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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/07/2025, n. 8607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8607 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45767/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Composto monocraticamente dalla Dott. Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 45767 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di Roma, promossa
DA
rappresentato e difeso, per procura in allegato al ricorso introduttivo Parte_1
depositato in forma telematica, dall'Avv. Samuele Scalise e domiciliato in Roma, Via Conca
d'Oro 348, presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTE
CONTRO
in persona del presidente p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti in atti, dal funzionario Dott.ssa Angela
Tandurella ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Roma, V.le Regina
RI
RESISTENTE pagina 1 di 4
OGGETTO: ratei assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971
CONCLUSIONI:
Per entrambe le parti, come nei rispettivi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.12.2024, si rivolgeva al Tribunale di Roma in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue: che aveva promosso istanza per ATP al
Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della liquidazione dell'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971; che con decreto di omologa, dell'8.2.2024, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma aveva riconosciuto il requisito sanitario per il diritto all'assegno di invalidità, a decorrere dalla domanda amministrativa del 19.12.2022; che il predetto decreto era stato notificato all in data CP_1
24.6.2024; che in data 14.2.2024 aveva inoltrato il modello AP70 relativo alla sussistenza dei requisiti amministrativi per l'erogazione della prestazione;
che la prestazione in oggetto ancora non era stata ancora liquidata. Tanto premesso chiedeva, previo accertamento del suo diritto all'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971, con decorrenza dalla domanda amministrativa del
19.12.2024, la condanna dell a liquidare nei suoi confronti la prestazione in oggetto, ivi CP_1
compresi gli arretrati a tale titolo maturati (il cui importo era quantificato in euro 8.818,72 sino a tutto il 2024), oltre interessi.
Si costituiva in giudizio l' , contestando inizialmente la fondatezza del ricorso, sul CP_1
rilievo della percezione da parte del ricorrente di una pensione privilegiata a carico del
Ministero del Tesoro, ritenuta incompatibile con l'assegno di invalidità civile.
Successivamente, l' rappresentava di aver rivalutato la domanda attorea, di aver CP_1
ritenuto cumulabili i due trattamenti pensionistici e dunque di aver adottato provvedimento di liquidazione (in data 23.5.2025), precisando che la prestazione in oggetto sarebbe stata messa in pagamento, con versamento dei relativi arretrati, in data
9.6.2025. pagina 2 di 4 Nelle note ex art. 127 ter c.p.c., la parte ricorrente riconosceva l'avvenuta liquidazione con la predetta decorrenza e si associava nella richiesta di dichiarazione della cessazione della materiale del contendere, instando per la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Scaduto il predetto termine per note, in data odierna si decideva la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che l – come risultante dalla documentazione prodotta in atti – ha provveduto CP_1
alla liquidazione della prestazione in oggetto, erogando anche gli arretrati in uno con il rateo di giugno 2025, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto da entrambe le parti.
Tale liquidazione è tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale stabilisce che “il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”.
Infatti, la prestazione è stata messa in pagamento solo a giugno 2025, a fronte della notifica del decreto di omologa avvenuta in data 24.6.2024.
Al di là del ritardo della predetta liquidazione, essa però deve ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU.
368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Quanto alle spese di lite, considerato che il pagamento è successivo alla data di notifica del ricorso introduttivo, se ne può disporre la liquidazione in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
spese che liquida in € 1.865,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Si comunichi.
Roma, 23.7.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Composto monocraticamente dalla Dott. Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 45767 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di Roma, promossa
DA
rappresentato e difeso, per procura in allegato al ricorso introduttivo Parte_1
depositato in forma telematica, dall'Avv. Samuele Scalise e domiciliato in Roma, Via Conca
d'Oro 348, presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTE
CONTRO
in persona del presidente p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti in atti, dal funzionario Dott.ssa Angela
Tandurella ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Roma, V.le Regina
RI
RESISTENTE pagina 1 di 4
OGGETTO: ratei assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971
CONCLUSIONI:
Per entrambe le parti, come nei rispettivi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.12.2024, si rivolgeva al Tribunale di Roma in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue: che aveva promosso istanza per ATP al
Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della liquidazione dell'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971; che con decreto di omologa, dell'8.2.2024, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma aveva riconosciuto il requisito sanitario per il diritto all'assegno di invalidità, a decorrere dalla domanda amministrativa del 19.12.2022; che il predetto decreto era stato notificato all in data CP_1
24.6.2024; che in data 14.2.2024 aveva inoltrato il modello AP70 relativo alla sussistenza dei requisiti amministrativi per l'erogazione della prestazione;
che la prestazione in oggetto ancora non era stata ancora liquidata. Tanto premesso chiedeva, previo accertamento del suo diritto all'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971, con decorrenza dalla domanda amministrativa del
19.12.2024, la condanna dell a liquidare nei suoi confronti la prestazione in oggetto, ivi CP_1
compresi gli arretrati a tale titolo maturati (il cui importo era quantificato in euro 8.818,72 sino a tutto il 2024), oltre interessi.
Si costituiva in giudizio l' , contestando inizialmente la fondatezza del ricorso, sul CP_1
rilievo della percezione da parte del ricorrente di una pensione privilegiata a carico del
Ministero del Tesoro, ritenuta incompatibile con l'assegno di invalidità civile.
Successivamente, l' rappresentava di aver rivalutato la domanda attorea, di aver CP_1
ritenuto cumulabili i due trattamenti pensionistici e dunque di aver adottato provvedimento di liquidazione (in data 23.5.2025), precisando che la prestazione in oggetto sarebbe stata messa in pagamento, con versamento dei relativi arretrati, in data
9.6.2025. pagina 2 di 4 Nelle note ex art. 127 ter c.p.c., la parte ricorrente riconosceva l'avvenuta liquidazione con la predetta decorrenza e si associava nella richiesta di dichiarazione della cessazione della materiale del contendere, instando per la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Scaduto il predetto termine per note, in data odierna si decideva la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che l – come risultante dalla documentazione prodotta in atti – ha provveduto CP_1
alla liquidazione della prestazione in oggetto, erogando anche gli arretrati in uno con il rateo di giugno 2025, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto da entrambe le parti.
Tale liquidazione è tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale stabilisce che “il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”.
Infatti, la prestazione è stata messa in pagamento solo a giugno 2025, a fronte della notifica del decreto di omologa avvenuta in data 24.6.2024.
Al di là del ritardo della predetta liquidazione, essa però deve ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU.
368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Quanto alle spese di lite, considerato che il pagamento è successivo alla data di notifica del ricorso introduttivo, se ne può disporre la liquidazione in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
spese che liquida in € 1.865,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Si comunichi.
Roma, 23.7.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 4 di 4