Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 6223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6223 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del giudice unico Dott. Giovanni Giordano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 5316/2018 avente ad oggetto risarcimento danni
TRA
, nata a [...] il xx e res.te in xx alla via xx Cod. Fisc. , elett.te Parte_1 C.F._1 dom.ta in Napoli alla via Lucilio n. 15 presso lo studio dell'Avv. Riccardo Maria Pasquarella dal quale è rapp.ta e difesa per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio - ATTRICE -
E
, nato a [...] il [...] e res.te in Bergamo alla via S. Alessandro n. 29 Cod. Controparte_1
Fisc. elett.te dom.to in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 256 presso lo studio degli C.F._2
Avv.ti Francesco Maisto e Anna Maisto dai quali è rapp.to e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta – CONVENUTO –
NONCHE'
, nato a [...] il [...] ed ivi res.te alla via Egiziaca a Pizzofalcone n. 43 Controparte_2
Cod. Fisc. elett.te dom.to in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 256 presso lo studio C.F._3 degli Avv.ti Francesco Maisto e Anna Maisto dai qualin è rapp.to e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta – CONVENUTO –
[...]
in NAPOLI, in persona dell'amministratore p.t. Controparte_3 suo legale rapp.te, elett.te dom.to in Napoli alla via Andrea d'Isernia n. 59 presso lo Studio dell'Avv. Claudio Fabbricatore dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all'Avv. Marino Pelosi per procura on calce alla comparsa di costituzione e risposta – CHIAMATO IN CAUSA –
E
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Bologna alla via Controparte_4
Stalingrado n. 45, elett.te dom.ta in Napoli alla via Cervantes n. 64 presso lo studio degli Avv.ti e dai quali è rapp.ta e difesa per procura in calce alla Controparte_5 Controparte_6 comparsa di costituzione e risposta – CHIAMATA IN CAUSA -
Conclusioni: come da verbale del 25.02.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa, per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , proprietaria dell'appartamento sito al Parte_1 secondo piano del Condominio di via Egiziaca a Pizzofalcone n. 43 in Napoli, conveniva in giudizio il sig. , proprietario a sua volta del sovrastante appartamento, per sentirlo condannare, CP_7 previo accertamento della sua esclusiva responsabilità per i danni subiti a seguito delle infiltrazioni
Lamentava, infatti, l'attrice che nella prefata circostanza di tempo, a causa della perdita di acqua da una tubazione di mandata, a suo dire, posta sotto il lavandino del bagno del sovrastante appartamento di proprietà del convenuto, come accertato dai VV.FF. intervenuti nell'occasione, si era verificata una copiosa perdita di acqua che provocava ingenti danni al sottostante appartamento di sua proprietà e specificatamente: veniva danneggiata una tela affrescata di fine XVIII° inizo XIX° secolo di circa 48 mq posta al soffitto del vano soggiorno, raffigurante scena nuziale con finte architetture e decorazioni a grottesca;
venivano danneggiati circa mq.50 di parquet, qualità noce e peach pine;
venivano danneggiati, inoltre, una scrivania del XVIII° secolo in legno di rovere, una porta a due battenti dell'inizio XIX° secolo in legno di pioppo, una soprapporta dell'inizio XIX° secolo in legno di pioppo, un cornicione dell'inizio XIX° secolo in legno di pioppo, una poltrona Bergere.
Deduceva, ancora, essa attrice, che il proprio appartamento era di particolare pregio artistico ed architettonico e l'intero Condominio era stato dichiarato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di interesse particolarmente importante ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera a) del d. lgs. 42/2004).
Chiariva, infine, che rivolta richiesta risarcitoria tanto al quanto al , il primo CP_3 CP_1 aveva contestato ogni e qualsiasi responsabilità ad esso riconducibile, mentre il secondo aveva riconosciuto l'evento indicando la compagnia assicurativa del quale soggetto tenuto a CP_3 liquidare il sinistro.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto il quale, in via CP_7 preliminare, eccepiva la nullità della citazione mentre, nel merito, deduceva la inammissibilità, improponibilità e l'assoluta infondatezza della domanda, sia in punto di fatto che di diritto, chiedendone il rigetto.
In particolare, deduceva esso che tra il 15 ed 16 agosto dell'anno 2017, durante la sua CP_1 assenza da casa, si verificava una perdita di acqua da una tubazione di mandata posta sotto il lavandino del vano bagno relativa, a suo dire, ad una condotta condominiale, che provocava danni non solo al sottostante appartamento attoreo ma anche ad altri condomini ed al suo stesso appartamento, danni che venivano accertati dalla che garantiva il Controparte_4
Condominio, giusta polizza fabbricati n. 00100231444, e prontamente liquidati, mentre solamente l'attrice rifiutava la proposta formulata dalla Compagnia.
Chiedeva, pertanto, esso convenuto ed otteneva di chiamare in causa il per essere da CP_3 esso tenuto indenne da qualsivoglia pregiudizio nell'ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il il quale, dichiarando di essere CP_3 assicurato per R.C. con la con polizza n. 00100231444, chiedeva ed Controparte_4 otteneva di chiamare in causa quest'ultima per essere dalla stessa manlevata nel caso di soccombenza. Inoltre, sempre in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione ex D. Lgs. 28/2010 ovvero dell'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, mentre nel merito deduceva l'assoluta infondatezza della domanda di manleva essendo il fatto dannoso ascrivibile a rottura di una conduttura posta all'interno della proprietà , instando per il rigetto. CP_1 Instauratosi il contraddittorio anche nei confronti della questa si costituiva in giudizio CP_4 rilevando l'infondatezza della domanda di manleva. Evidenziava che, seppur in presenza di contestazioni in ordine alla imputabilità dell'evento dannoso, al fine di evitare un dispendioso contenzioso, era riuscita a conciliare le contrapposte posizioni definendole bonariamente non solo con il ma anche con tutti gli altri condomini che dal fatto de quo avevano subito danni, CP_3 ad eccezione proprio solamente dell'attrice non solo per la esorbitanza e l'ingiustificatezza della richiesta risarcitoria quanto per la circostanza che essa aveva ad oggetto danni per i quali la polizza che il aveva stipulato non prevedeva alcuna garanzia, anzi ne escludeva espressamente CP_3
l'indennizzabilità e/o risarcibilità risultando, infatti, esclusi espressamente i danni alle parti del fabbricato e, dunque, anche alle singole proprietà che lo compongono, che avessero valore artistico.
Veniva ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio mentre venivano rigettate tutte le altre richieste istruttorie.
A seguito della dichiarazione di morte del convenuto, il giudizio veniva interrotto e di poi riassunto dall'attrice che provvedeva a notificare ricorso introduttivo e decreto di fissazione d'udienza per il prosieguo anche nei confronti degli eredi del , sigg.ri e CP_7 Controparte_1 [...]
, i quali si costituivano in giudizio, il primo deducendo di essere l'unico ed esclusivo CP_2 proprietario del bene oggetto del giudizio e si riportava a tutte le deduzioni, eccezioni e difese formulate dal dante causa, mentre il secondo eccependo la carenza di legittimazione passiva non solo per non aver assunto la qualità di erede ma per non essere neanche il proprietario del bene de quo.
Veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, rese le quali a quella del 25.02.2025, tenutasi nella modalità a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, con provvedimento del 04.03.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dal convenuto nonché l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento CP_7 della procedura di mediazione o di invito alla stipula di convenzione per la negoziazione assistita, sollevate dal convenuto entrambe, tuttavia, destituite di fondamento e vanno pertanto CP_3 disattese.
Infatti, in ordine alla prima, va osservato che nell'atto introduttivo del giudizio risultano, senza dubbio, individuabili tutti i requisiti richiesti, a pena di nullità, dall'art. 164 cpc ed, in particolare, appare precisamente determinato l'oggetto della domanda di risarcimento danni nonché chiaramente esposti i fatti posti a fondamento della stessa, con la conseguenza che non può dirsi realizzata alcuna violazione del diritto di difesa della parte convenuta la cui costituzione in giudizio, sebbene con gli effetti sostanziali e processuali di cui al comma 3 della citata norma, sana in ogni caso i vizi della citazione. Mentre, in ordine alla seconda, va osservato che la domanda è senz'altro procedibile stante la richiesta di convenzione di negoziazione assistita, rimasta inevasa, la cui relativa documentazione risulta ritualmente prodotta ed acquisita agli atti, non assoggettabile a mediazione obbligatoria non vertendosi, nella specie, in una delle ipotesi normativamente disciplinate dal decreto legislativo 28/2010 essendo la richiesta di risarcimento danni da infiltrazioni riconducibile al risarcimento da fatto illecito ai sensi dell'art. 2051 c.c., e non alla violazione o all'errata applicazione delle disposizioni riguardanti il condominio.
Alcuna contestazione, infine, è sorta in ordine alla legittimazione delle parti in causa anche se con le precisazione che più avanti si diranno. Nel merito, la domanda è risultata fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di quanto appresso.
Giova premettere che le circostanze di fatto non risultano specificamente contestate da parte convenuta, con le conseguenze di cui all'art. 115 cpc in ordine all'assolvimento dell'onere probatorio. In ogni caso, esse risultano sufficientemente dimostrate dall'ampia documentazione prodotta e dalla svolta attività istruttoria.
Può serenamente ritenersi che i danni subiti dall'appartamento attoreo siano stati causati da infiltrazioni d'acqua provenienti dal soprastante appartamento di proprietà e, CP_1 precisamente, dalla rottura di un tubo flessibile di adduzione dell'acqua dalla mandata condominiale posto sotto il lavandino del bagno, rottura dovuta ad una vera e propria esplosione del flessibile medesimo per un improvviso sovraccarico della mandata, eventualità che il CTU assume potersi verificare “a causa di uno sbalzo di pressione dell'acquedotto ….”.
E' pacifico che la presunzione di comproprietà di cui all'art. 1117 n. 3 c.c., opera con riferimento alla parte degli impianti che rimane fuori dai singoli appartamenti e non con riferimento alle singole condutture che si addentrano negli appartamenti stessi e che sono, quindi, di proprietà dei titolari. La Suprema Corte, infatti, ha avuto modo di chiarire come la presunzione di proprietà comune dell'impianto idrico di un immobile condominiale, non può estendersi a quella parte dell'impianto ricompresa nell'appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi e, di conseguenza, nemmeno alle diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, anche se questo sia allacciato a quello comune, servono ad addurre acqua negli appartamenti degli altri proprietari (Cass. Civ. 27248/2018; conf. Cass. Civ. 2043/1963; Cass. Civ. 583/2001).
Conseguentemente, in caso di danni causati dalla rottura di una tubatura idrica, per il logorio dei relativi materiali, nella parte di essa di proprietà esclusiva del condomino, sarà quest'ultimo responsabile dei danni che ne siano derivati, rispondendone quale custode ex art. 2051 c.c. e la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito e la Suprema Corte di Cassazione accoglie una nozione oggettiva del caso fortuito esigendo che il custode, per liberarsi dalla responsabilità, identifichi il caso fortuito e, quindi, accolla al esso la responsabilità per danni da causa ignota.
Rientra, quindi, secondo la Cassazione, nel caso fortuito “quel che è impossibile vigilare”. Infatti,
“vigilare non è soltanto conoscere il presente, ma anche trarne le conseguenze per il futuro;
non è quindi solo accertare e rimediare ma anche prevedere e prevenire” (Cass. Civ. 175/2019).
Per ammissione dello stesso convenuto, la fuoriuscita di acqua dalla tubazione rotta, cessava solo con la chiusura della chiave d'arresto dell'appartamento ed al momento dell'evento nessuno era presente in casa.
In sede di accertamenti svolti dal CTU, l'ausiliario ha potuto constatare la rottura del tubo flessibile posto sotto il lavandino del bagno, tubo che, osserva, “… ha subito una sorta di esplosione in punto usurato. Questa eventualità può verificarsi a causa di uno sbalzo di pressione dell'acquedotto, che costituisce un evento fortuito. L'usura di un tubo è diversa da quella di una lampadina, ma è strettamente connessa alla gestione manutentiva dell'appartamento.”.
In ordine all'origine delle infiltrazioni, il CTU scrive che “Le infiltrazioni hanno avuto origine dall'esplosione del tubo flessibile posto sotto al lavandino e si sono interrotte con la chiusura della chiave d'erogazione dell'acqua in casa ”, mentre in ordine alla valutazione del nesso causale CP_1 con il fenomeno infiltrativo, ha dedotto che “Gli impianti idrici, sia domestici che industriali, possono essere soggetti a sbalzi di pressione, soprattutto durante la notte o nel fine settimana o giornate in cui i consumi diminuiscono. In queste occasioni l'impianto riceve sollecitazioni importanti, con ripercussioni e danni sugli organi di intercettazione. Questo tipo di accidente è con ogni probabilità ciò che si è verificato in casa di parte convenuta. Il flessibile, infatti, come da foto, appare non rotto, proprio esploso. La fuoriuscita d'acqua nella notte 15/16 agosto ha ovviamente provocato l'allagamento e la percolazione al piano sottostante. L'acqua fuoriuscita dal bagno ha invaso la camera immediatamente adiacente al wc e sia colata, in casa di parte attrice, proprio nel CP_1 punto di confine tra la proprietà e l'appartamento ad essa adiacente, nel salone con la tela Pt_1 dipinta. Effettivamente l'unico modo per fermare l'acqua era la chiusura del rubinetto d'erogazione. Purtroppo la giornata festiva ha impedito la tempestività di questo primo intervento.”.
Può, pertanto, serenamente concludersi che la tubazione dalla quale si è generata la fuoriuscita d'acqua è da considerarsi di proprietà esclusiva del giacchè gli impianti e le CP_3 CP_1 tubazioni dell'acqua, ai sensi dell'art. 1117 c.c., n. 3, sono parti comuni dell'edificio sino al punto di diramazione con i singoli appartamenti, mentre è incontestabile che il tubo de quo è quello posto sotto il lavabo del bagno.
Quale custode dei tubi, quindi, competeva al la vigilanza sullo stato d'usura del flessibile CP_1 sottolavabo e prevedere e prevenire in caso di sovraccarico della mandata, verificabile nei fine settimana e nei periodi estivi, una rottura anche accidentale, provvedendo in coincidenza con una assenza dall'alloggio a chiudere la relativa chiave d'arresto, circostanza nel caso di specie non verificatasi e, quindi, sicuramente imputabile al che lo ha, del resto, serenamente ammesso CP_1 in sede di comparsa di costituzione e risposta.
Alla luce delle suesposte considerazioni, sia in punto di diritto che di fatto, la responsabilità per i danni subiti dall'attrice, va ricondotta in capo all'odierno proprietario dell'appartamento dal quale hanno avuto origine le infiltrazioni, sig. , divenuto l'unico ed esclusivo proprietario Controparte_1 del medesimo alla morte del genitore, originario convenuto che, in vita, aveva CP_7 provveduto a donargli l'immobile, per la nuda proprietà, riservando per sé l'usufrutto che, con il suo decesso, si è venuto a consolidare a questa, come da documentazione agli atti.
Ne consegue, che l'altro convenuto, , non avendo assunto la qualità di erede di Controparte_2
, in riferimento all'immobile de quo, è carente di legittimazione passiva onde va CP_7 dichiarata la sua estromissione dal giudizio.
Passando, quindi, all'esame del quantum, va osservato che il CTU, Arch. ha quantificato i Per_1 danni subiti dall'attrice, così come lamentati con la domanda introduttiva e relativi “.. alla grande tela dipinta a soffitto … per un area di mq 6 circa, a porta e sovrapporta immediatamente sottostanti l'area d'infiltrazione della tela. … a due mobili d'epoca … al parquet …” di cui al computo allegata alla relazione peritale che, questo giudice, ritiene di poter far propria, condividendosi le conclusioni e ritenendola scevra da solo mere valutazioni in fatto, in complessivi € 58.906,49 all'attualità al cui pagamento va, pertanto, condannato e sui saranno dovuti gli interessi legali dalla Controparte_1 domanda all'effettivo soddisfo.
In considerazione della riconosciuta esclusiva responsabilità nella produzione dell'evento per cui è causa in capo al proprietario dell'appartamento sovrastante quello dell'attrice, sig. , Controparte_1 restano assorbite le domande di manleva avanzate nei confronti del e della Compagnia CP_3
Assicuratrice di quest'ultimo.
In ordine al governo delle spese, quelle tra l'attrice e seguono la soccombenza e Controparte_1 vanno liquidate in applicazione dello scaglione di valore, complessità bassa, di cui al D.M. di riferimento, come da dispositivo;
vanno, invece, integralmente compensate quelle tra tutte le altre parti.
PQM
il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in composizione monocratica, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara unico ed esclusivo responsabile dei danni subiti dall'attrice Controparte_1 nell'appartamento di sua proprietà a seguito dell'evento infiltrativo del 15/16.08.2017 e per l'effetto lo condanna al pagamento in suo favore della somma di € 58.906,49, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
2) Dichiara la estromissione dal giudizio di per carenza di legittimazione passiva. Controparte_2
3) Condanna al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio che si Controparte_1 liquidano in € 520,00 per spese ed € 5.900,00 per competenze professionali oltre Spese Generali, IVA e CPA come per legge e se dovute.
4) Compensa interamente le spese di giudizio tra tutte le altre parti del giudizio.
Così deciso in Napoli il 20.06.2025
Il Giudice On. di Pace
Dott. Giovanni Giordano