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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/09/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 18.07.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1040/2024 R.G., avente ad oggetto “indennità di accompagnamento”;
promossa da:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
nato a [...] il [...] e residente in Controparte_2 Vittoria (RG), via Maria Grazia Cutolo n.39, C.F. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Paola Sallemi ed Enrico Cultrone del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 23.04.2024 l' ha contestato CP_3 le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di A.T.P.O. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., il quale aveva accertato la sussistenza, in capo al ricorrente Controparte_2
dei requisiti sanitari richiesti ai fini del riconoscimento della reclamata indennità di
[...] accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa del febbraio 2023. L' ha nello specifico rilevato che all'epoca della domanda e della visita medico CP_1 legale del marzo 2023 non si ravvisavano patologie che, per caratteristiche e gravità, fossero tali da compromettere le autonomie del paziente e perciò atte ad integrare i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della necessità di accompagnamento e dello status di handicappato con connotazione di gravità. Il , infatti, era affetto da carcinoma uroteliale Controparte_2 della vescica asportato in via endoscopica con successiva instillazione endovescicale di terapia immunologica che, alla luce dei dosaggi terapeutici, della modalità di somministrazione e dei minimi effetti collaterali apportati, non appariva neanche lontanamente comparabile con la somministrazione di chemioterapia sistemica;
solo all'esito della recidiva tumorale diagnosticata al ricorrente nel dicembre 2023 con stadiazione T2-T4 N0 e della conseguente prescrizione di chemioterapia neoadiuvante in combinazione con cisplatino, in vista di un eventuale successivo intervento di cistectomia radicale con confezionamento di derivazione urinaria, poteva infatti ravvisarsi la ricorrenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dello status di soggetto portatore di handicap grave. Costituitosi in lite, ha invocato la conferma delle Controparte_2 risultanze dell'accertamento svolto nella precedente fase del giudizio. Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 18.07.2025.
*** L'opposizione è infondata e va conseguentemente respinta per le ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito dell'odierno giudizio ha invero integralmente condiviso le conclusioni formulate dal precedente C.T.U. e contestate dall' CP_3 Premessa la diagnosi di “carcinoma vescicale metastatico in trattamento di mantenimento di prima linea, cardiopatia ischemica cronica post-infartuale con disfunzione ventricolare sinistra in portatore di ICD in labile compenso emodinamico (NYHA II-III), BPCO, diabete mellito non complicato”, l'ausiliario ha infatti esposto, all'esito dell'esame della documentazione sanitaria in atti e del colloquio clinico con l'odierno resistente, che “la patologia oncologica unitamente alle restanti patologie in specie quella cardiaca possono giustificare la concessione dell'indennità di accompagnamento secondo le norme previste, perché fortemente limitative della autonomia personale ed ancor più sociale e quotidiana. Difatti il sig. Controparte_2 considerate le attuali condizioni cliniche, risulta bisognevole di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ovvero quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età. Pertanto, sussistono i requisiti biologici per il riconoscimento del diritto all'indennità d'accompagnamento, tenuto conto che il complesso patologico incide in misura rilevante sugli atti della vita quotidiana condizionando la necessità di assistenza di terze persone”, e “dello status di handicap grave in situazione di gravità (comma 3 art. 3 L.104/92) con decorrenza dalla domanda ammnistrativa del 17.02.2023 ponendo una revisione al Gennaio 2026 in accordo con le conclusioni valutative del CTU in sede di ATP” (cfr. relazione depositata il 16.06.2025, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). Per le ragioni esposte, ritenuta condivisibile ed adeguatamente motivata la valutazione medica svolta dal C.T.U. nominato nel presente giudizio, deve concludersi che
[...]
è in possesso del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento Controparte_2 della reclamata prestazione assistenziale. Le spese dell'intero procedimento seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e CP_3 all'attività difensiva svolta, unitamente alle spese delle liquidate CC.TT.UU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1040/2024 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara che è invalido ultrasessantacinquenne avente Controparte_2 necessità di assistenza continua nel compimento degli atti quotidiani della vita e portatore di handicap grave ex art. 3, c.
3. L. n. 104/1992 a decorrere dalla domanda amministrativa del 17.02.2023, con revisione a gennaio 2026; condanna l' al pagamento, in favore di delle CP_3 Controparte_2 spese dell'intero procedimento, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_3 Così deciso in Ragusa l'08.09.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 18.07.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1040/2024 R.G., avente ad oggetto “indennità di accompagnamento”;
promossa da:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
nato a [...] il [...] e residente in Controparte_2 Vittoria (RG), via Maria Grazia Cutolo n.39, C.F. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Paola Sallemi ed Enrico Cultrone del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 23.04.2024 l' ha contestato CP_3 le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di A.T.P.O. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., il quale aveva accertato la sussistenza, in capo al ricorrente Controparte_2
dei requisiti sanitari richiesti ai fini del riconoscimento della reclamata indennità di
[...] accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa del febbraio 2023. L' ha nello specifico rilevato che all'epoca della domanda e della visita medico CP_1 legale del marzo 2023 non si ravvisavano patologie che, per caratteristiche e gravità, fossero tali da compromettere le autonomie del paziente e perciò atte ad integrare i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della necessità di accompagnamento e dello status di handicappato con connotazione di gravità. Il , infatti, era affetto da carcinoma uroteliale Controparte_2 della vescica asportato in via endoscopica con successiva instillazione endovescicale di terapia immunologica che, alla luce dei dosaggi terapeutici, della modalità di somministrazione e dei minimi effetti collaterali apportati, non appariva neanche lontanamente comparabile con la somministrazione di chemioterapia sistemica;
solo all'esito della recidiva tumorale diagnosticata al ricorrente nel dicembre 2023 con stadiazione T2-T4 N0 e della conseguente prescrizione di chemioterapia neoadiuvante in combinazione con cisplatino, in vista di un eventuale successivo intervento di cistectomia radicale con confezionamento di derivazione urinaria, poteva infatti ravvisarsi la ricorrenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dello status di soggetto portatore di handicap grave. Costituitosi in lite, ha invocato la conferma delle Controparte_2 risultanze dell'accertamento svolto nella precedente fase del giudizio. Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 18.07.2025.
*** L'opposizione è infondata e va conseguentemente respinta per le ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito dell'odierno giudizio ha invero integralmente condiviso le conclusioni formulate dal precedente C.T.U. e contestate dall' CP_3 Premessa la diagnosi di “carcinoma vescicale metastatico in trattamento di mantenimento di prima linea, cardiopatia ischemica cronica post-infartuale con disfunzione ventricolare sinistra in portatore di ICD in labile compenso emodinamico (NYHA II-III), BPCO, diabete mellito non complicato”, l'ausiliario ha infatti esposto, all'esito dell'esame della documentazione sanitaria in atti e del colloquio clinico con l'odierno resistente, che “la patologia oncologica unitamente alle restanti patologie in specie quella cardiaca possono giustificare la concessione dell'indennità di accompagnamento secondo le norme previste, perché fortemente limitative della autonomia personale ed ancor più sociale e quotidiana. Difatti il sig. Controparte_2 considerate le attuali condizioni cliniche, risulta bisognevole di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ovvero quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età. Pertanto, sussistono i requisiti biologici per il riconoscimento del diritto all'indennità d'accompagnamento, tenuto conto che il complesso patologico incide in misura rilevante sugli atti della vita quotidiana condizionando la necessità di assistenza di terze persone”, e “dello status di handicap grave in situazione di gravità (comma 3 art. 3 L.104/92) con decorrenza dalla domanda ammnistrativa del 17.02.2023 ponendo una revisione al Gennaio 2026 in accordo con le conclusioni valutative del CTU in sede di ATP” (cfr. relazione depositata il 16.06.2025, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). Per le ragioni esposte, ritenuta condivisibile ed adeguatamente motivata la valutazione medica svolta dal C.T.U. nominato nel presente giudizio, deve concludersi che
[...]
è in possesso del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento Controparte_2 della reclamata prestazione assistenziale. Le spese dell'intero procedimento seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e CP_3 all'attività difensiva svolta, unitamente alle spese delle liquidate CC.TT.UU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1040/2024 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara che è invalido ultrasessantacinquenne avente Controparte_2 necessità di assistenza continua nel compimento degli atti quotidiani della vita e portatore di handicap grave ex art. 3, c.
3. L. n. 104/1992 a decorrere dalla domanda amministrativa del 17.02.2023, con revisione a gennaio 2026; condanna l' al pagamento, in favore di delle CP_3 Controparte_2 spese dell'intero procedimento, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_3 Così deciso in Ragusa l'08.09.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella