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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 16/05/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa Presidente relatrice
Daniela Coinu Consigliera
Giorgio Murru Consigliere in esito all'udienza del 19 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 308 di R.G. dell'anno 2022, proposta da in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 in Roma, e , con sede in Roma, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente Parte_2 domiciliati ai fini del ricorso in riassunzione in Cagliari presso l'avv. Laura Furcas che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Marina Olla, per procura generale alle liti del 21.07.2015, rogito notaio in Roma, Per_1 nonché in virtù della procura speciale n. 37521 del 03/07/2014, rogito notaio in Tivoli Per_2 ricorrenti in riassunzione-appellanti
CONTRO contumace Controparte_1 resistente in riassunzione-appellato
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato in data 27 febbraio 2017, aveva dedotto che Controparte_1 CP_ l' con comunicazione da lui ricevuta in data 30/06/2015, gli aveva richiesto il pagamento della somma complessiva di €. 1.638,32 euro, di cui €. 937,04 euro per contributi, asseritamente dovuta alla gestione separata per l'anno 2009, oltre sanzioni per omesso versamento. CP_ L' in particolare, aveva allegato il ricorrente, aveva giustificato la richiesta sostenendo che egli avesse dichiarato per l'anno 2009 un reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, il quale, non essendo assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali, doveva essere assoggettato alla contribuzione dovuta alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge 335/1995. aveva, quindi, precisato come egli, in realtà, nell'anno 2009 svolgesse attività di lavoro Controparte_1 dipendente a tempo indeterminato presso la Portovesme Srl, con sede in Portoscuso e fosse quindi iscritto alla CP_ gestione dei lavoratori dipendenti aggiungendo che, poiché nello stesso anno aveva svolto anche attività di ingegnere libero professionista, munito di partita Iva e regolarmente iscritto al relativo Albo della provincia di Cagliari, avesse versato regolarmente il contributo all , in ossequio a quanto disposto dall'art. 23 CP_3 dello statuto di ovvero la contribuzione previdenziale obbligatoria ex lege. CP_3
Ai sensi dell'art. 21, legge n. 6/1981, aveva proseguito il ricorrente, egli aveva, quindi, l'obbligo di iscriversi alla Cassa previdenziale di categoria e di versare il contributo integrativo previsto dall'art. 10 della legge citata e dallo Statuto della cosicché non poteva ritenersi tenuto anche al versamento di contributi alla gestione Pt_3 CP_ separata dell' in quanto non privo di una propria cassa previdenziale ed iscritto ad un albo professionale.
D'altra parte, aveva aggiunto il ricorrente, egli, avendo versato il contributo integrativo ad ed avendo CP_3 regolarmente provveduto all'annuale denuncia del volume d'affari e dei redditi libero professionali, non poteva considerarsi contemporaneamente tenuto ad iscriversi e a versare i contributi anche alla indicata CP_ gestione a ciò ostando il noto principio di esclusività, secondo il quale, come confermato dallo stesso legislatore attraverso l'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011, norma di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26, legge 335/1995 sopra richiamato, l'iscrizione ad una gestione previdenziale esclude l'obbligo di contribuzione ad altro fondo in relazione alla medesima attività.
Si trattava, aveva osservato di una norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva, che CP_1 CP_ aveva definitivamente chiarito i casi di iscrizione obbligatoria presso la Gestione Separata dell con un elenco tassativo e non estensibile, attinente solo a coloro che svolgevano attività il cui esercizio non era subordinato all'iscrizione in appositi albi professionali e a coloro che svolgevano attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi statuti ed ordinamenti e, quindi, poiché egli nell'anno 2009 aveva svolto sia attività di lavoro dipendente che autonomo, quest'ultima soggetta all'iscrizione all'albo professionale e alla contribuzione integrativa sopra descritta, non vi era nessun dubbio che l'attività libero professionale non rientrasse in alcuna delle ipotesi previste per l'iscrizione alla gestione separata che aveva carattere residuale.
Inoltre, aveva sostenuto il ricorrente, sotto il profilo dell'elemento psicologico andava evidenziata la sua buona fede, visto che egli aveva presentato domanda di iscrizione ad al fine di versare alla stessa tutti i CP_3 contributi necessari ai fini del conseguimento di un trattamento pensionistico, cosicché egli doveva essere esonerato dal pagamento delle sanzioni, le quali, tra l'altro, erano state calcolate sulla base di criteri errati, non rispettosi dei limiti previsti dall'art. 116, comma 8, legge 338/2000, che aveva stabilito che la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge, mentre nel caso specifico la somma richiesta a titolo di sanzioni, determinata in 562,22 €, era certamente superiore al
60% dell'importo del contributo preteso di 937,04 €. CP_ Nonostante le osservazioni poste all e l'impugnazione del provvedimento adottato con ricorso al
Comitato amministratore del fondo per la gestione speciale in questione, da lui formulato in data 24 luglio
2015, in data 18 gennaio 2017 aveva ricevuto l'avviso di addebito n. 32520160005896849000, con il quale gli era stato intimato il pagamento di 1.734,44 € per contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2009, comprensivo di spese di notifica e compensi del servizio di riscossione.
Sulla scorta di tali premesse il ricorrente aveva concluso chiedendo che, previo annullamento della nota CP_ ricevuta dall il 30 giugno 2015 e dell'avviso di addebito ricevuto il 18 gennaio 2017, fosse accertata e dichiarata l'insussistenza, a suo carico, dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata e dell'obbligo di versamento dei relativi contributi per l'anno 2009 o che, in via subordinata, venissero annullate le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero, in ulteriore subordine, venissero ridotte, ricalcolando gli importi nella misura di legge, in ogni caso con vittoria delle spese e competenze professionali.
*
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, sostenendo la sussistenza dell'obbligo contributivo del CP_2 ricorrente in quanto il medesimo, pur essendo iscritto all'albo degli ingegneri, non era iscritto a e CP_3 provvedeva perciò al pagamento nei confronti della cassa del solo contributo integrativo, dovuto per finalità solidaristiche e non correlato ad una posizione pensionistica e/o previdenziale e, pertanto, non inquadrabile come contributo previdenziale, con conseguente obbligo di iscrizione alla gestione separata come unica, necessaria, possibilità di costituire un'assicurazione obbligatoria. CP_ Quanto alle sanzioni, aveva precisato l era stata correttamente applicata la legge n. 388/2000, in regime di evasione contributiva, tenendo conto del fatto che in caso di evasione, anche parziale, dei contributi o dei premi dovuti alle gestioni previdenziali il trasgressore era tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% dei contributi evasi, sanzione che non poteva essere comunque superiore al 60% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, come previsto dall'art. 116, comma 8, lett. B).
Una volta raggiunto quindi il tetto massimo del 60%, senza che si fosse provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul solo debito contributivo maturavano interessi di mora come previsti dall'art. 30 del DPR 602 del 1973, sostituito dall'art. 14 del DL 46 del 1999. CP_ L' aveva, quindi concluso chiedendo che il ricorso avverso fosse rigettato e che il ricorrente fosse condannato al pagamento delle somme richieste, oltre accessori.
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Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1237 del 8 ottobre 2018, aveva accolto la domanda proposta dal ricorrente, dichiarando che per l'anno 2009 NO non era tenuto all'iscrizione e alla contribuzione alla CP_ Gestione Separata dell e non dovute perciò le somme pretese a titolo di contributi con l'avviso di addebito n. 3252016 0005896849000, che aveva annullato, nonché assorbite le altre questioni, compensando per intero tra le parti le spese del giudizio in ragione della convertibilità della materia discussa.
Con riferimento ai contributi, il Tribunale, ricostruito il quadro normativo tracciato dall'art. 2, comma 26, legge
335/1995 e dalla successiva norma interpretativa contenuta nell'art. 18, comma 12, d.l. 98/2011, convertito nella legge 111/2011, aveva osservato come la chiara intenzione del legislatore fosse quella di assoggettare agli obblighi di iscrizione e contribuzione alla gestione separata, in via esclusiva e con elencazione da ritenersi tassativa e non suscettibile di applicazione analogica, i lavoratori autonomi che esercitino una professione il cui esercizio non sia subordinato alla iscrizione in appositi albi o il cui reddito, anche laddove iscritti, non sia assoggettato al versamento contributivo in favore di altri enti di previdenza gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, tra cui certamente . CP_3
Nel caso di specie, aveva osservato il primo giudice, era incontestato tra le parti che nel 2009 il ricorrente fosse iscritto all'albo professionale degli ingegneri della Provincia di Cagliari, ai fini dello svolgimento, pure non esclusivo, della relativa attività professionale, con la conseguenza che rientrava tra i lavoratori autonomi esclusi dal predetto obbligo contributivo, in quanto tenuto all'iscrizione all'albo. In tal senso, aveva rilevato il primo giudice, si era espressa la Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza n. 119 del 2017, le cui conclusioni aveva richiamato e condiviso in sentenza, non condividendo invece, perché ritenuto non convincente, l'orientamento giurisprudenziale contrario, da ultimo fatto proprio dalla Suprema
Corte con sentenza n. 30345 del 2017, secondo cui sussisterebbe l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per tutti quei soggetti, anche iscritti in appositi albi, che svolgono attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, che altrimenti rimarrebbero privi di necessaria assicurazione obbligatoria, essendo tenuti a versare solo un contributo integrativo, a meri fini solidaristici, sostanzialmente non suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale.
Certamente più convincente, ha ritenuto il Tribunale, era la motivazione espressa dalla Suprema Corte, con il provvedimento n. 13218 del 2008, con orientamento non superato posto che la normativa di riferimento era rimasta invariata, secondo cui per i professionisti iscritti all'albo il soggetto deputato alla gestione della tutela previdenziale obbligatoria era scelto dall'organo professionale competente e non era certo la gestione separata CP_ dell prevista dalla legge 335 del 1995, all'art. 2, comma 26, solo per quei lavoratori autonomi che svolgevano attività professionale per la quale non era prevista l'iscrizione in albi o elenchi e che non avevano alcun ente deputato alla relativa tenuta che potesse decidere sulla forma di tutela previdenziale, tra i quali non rientrava il ricorrente, pacificamente iscritto al relativo albo professionale, che svolgeva la libera professione e che aveva assolto, quindi, al suo onere contributivo versando a il contributo integrativo. CP_3
Ritenute, perciò, assorbite le altre questioni, il primo giudice ha accolto la domanda nei termini sopra evidenziati, annullando l'avviso di addebito impugnato. CP_ Contro la sentenza del Tribunale di Cagliari aveva proposto appello l' in proprio e quale mandatario della affidato ad un unico motivo, cui aveva resistito che peraltro aveva sollevato in Pt_2 Controparte_1 CP_ quel grado eccezione di prescrizione della pretesa contributiva fatta valere dall CP_ L' nella veste di appellante aveva lamentato “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, comma 26, legge 335 del 1.995, 18, comma 12, del dl 98 del 2011, 3 della legge 179 del 1958, 10 e 21 della legge 6 del 1981, 7,
23 e 37 dello Statuto ” per non avere il Tribunale applicato il principio generale secondo cui qualsiasi CP_3 reddito derivante da attività professionale confluisce nella contribuzione residuale della gestione separata a meno che quel medesimo reddito non sia assoggettato ad altra contribuzione esclusiva, non rilevando, a tal fine, l'eventuale pagamento del cd. contributo integrativo, non correlato all'erogazione di un trattamento pensionistico. CP_ E tale interpretazione, ha proseguito l' era confermata dall'art. 18, comma 12, del DL 98 del 2011 ed era anche avallata da recenti sentenze di merito e, con riferimento al caso specifico degli ingegneri, dall'art. 21, comma 5, della legge n. 6 del 1981 e dall'art. 7 dello Statuto di , che assoggetta a contribuzione gli CP_3 iscritti all'albo, titolari di partita iva, purché non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria derivante da attività di lavoro subordinato o da altra attività. CP_ Nel caso di specie, aveva proseguito l l'odierno appellato era esonerato dal pagamento del contributo soggettivo, parametrato sul reddito professionale percepito e in alcun modo “scaricabile” sul cliente, permanendo perciò in capo allo stesso tutti gli obblighi assicurativi e contributivi della gestione separata, fondati sui redditi incassati e non assoggettati ad altra contribuzione, soggiungendo che il contributo integrativo rispondeva a finalità solidaristiche di categoria e, almeno con riferimento alle annualità predette, non era in alcun modo utilizzato per il calcolo del trattamento pensionistico, ribadendo che le sanzioni civili erano state correttamente calcolate e comminate.
*
La Corte D'Appello di Cagliari, pur accertando, anche alla stregua dei principi nel frattempo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, l'originaria sussistenza, in capo a dell'obbligo di versamento alla CP_1 gestione separata dei contributi richiesti dall' per l'anno 2009, aveva nondimeno rigettato l'appello CP_2 CP_ dell' con diversa motivazione, ritenendo idonea a definire il giudizio l'eccezione di prescrizione sollevata nel giudizio di appello da che essendo relativa ad un bene pubblico, come aveva di recente statuito CP_1 la Suprema Corte con sentenza n. 31345 del 4 dicembre 2018, non poteva essere nella disponibilità delle parti private del processo e poteva anche essere fatta valere d'ufficio dal giudice.
Aveva, perciò, dichiarato l'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto vantato dall'Istituto, individuando il dies a quo del relativo termine nella data prevista per il versamento dei contributi, e cioè il 16 giugno 2010 - e non da quella della di presentazione della dichiarazione dei redditi - cui aveva fatto seguito CP_ una tardiva diffida di pagamento inviata dall pervenuta al contribuente solo in data 30/06/2015, escludendo invece che la mancata compilazione nella dichiarazione dei redditi del quadro RR o CM potesse integrare un fatto doloso del debitore, idoneo a sospendere la prescrizione ai sensi dell'art. 2941, n. 8, cod. civ., che ricorreva quando il debitore avesse posto in essere una condotta tale da comportare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, esclusa dalla giurisprudenza di legittimità che aveva evidenziato come la dichiarazione in questione non costituisse presupposto del credito contributivo e a nulla rilevassero le CP_ difficoltà di fatto dell nell'accertare il credito imponibile prima della presentazione della dichiarazione CP_ dei redditi, ritenendo incongruo che l si dovesse limitare ad esigere i contributi dai soli contribuenti che si fossero autodenunciati.
* CP_ L' aveva, quindi, proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo di censura, mentre pur intimato, non aveva svolto attività difensiva. Controparte_1 CP_ Con l'unico motivo formulato, l' aveva censurato la decisione del giudice dell'appello per avere il medesimo errato nel non avere ritenuto sussistente un'ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all'interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30270/2022, depositata il 14 ottobre 2022, aveva cassato la sentenza CP_ impugnata, accogliendo il motivo di censura formulato dall'
In particolare, il Supremo Collegio, dopo avere ribadito il proprio consolidato orientamento in ordine alla decorrenza della prescrizione dei contributi dal momento della scadenza dei termini fissati per il pagamento dei medesimi, aveva precisato che nella fattispecie assumeva rilievo, ai fini della decorrenza in questione, anche il differimento dei termini indicati, previsto dal DPCM 10 giugno 2010, norma di natura regolamentare e fonte normativa in quanto attuativa o integrativa della legge (emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. 241/1997), che aveva differito al 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione, il termine di pagamento dei contributi, con disposizione riguardante tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi, risultino fiscalmente assoggettati per non avere scelto un diverso regime di imposizione, restando quindi priva di rilevanza la circostanza che il contribuente fosse estraneo agli studi di settore.
Ciò premesso, la Corte di Cassazione aveva, quindi, cassato la sentenza impugnata, che non si era conformata agli indicati principi, e aveva rinviato a questa Corte, stabilendo che la medesima, nel decidere la controversia, considerasse il 6 luglio 2010 quale momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale e considerasse quindi che, alla data di ricezione dell'atto interruttivo della prescrizione del 30/06/2015 inviato CP_ dall alla parte privata, i contributi non erano ancora prescritti ed erano quindi dovuti dalla parte privata stessa, e provvedesse, altresì, a riesaminare anche le eventuali ulteriori questioni assorbite, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
*
Con ricorso depositato il 29 dicembre 2022, l' ha introdotto la presente fase di rinvio, riassumendo il CP_2 giudizio perché, posto l'accertamento oramai in giudicato dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata per l'anno 2009 di la Corte volesse rigettare l'avversa opposizione e accertare l'obbligo del Controparte_1 versamento della contribuzione di cui all'avviso di addebito impugnato, comprensiva di sanzioni e accessori, condannando perciò l'odierno resistente “al pagamento della somma indicata nell'avviso bonario impugnato, aggiornata con le sanzioni e gli interessi di legge, con parziale compensazione delle spese del primo grado, e vittoria delle spese dei successivi due gradi di giudizio e del presente grado”, evidenziando come la sentenza della Corte d'appello non fosse stata censurata da con controricorso, nella parte in cui aveva disposto l'obbligo di CP_1 iscrizione alla gestione separata, con statuizione quindi ormai in giudicato.
benchè ritualmente citato ai sensi dell'art. 392, comma 2, c.p.c, non si è costituito nella Controparte_1 presente fase del giudizio.
Motivi della decisione
La domanda proposta da in opposizione all'avviso di addebito n. 325201600058968-49- Controparte_1
000, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, è risultata, all'esito delle complessive quattro fasi di giudizio, parzialmente fondata.
Nel rispetto delle statuizioni contenute nell'ordinanza n. 30270/2022 della Suprema Corte, deve, innanzitutto, escludersi che il diritto dell' avente ad oggetto i contributi richiesti all'attuale resistente mediante l'avviso CP_2 di addebito opposto, si sia estinto per prescrizione.
Considerando, infatti, come statuito dalla Suprema Corte, il 6 luglio 2010 quale data di scadenza dei termini di pagamento dei contributi in discussione (anno 2009) e, quindi, quale dies a quo del termine quinquennale di prescrizione, risulta evidente che, alla data del ricevimento da parte dell'attuale resistente della comunicazione n. 65032486872-4, che aveva preceduto l'avviso di addebito, e cioè al 30.06.2015, indicata dallo stesso CP_1 con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, il termine predetto non fosse compiuto.
Quanto al merito della richiesta formulata da nel giudizio di primo grado, sulla base dei principi CP_1 ormai consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte, e benchè la questione non sia stata espressamente proposta da dinanzi al giudice di legittimità, né riproposta in questa fase di rinvio, deve Controparte_1 comunque affermarsi la sussistenza del credito contributivo vantato dall'Istituto - come peraltro già rilevato dalla Corte d'appello di Cagliari nella sentenza n. 89 del 2020, pubblicata il giorno 8 giugno 2020 che ha dato luogo all'odierno giudizio di rinvio (ma in senso conforme si veda anche di recente questa corte con la sentenza n. 43/2025, relatore dott.ssa Coinu) - considerato che, alla stregua del disposto derivante dalla saldatura tra la norma contenuta nell'art. 2, comma 26, legge 335/1995 e la norma interpretativa contenuta nell'art. 18, comma
12, d.l. 98/2011, convertito nella legge 111/2011, “gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l'iscrizione all' , alla quale versano esclusivamente un contributo CP_3 integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in virtù del CP_2 principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata in termini non già di alternatività, bensì di complementarità” (così Cass. 20288/2022, nonché, in senso analogo, Cass. 5826/2021 e Cass.
32166/2018; si veda anche Corte Cost. 238/2022, che ha ritenuto le norme sopra richiamate, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, esenti da censure di incostituzionalità).
La domanda in tal senso proposta da nel giudizio di opposizione al citato avviso di Controparte_1 CP_ addebito non può essere accolta, ed il medesimo è quindi tenuto al pagamento nei confronti dell dell'importo di 937,04 €, oltre interessi come per legge, quantificato nell'avviso di addebito opposto a titolo di contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2009.
*
Nel rispetto delle statuizioni della Suprema Corte, contenute nella sentenza n. 30270 del 14 ottobre 2022, che ha devoluto a questa Corte “anche le eventuali ulteriori questioni assorbite”, tra le quali rientra certamente anche la debenza delle sanzioni oggetto di contestazione tra le parti fin dal giudizio di primo grado, richieste poi CP_ dall' anche nel giudizio di appello e nell'odierno giudizio di rinvio.
La questione va qui quindi esaminata, evidenziando che il giudice di primo grado nulla aveva statuito sulle sanzioni, correttamente ritenendo assorbita la contestazione in merito, dal momento che la pronuncia si era rivelata irrilevante in ragione della ritenuta insussistenza di un obbligo di iscrizione alla gestione separata CP_ dell da parte di che aveva portato a dichiarare non dovute le somme richieste Controparte_1 CP_ dall per l'anno 2009 a tale titolo e che il giudice dell'appello non aveva, in realtà, statuito sulla questione dato che la pronuncia era stata resa irrilevante e, quindi, assorbita dall'avvenuta dichiarazione di prescrizione del credito.
Difettando, quindi, la soccombenza in ordine alla debenza, nel merito, delle sanzioni, l'eventuale doglianza formulata al riguardo dall' dinanzi alla Corte di Cassazione sarebbe stata inammissibile, mentre è CP_2 rimasta, invece, ferma la facoltà dell' di riproporre la questione in questa fase di rinvio, che ha infatti Pt_1 domandato il riconoscimento dell'importo portato nell'avviso bonario impugnato, aggiornato con le sanzioni e gli interessi di legge. La questione riproposta dall' è, comunque, infondata e la domanda proposta sul punto da CP_2 CP_1 deve, pertanto, essere accolta.
[...]
Nelle more della presente fase del procedimento, infatti, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 55/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla , per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale CP_3 obbligatoria, ai sensi dell'art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l' sono esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle CP_2 sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
La predetta statuizione della Corte Costituzionale deve essere considerata quale ius superveniens, e, come tale, deve trovare applicazione nella presente fase del procedimento.
Nella fattispecie, quindi, nella quale le sanzioni richieste all'attuale resistente sono relative ad un omesso versamento realizzatosi nel 2009, quindi in un periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 18, comma 12,
d.l. 98/2011, deve dichiararsi esonerato dal pagamento delle medesime. Controparte_1
*
Sulla base di tutte le motivazioni sopra esposte, previo annullamento dell'avviso di addebito n.
32520160005896849000, deve, quindi, essere condannato al pagamento, nei confronti Controparte_1 dell' anche quale mandatario di , della somma di €. 937,04, a titolo di contributi dovuti alla CP_2 Parte_2
Gestione separata dell'Istituto per l'anno 2009, oltre interessi come per legge, mentre nulla è dovuto dal medesimo a titolo di sanzioni (l'istituto ha, infatti, fin dal giudizio di primo grado concluso domandando “nel merito rigettare l'avversa opposizione perché totalmente infondata e per l'effetto condannare il ricorrente al pagamento di quanto richiesto oltre accessori maturati” e così ha fatto anche nelle conclusioni rassegnate nel giudizio di riassunzione).
Il complessivo andamento della lite, che tiene anche conto dell'esistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali sia in merito alla sussistenza di un obbligo di iscrizione alla gestione separata in ipotesi quale quella di specie, che aveva trovato soluzioni differenti nella giurisprudenza anche di legittimità all'epoca di instaurazione del giudizio, sia in punto di sanzioni e di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dei contributi dovuti alla gestione separata, andati poi consolidandosi nel senso sopra precisato nel corso del giudizio, nonché la reciproca soccombenza delle parti, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese relative a tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando previo annullamento dell'avviso di addebito n. 32520160005896849000, condanna al Controparte_1 CP_ pagamento nei confronti dell anche quale mandatario della dell'importo di 937,04 euro, dovuto Pt_2
a titolo di contributi alla Gestione Separata per l'anno 2009, oltre interessi come per legge;
CP_ dichiara, invece, che nulla è dovuto da all' a titolo di sanzioni. Controparte_1
Dichiara compensate per intero tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
Cagliari, 16 maggio 2025 La Presidente relatrice Maria Luisa Scarpa