Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3925 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
DR. LEONARDO PICA PRESIDENTE
DR.SSA ORNELLA MINUCCI GIUDICE
DR. ADRIANO DEL BENE GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 7852/2016 R.G. (e nn. 38815/2016, 36726/2016 e 37046/2016 RG già riuniti al precedente) PROMOSSA DA
(N.2/2017 Trib. Torre Annunziata), in Parte_1 persona dei curatori p.t., autorizzati in forza del decreto reso da G.D. in data 30.01.2017 (c.f.
), rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo Cuomo (C.F. P.IVA_1
), con studio in Napoli alla via S. Maria di Costantinopoli n.98 C.F._1
-ATTORE -
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. CP_1 [...]
), C.F._2
nato a [...] il [...] ( Controparte_2 C.F._3
),
[...] rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo De Maio (CF ) e Gabriele C.F._4
Montera (CF ), con studio in Napoli alla via S. Lucia n. 107 C.F._5
nato a [...] il [...] (cf. ), Parte_2 C.F._6
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_3 C.F._7
nato a [...] il [...] (cf. Parte_4
), C.F._8 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Sangiovanni (CF ed C.F._9 elettivamente domiciliati unitamente allo stesso presso lo studio dell'avv. Pietro D'Alessandro sito in Napoli alla via T. D'Aquino n. 36
-CONVENUTI-
E CON L'INTERVENTO DI
nato a [...] il [...] (c.f. ), CO C.F._10 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Vitale (C.F. ), con studio in C.F._11
Napoli alla via P. Colletta n.35
nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_4 C.F._12
nata a [...] il [...] (c.f. CP_5
C.F._13
rappresentate e difese dal prof. avv. Luca Parrella (C.F. ), con studio C.F._14 in Napoli al Centro Direzionale Is. E/5
nato a [...] il [...] (c.f. _6
) C.F._15
nata a [...] il [...] (c.f. ) CP_7 C.F._16 rappresentati e difesi dall'avv. Mario D'Apuzzo (C.F. ), con studio in C.F._17 Castellammare di Stabia alla piazza Unità d'Italia n.4
(c.f. ), in Controparte_8 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco
Napolitano (C.F. ) e Matteo Difino ( C.F. ), CodiceFiscale_18 CodiceFiscale_19 con studio in Napoli al viale Augusto n.162
-TERZI CHIAMATI IN CAUSA -
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7.3.2016 la in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t. (azione poi proseguita dalla curatela fallimentare, dopo la dichiarazione di fallimento con sentenza n. 2/2017 del Tribunale di Torre Annunziata) conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, i sigg.ri , quali ex amministratori della società CP_1 Controparte_2 esponente ed i sigg.ri e quali ex Parte_2 Parte_3 Parte_4 componenti il collegio sindacale, onde sentir emettere nei loro confronti i seguenti provvedimenti: "1) accogliere la presente azione sociale di responsabilità nei confronti degli ex amministratori e sindaci della anche ai sensi degli artt. 2392 e Parte_1 2393 e ss. e 2407 e ss. c.c., per tutte le ragioni espresse in narrativa, e per l'effetto dichiarare tenuti e condannare solidalmente tutti i convenuti, ovvero gradatamente secondo le rispettive accertande responsabilità, al risarcimento in favore della società esponente di tutti i danni, patrimoniali e morali, conseguentemente subiti e sopra analiticamente specificati, anche ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., pari al complessivo importo di Euro 20.000.000,00, ovvero all'importo minore o maggiore che il Tribunale dovesse ritenere dovuto, all'esito della espletanda istruttoria, anche a mezzo di CTU che sin da ora si richiede;
il tutto oltre interessi, anche anatocistici, da calcolarsi, ai sensi dell'art. 1224 cc, rivalutazione e maggior danno dal dì delle singole condotte delittuose e fino al soddisfo;
2) dichiarare tenuti e condannare i convenuti in solido, ovvero gradatamente secondo le rispettive accertande responsabilità, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre Iva, c.p.a. e spese generali in favore dell'istante".
A sostegno di tali domande la parte attrice esponeva che erano state riscontrate gravissime irregolarità di gestione ed antigiuridiche condotte, anche penalmente rilevanti, ascrivibili ai suddetti ex componenti dell'organo amministrativo e di controllo della RD Di LA s,p.a. che avevano comportato rilevantissimi danni alla società. Tra l'altro, la Parte_1 rilevava che le risultanze delle indagini relative al procedimento n. 5257/14 R.G.N.R., incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torre Annunziata, concluse con avviso ex art 415 bis c.p.p. (depositato quale doc. 4 della produzione di parte attrice), evidenziavano gravi fattispecie delittuose ai danni della ascrivibili agli Parte_1 3 indagati , , CP_1 Controparte_2 CO Parte_2 [...]
e per i reati cui agli artt. 416 commi 1, 2 c.p., 110 , 40 cpv, Pt_3 Parte_4
646, 61 n. 7 e n. 11 c.p., 81 cpv. cp e 2621 c.c.
Pertanto, anche sulla scorta delle suindicate indagini penali espletate dalla Procura della
Repubblica e di quanto accertato dal C.T. del P.M., dott. nella relazione Persona_1 depositata in data 25.10.2015, l'istante esponeva numerosissime e pervicaci violazioni degli obblighi di diligenza correlati alla natura del loro incarico e dei doveri che la legge e lo statuto societario imponevano alla carica sociale di amministratore ovvero di sindaco ricoperta dai convenuti;
illecite condotte che possono essere così riepilogate:
A) Distrazione di ingentissime somme della Parte_1
B) Irregolare tenuta delle scritture contabili e falsificazione fraudolenta delle registrazioni contabili;
C) Redazione dei bilanci dal 2008 al 2012 in violazione dei principi di chiarezza, verità e correttezza;
D) Mancata convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei bilanci e per la riduzione del capitale sociale ex art. 2446 c.c.;
E) Mancata consegna dei libri sociali e delle scritture contabili;
F) Omissione di ogni attività volta al recupero degli ingenti crediti vantati dalla
[...] ed al pagamento dei debiti sociali. Parte_1
Nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. la curatela fallimentare insisteva sulle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo e chiedeva il rigetto delle domande riconvenzionali, così concludendo:
“1) accogliere le domande proposte dal con Parte_5 l'atto di citazione notificato in data 7.3.2016 nei confronti dei convenuti ex amministratori e sindaci della anche ai sensi degli artt. 2392 e Parte_1 2393 e ss. e 2407 e ss. c.c., per tutte le ragioni espresse nella narrativa dell'atto introduttivo del giudizio, e per l'effetto dichiarare tenuti e condannare solidalmente tutti i convenuti, ovvero gradatamente secondo le rispettive accertande responsabilità, al risarcimento in favore della società esponente di tutti i danni, patrimoniali e morali, conseguentemente subiti e sopra analiticamente specificati, anche ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., pari al complessivo importo di Euro 20.000.000,00, ovvero all'importo minore o maggiore che il Tribunale dovesse ritenere dovuto, all'esito della espletanda istruttoria, anche a mezzo di CTU che sin da ora si richiede;
il tutto oltre interessi, anche anatocistici, da calcolarsi, ai sensi dell'art. 1224 cc, rivalutazione e maggior danno dal dì delle singole condotte delittuose e fino al soddisfo;
2) dichiarare l'inammissibilità, l'infondatezza ed, in ogni caso, rigettare le domande riconvenzionali spiegate dai convenuti e dai terzi chiamati in causa, anche in accoglimento dell'eccezione di prescrizione di ogni eventuale e contestato diritto ex adverso assunto che si è avanzata espressamente con la comparsa di costituzione del 9.2.2017, anche in merito a pretesi “emolumenti” che risultano essere stati regolarmente pagati dalla società istante ai convenuti, ovvero a pretesi ed inesistenti diritti “alla restituzione di € 150.000,00” che sarebbe stata anticipata dal convenuto
“per il pagamento di una rata di mutuo in favore di MPS”; CP_1 4
3) in ogni caso, dichiarare tenuti e condannare i convenuti in solido, ovvero gradatamente secondo le rispettive accertande responsabilità, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre Iva, c.p.a. e spese generali, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., anche di ufficio ed in via equitativa, in favore dell'istante.”
Si costituivano i convenuti ex amministratori della fallita e CP_1 CP_2
che chiedevano il rigetto delle domande proposte nei loro confronti ed in via
[...] preliminare chiedevano il differimento dell'udienza ex art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di , e CP_5 Controparte_4 CO _6
CP_7
Si costituivano altresì i convenuti e Parte_2 Parte_4 [...]
, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei loro confronti e spiegando Pt_3 domanda riconvenzionale per il pagamento a titolo di emolumenti per lo svolgimento dell'attività del collegio sindacale dal 2010 al 2013. In via preliminare chiedevano la chiamata in causa di , in qualità di assicuratore per la Controparte_8 responsabilità civile professionale per il dott. nonché la chiamata in Parte_2 causa dei sig.ri , e CO CP_5 Controparte_4
Si costituiva in giudizio l'avv. che rassegnava le seguenti CO conclusioni:
“in via assolutamente preliminare ed in rito, spostare l'udienza fissata al 15 novembre 2016 - anche confermando quella già differita al 14 febbraio 2017 - al fine di consentire la citazione in chiamata in causa nel rispetto dei termini di cui all'art. 163bis, affinché il comparente avv. chiami in causa le seguenti CO parti: 1) [nata a [...] il [...] (c.f. CP_9
), residente in [...]]; 2) C.F._20 CP_10
[nata a [...] il [...] (c.f.
[...]
residente in [...], corso Garibaldi n. 104]; 3) dott. C.F._21 [...]
[cod. fisc. , Via E. De Nicola n. 14, Castellammare di Pt_6 C.F._22
Stabia (NA)]; 4) avv. Liborio Di LA [cod. fisc. , Via Roma n. C.F._23
85, Gragnano (NA)]; 5) dott. [cod. fisc. , Controparte_11 C.F._24
Via Plinio il Vecchio n. 57, Castellammare di Stabia (NA)]; 6) dott. Parte_7
[cod. fisc. , Via Fratte n. 28, Castellammare di Stabia]; 7) dott. C.F._25
[cod. fisc. , Via Santa Teresa a Chiaia n. 14, Parte_8 C.F._26
Napoli]; 8) dott. [cod. fisc. , Via Capriolo n. 6, Parte_9 C.F._27
Trecase (NA)]; 9) dott. [cod. fisc. , via V.lo Parte_10 C.F._28
Amaldi n. 19, Caserta];
b) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda principale per difetto di valida ed efficace delibera di autorizzazione ex art. 2393, 1° comma, c.c.;
c) ancora in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione e di rappresentanza del Presidente del CdA dott. per sopravvenuta revoca giudiziale dell'intero Pt_6
CdA disposta con ordinanza ex art. 2409 c.c. del 21 ottobre 2016;
d) nel merito, in via principale, dichiarare la nullità delle domande in chiamata in causa dei convenuti nei confronti del comparente avv. per difetto di CO allegazione;
5
e) ancora nel merito e in via gradata, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del comparente avv. ; CO
f) ancora nel merito e in via ancor più gradata, rigettare i capi di domanda rivolti nei confronti del comparente avv. perché infondati e non provati;
CO
g) in via ancor più gradata, e per la denegata ipotesi di ritenuta inopponibilità dei finanziamenti soci e di obbligo alla restituzione, dichiarare tenuti alla restituzione, per quanto di rispettiva spettanza, tutti i soci che hanno beneficiato delle dette restituzioni, ossia anche le socie , , e CP_5 Controparte_4 CP_9 CP_10
[...]
h) in ogni caso, dichiarare la responsabilità ex art. 2393 c.c. e 2393 bis c.c. di tutti gli amministratori e sindaci della società per i fatti che Parte_1 risulteranno fondati e provati in corso di causa e come da narrativa dell'atto di citazione e del presente atto, e quindi, unitamente agli originari convenuti CP_1
, , e
[...] Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 condannare anche i chiamati in causa , CP_5 Controparte_4 [...]
, Liborio Di LA, , Pt_6 Controparte_11 Parte_7 Parte_8
in solido tra loro e ciascuno per il rispettivo titolo Parte_9 Parte_10 di responsabilità, per l'importo che sarà ritenuto provato anche a mezzo c.t.u. ovvero che si richiede sia liquidato, in assenza di altri parametri, in via equitativa nella misura della perdita patita dalla società dalla data di entrata in Parte_1 carica dei primi amministratori convenuti alla data della sentenza;
i) condannare le parti soccombenti al pagamento in favore del comparente chiamato in causa di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfetario spese, iva e cpa come da vigente l.p.”
Si costituivano altresì le sig.re e che chiedevano il rigetto di CP_5 CP_4 tutte le domande spiegate nei loro confronti.
Si costituivano anche i sig.ri e che insistevano per il rigetto _6 CP_7 delle domande nei loro confronti.
Da ultimo si costituiva la che chiedeva il rigetto delle domande Controparte_8 formulate nei propri confronti.
Per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva al presente giudizio risultano riuniti i seguenti procedimenti:
- Procedimento n.36726/2016 R.G. originato dall'atto di citazione che la Parte_1
poi fallita aveva incardinato nei confronti di con il quale aveva
[...] Parte_11 rassegnato le seguenti conclusioni: “1) preliminarmente disporre la riunione del presente giudizio a quello connesso recante RG n. 7852/2016 pendente innanzi al
Tribunale di Napoli, sez. spec. in materia di impresa, Giudice dott. Dal Bene prima udienza del 14.2.2017; 2) all'esito ed in ogni caso, dichiarare la Parte_11 responsabile ex artt. 2043 e 2055 c.c. delle antigiuridiche condotte sopraspecificate ai danni della e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la Parte_1 convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali subiti, sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante, pari quanto meno ad Euro 200.000,00 ovvero nella somma maggiore e/o minore che sarà quantificata in corso di giudizio;
3) in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare la convenuta alla restituzione in favore della 6 dell'importo di Euro 127.900,00 indebitamente versato, oltre gli Parte_1 interessi e la rivalutazione sin dal giorno dei singoli incassi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2033 c.c.; 4) subordinatamente, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sub 3) delle conclusioni di cui al presente atto, dichiarare la tenuta e condannarla al pagamento ai sensi dell'art 2041 c.c. Parte_11 dell'indennizzo, pari complessivamente all'importo di Euro 127.900,00, oltre gli interessi e la rivalutazione sin dal giorno dei singoli incassi, in favore della Parte_1
5) in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento
[...] delle spese di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” al quale aveva resistito la società convenuta chiedendo il rigetto delle domande esperite nei propri confronti;
- Procedimento n.37046/2016 R.G. originato dall'atto di citazione che la Parte_1 poi fallita aveva incardinato nei confronti di con il quale aveva
[...] CP_12 rassegnato le seguenti conclusioni: “1) preliminarmente disporre la riunione del presente giudizio a quello connesso recante RG n. 7852/2016 pendente innanzi al Tribunale di Napoli, sez. spec. in materia di impresa, Giudice dott. Dal Bene prima udienza del 14.2.2017; 2) all'esito ed in ogni caso, dichiarare la CP_12 responsabile ex artt. 2043 e 2055 c.c. delle antigiuridiche condotte sopraspecificate ai danni della e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la Parte_1 convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali subiti, sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante, pari quanto meno ad Euro 200.000,00 ovvero nella somma maggiore e/o minore che sarà quantificata in corso di giudizio;
3) in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare la alla restituzione in favore della CP_12 dell'importo di Euro 159.500,00 indebitamente versato, oltre gli Parte_1 interessi e la rivalutazione sin dal giorno dei singoli incassi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2033 c.c.; 4) subordinatamente, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sub 3) delle conclusioni di cui al presente atto, dichiarare la tenuta e condannarla al pagamento ai sensi dell'art 2041 c.c. CP_12 dell'indennizzo, pari complessivamente all'importo di Euro 159.500,00, oltre gli interessi e la rivalutazione sin dal giorno dei singoli incassi, in favore della Parte_1
5) in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento
[...] delle spese di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”, al quale aveva resistito la società convenuta chiedendo il rigetto delle domande formulate nei propri confronti.
- Procedimento avente n. 38815/2016 RG, originato dall'atto di citazione che la poi fallita aveva incardinato nei confronti di Parte_1 _6 per sentire emettere nei suoi confronti i seguenti provvedimenti: 1) preliminarmente disporre la riunione del presente giudizio a quello connesso recante RG n.
7852/2016 pendente innanzi al Tribunale di Napoli, sez. spec. in materia di impresa, Giudice dott. Del Bene prima udienza del 14.2.2017; 2) all'esito ed in ogni caso, dichiarare il sig. responsabile ex artt. 2043 e 2055 c.c. _6 delle antigiuridiche condotte sopraspecificate ai danni della Parte_1
e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali subiti, sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante, pari quanto meno ad Euro 200.000,00 ovvero nella somma maggiore e/o minore che sarà quantificata in corso di giudizio;
3) in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare il sig. alla restituzione in favore della _6 Parte_1 7 dell'importo di Euro 115.000,00 indebitamente versato, oltre gli interessi Parte_1
e la rivalutazione sin dal giorno dei singoli incassi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2033 c.c.; 4) subordinatamente, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sub 3) delle conclusioni di cui al presente atto, dichiarare il sig. tenuto e condannarlo al pagamento ai sensi _6 dell'art 2041 c.c. dell'indennizzo, pari complessivamente all'importo di Euro 115.000,00, oltre gli interessi e la rivalutazione sin dal giorno dei singoli incassi, in favore della 5) in ogni caso, dichiarare tenuto e Parte_1 condannare il convenuto al pagamento delle spese di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario” a cui resisteva il convenuto _6 chiedendo in via preliminare la chiamata in causa di e nel merito CO insistendo per il rigetto delle domande spiegate nei suoi confronti.
Orbene senza ripercorrere la complessa evoluzione del presente processo, è sufficiente dare atto che nel corso del giudizio è stata transatta la controversia tra il fallimento attore e gli ex amministratori e sindaci della fallita come da verbali di conciliazione giudiziale del 17.06.2022 e del 16.05.2023 in atti.
In particolare, all'udienza del 17.06.2022, il Giudice istruttore preso atto della volontà transattiva confluita nel predetto verbale di conciliazione e della manifestata rinuncia agli atti del giudizio con relativa accettazione di controparte dichiarava l'estinzione parziale del giudizio tra la curatela fallimentare e i convenuti Parte_2
e a spese compensate nonché del giudizio tra Parte_4 Parte_3
e la compagnia assicurativa a spese compensate. Parte_2 CP_8
Successivamente all'udienza del 16.05.2023 il Giudice istruttore preso atto della volontà transattiva confluita nel predetto verbale di conciliazione e della volontà abdicativa con rinuncia agli atti del giudizio e relativa accettazione delle controparti dichiarava l'estinzione parziale del giudizio tra la curatela fallimentare e i convenuti e a spese compensate e nel medesimo verbale la CP_1 Controparte_2 difesa di , terzo chiamato in causa dai predetti convenuti, dichiarava CO di accettare “l'uscita dal processo dei convenuti che hanno transatto la lite con il fallimento a spese compensate nei suoi confronti.” (cfr. verbale di conciliazione del 16.05.2023).
Come confermato anche nella comparsa conclusionale depositata dai convenuti nell'interesse di e , gli stessi “provvedevano a rinunziare alle CP_1 CP_2 domande proposte nei confronti delle chiamate in causa e , con CP_5 Controparte_4 scambio di dichiarazioni di rinuncia a spese compensate e accettazione effettuato a mezzo pec;
dichiarazioni già depositate in atti”.
Infine sempre nella medesima comparsa conclusionale la difesa dei predetti convenuti dava atto che e avevano rinunciato anche alle CP_1 Controparte_2 domande esperite nei confronti di e che a loro volta _6 CP_7 avevano accettato la cennata rinuncia con compensazione delle spese di lite come da dichiarazioni in atti (cfr. dichiarazione del 23.01.2025 depositata nel fascicolo telematico).
I predetti convenuti hanno quindi insistito per la cessazione della materia del contendere non residuando nemmeno profili di valutazione sulla soccombenza virtuale in ragione della definizione transattiva con compensazione delle spese di lite. 8
Il Tribunale pertanto prende atto che risultano rinunciate anche le domande trasversali che e avevano spiegato nei confronti di CP_1 Controparte_2 _3
, e nonché nei confronti di e
[...] Controparte_4 CP_5 _6
i quali terzi chiamati hanno tutti accettato la predetta rinuncia a spese CP_7 compensate e quindi va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alle predette posizioni processuali.
Nel frattempo non è stata più coltivata la domanda della curatela fallimentare nei confronti di a seguito del fallimento della medesima come dichiarato con CP_12 sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 29.06.2022 (cfr. sentenza dichiarativa di fallimento in atti). In particolare, dopo l'interruzione del giudizio ex art. 43 l. fall. con ordinanza del 18.10.2022, la curatela fallimentare ha preferito non riassumere la causa nei confronti della procedura fallimentare (cfr. atto di riassunzione del
11.11.2022 in atti).
Inoltre, la curatela fallimentare dava atto di aver raggiunto un'intesa transattiva anche con la società e pertanto chiedeva la separazione della causa con esclusivo Parte_11 riferimento nei confronti della predetta società al fine di abbandonare il giudizio come da accordi intervenuti con la predetta compagine sociale convenuta. Ed infatti il nuovo procedimento, scaturito dallo stralcio dal presente giudizio, avente n. 19854/2023 RG veniva definito ex art. 309 cpc (cfr. verbale udienza del 10.10.2023).
Restano quindi da delibare la domanda con la quale la parte attrice ha esteso la domanda nei confronti di , ritenendolo corresponsabile di una parte delle _6 distrazioni commesse dagli organi amministrativi della fallita e produttive di un ingente danno patrimoniale alle casse sociali e le domande trasversali che il chiamato in causa ha svolto nei confronti delle sorelle ed CO Controparte_4 CP_5
Come sinteticamente illustrato le uniche domande per le quali non è intervenuta intesa transattiva sono quella della curatela fallimentare nei confronti di e le _6 domande trasversali che il chiamato in causa ha svolto nei confronti CO delle sorelle _3
Venendo all'esame della prima domanda, il Collegio ritiene che debba essere accolta l'eccezione di prescrizione spiegata da . _6
La domanda spiegata dalla (poi proseguita dalla curatela Parte_1 fallimentare ex art. 302 c.p.c.) ha per oggetto la corresponsabilità di _6 nella distrazione consumata dagli organi amministrativi della fallita di somme erogate dalle casse sociali con n. 2 assegni tratti in data 03.12.2008 dal conto corrente della società presso il Banco di Napoli a favore di . _6
Il convenuto ha quindi preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del fatto dannoso come contestato a fronte di una domanda notificata nei suoi confronti soltanto in data 19.12.2016.
La parte attrice ha controdedotto che nella fattispecie non risulterebbe elasso il termine di prescrizione in considerazione della circostanza che i fatti posti a fondamento della corresponsabilità a titolo di illecito aquiliano di configurano _6 astrattamente ipotesi di reato come espressamente previsto nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. 9
Invero, l'esame del cennato 415 bis c.p.c. emesso dal Pubblico Ministero nei confronti degli indagati , , CP_1 Controparte_2 CO Parte_2
e (cfr. allegato n.7bis della costituzione del Parte_4 Parte_3 convenuto) consente di evidenziare che la specifica contestazione formulata in questa sede dalla parte attrice trova perfetta corrispondenza nella imputazione di cui a pag. 3 del predetto avviso di conclusione indagini, nel quale si contesta a il CO reato di cui all'art. 646 e 61 n. 7 ed 11 c.p. (appropriazione indebita aggravata) come da relativo capo di imputazione: “Nel periodo 2007-2009 la società ha erogato in favore di l'importo di € 471.000,00, mediante assegni circolari e bancari, a CO titolo di restituzione di finanziamento soci ed € 1300,00 mediante assegni circolari che venivano contabilizzati come versamento di denaro in cassa. Il rimborso è avvenuto mediante assegni circolari intestati a per € 372.300,00 e mediante CO n. 2 assegni bancari di importo unitario di € 50.000 emessi in favore di CP_13
…”.
[...]
Trattasi quindi dei titoli bancari oggetto della contestazione di appropriazione indebita per i quali agisce la curatela fallimentare a titolo di responsabilità risarcitoria, tuttavia ai sensi dell'art. 2947 comma 3 c.p. i termini di prescrizione dell'azione civile possono essere estesi al termine massimo di sei anni previsto per il contestato delitto di cui all'art. 646 c.p. (non rilevando le contestate aggravanti, trattandosi di aggravanti comuni e quindi non ad effetto speciale).
Quindi la controeccezione della curatela fallimentare deve essere rigettata e va piuttosto dichiarata la prescrizione dell'azione civile di responsabilità nei confronti di
[...]
, in ragione del fatto che la domanda introduttiva del giudizio nei suoi confronti _6
è stata notificata ben oltre il temine massimo di prescrizione del reato a cui deve essere ancorata la medesima azione civile proposta nel presente giudizio.
Al contrario, va accolta la domanda alternativa di ripetizione di indebito esperita dalla curatela fallimentare nei confronti del convenuto ex art. 2033 c.c,
Invero, la curatela fallimentare sulla base dei riscontri offerti dagli esiti delle indagini preliminari nell'ambito del procedimento penale sfociato nella richiesta di rinvio a giudizio degli imputati (come da decreto di rinvio a giudizio depositato in data 03.10.2017 dalla parte attrice) ha esercitato la presente azione nei confronti di
[...]
. _6
Mette conto evidenziare che tra gli addebiti contestati agli organi amministrativi e sindacali convenuti in questo giudizio - e per i quali il Tribunale non potrà procedere all'esame della fondatezza delle domande per le intese transattive intercorse tra la curatela fallimentare ed i suddetti convenuti - figurava anche la distrazione di somme dalle casse sociali in favore di con il concorso in corresponsabilità di CO
. _6
In particolare, i risultati della consulenza del CT del PM dott. avevano Per_1 evidenziato che l'erogazione dei due assegni tratti sul conto corrente della fallita presso il Banco di Napoli per la somma di € 50.000,00 ciascuno in favore di _6 non trovavano alcuna giustificazione di tipo contabile (cfr. 14-15 della relazione del dott. in atti). Per_1 10
Non può essere ignorato che lo stesso ha pacificamente ammesso nella sua _6 costituzione in giudizio di aver “con leggerezza” ricevuto gli assegni consegnatigli dall'organo amministrativo della società.
La tesi difensiva del si fonda sulla circostanza che non si tratterebbe nemmeno _6 di un indebito oggettivo in quanto “l'importo dei due assegni di 50.000 euro tratti sul conto corrente della società all'ordine del sig. era finalizzato al _6 pagamento di un acconto del prezzo pattuito con il preliminare del 4.6.2007 e, per l'altro, si trattò di una delegazione di pagamento, il sig. ricevette _6 quell'importo per una specifica causale;
il che esclude la sussumibilità della fattispecie concreta sotto la fattispecie astratta contemplata dall'art. 2033 C.C.”.
Ed al fine di corroborare tale tesi difensiva ha chiamato in giudizio l'artefice di questa operazione individuato in onde essere mallevato da ogni tipo di CO responsabilità (“…nell'ipotesi di accoglimento di alcuna delle domande attoree, dichiarare il chiamato in causa avv. obbligato a tenere indenne il CO sig. da tutte le conseguenze sfavorevoli del giudizio”). _6
Tale assunto di parte convenuta non è stato corroborato da idonee fonti di prova necessarie a ribaltare l'accusa che la curatela fallimentare ha mosso nei confronti del e quindi ad escludere che trattasi di un indebito oggettivo. _6
Ed infatti, da una parte, l'esistenza del presunto contratto preliminare di vendita delle azioni della fallita tra e e e relativa CO _6 CP_7 appendice al contratto del 04.06.2007 sono stati prodotti soltanto in copia (cfr. allegato n. 2 e 3 alla comparsa di costituzione) privi di data certa. Invero il menzionato contratto preliminare del 04.06.2007 riporta unicamente una data aggiunta a penna senza nemmeno una sottoscrizione che ne attesti la riconducibilità agli stessi contraenti.
Ulteriore argomento che conferma la fallacia della tesi che invero sembra essere stata costruita ad arte per fornire una giustificazione ad un'operazione di esborso di capitali dal patrimonio di una società azionaria in difetto di alcuna valida registrazione contabile (come ribadito ripetutamente dal consulente del PM nella sua relazione agli atti) è la circostanza che questo preliminare di vendita non ha avuto alcun seguito. Ed infatti sia che non forniscono elementi per chiarire i _6 CO motivi per i quali non si è dato seguito all'asserito impegno di vendita delle azioni della né tantomeno riferiscono di iniziative giudiziarie volte Pt_1 Parte_1 quantomeno ad ottenere la restituzione di quanto versato in difetto della stipula del definitivo.
Ma ciò che non ha trovato riscontro è il teorema costruito da per CO giustificare il motivo per il quale le risorse economiche versate al come _6 corrispettivo del preliminare di vendita fossero state erogate dai conti correnti della fallita.
L'operazione è già di per sé sintomatica dell'utilizzo a titolo personale da parte di un socio, che invero non risultava nemmeno svolgere funzioni amministrative, dei capitali della società, con il beneplacito e la connivenza evidentemente degli organi amministrativi.
A tal proposito, il Collegio intende richiamare la motivazione resa nella sentenza che ha definito il giudizio di responsabilità (con n. 36914/2016 Rg e che non è stato riunito al presente procedimento, pendendo in fasi diverse) incardinato dalla società attrice (poi 11 fallita) nei confronti di che è stata oggetto di impugnazione, ma che CO spiega le ragioni per le quali non è stato dato credito alla tesi difensiva di _3
e che riverbera evidentemente le sue conseguenze limitatamente anche a questo
[...] giudizio:
“…Le denunciate vicende che come una slavina hanno travolto la Parte_1 fino alla dichiarazione di fallimento originavano da una denuncia-querela
[...] ratificata in data 03.05.2014 presso la Procura della Repubblica di Torre Annunziata dalle socie e sorelle e . Controparte_4 CP_5
La cennata denuncia che “squarciava il velo” su una gestione sconsiderata delle casse sociali da parte degli ex amministratori che avevano rappresentato il management storico della , che da si era nel tempo trasformato in Parte_1 Parte_12 una società immobiliare con un'importante struttura patrimoniale e finanziaria, era stata corroborata dagli accertamenti peritali confluiti nella perizia del CT del PM, dott. che sulla base di un'analitica ed accurata disamina delle Persona_1 scritture contabili, dei bilanci e delle movimentazioni finanziarie dei conti della società aveva delineato un sistematico drenaggio di risorse liquide in favore di alcuni degli ex amministratori della società ( e nonché a favore CP_1 Controparte_2 del socio , fratello delle querelanti. CO
Come emergerà nel dettaglio con la disamina delle distrazioni oggetto di contestazione in questo giudizio (e per le quali pende altro procedimento instaurato a carico dei predetti ex amministratori e sindaci della fallita), il sistema disvelato dal perito della Procura si ripeteva sempre con le medesime modalità piuttosto opache: l'erogazione di somme dalle casse sociali veniva giustificata come rimborso di un finanziamento soci, senza che nella contabilità fosse stato indicato l'ammontare del finanziamento del singolo socio nè la relativa movimentazione nè tantomeno chi ne fosse il reale destinatario.
Esemplificativo di tale modus operandi è quanto rilevato dal dott. in relazione Per_1 alle erogazioni di denaro in favore della CP_12
Il consulente della Procura dopo aver denunciato l'inesistenza di rapporti commerciali tra la fallita e la società beneficiaria delle somme sulla base della disamina delle scritture contabili della prima riferiva testualmente: “Il prelevamento di tali somme dal conto corrente della società è stato registrato nelle scritture contabili come generico rimborso di finanziamento soci, senza tuttavia specificare a quale socio dette somme sarebbero state rimborsate” (cfr. pag. 26 ct dott. versata in atti). Per_1
E' di palmare evidenza che l'elargizione di somme dalle casse sociali mascherata come
“rimborso finanziamento soci” in difetto di alcuna delibera assembleare e senza indicare il destinatario della restituzione impediva di avere contezza dello specifico ammontare dei finanziamenti dei singoli soci della fallita, con la conseguenza che la stessa voce di bilancio era riportata in maniera generica nel passivo della società.
Al fine di approfondire la spregiudicatezza con la quale l'organo gestorio della fallita operava sui conti correnti della stessa, giova evidenziare quanto riscontrato a pag. 36 della CT del PM: “Appare improbabile che venga emesso un assegno di € 10.000 in favore di per la restituzione di un precedente finanziamento Controparte_2 effettuato dal socio ”. _6 12
Senza quindi ripercorrere i molteplici rilievi di natura contabile di cui è disseminata la CT del PM, ai fini che qui interessano, mette conto evidenziare che l'azione penale esercitata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata sfociava nel rinvio a giudizio di , , CP_14 Controparte_2 CO Parte_2
e (questi ultimi nella qualità di componenti Parte_3 Parte_4 dell'organo sindacale della fallita) per i reati di cui agli artt. 416, 646, 61 n. 7 e 11, e 2621 c.c. (come da decreto di rinvio a giudizio depositato da parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.).
Le suddette querelanti, inoltre, presentavano anche denuncia ex art. 2409 c.c. che conduceva alla nomina di un amministratore giudiziario, con provvedimento del 21.10.2016 emesso dall'intestata sezione specializzata che fotografava in maniera impietosa un quadro di irregolarità in cui versava la gestione sociale: “rilevato che dalla documentazione agli atti è emersa: 1) una situazione di insolvenza della società sia con riferimento ai ratei dei mutui sia con riferimento al pagamento delle tasse, risultando pacifica l'impossibilità della società di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
2) una gestione caratteristica che genera continue perdite di esercizio
(vedasi situazione patrimoniale al 29.02.2015 e relazione sulla situazione patrimoniale della società ex art. 2446 c.c.), con costante riduzione del patrimonio…4) mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31.12.2013, 31.12.2014 e 31.12.2015..” (cfr. pag. 3 ordinanza ex art. 2409 in atti).
Infine, le cennate vicende unitamente all'acceso conflitto dei soci che vedevano da una parte schierate le sorelle avverso il fratello generavano _3 CO l'introduzione di svariati giudizi (tra i quali il presente) fino alla dichiarazione di fallimento della società.
Così inquadrata la cornice di riferimento dei fatti in contestazione in questo giudizio, il Collegio ritiene che la valutazione del materiale probatorio non possa prescindere non solo dagli accertamenti in sede penale ma anche dagli esiti dei procedimenti civili (non ultimo la dichiarazione di fallimento) che conducono all'accoglimento parziale della domanda ed al rigetto della domanda di manleva svolta da nei CO confronti delle sorelle.
Da un punto di vista metodologico, ad avviso del Collegio, conviene prendere le mosse dalle distrazioni delle somme dalle casse sociali pacificamente ammesse dallo stesso convenuto . CO
L'ipotesi accusatoria è strutturata nei termini di una responsabilità ex art. 2043 c.c. del socio , in favore del quale vengono erogate somme di danaro dai CO conti correnti della società per presunti rimborsi di finanziamenti sociali.
Nell'ordine si intende affrontare le distrazioni “confessate” dallo stesso _3
Quanto alla prima tranche di versamenti per € 250.000 avvenuta nel 2007, il convenuto riconosce di essere stato beneficiario di tale elargizione di somme, che nella propria ricostruzione sono imputabili a restituzione dei finanziamenti erogati alla società.
Nella prospettazione di parte convenuta tale somma era utilizzata per l'acquisto delle azioni da risalente al 2007 in esecuzione di un contratto preliminare per CP_15 la compravendita di n. 521.666,66 azioni della al prezzo di € Parte_1
250.000,00. 13
Tale preliminare di vendita, secondo parte convenuta, veniva stipulato da _3
in nome proprio ma per conto e nell'interesse delle sorelle e
[...] CP_5
sul presupposto che nello stesso anno e precisamente in data 09.07.2007 era CP_4 costituita la società “ tra , Controparte_16 CO CP_5
ed (figlie di ) e
[...] CP_9 CP_10 Controparte_4 CP_1 con un capitale sociale di € 100.000 suddiviso in 4 quote “sottoscritto e versato attraverso il conferimento del diritto di acquistare le azioni come da preliminare stipulato da nell'interesse dell'intera compagine familiare”. CO
L'altra operazione distrattiva attiene al versamento di € 200.000 avvenuto nel periodo 2007-2008 in favore di che è stata oggetto di puntuale disamina da CO parte del dott. che ha verificato l'emissione avvenuta in data 29.11.2007, Per_1 11.2.2008 e 3.12.2008 di n. 12 assegni circolari per l'importo complessivo di Euro 200.000,00 addebitati sul c/c n. 8437.81 tenuto presso la Controparte_17
intestato alla (10 assegni circolari dell'importo di Euro
[...] Parte_1
10.000,00 ciascuno) e sul c/c n. 1000/3313 presso il Banco Di Napoli s.p.a. (2 assegni dell'importo di Euro 50.000,00 ciascuno) (cfr. allegati 9, 10 e 11 della perizia del CT del PM dott. . Per_1
Il consulente ha inoltre accertato che tali assegni circolari risultavano tutti intestati al sig. e da questi girati al sig. che li incassava quale CO _6 acconto di un preliminare di vendita di azioni del 04.06.2007 tra gli stessi sottoscritto in cui non era parte la società oggi fallita.
Nella consulenza tecnica redatta dal dott. si legge testualmente (cfr. pagg. 6 e Per_1 ss. della perizia) che “le registrazioni contabili relative al preliminare di acquisto sottoscritto da , riportate nel libro giornale della CO Parte_1 sono del tutto errate per le motivazioni di seguito sintetizzate: 1) totale estraneità
[...] dei fatti riportati nel libro giornale al patrimonio della società; 2) mancanza di qualsivoglia impegno tra i sigg.ri e e CP_5 CP_18 [...]
e ad acquistare le azioni della concedendo _6 CP_7 Parte_1 un acconto di Euro 200.000,00; 3) la mancanza dei requisiti previsti dal codice civile per l'acquisto da parte della società di azioni proprie atteso che la norma prevede: - La preventiva delibera dell'assemblea dei soci, - Precisi limiti patrimoniali (il valore delle azioni da acquistare non può superare il valore degli utili non distribuiti e delle riserve volontarie), - Limiti temporali (l'autorizzazione dell'assemblea ha validità di 18 mesi),- Limiti minimi e massimi del prezzo di acquisto e, come ultimo limite, - il divieto di acquisto in presenza di azioni non liberate. Si ritiene pertanto che le registrazioni contabili eseguite dagli amministratori della società in Pt_1 Parte_1 relazione al preliminare di acquisto sottoscritto da siano del tutto CO errate in quanto estraneo alla sfera giuridico patrimoniale della società”.
Peraltro, lo stesso consulente tecnico focalizzava l'attenzione sulla circostanza che la presunta operazione di vendita del pacchetto azionario dei non venne mai _6 conclusa e comunque la giustificazione dell'operazione proposta dall'amministratore che trattavasi di acquisto di azioni proprie della società era insostenibile alla CP_1 luce delle palesi violazioni ai limiti posti dalla normativa ex art. 2357 c.c.
Come costantemente ribadito dalla difesa della curatela fallimentare, queste operazioni di distrazione delle somme dalle casse sociali non sono oggetto di contestazione, né assumono per la procedura fallimentare alcun rilievo le causali 14 sottostanti alle operazioni (per la seconda il dott. ha escluso categoricamente Per_1 che si potesse configurare un acquisto di azioni proprie), in quanto per la curatela le predette somme sono state ingiustificatamente bonificate a non CO sussistendo la prova nella documentazione sociale esaminata di alcun finanziamento soci erogato dal convenuto.
Sotto il profilo dell'onere della prova, la curatela fallimentare ha allegato e provato la distrazione dalle casse sociali di ingenti somme di danaro in favore di _3
, il quale al contrario non ha dato alcuna evidenza probatoria dell'esistenza di
[...] contratti di finanziamento con i quali si era impegnato a sovvenzionare la società e per quali importi.
Invero, la difesa del non si è preoccupata di fornire alcun supporto _3 probatorio circa il detto finanziamento (bonifici bancari, ricevute di versamento o contratti dai quali desumere l'erogazione di tali somme in favore della Parte_1
), ritenendo sufficientemente provata la causale del versamento (rimborso
[...] soci) in suo favore sulla base della contabilità societaria, con particolare riferimento ai bilanci approvati da tutti gli azionisti.
Tuttavia il contesto di sistematico disordine contabile (se non di falso in bilancio di rilievo penale) già descritto puntualmente nella perizia del dott. scientemente Per_1 perseguito dall'organo amministrativo della fallita era funzionale a consentire operazioni distrattive utilizzando tralatiziamente la voce “finanziamento soci” che riportava in bilancio un importo onnicomprensivo senza che venisse specificato l'ammontare del credito vantato da ciascuno degli azionisti.
Inoltre, ciò che risalta è il costante approvvigionamento dai conti correnti sociali (con beneficiario non soltanto , ma anche gli ex amministratori, e CO CP_1
, ed in alcuni casi nella perizia si denuncia l'erogazione di somme CP_2 Per_1 anche a soggetti che non figuravano come soci) giustificato con la causale rimborso soci, senza che in contabilità sia riportato l'importo della somma restituita e quindi la correlativa diminuzione della posta passiva.
Sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, non ha fornito CO alcuna prova liberatoria della sua responsabilità nelle contestate distrazioni ed ha insistito soprattutto in questo giudizio per acquisire la CTU svolta nel procedimento azionato contro gli ex amministratori e sindaci della fallita, instando invero per l'acquisizione soprattutto della relazione di chiarimenti resi dal ctu (prof. ) che Per_2 ha prodotto in formato cartaceo, chiedendo che venisse disposta l'acquisizione al fascicolo telematico dell'intero elaborato peritale.
Il Collegio precisa che a differenza di quanto sostenuto da parte convenuta tali elaborati peritali non risultano essere stati acquisiti al presente giudizio anche per la strenua opposizione da parte della curatela attrice e della difesa delle sorelle che non hanno espresso il consenso all'acquisizione degli stessi. _3
Né tantomeno può essere accolta la reiterata istanza di ammissione di ctu in ragione dell'assoluta irrilevanza degli accertamenti peritali, che non aggiungerebbe nulla al compendio probatorio già versato in atti, avendo lo stesso prof. riscontrato Per_2 quanto già rilevato dal dott. circa la mancanza di supporti giustificativi dei Per_1 finanziamenti soci sia quanto alla formazione dei saldi iniziali sia in relazione alla successiva movimentazione. 15
Mette conto puntualizzare ancora una volta che la consistenza copiosa della voce di finanziamento soci che risulta riportata periodicamente nei bilanci della fallita, senza distinzione in sottoconti e senza rendicontazione sulle relative movimentazioni (rimborsi ed eventuali aggiunte scaglionate nel tempo), se da una parte cristallizza un disordine contabile preordinato alla falsificazione del bilancio (peraltro con un evidente conseguenza sul risultato finale del bilancio), dall'altra impedisce ai soci che rivendicano il rimborso di giustificare quando e per quale ammontare sia avvenuta la restituzione.
Da ultimo, però, non va ignorato che dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., è stata prodotta in giudizio dalle chiamate in causa la testimonianza resa dopo il decorso dei termini per le appendici scritte da - nell'ambito del procedimento penale CP_19 instaurato dalle figlie della stessa, le sorelle - che ha escluso in maniera _3 categorica che il figlio avesse finanziato con proprie risorse la CO [...]
CP_20
denuncia depositata alla Procura di Torre Annunziata la madre del convenuto
[...] sconfessa definitivamente la tesi difensiva di , con una dichiarazione che CO non abbisogna di essere commentata: “…gli imputati e hanno costruito una CP_1 _3 manovra ad hoc con cui hanno tentato di “giustificare” la sottrazione delle somme dalla società ad opera del , riferendola come restituzione dei finanziamenti, in CO realtà effettuati esclusivamente da me e da mio marito;
…Ribadisco e documento, pertanto, che il non ha mai apportato alcun finanziamento alla società…” (cfr. CO denuncia del 11.06.2018 in atti).
L'apprezzamento del rilievo probatorio di tali propalazioni confluite nella citata denuncia non può prescindere dall'insegnamento costante della Cassazione secondo il quale
“Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali” (cfr. Cass n. 1593 del 20/01/2017).
La difesa del convenuto ha dedotto l'inammissibilità ed irritualità della documentazione versata in giudizio dopo la scadenza del termine delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e quindi tardivamente.
La doglianza è priva di pregio in quanto trattasi con particolare riferimento alla denuncia della madre del convenuto di un atto formalizzato in sede penale all'esito delle memorie delle appendici scritte e la cui rilevanza in questo giudizio è inequivocabile.
Nel merito, la difesa del convenuto contestava l'inammissibilità delle dichiarazioni rese dalla madre che coincidevano con quanto asserito nell'atto di citazione proposto da CP_19 nei confronti del figlio che aveva dato origine ad un procedimento CO concluso con rinuncia agli atti del giudizio dinanzi a questa sezione specializzata.
Invero, però così argomentando la difesa del finisce per confermare la _3 corrispondenza di quanto denunciato in ambito penale con il contenuto di quanto dedotto nell'atto di citazione menzionato, a conforto quindi dell'attendibilità delle dichiarazioni, che non può essere inficiata dalla decisione della parte di rinunciare al giudizio civile per motivazioni che non risultano essere state esplicitate.
Invero, ed a conclusione sul punto, tale prova atipica deve essere valutata nel raffronto degli 16 elementi di prova raccolti in giudizio, suffragando in modo decisivo la tesi dell'assenza di finanziamenti sociali riconducibili a , che lo stesso non è riuscito a CO contrastare, non avendo fornito evidenza documentale di tali esborsi in favore della società….
Orbene, , nella piena consapevolezza dell'evidenza documentale delle CO distrazioni ascrittegli, svolge domanda nei confronti delle terze chiamate per essere manlevato in parte dal danno rivendicato dalla curatela fallimentare, sull'assunto che l'erogazione di somme di danaro dalle casse sociali in suo favore fosse stata effettuata a suo nome ma “nell'interesse della famiglia . _3
Già tale argomentazione difensiva mostra la propria debolezza, ricorrendo al concetto di interesse familiare che si appalesa come una formula vuota ed inconsistente.
Ma ancora una volta il che ai sensi dell'art. 2697 c.c. è tenuto a provare i fatti _3 costitutivi della domanda non è in grado di fornire gli elementi probatori necessari per dimostrare quello che resta un teorema privo di supporto probatorio.
Già è stata smentita la causale dei versamenti delle somme dalle casse sociali in suo favore, in difetto della prova degli asseriti finanziamenti sociali, né tantomeno è stato dato riscontro probatorio all'esistenza degli accordi con le sorelle e le nipoti chiamate in causa.
Le distrazioni dalle casse della fallita beneficiano esclusivamente , non CO essendo stata versata alcuna somma di danaro in favore delle sorelle né _3 tantomeno delle nipoti del convenuto. Non è stato prodotto in giudizio un documento contrattuale o una dichiarazione negoziale con la quale le sorelle si impegnavano _3 nei termini descritti dal fratello, piuttosto le stesse sin dal 2014 hanno denunciato la disinvoltura con la quale si utilizzava la cassa sociale da parte dell'organo gestorio depauperando il patrimonio della Parte_1
In particolare, agli atti è stata prodotta la missiva indirizzata a , con la quale CP_1 le sorelle censuravano quanto riferito nella relazione al collegio sindacale del _3 03.02.2014 in merito all'esistenza di accordi tra i germani , ed CO CP_4 per “ l'acquisto delle quote di cui al predetto preliminare in parti uguali tra gli CP_5 _6 stessi”.
Non è chi non veda come sia improbabile che a fronte di ingenti quantitativi di danaro elargiti con la collusione dell'organo amministrativo dalle casse della fallita (si fa riferimento a due operazioni pacificamente ammesse dal convenuto, per l'ammontare complessivo di euro 450.000), si pretenda di chiedere l'intervento a manleva delle chiamate in causa sul presupposto di presunti accordi verbali.
Né tantomeno deve sfuggire che le sorelle presa contezza del disordine contabile _3 in cui versava la società nonché di quanto riportato falsamente in bilancio, procedevano a formalizzare atto di denuncia-querela che dava avvio al procedimento penale che ha interessato anche l'odierno convenuto e che si è concluso in dibattimento con una sentenza di assoluzione per prescrizione nella quale il Tribunale di Torre Annunziata espressamente statuisce che “in assenza di elementi per una pronuncia assolutoria nel merito, va emessa una declaratoria di improcedibilità” per estinzione del reato per prescrizione (cfr. sentenza allegata alla memoria di replica depositata da ). CO
Il teorema indimostrato del convenuto è stato confutato in maniera definitiva alla luce di quanto accertato nel procedimento civile instaurato presso il Tribunale di Torre Annunziata 17 da e nei confronti dello stesso e di CP_18 CP_5 CO
e definito con sentenza passata in giudicato (come da certificato di _6 CP_7 passaggio in giudicato versato in atti).
L'accertamento del Tribunale di Torre Annunziata - che non ha ritenuto CO di sovvertire nemmeno con impugnazione in appello - chiarisce i termini dell'operazione intercorsa relativa alla somma di euro 200.000,00 che secondo la prospettazione di risulterebbe giustificata dall'esistenza di un preliminare di acquisto che lo CO stesso avrebbe sottoscritto in nome proprio ma per conto delle sorelle.
Nella pronuncia citata, invero si legge testualmente: “Ora, nella specie, dalle stesse dichiarazioni rese dai convenuti in sede di interrogatorio formale risulta che i _6 medesimi hanno incassato la complessiva somma di €. 200.000,00, versata in loro favore dagli attori per il tramite del di converso, invece, non ha trovato alcun riscontro CP_1 probatorio l'assunto dei convenuti secondo cui il pagamento a mezzo assegni da parte degli istanti era stato effettuato come acconto sul preliminare stipulato dai con il _6 _3
, il quale avrebbe stipulato anche per conto delle sorelle, non potendosi attribuire
[...] valore in tal senso alle copie degli assegni bancari con causale in calce, prodotti dal convenuto, atteso che tali documenti sono stati ritualmente disconosciuti dagli attori all'udienza del 19.1.2019.
A fronte di tale specifico disconoscimento, la difesa del convenuto non ha mai _3 prodotto gli originali, pur avendo dichiarato alla suddetta udienza che ciò sarebbe avvenuto in sede di deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.., al fine di verificare l'autenticità degli stessi, e non ha mai preso posizione sulla conformità agli originali di tali documenti e non vi alcuna altra prova, fornita nel giudizio, che consenta di apprezzare l'efficacia rappresentativa di tali copie” (cfr. sentenza Trib. Torre Annunziata del 22.07.2021).
La decisione di di non proporre appello avverso la citata pronuncia CO comporta che la questione del preliminare stipulato tra e è ormai coperta _3 _6 da giudicato ed assume rilievo in questa sede per smentire definitivamente la tesi del convenuto che tale preliminare (di cui non è stato prodotto nemmeno in questo giudizio l'originale) fosse stato concluso nell'interesse delle sorelle del ” (cfr. sentenza n. Pt_13
2587/2024 depositata in data 05.03.2024).
In buona sostanza, anche alla luce delle sentenze già emesse e con particolare riferimento alla sentenza passata in giudicato emessa dal Tribunale di Torre Annunziata testè citata, deve essere condannato alla restituzione dell'indebito ex art. 2033 c.c in favore di _6 parte attrice per la somma di € 100.000,00, non essendo stato provato dalla curatela attrice l'indebito per i residui 15.000, atteso che gli assegni prodotti in giudizio riportano la somma per cui vi è condanna.
In ragione della palese mala fede del che riceve tali titoli bancari emessi dalla fallita, _6 ben consapevole di non esserne in alcun modo creditore (nemmeno a titolo di restituzione di finanziamenti resi in qualità di socio della fallita), comportano la condanna dello stesso al pagamento degli interessi dalla data di emissione degli assegni (03.12.2008). A tal proposito soccorre un recentissimo arresto della Cassazione che sul tema si è pronunciata affermando il seguente principio di diritto: “In materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave - dal momento che non trova applicazione l'art. 18
1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso - sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo” (cfr. Cass. n.12362 del 2024).
Va disattesa peraltro anche la domanda di chiamata in causa per garanzia “impropria” svolta dal nei confronti di , una volta che non è stata fornita idonea _6 CO dimostrazione probatoria della esistenza del preliminare di vendita delle azioni della fallita e quindi del vincolo assunto dai presunti paciscenti, sul quale si insiste da parte del convenuto per essere mallevato dal _3
Quanto alle domande di , si riportano testualmente le conclusioni contenute CO nella comparsa conclusionale depositata in data 27.01.2025:
“1) accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di responsabilità e di risarcimento del danno proposta dalla società (e poi proseguita dal Pt_1 Parte_1 [...]
) nei confronti dei convenuti , Parte_14 CP_1 Controparte_2
, e rispetto alla quale l'avv. Parte_2 Parte_3 Parte_4
è stata chiamato a rispondere come “corresponsabile” con l'atto di CO citazione introduttivo del giudizio n. r. g. 39614/2024 di codesta stessa Sezione (deciso con la sentenza n. 2587/2024 e oggetto del giudizio di appello n. 1963/2024 della Corte d'Appello di Napoli), con riferimento ai versamenti eseguiti dalla società, in persona dei convenuti ex amministratori, nei confronti dell'avv. , come accertato dalla c.t.u. a firma CO del prof. ; Per_2
2) prendere atto dell'estinzione della domanda di manleva proposte dai convenuti nei confronti del terzo chiamato avv. , con integrale compensazione delle CO spese di lite tra dette parti;
3) dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alle domande reciprocamente proposte tra il terzo chiamato avv. e le ulteriori terze CO chiamate avv. e sig.ra , ovvero rigettare entrambe le CP_5 Controparte_4 domande, in ogni caso con integrale compensazione delle spese tra le dette parti”.
Invero, ciò che richiede in prima battuta la difesa del convenuto è CO incompatibile con la veste processuale di chiamato in causa dagli ex amministratori e sindaci della fallita.
Peraltro, non deve sfuggire che le originarie richieste del chiamato in causa _3
erano di tenore completamente diverso, come agevolmente desumibile dalla
[...] comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.06.2017 (già soprariportate). Pertanto, ciò è già sufficiente per dichiarare l'inammissibilità della predetta domanda poiché tardiva in quanto formulata soltanto negli scritti conclusionali.
Inoltre, la richiesta di accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di responsabilità azionata dalla curatela fallimentare contrasta con la soluzione transattiva di tutte le domande proposte dalla parte attrice nei confronti dei convenuti indicati dallo stesso _3
Pertanto, il Tribunale in questa sede non può che prendere atto dei verbali di conciliazione in atti e quindi della già dichiarata estinzione parziale del giudizio intervenuta tra la curatela fallimentare ed i convenuti , CP_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_4
e , trattandosi all'evidenza di domande sulle quali il Tribunale non è
[...] Parte_3 più chiamato a deliberarne il merito. 19
L'interesse alla predetta decisione non sembra evocato correttamente a fronte dell'inequivocabile esito transattivo del giudizio, soprattutto in considerazione del fatto che il profilo della corresponsabilità di nelle condotte di mala gestio degli organi CO sociali della fallita è già stato oggetto di condanna con la sentenza che è stata in parte succitata ed alla quale l'odierno Collegio intende riportarsi nella sua integralità, condividendone il percorso motivazionale.
Per quanto attiene alle domande trasversali esercitate da nei confronti delle CO sorelle (rispettivamente, gradata domanda di manleva proposta da contro e _3 CP_5 per l'ipotesi di accoglimento di domande dei convenuti chiamati nei suoi confronti;
CP_4 domanda di responsabilità ex art. 96 c.p.c. proposta da e nei confronti di CP_5 CP_4
) è la stessa difesa del a ritenere che “ esse effettivamente non risultano _3 _3 poter “sopravvivere” e/o essere accompagnate ancora da un interesse ad una decisione di merito all'esito delle intervenute transazioni”, dovendosi ritenere sussistenti giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti alla luce della complessa ed articolata definizione in gran parte transattiva dello stesso.
Quanto al regime delle spese processuali, resta da decidere sul governo delle spese dell'unica domanda in cui risulta intervenuta condanna, nel rispetto del principio di soccombenza, pertanto - in base al criterio del decisum – è chiamato a rifondere le spese di _6 lite nei confronti della curatela fallimentare ma anche nei confronti del suo chiamato in causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, definitivamente pronunziando sulla domande proposte da ei Parte_1 confronti dei convenuti e chiamati in causa rimasti in giudizio, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
a) condanna al pagamento ex art. 2033 c.c. in favore della curatela _6 fallimentare della somma complessiva di € 100.000, oltre interessi dal 03.12.2008 al tasso di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. fino alla data del deposito della presente sentenza, rigettando la domanda di corresponsabilità a titolo di responsabilità civile che la curatela fallimentare ha proposto nei confronti di _6
b) rigetta la domanda di manleva svolta da nei confronti di _6
; CO
c) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla chiamata in causa di
E nei confronti di , CP_1 Controparte_2 CO
, E;
CP_5 Controparte_4 _6 CP_7
d) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla chiamata in causa di nei confronti di E CO CP_5 Controparte_4
d) condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti della curatela _6 fallimentare, che si liquidano in € 1036 per esborsi ed € 9000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come dovuti, con attribuzione all'avv. Rodolfo Cuomo dichiaratosi antistatario nonché nei confronti di che si liquidano in € 9000,00 CO per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come dovuti.
Si comunichi. 20
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR. ADRIANO DEL BENE DR. LEONARDO PICA