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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/06/2025, n. 2500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2500 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N.4706/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro tra
(avv. Luigi Notarnicola); Parte_1
e
(avv. Josè Mottola); Controparte_1 nonchè
, (avv. Antonio Caterino) Controparte_2 nonchè
Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, contumaci. Controparte_6 Controparte_7
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia delle parti convenute Controparte_3 Controparte_4
CP_5 Controparte_6 Controparte_7 attesa la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e la mancata costituzione nel presente giudizio delle stesse. La domanda attorea- finalizzata ad ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto risultante dalla busta paga - è fondata e deve essere accolta, per le ragioni di seguito esposte. La parte ricorrente ha dedotto di avere lavorato alle dipendenze di titolare della ditta Controparte_8 individuale “LA VIGILANTE DI ARMANDO CAPORASO”, già corrente in Alberobello (BA) alla c.da , n.11, dal 26-06-2006 Per_1 al 27-11-2017, data di dimissioni a seguito del decesso del datore e di aver maturato il diritto al saldo del Tfr, rimasto inadempiuto, pari alla complessiva somma di Euro 4.309,33, come da busta-paga prodotta;
ha allegato la successione nel debito pecuniario da parte degli eredi convenuti per 1/5 a carico di ciascuno dei seguenti eredi:
, Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
e , e per 1/3 a carico di ciascun erede Controparte_2 subentrato per rappresentazione all'erede premorta IA
1 : , e Controparte_9 CP_5 Controparte_6 [...]
. Controparte_7
Si è costituito in giudizio per confermare Controparte_1 la propria qualità di erede legittimo ed il debito acquisito a titolo successorio per la quota di 1/5. Si è costituita evidenziando di aver Controparte_2 accettato l'eredità con beneficio d'inventario e, di conseguenza, ha chiesto la declaratoria della sussistenza del debito sulla stessa gravante pari ad 1/5 dell'asse ereditario ex art. 752 c.c. e nei limiti del valore dei beni acquisiti. occorre dare atto della prova del credito controverso maturato dalla parte ricorrente alle dipendenze della ditta individuale di e del suo ammontare (cfr. Controparte_8 busta-paga prodotta da cui si evince un credito a titolo di Tfr maturato dalla parte ricorrente pari ad Euro 4.309,33). Non vi è prova in atti del soddisfacimento di detto debito da parte dell'allora datore di lavoro. Pertanto, il debito è caduto in successione alla morte del datore di lavoro. Tanto premesso, emerge dagli atti prodotti e dalla rappresentazione offerta dalla parte ricorrente che eredi legittimi di alla sua morte sono: Controparte_8 _1
, che ha accettato con
[...] Controparte_2 beneficio d'inventario, Controparte_3 [...]
e, per rappresentazione ex artt. 467 e 468 c.c. per CP_4 premorienza di Persona_2 CP_5
e Controparte_6 Controparte_7
Pertanto, corretta è la determinazione dell'asse ereditario e delle quote gravanti sugli altri eredi compiuta dalla parte ricorrente. Conformemente a quanto statuito da questo Tribunale in controversia analoga che si condivide ampiamente, nessun rilievo può essere dato in questo giudizio alla rappresentazione dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario da parte della resistente costituita atteso che sarà onere della parte Controparte_2 ricorrente mettere in esecuzione la statuizione condannatoria esclusivamente sui beni ereditari nei confronti dei coeredi che hanno accettato con beneficio di inventario e sempre che al momento dell'esecuzione gli stessi non abbiano accettato definitivamente l'eredità o non siano decaduti dal beneficio (cfr. sent. Trib. di Bari del 21.11.2024). Deve essere dunque accolta la domanda e devono, per l'effetto, essere condannate le parti resistenti _1
, e
[...] Controparte_2 Controparte_3
2 al pagamento in favore della parte ricorrente Controparte_4 quali eredi di ex art. 752 c.c. nella misura Controparte_8 di 1/5 della somma di Euro 4.309,33 per ciascuno corrispondente ad Euro 861,87, nonché CP_5 [...]
e al pagamento in favore CP_6 Controparte_7 della parte ricorrente, quali eredi per rappresentazione di erede premorta, della residua quota di 1/5 (Euro 861,87), in ragione di 1/3 a carico di ognuno, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto di credito all'effettivo soddisfo. Le spese processuali- liquidate in misura pari ai minimi attesa la non complessità della controversia e dell'attività processuale svolta, come da infrascritto dispositivo - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna le parti resistenti Controparte_1 Controparte_2
e al pagamento in Controparte_3 Controparte_4 favore della parte ricorrente, quali eredi di CP_8
ex art. 752 c.c., nella misura di 1/5 della somma
[...] di Euro 4.309,33 per ciascuno, corrispondente ad Euro 861,87 cadauno, nonché , e CP_5 Controparte_6 CP_7
al pagamento in favore della parte ricorrente,
[...] quali eredi per rappresentazione di erede premorta, della residua quota di 1/5 (Euro 861,87), in ragione di 1/3 a carico di ognuno, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto di credito all'effettivo soddisfo;
-condanna le parti resistenti in solido tra loro alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte che liquida in Euro 1.030,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge. Bari, 13.06.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro tra
(avv. Luigi Notarnicola); Parte_1
e
(avv. Josè Mottola); Controparte_1 nonchè
, (avv. Antonio Caterino) Controparte_2 nonchè
Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, contumaci. Controparte_6 Controparte_7
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia delle parti convenute Controparte_3 Controparte_4
CP_5 Controparte_6 Controparte_7 attesa la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e la mancata costituzione nel presente giudizio delle stesse. La domanda attorea- finalizzata ad ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto risultante dalla busta paga - è fondata e deve essere accolta, per le ragioni di seguito esposte. La parte ricorrente ha dedotto di avere lavorato alle dipendenze di titolare della ditta Controparte_8 individuale “LA VIGILANTE DI ARMANDO CAPORASO”, già corrente in Alberobello (BA) alla c.da , n.11, dal 26-06-2006 Per_1 al 27-11-2017, data di dimissioni a seguito del decesso del datore e di aver maturato il diritto al saldo del Tfr, rimasto inadempiuto, pari alla complessiva somma di Euro 4.309,33, come da busta-paga prodotta;
ha allegato la successione nel debito pecuniario da parte degli eredi convenuti per 1/5 a carico di ciascuno dei seguenti eredi:
, Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
e , e per 1/3 a carico di ciascun erede Controparte_2 subentrato per rappresentazione all'erede premorta IA
1 : , e Controparte_9 CP_5 Controparte_6 [...]
. Controparte_7
Si è costituito in giudizio per confermare Controparte_1 la propria qualità di erede legittimo ed il debito acquisito a titolo successorio per la quota di 1/5. Si è costituita evidenziando di aver Controparte_2 accettato l'eredità con beneficio d'inventario e, di conseguenza, ha chiesto la declaratoria della sussistenza del debito sulla stessa gravante pari ad 1/5 dell'asse ereditario ex art. 752 c.c. e nei limiti del valore dei beni acquisiti. occorre dare atto della prova del credito controverso maturato dalla parte ricorrente alle dipendenze della ditta individuale di e del suo ammontare (cfr. Controparte_8 busta-paga prodotta da cui si evince un credito a titolo di Tfr maturato dalla parte ricorrente pari ad Euro 4.309,33). Non vi è prova in atti del soddisfacimento di detto debito da parte dell'allora datore di lavoro. Pertanto, il debito è caduto in successione alla morte del datore di lavoro. Tanto premesso, emerge dagli atti prodotti e dalla rappresentazione offerta dalla parte ricorrente che eredi legittimi di alla sua morte sono: Controparte_8 _1
, che ha accettato con
[...] Controparte_2 beneficio d'inventario, Controparte_3 [...]
e, per rappresentazione ex artt. 467 e 468 c.c. per CP_4 premorienza di Persona_2 CP_5
e Controparte_6 Controparte_7
Pertanto, corretta è la determinazione dell'asse ereditario e delle quote gravanti sugli altri eredi compiuta dalla parte ricorrente. Conformemente a quanto statuito da questo Tribunale in controversia analoga che si condivide ampiamente, nessun rilievo può essere dato in questo giudizio alla rappresentazione dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario da parte della resistente costituita atteso che sarà onere della parte Controparte_2 ricorrente mettere in esecuzione la statuizione condannatoria esclusivamente sui beni ereditari nei confronti dei coeredi che hanno accettato con beneficio di inventario e sempre che al momento dell'esecuzione gli stessi non abbiano accettato definitivamente l'eredità o non siano decaduti dal beneficio (cfr. sent. Trib. di Bari del 21.11.2024). Deve essere dunque accolta la domanda e devono, per l'effetto, essere condannate le parti resistenti _1
, e
[...] Controparte_2 Controparte_3
2 al pagamento in favore della parte ricorrente Controparte_4 quali eredi di ex art. 752 c.c. nella misura Controparte_8 di 1/5 della somma di Euro 4.309,33 per ciascuno corrispondente ad Euro 861,87, nonché CP_5 [...]
e al pagamento in favore CP_6 Controparte_7 della parte ricorrente, quali eredi per rappresentazione di erede premorta, della residua quota di 1/5 (Euro 861,87), in ragione di 1/3 a carico di ognuno, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto di credito all'effettivo soddisfo. Le spese processuali- liquidate in misura pari ai minimi attesa la non complessità della controversia e dell'attività processuale svolta, come da infrascritto dispositivo - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna le parti resistenti Controparte_1 Controparte_2
e al pagamento in Controparte_3 Controparte_4 favore della parte ricorrente, quali eredi di CP_8
ex art. 752 c.c., nella misura di 1/5 della somma
[...] di Euro 4.309,33 per ciascuno, corrispondente ad Euro 861,87 cadauno, nonché , e CP_5 Controparte_6 CP_7
al pagamento in favore della parte ricorrente,
[...] quali eredi per rappresentazione di erede premorta, della residua quota di 1/5 (Euro 861,87), in ragione di 1/3 a carico di ognuno, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto di credito all'effettivo soddisfo;
-condanna le parti resistenti in solido tra loro alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte che liquida in Euro 1.030,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge. Bari, 13.06.2025 Il Giudice del Lavoro
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