunicato alla la disdetta dal contratto di Parte_1 CP_2 di locazione entro l'anno precedente la scadenza del secondo sessennio, così producendosi l'effetto risolutivo del rapporto alla data del 1/10/2010.
Il decreto di approvazione del contratto, che ne ha determinato la decorrenza, è stato emesso in data
1/10/1998, circostanza non contestata dalla parte convenuta che ha anche pacificamente Controparte_2 dato atto della intervenuta scadenza alla data del 1/10/2010, per effetto della disdetta tempestivamente comunicata.
La disdetta ha così impedito la rinnovazione del contratto che deve essere pertanto dichiarato risolto per scadenza temporale alla data del 1.10.2010, senza che la materiale successiva permanenza della conduttrice nell'immobile ed il pagamento da parte sua dell'indennità di occupazione possa determinare il rinnovo di un contratto oramai scaduto. (cfr. Cass. civ., sez 3, Sent. n. 10963 del 06.05.2010; in senso conforme, Cass. Civ.,
Sez. 3, Sent. n. 15802 del 28.07.2005; Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ord. n. 13886 del 23.06.2011; Cass. Civ. Sez. 3,
Sent. n. 17865 del 22.08.2007; Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 5464 del 14.03.2006; Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 257 del 11.01.2006; Cass. Civ, Sez. 3, Sent. n. 14810 del 03.08.2004).
Dalle osservazioni che precedono discende la totale infondatezza delle contestazioni mosse dalla parte convenuta nella fase speciale locatizia, non ricorre infatti nella fattispecie l'ipotesi di recesso anticipato, il contratto di locazione ha avuto regolare svolgimento e si è rinnovato fino alla scadenza del 1.10.2010, non si sono poi realizzati i rinnovi contrattuali in conseguenza della volontà manifestata dalla parte locatrice con la disdetta: “la disdetta relativa al contratto di locazione costituisce atto negoziale unilaterale e recettizio, espressione di diritto potestativo attribuito ex lege, concretantesi in una manifestazione di volontà diretta ad impedire la prosecuzione
o la rinnovazione tacita del rapporto locativo. Peraltro, la disdetta può essere comunicata in qualsiasi modo, purché idoneo a portare a conoscenza del conduttore l'inequivoca volontà del locatore di non rinnovare il rapporto alla scadenza” ( Trib. Roma sent. n. 3980/2025).
La sentenza di Tribunale n. 22114 del 12/11/2018 richiamata dalla parte convenuta nelle sue prime ed uniche difese difetta di attinenza perché si riferiva alla diversa fattispecie di “diniego di rinnovo alla prima scadenza giustificata da esigenze di vendita del bene”.
Né costituiscono motivo di opposizione alla convalida le “esigenze di interesse pubblico sottese al mantenimento del presidio dei Carabinieri nell'immobile quale bene poiché indispensabile per l'esercizio di una attività istituzionale correlata a garantire la sicurezza pubblica” perchè il nostro Sistema Giuridico è fondato sul principio di parità tra Parte Pubblica e Parte Privata, ad eccezione delle ipotesi specificamente previste dalla
Legge.
pagina 3 di 4 Le osservazioni che precedono comportano la dichiarazione di cessazione del contratto alla data del 1.10.2010 e la conferma dell'ordinanza di rilascio provvisoriamente emessa all'udienza del 11.11.2024, stabilendo la successiva data del 30.9.2025 per l'esecuzione, tenendo conto, in conformità della disposizione di cui all'art. 56
L. 391/70, del decorso di oltre 14 anni dalla scadenza del contratto e dal costante ritardo nel pagamento dell'indennità di occupazione da parte degli Enti convenuti.
Le spese di lite, comprensive anche di quelle occorse per la mediazione, liquidate nel dispositivo in base ai valori medi per i giudizi di convalida di sfratto, commisurati al valore della controversia, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando,
a) accerta e dichiara e che il contratto stipulato in il 22/09/1998 Rep. n. 10889, con cui l'allora CP_2 CP_7 ha concesso in locazione al ,
[...] Controparte_6 per uso Caserma dei Carabinieri CC. Fregene, l'immobile sito in Fregene, Via Castellammare n. 74 - angolo
Via Mondello, composto di n. 43 vani e n. 23 accessori, attualmente di proprietà della
[...]
è scaduto alla data del 1/10/2010; Parte_1
b) condanna il e la a rilasciare in Controparte_1 Controparte_5 favore della l'immobile sito in Fregene, Via Castellammare n. 74 - angolo Parte_1
Via Mondello, composto di n. 43 vani e n. 23 accessori, libero e vuoto di persone e cose di loro proprietà entro il 30/09/2025;
c) condanna il e la come sopra Controparte_1 Controparte_5 meglio indicati, al rimborso in favore della società attrice delle spese di causa che si liquidano in complessive €
7.852,00 di cui € 7.201,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge ed Euro 650,00 per spese vive
Così deciso in Civitavecchia, 15 giugno 2025
dott. Maria Emanuela Ragusa
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