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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/10/2025, n. 2826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2826 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. 7358/2023 R.G., passata in decisione all'udienza del 10.10.2025, tra in persona del Direttore Generale pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pierandrea Piccinni in virtù di mandato alle liti in atti, attrice- opponente CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Manelli in virtù di mandato Controparte_1 alle liti in atti, convenuto-opposto
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1689/2023 (R.G 5525/2023)
Svolgimento del processo. Con il ricorso monitorio indicato in epigrafe, l'opposto Ing. ha chiesto ed ottenuto dall' CP_1 intestato Tribunale l'ingiunzione al pagamento della somma pari a € 30.349,35 oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. dalla maturazione al soddisfo, a titolo di progetto esecutivo per “Intervento di ristrutturazione e riqualificazione energetica RSA di ES (loc. Montesardo)”, producendo la fattura del 13.07.2023 n.29/FE. Ha proposto opposizione la contestando, in rito, l'improcedibilità della domanda Parte_2 presentata in sede monitoria per avere il ricorrente ha richiesto ed ottenuto il provvedimento monitorio oggetto della presente opposizione, senza preventivamente esperire il procedimento obbligatorio di mediazione ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche. Nel merito, ha eccepito che il credito era già stato pagato e che la fattura azionata fosse inesistente. In particolare, ha dedotto che la fattura era stata stornata in forza di nota di credito n. 34/FE, emessa dall' opposto il 14.09.23, a causa di un errore nella indicazione del codice univoco (era stato indicato il C.U. errato, in luogo del C.U. corretto, riconducibile all' ). Ha aggiunto C.F._1 Per_1 Parte_3 che, a riprova della buona fede dell' aveva informato il ricorrente di aver proceduto ad Pt_1 avviare la liquidazione delle somme portate dal richiamato documento contabile con la nota prot. n. 0150889 del 17.10.2023 e che pertanto illegittime apparivano le pretese in ordine agli accessori ed alle spese legali. Si è costituita parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione; ha evidenziato che la comunicazione del 16.11.2023 (prot. n. 1267339) era intervenuta solo a seguito della notifica del decreto di ingiunzione di pagamento, quando l'Ing. aveva già formalizzato una serie di CP_1 diffide stragiudiziali rimaste prive di riscontro e che la la richiesta di emissione della nota di credito e della successiva fattura era stata richiesta finanche dopo l'opposizione e che la circostanza che il convenuto opposto avesse emesso (a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo e dopo la notifica dello stesso) una nota di credito - per come richiesto dalla era del tutto irrilevante, poiché la Pt_2 nota di credito, al pari della fattura presupposta e a quella successiva, costituiva solo un documento fiscale ma il credito trovava la sua fonte negoziale nel contratto e nella determina di conferimento di incarico, cui ha fatto seguito l'espletamento dell'incarico. Dopo la concessione dei termini di cui all' art. 171 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rinviata con la concessione dei termini di cui all' art. 189 c.p.c., come modificato dal D.lvo n. 150/2022 e succ mod. (c.d. riforma Cartabia). In sede di precisazione delle conclusioni, la modificava la Parte_2 domanda inziale chiedendo “via principale, accertare e dichiarare la nullità del rapporto obbligatorio invocato da parte opposta, non essendovi in atti prova del relativo contratto la cui forma scritta è richiesta ad substantiam;
conseguentemente condannare controparte alla restituzione della somma di € 36.028,49 corrisposta medio tempore dall'opponente”. All'udienza del 10.10.2025, la causa veniva rimessa in decisione. Motivi della decisione. In via preliminare ed assorbente, in rito, deve essere affrontata l' eccezione di improcedibilità della domanda monitoria sollevata da parte opponente. Essa è fondata. Sul punto, si osserva che l'oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo è il pagamento di somme di denaro a titolo di compensi professionali dovuti in forza della stipulazione di un contratto d'opera intellettuale, che, a seguito della riforma, è soggetto alla mediazione obbligatoria. Come è noto, la mediazione è esclusa nella fase preliminare del giudizio monitorio, ma diviene obbligatoria dopo la concessione o la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, in vista del passaggio a un procedimento a cognizione piena. Poiché l'improcedibilità è stata eccepita validamente dall' opponente con l'atto introduttivo del giudizio, era onere dell'opposto promuovere il procedimento;
né la circostanza che non sia stato concesso il relativo termine dopo la fase relativa al giudizio inerente la provvisoria esecuzione del decreto ( termine che peraltro non è stato richiesto), vale a sollevare l'opposto dal relativo onere. Pure essendo, come detto, la questione assorbente rispetto agli altri motivi di opposizione, ritiene il Tribunale di dovere delibare la fondatezza anche di questi ultimi, e ciò ai fini della giusta regolamentazione delle spese di lite. Passando quindi all'esame del merito, deve stabilirsi la sussistenza del credito vantato dall'opposto, con riferimento al momento del deposito del decreto ingiuntivo, attesa la cessazione della materia del contendere sul punto, in ragione dell'avvenuto riconoscimento dell' opponente in ordine alla debenza delle somme oggetto Pt_1 del corrispettivo dovuto per la redazione del progetto per “Intervento di ristrutturazione e riqualificazione energetica RSA di ES (loc. Montesardo)”. Orbene, dallo scrutinio della tempistica dei vari atti succedutisi, si evince che, al momento del deposito del ricorso monitorio (vale a dire il 01.08.2023), il ricorrente non aveva titolo per richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo, poiché, per suo stesso errore (in seguito riconosciuto attraverso l'emissione della nota di credito del 14.09.2023), la fattura azionata non era pervenuta sull'archivio temporaneo dell'
[...] e quindi la stessa, non essendo stata mai registrata in contabilità, non avrebbe potuto essere Pt_2 liquidata dall'Ente. Il credito, infatti, è stato pagato solo con l'emissione della fattura del 27.11.2023, questa volta recante il corretto codice univoco dell'amministrazione. Ragion per cui devono dichiararsi non dovute le spese del monitorio, nonchè gli interessi moratori pretesi dall' opposto, e tanto ai fini della c.d. soccombenza virtuale. Infine, quanto alla domanda della
[...] inerente l' accertamento della nullità del rapporto obbligatorio e la conseguente condanna Pt_2 dell' opposto alla restituzione della somma di € 36.028,49, essa è inammissibile. La domanda, qualificabile come domanda riconvenzionale, è stata proposta soltanto in sede di precisazione delle conclusioni rassegnate dell'ente con le note scritte ex art. 189, 1° comma, n. 1, c.p.c. depositate in data 11.07.2024, pertanto tardivamente. Le spese vengono integralmente compensate tra le parti, in ragione della soccombenza reciproca.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario avv. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. Dichiara l'improcedibilità della domanda attrice per omesso del procedimento obbligatorio di mediazione ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 e succ. mod. e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. 1689/2023 (R.G 5525/2023);
2. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda attrice di pagamento del credito azionato;
3. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale dell'opponente;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Lecce, 13.10.2025 Il Giudice Onorario
dott. Cosimo CALVI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. 7358/2023 R.G., passata in decisione all'udienza del 10.10.2025, tra in persona del Direttore Generale pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pierandrea Piccinni in virtù di mandato alle liti in atti, attrice- opponente CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Manelli in virtù di mandato Controparte_1 alle liti in atti, convenuto-opposto
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1689/2023 (R.G 5525/2023)
Svolgimento del processo. Con il ricorso monitorio indicato in epigrafe, l'opposto Ing. ha chiesto ed ottenuto dall' CP_1 intestato Tribunale l'ingiunzione al pagamento della somma pari a € 30.349,35 oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. dalla maturazione al soddisfo, a titolo di progetto esecutivo per “Intervento di ristrutturazione e riqualificazione energetica RSA di ES (loc. Montesardo)”, producendo la fattura del 13.07.2023 n.29/FE. Ha proposto opposizione la contestando, in rito, l'improcedibilità della domanda Parte_2 presentata in sede monitoria per avere il ricorrente ha richiesto ed ottenuto il provvedimento monitorio oggetto della presente opposizione, senza preventivamente esperire il procedimento obbligatorio di mediazione ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche. Nel merito, ha eccepito che il credito era già stato pagato e che la fattura azionata fosse inesistente. In particolare, ha dedotto che la fattura era stata stornata in forza di nota di credito n. 34/FE, emessa dall' opposto il 14.09.23, a causa di un errore nella indicazione del codice univoco (era stato indicato il C.U. errato, in luogo del C.U. corretto, riconducibile all' ). Ha aggiunto C.F._1 Per_1 Parte_3 che, a riprova della buona fede dell' aveva informato il ricorrente di aver proceduto ad Pt_1 avviare la liquidazione delle somme portate dal richiamato documento contabile con la nota prot. n. 0150889 del 17.10.2023 e che pertanto illegittime apparivano le pretese in ordine agli accessori ed alle spese legali. Si è costituita parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione; ha evidenziato che la comunicazione del 16.11.2023 (prot. n. 1267339) era intervenuta solo a seguito della notifica del decreto di ingiunzione di pagamento, quando l'Ing. aveva già formalizzato una serie di CP_1 diffide stragiudiziali rimaste prive di riscontro e che la la richiesta di emissione della nota di credito e della successiva fattura era stata richiesta finanche dopo l'opposizione e che la circostanza che il convenuto opposto avesse emesso (a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo e dopo la notifica dello stesso) una nota di credito - per come richiesto dalla era del tutto irrilevante, poiché la Pt_2 nota di credito, al pari della fattura presupposta e a quella successiva, costituiva solo un documento fiscale ma il credito trovava la sua fonte negoziale nel contratto e nella determina di conferimento di incarico, cui ha fatto seguito l'espletamento dell'incarico. Dopo la concessione dei termini di cui all' art. 171 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rinviata con la concessione dei termini di cui all' art. 189 c.p.c., come modificato dal D.lvo n. 150/2022 e succ mod. (c.d. riforma Cartabia). In sede di precisazione delle conclusioni, la modificava la Parte_2 domanda inziale chiedendo “via principale, accertare e dichiarare la nullità del rapporto obbligatorio invocato da parte opposta, non essendovi in atti prova del relativo contratto la cui forma scritta è richiesta ad substantiam;
conseguentemente condannare controparte alla restituzione della somma di € 36.028,49 corrisposta medio tempore dall'opponente”. All'udienza del 10.10.2025, la causa veniva rimessa in decisione. Motivi della decisione. In via preliminare ed assorbente, in rito, deve essere affrontata l' eccezione di improcedibilità della domanda monitoria sollevata da parte opponente. Essa è fondata. Sul punto, si osserva che l'oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo è il pagamento di somme di denaro a titolo di compensi professionali dovuti in forza della stipulazione di un contratto d'opera intellettuale, che, a seguito della riforma, è soggetto alla mediazione obbligatoria. Come è noto, la mediazione è esclusa nella fase preliminare del giudizio monitorio, ma diviene obbligatoria dopo la concessione o la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, in vista del passaggio a un procedimento a cognizione piena. Poiché l'improcedibilità è stata eccepita validamente dall' opponente con l'atto introduttivo del giudizio, era onere dell'opposto promuovere il procedimento;
né la circostanza che non sia stato concesso il relativo termine dopo la fase relativa al giudizio inerente la provvisoria esecuzione del decreto ( termine che peraltro non è stato richiesto), vale a sollevare l'opposto dal relativo onere. Pure essendo, come detto, la questione assorbente rispetto agli altri motivi di opposizione, ritiene il Tribunale di dovere delibare la fondatezza anche di questi ultimi, e ciò ai fini della giusta regolamentazione delle spese di lite. Passando quindi all'esame del merito, deve stabilirsi la sussistenza del credito vantato dall'opposto, con riferimento al momento del deposito del decreto ingiuntivo, attesa la cessazione della materia del contendere sul punto, in ragione dell'avvenuto riconoscimento dell' opponente in ordine alla debenza delle somme oggetto Pt_1 del corrispettivo dovuto per la redazione del progetto per “Intervento di ristrutturazione e riqualificazione energetica RSA di ES (loc. Montesardo)”. Orbene, dallo scrutinio della tempistica dei vari atti succedutisi, si evince che, al momento del deposito del ricorso monitorio (vale a dire il 01.08.2023), il ricorrente non aveva titolo per richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo, poiché, per suo stesso errore (in seguito riconosciuto attraverso l'emissione della nota di credito del 14.09.2023), la fattura azionata non era pervenuta sull'archivio temporaneo dell'
[...] e quindi la stessa, non essendo stata mai registrata in contabilità, non avrebbe potuto essere Pt_2 liquidata dall'Ente. Il credito, infatti, è stato pagato solo con l'emissione della fattura del 27.11.2023, questa volta recante il corretto codice univoco dell'amministrazione. Ragion per cui devono dichiararsi non dovute le spese del monitorio, nonchè gli interessi moratori pretesi dall' opposto, e tanto ai fini della c.d. soccombenza virtuale. Infine, quanto alla domanda della
[...] inerente l' accertamento della nullità del rapporto obbligatorio e la conseguente condanna Pt_2 dell' opposto alla restituzione della somma di € 36.028,49, essa è inammissibile. La domanda, qualificabile come domanda riconvenzionale, è stata proposta soltanto in sede di precisazione delle conclusioni rassegnate dell'ente con le note scritte ex art. 189, 1° comma, n. 1, c.p.c. depositate in data 11.07.2024, pertanto tardivamente. Le spese vengono integralmente compensate tra le parti, in ragione della soccombenza reciproca.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario avv. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. Dichiara l'improcedibilità della domanda attrice per omesso del procedimento obbligatorio di mediazione ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 e succ. mod. e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. 1689/2023 (R.G 5525/2023);
2. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda attrice di pagamento del credito azionato;
3. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale dell'opponente;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Lecce, 13.10.2025 Il Giudice Onorario
dott. Cosimo CALVI