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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/11/2025, n. 4378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4378 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15574/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Simona RA, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 15574/2020, vertente fra le parti: in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Piscazzi, presso il cui studio sito in alla via Devitofrancesco n. 27 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
CP_1
- parte attrice -
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
LA HI, presso il cui studio sito in alla via delle Forze Armate n. 31 ha eletto CP_1 domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta –
OGGETTO: appalto.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
09.06.2025 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Simona RA Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato il 24.12.2020, il Controparte_1
in conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, la società al fine
[...] CP_1 CP_2 di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. in via preliminare, acquisire agli atti del presente giudizio la relazione di consulenza tecnica depositata dal CTU, dott. ing. , Persona_1 nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Bari e recante R. G. n. 10672/2019; B. in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 c.c. della in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_2 per aver omesso di eseguire a regola d'arte le opere concordate e puntualmente saldate dal
e, in ogni caso, per i motivi di cui alla narrativa Controparte_1 che precede;
C. per l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante pro CP_2 tempore, al pagamento in favore del Condominio ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni ex artt. 1669 c.c., della somma necessaria per l'eliminazione dei vizi e difetti, quantificata dal CTU in
Euro 5.300,00 (cinquemilatrecento/00) oltre IVA, interessi legali e rivalutazione monetaria;
D. condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese CP_2 della CTU espletata nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. promosso dinnanzi il Tribunale di Bari,
R. G. n. 10672/2019, già liquidate e saldate con separato provvedimento per l'importo di Euro
1.819,12 (milleottocentodiciannove/12) con la relativa fattura che ne attesta il pagamento (doc. 6), nonché le spese legali fronteggiate dal come Controparte_1 provato a mezzo fatture che si producono sub doc. 7, per un importo totale di Euro 1.409,38
(millequattrocentonove/38) per acconto e saldo;
E. in via subordinata, condannare la al CP_2 risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal Controparte_1 commisurabili nella somma di Euro 10.000,00 (diecimila/00) e/o di quell'altra maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà dovuta, per non aver goduto delle opere regolarmente saldate e, in ogni caso, per i motivi di cui alla narrativa che precede;
F. condannare la in persona del CP_2 suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di diritti, spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario”.
Parte ricorrente esponeva in fatto che, con contratto di appalto del 30.05.2018, il
[...]
in affidava, alla società l'esecuzione dei lavori di Controparte_1 CP_1 CP_2 rifacimento del manto impermeabilizzante dei lastrici solari delle scale C e D dell'edificio condominiale, da eseguirsi nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 17 settembre 2018, per il corrispettivo di €. 10.000,00 oltre Iva.
Il Giudice Simona RA Deduceva il Condominio ricorrente che, all'esito dell'esecuzione delle opere appaltate, i condomini avevano lamentato la comparsa di infiltrazioni e ulteriori vizi e/o difetti, per la verifica dei quali il Condominio aveva incaricato l'ing. di redigere apposita relazione tecnica, Controparte_3 rilevando plurime irregolarità rispetto al capitolato d'appalto, concernenti, tra l'altro, la permanenza di rifiuti e attrezzature di cantiere sul pianerottolo della scala C, la mancata pulizia e regolarizzazione delle superfici verticali con rischio di infiltrazioni attraverso asperità e cavità non colmate, l'assenza del prescritto massetto a pendio nella zona ribassata (caratterizzato da un'inclinazione inferiore al
5%, tale da determinare ristagni di acqua), l'esecuzione dei risvolti verticali della guaina per altezze inferiori ai 50 cm con applicazioni a spigolo vivo, i sormonti e gli incollaggi non realizzati a regola d'arte con distacchi sul secondo strato di guaina, nonché un anomalo fenomeno di spolveramento della guaina ardesiata sin dal giorno della posa;
il tecnico incaricato concludeva che le opere eseguite dalla società appaltatrice non avevano conseguito lo scopo prefissato, risultando inefficaci ai fini dell'eliminazione dei fenomeni infiltrativi.
Parte ricorrente riferiva che, sulla base di tali risultanze tecniche, con raccomandata a/r del
02.05.2019, aveva diffidato la a provvedere alla rimozione dei vizi riscontrati. CP_2
Pertanto, la società appaltatrice aveva effettuato alcuni interventi, che tuttavia si erano rivelati inidonei alla risoluzione di problemi riscontrati, tanto che, successivamente, con comunicazione inviata tramite e-mail del 13.06.2019, il legale rappresentante della aveva manifestato la CP_2 disponibilità ad eseguire ulteriori opere di ripristino a partire dal 19.06.2019, non eseguite.
Assumeva il ricorrente che, persistendo i difetti, con ricorso del 15.07.2019, CP_1 aveva adito il Tribunale di Bari ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., chiedendo la nomina di un Consulente
Tecnico d'Ufficio con l'incarico di descrivere lo stato dei luoghi, individuare le cause delle infiltrazioni, stimare i lavori necessari al ripristino e tentare la conciliazione della lite.
Con decreto del 25.07.2019, veniva nominato C.T.U. l'ing. il quale aveva Persona_1 accertato la sussistenza di vizi e difformità nelle opere eseguite e aveva quantificato il costo dei lavori necessari al ripristino nell'importo complessivo di €. 5.282,93, arrotondati a €. 5.300,00; con successivo decreto del 30.12.2019, veniva liquidato in favore del C.T.U. l'importo di €. 1.819,12 a titolo di compenso per l'attività svolta.
Il ricorrente precisava di aver corrisposto al C.T.U. la suddetta somma e di aver CP_1 sostenuto, altresì, le spese legali del procedimento per A.T.P., documentate dalle fatture del
02.09.2019 di €. 595,92, del 13.12.2019 di €. 1.049,58 e dalla nota specifica del 07.12.2020 di €.
740,00; in data 18.12.2019, il Condominio, tramite il proprio legale, aveva trasmesso alla CP_2 copia della relazione definitiva del C.T.U., invitando la società appaltatrice a definire bonariamente
Il Giudice Simona RA la controversia mediante pagamento della somma di €. 5.300,00 oltre alle spese legali già sostenute per €. 1.645,50, ma l'invito non era stato accolto.
A seguito dell'infruttuoso tentativo conciliativo e sulla scorta delle succitate argomentazioni, il aveva proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c., articolando le proprie conclusioni come CP_1 riportate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 02.07.2021, si costituiva in giudizio
[...]
la quale contestava integralmente le deduzioni di parte ricorrente e formulava eccezioni CP_2 preliminari e di merito: 1) inammissibilità del rito sommario per complessità della controversia;
2) decadenza e/o prescrizione dell'azione, sul presupposto che il termine annuale decorresse dal deposito della c.t.u. del 29.11.2019; 3) inapplicabilità dell'art. 1669 c.c., in quanto i vizi riscontrati non avrebbero inciso sulla funzionalità globale dell'edificio; 4) contestazione del quantum debeatur e della debenza delle spese;
5) eccezione di compensazione parziale per €. 1.100,00 in relazione alla fattura n. 93/2018 rimasta impagata dal Condominio;
6) disponibilità all'esecuzione dei lavori indicati dal C.T.U. quale segno di buona fede.
Parte resistente, pertanto, così concludeva: “1) In via preliminare e pregiudiziale dichiarare la inapplicabilità e/o inammissibilità della procedura ex art. 702 bis cpc nella fattispecie per violazione del D. lgs 150/2011 e comunque per mancanza dei presupposti di legge;
2) Sempre in via preliminare e pregiudiziale dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso ex art. 702 bis cpc per intervenuta prescrizione e/o decadenza dall'azione sia ai sensi di cui all'art. 2226 cc sia ex art. 1669 cc.; 3) Sempre in via preliminare dichiarare la inapplicabilità alla fattispecie dell'art.
1669 cc per carenza dei presupposti di legge. 4) Comunque, fermo restando le eccezioni preliminari
e pregiudiziali, dichiarare la domanda come formulata infondata e, per l'effetto rigettarla, dandosi atto che la società deducente reitera la propria disponibilità ad effettuare i lavori di riparazione come indicati dal CTU ing. 5) Rigettare la richiesta di condanna al risarcimento per pretesi Per_1 danni da non godimento dei beni oggetto dei lavori perché assolutamente infondata e pretestuosa;
rigettare altresì la richiesta di condanna al pagamento delle somme liquidate al CTU ed ancor più delle somme versate dal al proprio legale. 6) In via estremamente subordinata al CP_1 mancato accoglimento delle eccezioni preliminari, in accoglimento della eccezione di compensazione formulata dalla resistente ex art. 1243 cc darsi atto che dalla eventuale somma dovuta dalla società resistente al condominio va detratta, in compensazione la somma, di €. 1.100,00 dovuta dal condominio di C.so A. 291 alla 7) In via istruttoria, pur potendosi ritenere la CP_1 CP_2 causa provata documentalmente, ove necessario si chiede che venga ammessa nuova CTU al fine di determinare e quantificare gli effetti vizi riscontrati ai lavori eseguiti dalla evidenziando CP_2 altresì che i fenomeni di infiltrazione lamentati si sono aggravati per fatto e colpa del condominio
Il Giudice Simona RA ricorrente che non ha permesso – senza alcuna valida motivazione - alla di porvi rimedio. 8) CP_2
Con ogni ulteriore riserva anche a seconda del comportamento processuale della ricorrente. 9) Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
All'udienza del 14.07.2021, il Giudice precedentemente designato disponeva l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P. (R.G. n. 10672/2019) e rinviava la causa all'udienza del 09.03.2022, concedendo i termini per il deposito di memorie integrative.
Con ordinanza del 23.02.2023, questo Giudice, rilevata la complessità della controversia e l'inidoneità del rito sommario, disponeva il mutamento del rito nelle forme ordinarie ex art. 183 c.p.c., fissando l'udienza dell'08.06.2023 per l'ammissione dei mezzi di prova.
Con ordinanza del 06.05.2024, venivano ritenute irrilevanti le richieste di prova orale formulate da entrambe le parti e dichiarata inammissibile la nuova c.t.u. invocata dalla convenuta, in virtù dell'esaustività dell'elaborato tecnico redatto dal C.T.U. ing. in sede di A.T.P.. Per_1
La causa, matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.06.2025, ove veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio devono esaminarsi secondo l'ordine logico-giuridico.
Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c., sollevata dalla parte convenuta.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Il presente procedimento è stato originariamente introdotto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.; tuttavia, con ordinanza del 23.02.2023, questo Giudice - rilevata la complessità delle questioni dedotte e la necessità di acquisire il fascicolo dell'ATP - ha disposto, con adeguata motivazione, la conversione del rito in ordinario, ai sensi dell'art. 183 c.p.c..
A seguito del mutamento del rito, le parti hanno potuto pienamente esercitare le facoltà difensive e istruttorie previste dal rito ordinario, sicché risulta assicurato il contraddittorio nella sua massima espansione.
Mette conto rilevare che il rito sommario è ammissibile quando la controversia possa essere definita sulla base di prove documentali o di un'istruttoria semplificata;
ove sopravvenga l'esigenza di attività istruttoria più articolata, è rimessa al Giudice la valutazione e la conseguente conversione del rito, con effetto di rendere ultronea l'eccezione originariamente sollevata.
Il Giudice Simona RA Nel caso di specie, la tempestiva adozione del provvedimento di mutamento del rito ha integralmente soddisfatto tali esigenze processuali, senza determinare alcuna lesione del diritto di difesa della parte convenuta, né pregiudicare la proponibilità o l'esame della domanda.
Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità del rito sommario deve essere disattesa, poiché priva di attualità e, comunque, superata dal successivo mutamento in rito ordinario.
Parimenti infondata e meritevole di rigetto è l'eccezione di decadenza e/o prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c., sollevata dalla convenuta.
L'attore ha domandato il risarcimento del danno, limitandolo alla somma indicata dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la cui relazione è stata acquisita in giudizio;
parte convenuta, tempestivamente costituita, ha preliminarmente eccepito la decadenza dell'attore dall'azione ex art. 1669 c.c. sostenendo che la denuncia dei vizi sarebbe intervenuta oltre un anno dopo dalla scoperta.
In punto di diritto si precisa che, come noto, l'art.1669 c.c. individua tre differenti termini che condizionano l'esercizio dell'azione di responsabilità: uno, decennale di proponibilità dell'azione dal compimento dell'opera (Cass. n. 8050 del 1995); un secondo, di decadenza, per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti, di un anno dalla scoperta del vizio o del difetto;
un terzo, di prescrizione, per l'esercizio dell'azione, di un anno dalla denuncia. Tali tre termini sono reciprocamente interdipendenti, nel senso che la responsabilità non può essere fatta valere qualora anche uno solo di essi non sia rispettato (Cass. n. 903 del 1989).
Ciò premesso, a fronte dell'eccezione di decadenza formulata dalla convenuta, incombe sull'attore allegare e provare la tempestività dell'azione e cioè di aver denunciato i gravi difetti entro un anno dalla scoperta, costituendo la denuncia condizione dell'azione (Cass. n. 6774 del 2001; Cass.
n. 8187del 2000; Cass. n. 10364 del 1997; Cass. n. 5677 del 1994).
La relativa prova può essere acquisita con ogni mezzo, purché porti all'accertamento sia del giorno in cui la stessa è avvenuta sia del giorno in cui è avvenuta la scoperta del vizio al fine di consentire al giudice di valutarne la tempestività (Cass. n. 2206 del 1966). La comunicazione può essere anche orale, purchè risulti in modo univoco lo scopo di denuncia dei vizi (Cass. n. 644 del
1999; Cass. n. 6479 del 1981).
Il termine di un anno per la denuncia dei gravi difetti decorre dal giorno in cui il committente consegue un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (cfr. Cass. 3040 del 2015; Cass. n. 9966 del
2014; Cass. n. 28853 del 2009; Cass. n. 1463 del 2008). La ratio della norma, infatti, è quella di non onerare il danneggiato della proposizione di domande generiche a carattere esplorativo, pertanto è necessario che il danneggiato abbia acquisito una conoscenza sufficientemente completa e sicura del vizio e della responsabilità dello stesso. Il dies a quo del termine di decadenza può essere postergato
Il Giudice Simona RA all'esito degli accertamenti tecnici che si rendono necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale.
È principio consolidato quello secondo il quale il termine annuale previsto dall'art. 1669 c.c. decorra dal momento in cui il committente acquisisce una conoscenza effettiva e qualificata dei gravi difetti, ossia dalla loro piena percezione tecnica, normalmente conseguibile attraverso un accertamento specialistico che ne evidenzi natura, origine e gravità (cfr. Cass. Civ., n. 11034/2022;
Cass. Civ., n. 11906/2024).
Nel caso di specie, tale momento di conoscenza deve essere individuato nel deposito della relazione peritale del C.T.U. ing. avvenuto in data 29.11.2019 nell'ambito del procedimento Per_1 di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., dalla quale sono emersi i vizi strutturali e funzionali dell'opera.
Deve altresì tenersi conto della disciplina emergenziale introdotta in occasione della pandemia da Covid-19 (D.L. n. 18/2020 e successive proroghe), la quale ha determinato la sospensione dei termini processuali e di quelli sostanziali con essa correlati, con conseguente proroga del termine annuale sino al 04.02.2021.
Ne consegue che il ricorso depositato in data 24.12.2020 risulta tempestivo.
Peraltro, non è stata fornita prova di una diversa e antecedente conoscenza qualificata dei difetti, né può trovare applicazione l'art. 2226 c.c., invocato dalla convenuta, atteso che i vizi dedotti non integrano mere imperfezioni apparenti, ma consistono in difetti gravi dell'opera riconducibili alla disciplina di cui all'art. 1669 c.c.; infatti, “abbandonata, oramai da tempo, un'interpretazione restrittiva della garanzia in parola, costituisce principio di diritto consolidato espresso in sede di legittimità quello secondo il quale i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte condominiale, incida sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell'ipotesi di infiltrazione d'acqua e umidità nelle murature del vano scala, causata dalla non corretta tecnica di montaggio dei pannelli di copertura” (cfr. Cass. Civ., n.
27315/2017).
Alla luce di tali considerazioni, l'eccezione di prescrizione e/o decadenza deve essere integralmente rigettata e parimenti deve essere rigettata l'eccezione sollevata dalla convenuta di inapplicabilità dell'art. 1669 c.c. sul presupposto che i vizi riscontrati non integrerebbero “gravi difetti”.
Come accennato poc'anzi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, rientrano nella nozione di “gravi difetti” non solo quelli che incidono sulla stabilità
Il Giudice Simona RA dell'opera, ma anche tutti i vizi che, per consistenza, diffusione e caratteristiche, pregiudicano in modo rilevante la funzionalità, la salubrità o il normale godimento dell'immobile; in tale prospettiva, le infiltrazioni d'acqua, ove riconducibili a difetti esecutivi o carenze dell'impermeabilizzazione, costituiscono “gravi difetti” ai sensi dell'art. 1669 c.c., come più volte ribadito dalla Suprema Corte
(cfr. Cass. Civ., ord. n. 1423/2019; Cass. Civ., n. 33439/2019; Cass. Civ., n. 30791/2024).
Nel caso di specie, la consulenza tecnica espletata dal C.T.U. ing. in sede Persona_1 di accertamento tecnico preventivo ha accertato la presenza di molteplici irregolarità nella realizzazione del sistema di impermeabilizzazione del lastrico solare: mancata regolarizzazione delle superfici, scollamenti dei risvolti, difetti di sigillatura e di saldatura, posa irregolare degli strati impermeabilizzanti, inversione di tessitura della guaina, pendenze insufficienti e carente preparazione dei supporti.
Tali carenze hanno determinato infiltrazioni d'acqua agli ambienti sottostanti, compromettendo in modo significativo la fruibilità delle parti comuni e degli spazi abitativi.
Venendo al merito, la domanda proposta in via principale dalla parte attrice è fondata e merita l'accoglimento.
I gravi difetti denunciati dal attore risultano accertati dall'esito dell'elaborato CP_1 peritale redatto in sede di A.T.P..
La causa può essere decisa secondo le conclusioni rassegnate nella relazione depositata nel giudizio di ATP, a cui questo Giudice intende riportarsi risultando coerenti e immuni da vizi logici e metodologici, fondate su sopralluoghi, rilievi fotografici, saggi esplorativi e analisi dei materiali.
Alla luce delle risultanze peritali e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la fattispecie dedotta in giudizio integra pienamente i presupposti di cui all'art. 1669 c.c., essendo stati accertati vizi gravi, imputabili all'esecutore delle opere e idonei a pregiudicare la funzionalità dell'immobile, indipendentemente dall'assenza di un pericolo di rovina.
Deve, inoltre, rilevarsi che la società appaltatrice convenuta, pur contestando formalmente la ricostruzione attorea, ha più volte manifestato la propria disponibilità ad eseguire i lavori indicati dal
C.T.U.; tale contegno, benché non possa equivalere a un pieno riconoscimento di responsabilità risarcitoria, assume rilievo probatorio ai sensi dell'art. 115 c.p.c. quale ammissione tacita dell'esistenza dei vizi e della necessità degli interventi correttivi, contribuendo a corroborare il quadro istruttorio e a confermare la fondatezza delle conclusioni del Consulente Tecnico d'Ufficio.
In definitiva, la sussistenza dei “gravi difetti”, la loro riferibilità causale alla non corretta esecuzione delle opere da parte della convenuta e la conformità della fattispecie all'art. CP_2
1669 c.c. risultano pienamente dimostrate.
Il Giudice Simona RA Per quel che concerne il quantum debeatur, la c.t.u. acquisita agli atti descrive in modo approfondito i vizi esecutivi e il relativo nesso causale con le infiltrazioni accertate;
le conclusioni ivi riportate risultano pienamente coerenti, motivate e non confutate da valide controdeduzioni.
Il C.T.U. ha proceduto ad effettuare sopralluoghi, rilievi fotografici e saggi, fornendo anche una stima analitica dei costi di ripristino;
non si rileva la produzione, da parte convenuta, di una consulenza tecnica di parte capace di confutare in modo specifico le predette risultanze.
Pur non costituendo prova legale assoluta, la c.t.u. deve essere condivisa per il rigore metodologico e la coerenza con la documentazione, sicché le critiche generiche sollevate risultano inidonee a scalfirne l'attendibilità.
La convenuta è pertanto responsabile nei confronti del di tutti i danni subiti per CP_1 effetto delle copiose infiltrazioni di acqua.
In tema di risarcimento del danno in caso di vizi dell'opera appaltata, esso normalmente consiste nel ristoro delle spese sopportate dall'appaltante per provvedere, a cura di terzi, ai lavori ripristinatori (cfr. Cass. n. 19103 del 2012). Ne consegue che, se l'oggetto dell'appalto sia costituito dalla realizzazione di una res - come nel caso di specie - gli interventi emendativi si rapportano all'opera come sarebbe dovuta risultare, ove realizzata a regola d'arte. Nel caso di specie, l'attore ha diritto ad ottenere il ristoro delle spese necessarie per provvedere a ripristinare l'opera a regola d'arte.
A tal fine il consulente d'ufficio nominato in sede di A.T.P. ha individuato le singole lavorazioni necessarie e quantificato il loro costo nella somma complessivamente pari a €. 5.300,00 ammontare a cui l'attore ha limitato la propria domanda di risarcimento e che, pertanto, deve essere accolta.
Detto risarcimento del danno ha natura di debito di valore, nel liquidare il quale il giudice deve tenere conto, a titolo di danno emergente, della svalutazione monetaria frattanto intervenuta dalla data di verificazione del fatto illecito fino alla data di deposito della sentenza (in quanto il danneggiante-debitore è costituito in mora ex re fin dal giorno della consumazione dell'illecito ex art. 1219 c.c.).
Deve poi essere riconosciuto, a titolo di lucro cessante, il nocumento finanziario subito dall'attore a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, liquidato mediante riconoscimento degli interessi al tasso legale dalla data di commissione del fatto illecito, da computarsi sulla somma originaria, via via rivalutata anno per anno.
In ordine alle spese della consulenza tecnica preventiva, va rilevato che l'importo liquidato in favore del C.T.U. in sede di A.T.P., pari a €. 1.819,12, è stato integralmente corrisposto dal trattandosi di spesa funzionale all'accertamento dei vizi - resasi necessaria a causa della CP_1 condotta dell'appaltatrice - e considerata la soccombenza di quest'ultima sulla domanda principale, la relativa somma deve essere rimborsata dalla parte convenuta, atteso che le attività peritali svolte in
Il Giudice Simona RA sede di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., una volta acquisite al giudizio di merito, assumono natura processuale e concorrono alla formazione del convincimento del Giudice, sicché le relative spese devono gravare sulla parte soccombente.
Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che le spese dell' ove confluiscano nel giudizio di merito, vanno regolate secondo il criterio della CP_4 soccombenza (cfr. Cass. Civ., n. 26478/2024; Cass. Civ., ord. n. 13154/2025).
Medesima sorte devono seguire le spese legali sostenute dal nel procedimento CP_1 per A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c., documentate in €. 1.409,38, che devono essere poste a carico della società convenuta, come richiesto da parte attrice.
Merita, invece, la sorte del rigetto la domanda risarcitoria (proposta atecnicamente in via subordinata) dalla parte attrice per €. 10.000,00, a titolo di mancata fruibilità degli immobili.
Tale richiesta è risultata priva di adeguato riscontro probatorio: non sono stati prodotti contratti di locazione alternativa, ricevute di spese per alloggi sostitutivi, certificazioni di inagibilità
o altri elementi idonei a dimostrare un effettivo pregiudizio patrimoniale subito.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danno da mancato godimento non
è in re ipsa, ma richiede la puntuale dimostrazione dell'indisponibilità o della perdita di utilità economica subita (Cass. Civ., ord. n. 16430/2023; Cass. Civ., n. 33439/2019).
Nel caso di specie, la c.t.u. ha escluso l'inidoneità all'uso degli immobili e la parte attrice non ha fornito prova idonea a comprovare il lamentato pregiudizio.
Parimenti infondata e meritevole di rigetto si appalesa l'eccezione di compensazione per un preteso credito derivante dalla fattura n. 93/2018 dell'importo di €. 1.100,00, proposta dalla parte convenuta.
Ai sensi dell'art. 1243 c.c., la compensazione presuppone la certezza, liquidità ed esigibilità del credito opposto.
Nel caso di specie, il attore ha contestato la debenza della fattura, la quale risulta CP_1 priva di prova in ordine all'effettiva esecuzione e conformità dei lavori;
non sono stati prodotti ordini di lavoro, stati di avanzamento, quietanze o altri documenti idonei a collegare con certezza l'importo fatturato alla prestazione oggetto del procedimento.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la fattura ha mero valore indiziario e non costituisce prova definitiva dell'esistenza del credito, soprattutto quando il rapporto contrattuale è contestato (cfr. Cass. Civ., ord. n. 685/2024; Cass. Civ., ord. n. 19944/2023).
Difettando la prova della liquidità, esigibilità e inerenza del credito, l'eccezione di compensazione sollevata da deve essere rigettata. CP_2
Il Giudice Simona RA In applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., la parte convenuta - risultata integralmente soccombente, sia in relazione alla domanda principale sia rispetto a tutte le eccezioni preliminari e di merito sollevate - deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario della parte attrice.
Le medesime spese processuali sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022 in base allo scaglione di riferimento in relazione al valore della controversia (da €. 5.201,00 a €. 26.000,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal in nei Controparte_1 CP_1 confronti di ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: CP_2
1) ACCOGLIE la domanda proposta in via principale dalla parte attrice e, per l'effetto:
a) ACCERTA e DICHIARA la responsabilità della parte convenuta ai sensi CP_2 dell'art. 1669 c.c., per i vizi e le difformità riscontrati nell'esecuzione dei lavori di rifacimento del manto impermeabilizzante delle scale C e D dell'edificio condominiale sito in al CP_1
; Controparte_1
b) CONDANNA la parte convenuta, al pagamento, in favore della parte CP_2 attrice in della somma di €. 5.300,00 Controparte_1 CP_1 oltre Iva, interessi legali dal dì della domanda fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
c) CONDANNA la parte convenuta, al rimborso, in favore della parte attrice CP_2
in della somma di €. 1.819,12, Controparte_1 CP_1 corrisposta a titolo di spese della c.t.u. espletata nel procedimento per A.T.P. ex art. 696 bis
c.p.c. (R.G. n. 10672/2019);
d) CONDANNA la parte convenuta, al rimborso, in favore della parte attrice CP_2
in delle spese legali sostenute per il Controparte_1 CP_1 procedimento di A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 10672/2019) dalla parte attrice per l'importo complessivo di €. 1.409,38;
2) RIGETTA la domanda proposta in via subordinata dalla parte attrice;
3) RIGETTA l'eccezione di compensazione proposta dalla parte convenuta CP_2
4) CONDANNA la parte convenuta, al pagamento, in favore della parte attrice CP_2
in delle spese del presente giudizio, che liquida Controparte_1 CP_1
Il Giudice Simona RA in €. 3.397,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forf. spese generali e accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Bari, il 29.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona RA
Il Giudice Simona RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Simona RA, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 15574/2020, vertente fra le parti: in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Piscazzi, presso il cui studio sito in alla via Devitofrancesco n. 27 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
CP_1
- parte attrice -
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
LA HI, presso il cui studio sito in alla via delle Forze Armate n. 31 ha eletto CP_1 domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta –
OGGETTO: appalto.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
09.06.2025 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Simona RA Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato il 24.12.2020, il Controparte_1
in conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, la società al fine
[...] CP_1 CP_2 di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. in via preliminare, acquisire agli atti del presente giudizio la relazione di consulenza tecnica depositata dal CTU, dott. ing. , Persona_1 nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Bari e recante R. G. n. 10672/2019; B. in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 c.c. della in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_2 per aver omesso di eseguire a regola d'arte le opere concordate e puntualmente saldate dal
e, in ogni caso, per i motivi di cui alla narrativa Controparte_1 che precede;
C. per l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante pro CP_2 tempore, al pagamento in favore del Condominio ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni ex artt. 1669 c.c., della somma necessaria per l'eliminazione dei vizi e difetti, quantificata dal CTU in
Euro 5.300,00 (cinquemilatrecento/00) oltre IVA, interessi legali e rivalutazione monetaria;
D. condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese CP_2 della CTU espletata nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. promosso dinnanzi il Tribunale di Bari,
R. G. n. 10672/2019, già liquidate e saldate con separato provvedimento per l'importo di Euro
1.819,12 (milleottocentodiciannove/12) con la relativa fattura che ne attesta il pagamento (doc. 6), nonché le spese legali fronteggiate dal come Controparte_1 provato a mezzo fatture che si producono sub doc. 7, per un importo totale di Euro 1.409,38
(millequattrocentonove/38) per acconto e saldo;
E. in via subordinata, condannare la al CP_2 risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal Controparte_1 commisurabili nella somma di Euro 10.000,00 (diecimila/00) e/o di quell'altra maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà dovuta, per non aver goduto delle opere regolarmente saldate e, in ogni caso, per i motivi di cui alla narrativa che precede;
F. condannare la in persona del CP_2 suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di diritti, spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario”.
Parte ricorrente esponeva in fatto che, con contratto di appalto del 30.05.2018, il
[...]
in affidava, alla società l'esecuzione dei lavori di Controparte_1 CP_1 CP_2 rifacimento del manto impermeabilizzante dei lastrici solari delle scale C e D dell'edificio condominiale, da eseguirsi nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 17 settembre 2018, per il corrispettivo di €. 10.000,00 oltre Iva.
Il Giudice Simona RA Deduceva il Condominio ricorrente che, all'esito dell'esecuzione delle opere appaltate, i condomini avevano lamentato la comparsa di infiltrazioni e ulteriori vizi e/o difetti, per la verifica dei quali il Condominio aveva incaricato l'ing. di redigere apposita relazione tecnica, Controparte_3 rilevando plurime irregolarità rispetto al capitolato d'appalto, concernenti, tra l'altro, la permanenza di rifiuti e attrezzature di cantiere sul pianerottolo della scala C, la mancata pulizia e regolarizzazione delle superfici verticali con rischio di infiltrazioni attraverso asperità e cavità non colmate, l'assenza del prescritto massetto a pendio nella zona ribassata (caratterizzato da un'inclinazione inferiore al
5%, tale da determinare ristagni di acqua), l'esecuzione dei risvolti verticali della guaina per altezze inferiori ai 50 cm con applicazioni a spigolo vivo, i sormonti e gli incollaggi non realizzati a regola d'arte con distacchi sul secondo strato di guaina, nonché un anomalo fenomeno di spolveramento della guaina ardesiata sin dal giorno della posa;
il tecnico incaricato concludeva che le opere eseguite dalla società appaltatrice non avevano conseguito lo scopo prefissato, risultando inefficaci ai fini dell'eliminazione dei fenomeni infiltrativi.
Parte ricorrente riferiva che, sulla base di tali risultanze tecniche, con raccomandata a/r del
02.05.2019, aveva diffidato la a provvedere alla rimozione dei vizi riscontrati. CP_2
Pertanto, la società appaltatrice aveva effettuato alcuni interventi, che tuttavia si erano rivelati inidonei alla risoluzione di problemi riscontrati, tanto che, successivamente, con comunicazione inviata tramite e-mail del 13.06.2019, il legale rappresentante della aveva manifestato la CP_2 disponibilità ad eseguire ulteriori opere di ripristino a partire dal 19.06.2019, non eseguite.
Assumeva il ricorrente che, persistendo i difetti, con ricorso del 15.07.2019, CP_1 aveva adito il Tribunale di Bari ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., chiedendo la nomina di un Consulente
Tecnico d'Ufficio con l'incarico di descrivere lo stato dei luoghi, individuare le cause delle infiltrazioni, stimare i lavori necessari al ripristino e tentare la conciliazione della lite.
Con decreto del 25.07.2019, veniva nominato C.T.U. l'ing. il quale aveva Persona_1 accertato la sussistenza di vizi e difformità nelle opere eseguite e aveva quantificato il costo dei lavori necessari al ripristino nell'importo complessivo di €. 5.282,93, arrotondati a €. 5.300,00; con successivo decreto del 30.12.2019, veniva liquidato in favore del C.T.U. l'importo di €. 1.819,12 a titolo di compenso per l'attività svolta.
Il ricorrente precisava di aver corrisposto al C.T.U. la suddetta somma e di aver CP_1 sostenuto, altresì, le spese legali del procedimento per A.T.P., documentate dalle fatture del
02.09.2019 di €. 595,92, del 13.12.2019 di €. 1.049,58 e dalla nota specifica del 07.12.2020 di €.
740,00; in data 18.12.2019, il Condominio, tramite il proprio legale, aveva trasmesso alla CP_2 copia della relazione definitiva del C.T.U., invitando la società appaltatrice a definire bonariamente
Il Giudice Simona RA la controversia mediante pagamento della somma di €. 5.300,00 oltre alle spese legali già sostenute per €. 1.645,50, ma l'invito non era stato accolto.
A seguito dell'infruttuoso tentativo conciliativo e sulla scorta delle succitate argomentazioni, il aveva proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c., articolando le proprie conclusioni come CP_1 riportate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 02.07.2021, si costituiva in giudizio
[...]
la quale contestava integralmente le deduzioni di parte ricorrente e formulava eccezioni CP_2 preliminari e di merito: 1) inammissibilità del rito sommario per complessità della controversia;
2) decadenza e/o prescrizione dell'azione, sul presupposto che il termine annuale decorresse dal deposito della c.t.u. del 29.11.2019; 3) inapplicabilità dell'art. 1669 c.c., in quanto i vizi riscontrati non avrebbero inciso sulla funzionalità globale dell'edificio; 4) contestazione del quantum debeatur e della debenza delle spese;
5) eccezione di compensazione parziale per €. 1.100,00 in relazione alla fattura n. 93/2018 rimasta impagata dal Condominio;
6) disponibilità all'esecuzione dei lavori indicati dal C.T.U. quale segno di buona fede.
Parte resistente, pertanto, così concludeva: “1) In via preliminare e pregiudiziale dichiarare la inapplicabilità e/o inammissibilità della procedura ex art. 702 bis cpc nella fattispecie per violazione del D. lgs 150/2011 e comunque per mancanza dei presupposti di legge;
2) Sempre in via preliminare e pregiudiziale dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso ex art. 702 bis cpc per intervenuta prescrizione e/o decadenza dall'azione sia ai sensi di cui all'art. 2226 cc sia ex art. 1669 cc.; 3) Sempre in via preliminare dichiarare la inapplicabilità alla fattispecie dell'art.
1669 cc per carenza dei presupposti di legge. 4) Comunque, fermo restando le eccezioni preliminari
e pregiudiziali, dichiarare la domanda come formulata infondata e, per l'effetto rigettarla, dandosi atto che la società deducente reitera la propria disponibilità ad effettuare i lavori di riparazione come indicati dal CTU ing. 5) Rigettare la richiesta di condanna al risarcimento per pretesi Per_1 danni da non godimento dei beni oggetto dei lavori perché assolutamente infondata e pretestuosa;
rigettare altresì la richiesta di condanna al pagamento delle somme liquidate al CTU ed ancor più delle somme versate dal al proprio legale. 6) In via estremamente subordinata al CP_1 mancato accoglimento delle eccezioni preliminari, in accoglimento della eccezione di compensazione formulata dalla resistente ex art. 1243 cc darsi atto che dalla eventuale somma dovuta dalla società resistente al condominio va detratta, in compensazione la somma, di €. 1.100,00 dovuta dal condominio di C.so A. 291 alla 7) In via istruttoria, pur potendosi ritenere la CP_1 CP_2 causa provata documentalmente, ove necessario si chiede che venga ammessa nuova CTU al fine di determinare e quantificare gli effetti vizi riscontrati ai lavori eseguiti dalla evidenziando CP_2 altresì che i fenomeni di infiltrazione lamentati si sono aggravati per fatto e colpa del condominio
Il Giudice Simona RA ricorrente che non ha permesso – senza alcuna valida motivazione - alla di porvi rimedio. 8) CP_2
Con ogni ulteriore riserva anche a seconda del comportamento processuale della ricorrente. 9) Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
All'udienza del 14.07.2021, il Giudice precedentemente designato disponeva l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P. (R.G. n. 10672/2019) e rinviava la causa all'udienza del 09.03.2022, concedendo i termini per il deposito di memorie integrative.
Con ordinanza del 23.02.2023, questo Giudice, rilevata la complessità della controversia e l'inidoneità del rito sommario, disponeva il mutamento del rito nelle forme ordinarie ex art. 183 c.p.c., fissando l'udienza dell'08.06.2023 per l'ammissione dei mezzi di prova.
Con ordinanza del 06.05.2024, venivano ritenute irrilevanti le richieste di prova orale formulate da entrambe le parti e dichiarata inammissibile la nuova c.t.u. invocata dalla convenuta, in virtù dell'esaustività dell'elaborato tecnico redatto dal C.T.U. ing. in sede di A.T.P.. Per_1
La causa, matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.06.2025, ove veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio devono esaminarsi secondo l'ordine logico-giuridico.
Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c., sollevata dalla parte convenuta.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Il presente procedimento è stato originariamente introdotto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.; tuttavia, con ordinanza del 23.02.2023, questo Giudice - rilevata la complessità delle questioni dedotte e la necessità di acquisire il fascicolo dell'ATP - ha disposto, con adeguata motivazione, la conversione del rito in ordinario, ai sensi dell'art. 183 c.p.c..
A seguito del mutamento del rito, le parti hanno potuto pienamente esercitare le facoltà difensive e istruttorie previste dal rito ordinario, sicché risulta assicurato il contraddittorio nella sua massima espansione.
Mette conto rilevare che il rito sommario è ammissibile quando la controversia possa essere definita sulla base di prove documentali o di un'istruttoria semplificata;
ove sopravvenga l'esigenza di attività istruttoria più articolata, è rimessa al Giudice la valutazione e la conseguente conversione del rito, con effetto di rendere ultronea l'eccezione originariamente sollevata.
Il Giudice Simona RA Nel caso di specie, la tempestiva adozione del provvedimento di mutamento del rito ha integralmente soddisfatto tali esigenze processuali, senza determinare alcuna lesione del diritto di difesa della parte convenuta, né pregiudicare la proponibilità o l'esame della domanda.
Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità del rito sommario deve essere disattesa, poiché priva di attualità e, comunque, superata dal successivo mutamento in rito ordinario.
Parimenti infondata e meritevole di rigetto è l'eccezione di decadenza e/o prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c., sollevata dalla convenuta.
L'attore ha domandato il risarcimento del danno, limitandolo alla somma indicata dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la cui relazione è stata acquisita in giudizio;
parte convenuta, tempestivamente costituita, ha preliminarmente eccepito la decadenza dell'attore dall'azione ex art. 1669 c.c. sostenendo che la denuncia dei vizi sarebbe intervenuta oltre un anno dopo dalla scoperta.
In punto di diritto si precisa che, come noto, l'art.1669 c.c. individua tre differenti termini che condizionano l'esercizio dell'azione di responsabilità: uno, decennale di proponibilità dell'azione dal compimento dell'opera (Cass. n. 8050 del 1995); un secondo, di decadenza, per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti, di un anno dalla scoperta del vizio o del difetto;
un terzo, di prescrizione, per l'esercizio dell'azione, di un anno dalla denuncia. Tali tre termini sono reciprocamente interdipendenti, nel senso che la responsabilità non può essere fatta valere qualora anche uno solo di essi non sia rispettato (Cass. n. 903 del 1989).
Ciò premesso, a fronte dell'eccezione di decadenza formulata dalla convenuta, incombe sull'attore allegare e provare la tempestività dell'azione e cioè di aver denunciato i gravi difetti entro un anno dalla scoperta, costituendo la denuncia condizione dell'azione (Cass. n. 6774 del 2001; Cass.
n. 8187del 2000; Cass. n. 10364 del 1997; Cass. n. 5677 del 1994).
La relativa prova può essere acquisita con ogni mezzo, purché porti all'accertamento sia del giorno in cui la stessa è avvenuta sia del giorno in cui è avvenuta la scoperta del vizio al fine di consentire al giudice di valutarne la tempestività (Cass. n. 2206 del 1966). La comunicazione può essere anche orale, purchè risulti in modo univoco lo scopo di denuncia dei vizi (Cass. n. 644 del
1999; Cass. n. 6479 del 1981).
Il termine di un anno per la denuncia dei gravi difetti decorre dal giorno in cui il committente consegue un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (cfr. Cass. 3040 del 2015; Cass. n. 9966 del
2014; Cass. n. 28853 del 2009; Cass. n. 1463 del 2008). La ratio della norma, infatti, è quella di non onerare il danneggiato della proposizione di domande generiche a carattere esplorativo, pertanto è necessario che il danneggiato abbia acquisito una conoscenza sufficientemente completa e sicura del vizio e della responsabilità dello stesso. Il dies a quo del termine di decadenza può essere postergato
Il Giudice Simona RA all'esito degli accertamenti tecnici che si rendono necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale.
È principio consolidato quello secondo il quale il termine annuale previsto dall'art. 1669 c.c. decorra dal momento in cui il committente acquisisce una conoscenza effettiva e qualificata dei gravi difetti, ossia dalla loro piena percezione tecnica, normalmente conseguibile attraverso un accertamento specialistico che ne evidenzi natura, origine e gravità (cfr. Cass. Civ., n. 11034/2022;
Cass. Civ., n. 11906/2024).
Nel caso di specie, tale momento di conoscenza deve essere individuato nel deposito della relazione peritale del C.T.U. ing. avvenuto in data 29.11.2019 nell'ambito del procedimento Per_1 di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., dalla quale sono emersi i vizi strutturali e funzionali dell'opera.
Deve altresì tenersi conto della disciplina emergenziale introdotta in occasione della pandemia da Covid-19 (D.L. n. 18/2020 e successive proroghe), la quale ha determinato la sospensione dei termini processuali e di quelli sostanziali con essa correlati, con conseguente proroga del termine annuale sino al 04.02.2021.
Ne consegue che il ricorso depositato in data 24.12.2020 risulta tempestivo.
Peraltro, non è stata fornita prova di una diversa e antecedente conoscenza qualificata dei difetti, né può trovare applicazione l'art. 2226 c.c., invocato dalla convenuta, atteso che i vizi dedotti non integrano mere imperfezioni apparenti, ma consistono in difetti gravi dell'opera riconducibili alla disciplina di cui all'art. 1669 c.c.; infatti, “abbandonata, oramai da tempo, un'interpretazione restrittiva della garanzia in parola, costituisce principio di diritto consolidato espresso in sede di legittimità quello secondo il quale i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte condominiale, incida sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell'ipotesi di infiltrazione d'acqua e umidità nelle murature del vano scala, causata dalla non corretta tecnica di montaggio dei pannelli di copertura” (cfr. Cass. Civ., n.
27315/2017).
Alla luce di tali considerazioni, l'eccezione di prescrizione e/o decadenza deve essere integralmente rigettata e parimenti deve essere rigettata l'eccezione sollevata dalla convenuta di inapplicabilità dell'art. 1669 c.c. sul presupposto che i vizi riscontrati non integrerebbero “gravi difetti”.
Come accennato poc'anzi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, rientrano nella nozione di “gravi difetti” non solo quelli che incidono sulla stabilità
Il Giudice Simona RA dell'opera, ma anche tutti i vizi che, per consistenza, diffusione e caratteristiche, pregiudicano in modo rilevante la funzionalità, la salubrità o il normale godimento dell'immobile; in tale prospettiva, le infiltrazioni d'acqua, ove riconducibili a difetti esecutivi o carenze dell'impermeabilizzazione, costituiscono “gravi difetti” ai sensi dell'art. 1669 c.c., come più volte ribadito dalla Suprema Corte
(cfr. Cass. Civ., ord. n. 1423/2019; Cass. Civ., n. 33439/2019; Cass. Civ., n. 30791/2024).
Nel caso di specie, la consulenza tecnica espletata dal C.T.U. ing. in sede Persona_1 di accertamento tecnico preventivo ha accertato la presenza di molteplici irregolarità nella realizzazione del sistema di impermeabilizzazione del lastrico solare: mancata regolarizzazione delle superfici, scollamenti dei risvolti, difetti di sigillatura e di saldatura, posa irregolare degli strati impermeabilizzanti, inversione di tessitura della guaina, pendenze insufficienti e carente preparazione dei supporti.
Tali carenze hanno determinato infiltrazioni d'acqua agli ambienti sottostanti, compromettendo in modo significativo la fruibilità delle parti comuni e degli spazi abitativi.
Venendo al merito, la domanda proposta in via principale dalla parte attrice è fondata e merita l'accoglimento.
I gravi difetti denunciati dal attore risultano accertati dall'esito dell'elaborato CP_1 peritale redatto in sede di A.T.P..
La causa può essere decisa secondo le conclusioni rassegnate nella relazione depositata nel giudizio di ATP, a cui questo Giudice intende riportarsi risultando coerenti e immuni da vizi logici e metodologici, fondate su sopralluoghi, rilievi fotografici, saggi esplorativi e analisi dei materiali.
Alla luce delle risultanze peritali e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la fattispecie dedotta in giudizio integra pienamente i presupposti di cui all'art. 1669 c.c., essendo stati accertati vizi gravi, imputabili all'esecutore delle opere e idonei a pregiudicare la funzionalità dell'immobile, indipendentemente dall'assenza di un pericolo di rovina.
Deve, inoltre, rilevarsi che la società appaltatrice convenuta, pur contestando formalmente la ricostruzione attorea, ha più volte manifestato la propria disponibilità ad eseguire i lavori indicati dal
C.T.U.; tale contegno, benché non possa equivalere a un pieno riconoscimento di responsabilità risarcitoria, assume rilievo probatorio ai sensi dell'art. 115 c.p.c. quale ammissione tacita dell'esistenza dei vizi e della necessità degli interventi correttivi, contribuendo a corroborare il quadro istruttorio e a confermare la fondatezza delle conclusioni del Consulente Tecnico d'Ufficio.
In definitiva, la sussistenza dei “gravi difetti”, la loro riferibilità causale alla non corretta esecuzione delle opere da parte della convenuta e la conformità della fattispecie all'art. CP_2
1669 c.c. risultano pienamente dimostrate.
Il Giudice Simona RA Per quel che concerne il quantum debeatur, la c.t.u. acquisita agli atti descrive in modo approfondito i vizi esecutivi e il relativo nesso causale con le infiltrazioni accertate;
le conclusioni ivi riportate risultano pienamente coerenti, motivate e non confutate da valide controdeduzioni.
Il C.T.U. ha proceduto ad effettuare sopralluoghi, rilievi fotografici e saggi, fornendo anche una stima analitica dei costi di ripristino;
non si rileva la produzione, da parte convenuta, di una consulenza tecnica di parte capace di confutare in modo specifico le predette risultanze.
Pur non costituendo prova legale assoluta, la c.t.u. deve essere condivisa per il rigore metodologico e la coerenza con la documentazione, sicché le critiche generiche sollevate risultano inidonee a scalfirne l'attendibilità.
La convenuta è pertanto responsabile nei confronti del di tutti i danni subiti per CP_1 effetto delle copiose infiltrazioni di acqua.
In tema di risarcimento del danno in caso di vizi dell'opera appaltata, esso normalmente consiste nel ristoro delle spese sopportate dall'appaltante per provvedere, a cura di terzi, ai lavori ripristinatori (cfr. Cass. n. 19103 del 2012). Ne consegue che, se l'oggetto dell'appalto sia costituito dalla realizzazione di una res - come nel caso di specie - gli interventi emendativi si rapportano all'opera come sarebbe dovuta risultare, ove realizzata a regola d'arte. Nel caso di specie, l'attore ha diritto ad ottenere il ristoro delle spese necessarie per provvedere a ripristinare l'opera a regola d'arte.
A tal fine il consulente d'ufficio nominato in sede di A.T.P. ha individuato le singole lavorazioni necessarie e quantificato il loro costo nella somma complessivamente pari a €. 5.300,00 ammontare a cui l'attore ha limitato la propria domanda di risarcimento e che, pertanto, deve essere accolta.
Detto risarcimento del danno ha natura di debito di valore, nel liquidare il quale il giudice deve tenere conto, a titolo di danno emergente, della svalutazione monetaria frattanto intervenuta dalla data di verificazione del fatto illecito fino alla data di deposito della sentenza (in quanto il danneggiante-debitore è costituito in mora ex re fin dal giorno della consumazione dell'illecito ex art. 1219 c.c.).
Deve poi essere riconosciuto, a titolo di lucro cessante, il nocumento finanziario subito dall'attore a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, liquidato mediante riconoscimento degli interessi al tasso legale dalla data di commissione del fatto illecito, da computarsi sulla somma originaria, via via rivalutata anno per anno.
In ordine alle spese della consulenza tecnica preventiva, va rilevato che l'importo liquidato in favore del C.T.U. in sede di A.T.P., pari a €. 1.819,12, è stato integralmente corrisposto dal trattandosi di spesa funzionale all'accertamento dei vizi - resasi necessaria a causa della CP_1 condotta dell'appaltatrice - e considerata la soccombenza di quest'ultima sulla domanda principale, la relativa somma deve essere rimborsata dalla parte convenuta, atteso che le attività peritali svolte in
Il Giudice Simona RA sede di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., una volta acquisite al giudizio di merito, assumono natura processuale e concorrono alla formazione del convincimento del Giudice, sicché le relative spese devono gravare sulla parte soccombente.
Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che le spese dell' ove confluiscano nel giudizio di merito, vanno regolate secondo il criterio della CP_4 soccombenza (cfr. Cass. Civ., n. 26478/2024; Cass. Civ., ord. n. 13154/2025).
Medesima sorte devono seguire le spese legali sostenute dal nel procedimento CP_1 per A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c., documentate in €. 1.409,38, che devono essere poste a carico della società convenuta, come richiesto da parte attrice.
Merita, invece, la sorte del rigetto la domanda risarcitoria (proposta atecnicamente in via subordinata) dalla parte attrice per €. 10.000,00, a titolo di mancata fruibilità degli immobili.
Tale richiesta è risultata priva di adeguato riscontro probatorio: non sono stati prodotti contratti di locazione alternativa, ricevute di spese per alloggi sostitutivi, certificazioni di inagibilità
o altri elementi idonei a dimostrare un effettivo pregiudizio patrimoniale subito.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danno da mancato godimento non
è in re ipsa, ma richiede la puntuale dimostrazione dell'indisponibilità o della perdita di utilità economica subita (Cass. Civ., ord. n. 16430/2023; Cass. Civ., n. 33439/2019).
Nel caso di specie, la c.t.u. ha escluso l'inidoneità all'uso degli immobili e la parte attrice non ha fornito prova idonea a comprovare il lamentato pregiudizio.
Parimenti infondata e meritevole di rigetto si appalesa l'eccezione di compensazione per un preteso credito derivante dalla fattura n. 93/2018 dell'importo di €. 1.100,00, proposta dalla parte convenuta.
Ai sensi dell'art. 1243 c.c., la compensazione presuppone la certezza, liquidità ed esigibilità del credito opposto.
Nel caso di specie, il attore ha contestato la debenza della fattura, la quale risulta CP_1 priva di prova in ordine all'effettiva esecuzione e conformità dei lavori;
non sono stati prodotti ordini di lavoro, stati di avanzamento, quietanze o altri documenti idonei a collegare con certezza l'importo fatturato alla prestazione oggetto del procedimento.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la fattura ha mero valore indiziario e non costituisce prova definitiva dell'esistenza del credito, soprattutto quando il rapporto contrattuale è contestato (cfr. Cass. Civ., ord. n. 685/2024; Cass. Civ., ord. n. 19944/2023).
Difettando la prova della liquidità, esigibilità e inerenza del credito, l'eccezione di compensazione sollevata da deve essere rigettata. CP_2
Il Giudice Simona RA In applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., la parte convenuta - risultata integralmente soccombente, sia in relazione alla domanda principale sia rispetto a tutte le eccezioni preliminari e di merito sollevate - deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario della parte attrice.
Le medesime spese processuali sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022 in base allo scaglione di riferimento in relazione al valore della controversia (da €. 5.201,00 a €. 26.000,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal in nei Controparte_1 CP_1 confronti di ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: CP_2
1) ACCOGLIE la domanda proposta in via principale dalla parte attrice e, per l'effetto:
a) ACCERTA e DICHIARA la responsabilità della parte convenuta ai sensi CP_2 dell'art. 1669 c.c., per i vizi e le difformità riscontrati nell'esecuzione dei lavori di rifacimento del manto impermeabilizzante delle scale C e D dell'edificio condominiale sito in al CP_1
; Controparte_1
b) CONDANNA la parte convenuta, al pagamento, in favore della parte CP_2 attrice in della somma di €. 5.300,00 Controparte_1 CP_1 oltre Iva, interessi legali dal dì della domanda fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
c) CONDANNA la parte convenuta, al rimborso, in favore della parte attrice CP_2
in della somma di €. 1.819,12, Controparte_1 CP_1 corrisposta a titolo di spese della c.t.u. espletata nel procedimento per A.T.P. ex art. 696 bis
c.p.c. (R.G. n. 10672/2019);
d) CONDANNA la parte convenuta, al rimborso, in favore della parte attrice CP_2
in delle spese legali sostenute per il Controparte_1 CP_1 procedimento di A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 10672/2019) dalla parte attrice per l'importo complessivo di €. 1.409,38;
2) RIGETTA la domanda proposta in via subordinata dalla parte attrice;
3) RIGETTA l'eccezione di compensazione proposta dalla parte convenuta CP_2
4) CONDANNA la parte convenuta, al pagamento, in favore della parte attrice CP_2
in delle spese del presente giudizio, che liquida Controparte_1 CP_1
Il Giudice Simona RA in €. 3.397,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forf. spese generali e accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Bari, il 29.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona RA
Il Giudice Simona RA