Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 31/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 5069/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato a [...], il Parte_1 C.F._1
17/01/1974, residente in [...]3 16100 GENOVA [GE] ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. POIRE' CLAUDIA
(C.F. ), che lo rappresenta e difende, come da procura in C.F._2
atti e
, C.F. , nata a [...], il Parte_2 C.F._3
01/07/1981, residente in [...]6 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. POIRE' CLAUDIA
(C.F. ), che lo rappresenta e difende, come da procura in C.F._2
atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
25.11.2024;
1
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Santa Margherita Ligure il
08/09/2007 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_3
2 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Genova in Via Ginestrato 3D/3, di proprietà di unitamente ai mobili, arredi e pertinenze ad Parte_1
esclusione dell'armadio presente in camera delle ragazze, un comò e due comodini di proprietà di che la signora lascia alle figlie, rimane al Parte_2
Per_ medesimo assegnata e le figlie ed anterranno ivi la residenza;
Per_2
PER I FIGLI MINORENNI Controparte_1
Per_
3. ed restano affidate ad entrambi i genitori, i quali Persona_3
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno assunte dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa sempre nel rispetto del comune intento educativo condiviso da entrambi.
Entrambi i genitori si impegnano a cooperare al fine di consentire l'equilibrata crescita psico-fisica delle figlie in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Le figlie restano collocate paritariamente presso ciascun genitore anche in considerazione del fatto che la signora al momento della Parte_2
separazione di fatto, ha scelto di acquistare, in accordo con il una Pt_1
abitazione a poca distanza dalla casa coniugale proprio per consentire alle bambine di spostarsi dalla casa della mamma a quella del papà e viceversa, con il minimo disagio possibile. La residenza delle bambine resterà presso la casa coniugale;
4 a. La permanenza delle bambine con ciascun genitore risulta ripartita come segue: lo specchietto riporta le prime due settimane del mese dalle quali si evince l'andamento perfettamente equilibrato della frequenza delle bimbe con i genitori:
3 Lunedì e martedì ; Pt_1
mercoledì e giovedì Pt_2
venerdì sabato domenica Pt_1
lunedì e martedì Pt_2
mercoledì e giovedì Pt_1
venerdì sabato e domenica e così via a settimane alterne. Pt_2
4 b. durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e
Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
5. I signori e provvederanno al mantenimento Parte_1 Parte_2
ordinario delle bambine in modo diretto ognuno per il periodo in cui ha le bimbe con sé. Ad oggi, i ricorrenti, per far fronte alle necessità delle bimbe hanno utilizzato il conto corrente Banco Posta sul quale hanno sempre versato le stesse somme, fatta eccezione per il canone di affitto del box di esclusiva proprietà del
IG (per averlo acquistato con denaro ereditato al decesso della Pt_1
madre), che ha ritenuto di lasciare sul conto corrente cointestato. In accordo con la signora il signor provvederà a prelevare dal conto le somme Pt_2 Pt_1
ricevute per l'affitto del box di sua esclusiva proprietà a far data dal trasferimento della signora come specificato al prossimo punto 8c. Pt_2
Così continueranno a fare fino alla indipendenza economica delle figlie .
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Per l'individuazione delle spese straordinarie si fa espresso richiamo al protocollo d'intesa Tribunale-Ordine degli avvocati di
Genova del 15 settembre 2019;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. e danno atto che sia il box che il posto auto Parte_1 Parte_2
siti in Corso GN (intestato alla sola , è stato acquistato con Parte_2
fondi provenienti dal c/c corrente comune su cui venivano accreditati gli stipendi di entrambi, e sul quale entrambi, nel tempo, hanno versato ogni somma di cui fossero entrati in possesso. Un tanto premesso i ricorrenti intendono riordinare il patrimonio familiare nel modo seguente:
4 7a. La signora si impegna, entro due mesi dal deposito del Parte_2
provvedimento di omologa della separazione, a trasferire al IG Pt_1 con atto notarile l'immobile, sito in Genova Corso GN 216° Piano
[...]
S1, distinto a quel Catasto Fabbricati nel foglio GED/43, particella 528 sub. 86, cat C6, cl. 06, mq 25 r.c Euro 180,75. Il valore dell'immobile, in base alle tabelle OMI è di € 2.350,00 al mq e, dunque € 58.750,00 (€ 29.375,00 per ciascuno dei coniugi). Il IG corrisponderà alla signora la Pt_1 Pt_2
somma di € 29.375,00 al momento della stipula dell'atto notarile. Le spese di suddetto atto saranno sostenute dai coniugi al 50% ciascuno.
Il trasferimento immobiliare qui disposto, in quanto rientrante nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale, sarà esente da imposte ai sensi di legge;
7b. La signora dà atto che l'immobile a lei intestato sito in Parte_2
Genova Corso GN 218 B piano S1, censito al NCEU di Genova, sez. Q;
Fg. GED 43; part. 528; sub. 97; Zona 1, Cat. C6; classe 05; mq. 12 Rendita Euro
74,37 il cui valore in base alle tabelle OMI è di € 2.200 a mq e, dunque €
26.400,00 (€ 13.200,00 per ciascuno dei coniugi) ancorché a lei intestato, deve intendersi in comproprietà con il marito per essere stato acquistato con soldi di entrambi i coniugi. Sempre nell'ambito della redistribuzione dei beni già familiari, il signor riconosce, dunque, alla signora Parte_1 [...]
la piena ed esclusiva proprietà del posto auto acquistato da entrambi i Pt_2
coniugi. La signora dal canto suo, verserà al signor Parte_2 Pt_1
la somma di € 13.200,00 da detrarsi, all'atto del trasferimento del Box
[...] alla somma di € 29.375,00 dovutale dal signor dunque, Pt_1 Parte_2
riceverà dal signor assegno circolare di € 16.175,00,. Con il Pt_1
trasferimento di proprietà e il versamento del conguaglio in danaro, i coniugi dichiarano di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altra in relazione ai beni immobili di cui sopra rinunciando ad ogni pretesa sui detti beni;
8. Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci.
8a.Il signor manterrà il possesso esclusivo dell'automobile VW Parte_1
Touran targa EV786LH già a lui intestata ma utilizzata fino ad oggi anche dalla signora Il valore odierno del suddetto mezzo è di € 5.500,00 (€ Pt_2
2.750,00 per ciascuno dei coniugi)
5 8b. quanto allo scooter Honda SH targa ES 48499 in uso alla signora Pt_2
ma intestato al signor il sig. si impegna a trasferirlo a Pt_1 Pt_1 [...] entro un mese dal deposito dell'atto introduttivo. Il valore del mezzo Pt_2 alla data odierna è di € 1.700,00 (€ 850,00 per ciascuno dei coniugi).
Pertanto, il signor , verserà alla signora la somma di € Parte_1 Pt_2
1.900,00;
8c. alla data dell'udienza consegnerà alla signora la somma di € Parte_2
5.000,00 a conguaglio delle reciproche posizioni economico finanziarie e preleverà dal conto corrente postale intestato ad entrambi i coniugi, la somma di
€ 4.050,00 rinvenienti dai canoni di affitto del box di sua esclusiva proprietà e versati sul conto corrente comune nel periodo successivo alla separazione di fatto avvenuta tra i coniugi nel 2022.
9. Con i trasferimenti di beni e di denaro di cui ai punti 7 e 8, i coniugi dichiarano di nulla più avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra e di aver equamente ripartito quanto ancora in comune.
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2007, Numero 48, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 25/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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