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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/05/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1543/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via Salita di San Nicola da Tolentino, Parte_1
1/b, presso lo studio dell'avv. Domenico Naso (PEC: ) che Email_1 lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE Controparte_1
LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via G. Fortunato, snc, presso i funzionari e (PEC: che Controparte_2 Controparte_3 Email_2 congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Restituzione di trattenute indebite
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 23/07/2023, parte ricorrente, nella qualità di docente di scuola secondaria di secondo graodo, in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando
1 che, al fine di ottenere l'esatta ricostruzione di carriera e il corretto inquadramento, tenendo conto del servizio di pre ruolo, adiva il Tribunale di Lamezia Terme, il quale con sentenza n. 333/2020, pubblicata il 19.10.2020, lo inquadrava, con decorrenza dal 1.09.2016, nella terza posizione stipendiale, con un'anzianità complessiva pari a 9 anni, 9 mesi e 2 giorni, con riconoscimento delle differenze retributive, ari a 8.526,24€, a cui aggiungere il pagamento di un aumento di 260,54€ sullo stipendio mensile percepito corrispondente alla nuova fascia raggiunta. Il ricorrente deduceva che l'amministrazione scolastica gli liquidava, solamente, 17.653,99€, in luogo della somma corretta pari a 19.985,81€, poiché aveva, ingiustamente, trattenuto l'importo di
2.323,36€.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- DICHIARARE ED ACCERTARE il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad €2.323,36. - DICHIARARE ED
ACCERTARE, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari ad €2.323,36 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D.
Lgs. n. 241/92; - CONDANNARE l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente di €2.323,36 per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione;
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1
, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle
[...] spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il ricorrente agisce per ottenere il pagamento dell'importo pari a 2.323,36€, versato dall'Amministrazione scolastica, a titolo di trattenute previdenziali, durante la liquidazione degli arretrati derivanti da sentenza.
3. L'operato della parte resistente deve considerarsi corretto, poiché, salvo il caso in cui, l'Autorità giudiziaria abbia espressamente indicato, in dispositivo, l'erogazione di ratei arretrati a lordo delle trattenute previdenziali, il pagamento degli stessi deve avvenire al netto delle medesime trattenute, in ragione dell'applicazione della cosiddetta “tassazione separata”.
2 4. Di tal senso, l' , in risposta all'interpello n. 24, avanzato da una pubblica Controparte_4 amministrazione, il 5.02.2020, ha chiarito che il sostituto di imposta (soggetto erogante) ha l'obbligo di assoggettare a tassazione separata gli emolumenti arretrati, derivanti da prestazioni di lavoro dipendente e riferibili ad anni precedenti, da corrispondere per effetto di sentenza.
5. Poiché, nel caso di specie, la sentenza richiamata dal ricorrente e diretta a riconoscere a suo capo le differenze retributive di cui si tratta, non ha espressamente indicato che la liquidazione dell'ammontare dovesse avvenire al lordo delle trattenute previdenziali, l'Amministrazione scolastica ha eseguito regolarmente il provvedimento che l'ha vista soccombente.
6. Per tale ragione, il ricorso deve essere rigettato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
1.000,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore del Controparte_1
.
[...]
Vibo Valentia, 21/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via Salita di San Nicola da Tolentino, Parte_1
1/b, presso lo studio dell'avv. Domenico Naso (PEC: ) che Email_1 lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE Controparte_1
LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via G. Fortunato, snc, presso i funzionari e (PEC: che Controparte_2 Controparte_3 Email_2 congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Restituzione di trattenute indebite
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 23/07/2023, parte ricorrente, nella qualità di docente di scuola secondaria di secondo graodo, in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando
1 che, al fine di ottenere l'esatta ricostruzione di carriera e il corretto inquadramento, tenendo conto del servizio di pre ruolo, adiva il Tribunale di Lamezia Terme, il quale con sentenza n. 333/2020, pubblicata il 19.10.2020, lo inquadrava, con decorrenza dal 1.09.2016, nella terza posizione stipendiale, con un'anzianità complessiva pari a 9 anni, 9 mesi e 2 giorni, con riconoscimento delle differenze retributive, ari a 8.526,24€, a cui aggiungere il pagamento di un aumento di 260,54€ sullo stipendio mensile percepito corrispondente alla nuova fascia raggiunta. Il ricorrente deduceva che l'amministrazione scolastica gli liquidava, solamente, 17.653,99€, in luogo della somma corretta pari a 19.985,81€, poiché aveva, ingiustamente, trattenuto l'importo di
2.323,36€.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- DICHIARARE ED ACCERTARE il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad €2.323,36. - DICHIARARE ED
ACCERTARE, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari ad €2.323,36 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D.
Lgs. n. 241/92; - CONDANNARE l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente di €2.323,36 per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione;
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1
, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle
[...] spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il ricorrente agisce per ottenere il pagamento dell'importo pari a 2.323,36€, versato dall'Amministrazione scolastica, a titolo di trattenute previdenziali, durante la liquidazione degli arretrati derivanti da sentenza.
3. L'operato della parte resistente deve considerarsi corretto, poiché, salvo il caso in cui, l'Autorità giudiziaria abbia espressamente indicato, in dispositivo, l'erogazione di ratei arretrati a lordo delle trattenute previdenziali, il pagamento degli stessi deve avvenire al netto delle medesime trattenute, in ragione dell'applicazione della cosiddetta “tassazione separata”.
2 4. Di tal senso, l' , in risposta all'interpello n. 24, avanzato da una pubblica Controparte_4 amministrazione, il 5.02.2020, ha chiarito che il sostituto di imposta (soggetto erogante) ha l'obbligo di assoggettare a tassazione separata gli emolumenti arretrati, derivanti da prestazioni di lavoro dipendente e riferibili ad anni precedenti, da corrispondere per effetto di sentenza.
5. Poiché, nel caso di specie, la sentenza richiamata dal ricorrente e diretta a riconoscere a suo capo le differenze retributive di cui si tratta, non ha espressamente indicato che la liquidazione dell'ammontare dovesse avvenire al lordo delle trattenute previdenziali, l'Amministrazione scolastica ha eseguito regolarmente il provvedimento che l'ha vista soccombente.
6. Per tale ragione, il ricorso deve essere rigettato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
1.000,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore del Controparte_1
.
[...]
Vibo Valentia, 21/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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