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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 19/12/2024, nella causa iscritta al n.r.g. 9572/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. CHERUBINI CRISTIANA PAOLA IDA e
, c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. DE NUNZIO DEBORAH RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 21/05/2024, con cui e , hanno chiesto Parte_1 CP_1 di regolare l'affidamento, i tempi di permanenza e il mantenimento del figlio (nato il Persona_1
17.9.2022);
Preso atto delle dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate, così come modificate con note scritte dell'11.11.2024, e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 22.5.2024;
Ritenuto che sussistano i presupposti legali per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«Affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, Persona_1 ma con un domicilio anche presso l'abitazione del padre. I genitori si impegnano a confrontarsi in modo continuo, costruttivo e leale al fine di assumere sempre, e di comune accordo ogni eventuale decisione rilevante ed inerente la vita del minore. In considerazione della tenera età del figlio, i IGi riconoscono l'importanza di tutelare i ritmi di vita e rispettare le esigenze psico-fisiche del minore e si impegnano ambedue ad adeguare durante l'affido settimanale la quotidianità delle giornate ai bisogni del figlio Persona_1
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Il figlio minore vivrà durante l'anno a settimane alterne con la madre o con il padre presso l'abitazione di questi ultimi dal lunedì pomeriggio dall'orario di uscita dalla scuola sino al lunedì della settimana successiva sino all'accompagnamento del figlio a scuola e così poi via a settimane alterne madre/padre durante l'anno.
Durante la settimana di permanenza presso la madre/padre, il genitore non affidatario in quel momento si intratterrà ed avrà diritto di visitare e stare con il figlio minore ininterrottamente dal mercoledì dall'uscita della scuola sino al giovedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola.
Le parti sia accordano che il padre terrà il minore dalla prima settimana di Novembre 2024.
Il giorno della Vigilia di Natale verrà trascorso con la mamma, mentre il giorno di Natale sarà trascorso alternativamente con uno dei due genitori (nell'anno di competenza della madre, il padre potrà tenerlo con sé dalle ore 16:00 sino al giorno di Santo Stefano comprese), ovvero in altro modo, previo accordo di entrambi;
allo stesso modo per il periodo pasquale, i giorni di Pasqua e Pasquetta saranno trascorsi alternativamente con uno dei due genitori, ovvero in altro modo, previo accordo di entrambi. Durante le vacanze estive (in base al calendario scolastico) proseguirà il collocamento a settimane alterne del figlio con i genitori con le modalità sopra indicate. Questi ultimi saranno liberi di decidere eventuale luogo Persona_1 di villeggiatura proprio e del figlio durante le loro settimane estive di competenza. Il giorno del compleanno di Persona_1 verrà trascorso con entrambi i genitori. CP_ Il padre corrisponderà alla GN , entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di Euro 300,00.= (Euro trecento/00) a titolo di concorso nel mantenimento di somma rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT. Persona_1
CP_ Qualora la IGa reperisse un'occupazione lavorativa stabile con introito mensile non inferiore ad € 1.000,00 (mille/00), il IG corrisponderà alla stessa la somma mensile di € 200,00 a titolo di concorso nel mantenimento Pt_1 del figlio minore, somma rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
I genitori concorreranno nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per il figlio come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale. CP_ L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla IGa .
I genitori si concedono il reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio, anche relativi al figlio minore».
Preso atto, altresì, che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e riportato in motivazione;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 19/12/2024
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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