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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 19/07/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1830/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. Dott.ssa NICOLI' LUCIANA Giudice Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1830 /2024, promossa da nato a [...] il [...] con il Parte_1 patrocinio dell'avv. CAMPLONE FIORENZA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
parte nata a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA MODIFICA DELLE MODALITA' DI MANTENIMENTO PROLE
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 10.11.2024 il ricorrente ha esposto di essere padre di nata a [...] il [...] dall'unione con , e che Persona_1 Controparte_1 con una serie di decreti emessi dal Tribunale di Terni, e dalla Corte D'Appello di Perugia venivano disciplinate le modalità di affidamento e mantenimento della figlia delle parti allora minore. In particolare, con provvedimento della Corte d'Appello de L'Aquila, del 18.01.2022, veniva stabilito, dopo il trasferimento autorizzato della Per_ figlia in Pescara, presso l'abitazione dello stesso ricorrente, che il Parte_1 dovesse contribuire, con un contributo di € 200 mensili, alle spese che la CP_1 avrebbe dovuto sostenere per il tempo in cui la figlia sarebbe rimasta con lei in Terni oltre a dover corrispondere un contributo di € 100 mensili, nel caso in cui la CP_1 avesse affrontato effettivamente la trasferta per andare a trovare la figlia a Pescara. Il ricorrente ha evidenziato che a far data dall'adozione dell'ultimo provvedimento emesso in data 18.01.2022, la figlia si sarebbe recata presso l'abitazione della madre soltanto per alcuni giorni e la non si sarebbe mai recata a Pescara dalla CP_1 figlia, con eccezione del 17.03.2024, quando la madre sarebbe arrivata a Pescara trattenendosi il tempo strettamente necessario per sottoscrivere un documento inerente il rilascio del passaporto della figlia. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto in modifica del provvedimento emesso dalla Corte D'Appello di L'Aquila del 18.01.2022 la cessazione dell'obbligo di corrispondere alla resistente sia l'importo di € 200,00 per le spese che la avrebbe dovuto sostenere per il tempo in cui CP_1 la figlia sarebbe rimasta con lei in Terni, sia l'importo di € 100,00 da corrispondere per una volta al mese, solo qualora la avesse affrontato effettivamente la CP_1 trasferta per andare a trovare la figlia a Pescara. Con vittoria di spese e competenze.
All'udienza di comparizione delle parti è comparso il solo ricorrente dichiarando di dimorare in Pescara, con la figlia, in immobile di proprietà della attuale moglie, di percepire a titolo di pensione euro 1.000 mensili circa, oltre a percepire € 800 euro lordi da locazione tassati con cedolare secca, e di essere proprietario di 2 appartamenti in Civita Castellana locati con canone di euro 450 (tassato con cedolare secca del 10%) e di € 350 (tassato cedolare secca del 22 %), di detenere considerevoli risparmi. La resistente pur ritualmente citata non è comparsa.
All'esito dell'udienza sono stati adottati provvedimenti provvisori disponendo la revoca, con decorrenza dal mese di novembre 2024 (data della domanda), di ogni contributo posto a carico del ricorrente e in favore della resistente a titolo di mantenimento della figlia delle parti e a titolo di eventuale contributo per le spese di frequentazione madre-figlia (euro 100 mensili).
La decisione è stata quindi rimessa al Collegio, sulle conclusioni del ricorrente.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della resistente ritualmente citata, con notifica a mani proprie del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza e non comparsa. Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta risultando dimostrato che la resistente non ha ricevuto la figlia nella propria abitazione, se non in poche occasioni, né si è recata a Pescara a trovarla. Pertanto non sussistono ragioni per confermare il contributo alla resistente previsto proprio al fine di far fronte ai costi di mantenimento della figlia presso l'abitazione della madre ovvero ai costi di trasporto nel caso di frequentazioni madre figlia in Pescara.
La materia trattata e la mancata opposizione della resistente giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
-revoca con decorrenza dal mese di novembre 2024 (data della domanda) ogni contributo posto a carico del ricorrente e in favore della resistente a titolo di mantenimento della figlia delle parti e a titolo di eventuale contributo per le spese di frequentazione madre-figlia (euro 100 mensili);
-compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto, in data 4 luglio 2025.
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. Dott.ssa NICOLI' LUCIANA Giudice Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1830 /2024, promossa da nato a [...] il [...] con il Parte_1 patrocinio dell'avv. CAMPLONE FIORENZA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
parte nata a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA MODIFICA DELLE MODALITA' DI MANTENIMENTO PROLE
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 10.11.2024 il ricorrente ha esposto di essere padre di nata a [...] il [...] dall'unione con , e che Persona_1 Controparte_1 con una serie di decreti emessi dal Tribunale di Terni, e dalla Corte D'Appello di Perugia venivano disciplinate le modalità di affidamento e mantenimento della figlia delle parti allora minore. In particolare, con provvedimento della Corte d'Appello de L'Aquila, del 18.01.2022, veniva stabilito, dopo il trasferimento autorizzato della Per_ figlia in Pescara, presso l'abitazione dello stesso ricorrente, che il Parte_1 dovesse contribuire, con un contributo di € 200 mensili, alle spese che la CP_1 avrebbe dovuto sostenere per il tempo in cui la figlia sarebbe rimasta con lei in Terni oltre a dover corrispondere un contributo di € 100 mensili, nel caso in cui la CP_1 avesse affrontato effettivamente la trasferta per andare a trovare la figlia a Pescara. Il ricorrente ha evidenziato che a far data dall'adozione dell'ultimo provvedimento emesso in data 18.01.2022, la figlia si sarebbe recata presso l'abitazione della madre soltanto per alcuni giorni e la non si sarebbe mai recata a Pescara dalla CP_1 figlia, con eccezione del 17.03.2024, quando la madre sarebbe arrivata a Pescara trattenendosi il tempo strettamente necessario per sottoscrivere un documento inerente il rilascio del passaporto della figlia. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto in modifica del provvedimento emesso dalla Corte D'Appello di L'Aquila del 18.01.2022 la cessazione dell'obbligo di corrispondere alla resistente sia l'importo di € 200,00 per le spese che la avrebbe dovuto sostenere per il tempo in cui CP_1 la figlia sarebbe rimasta con lei in Terni, sia l'importo di € 100,00 da corrispondere per una volta al mese, solo qualora la avesse affrontato effettivamente la CP_1 trasferta per andare a trovare la figlia a Pescara. Con vittoria di spese e competenze.
All'udienza di comparizione delle parti è comparso il solo ricorrente dichiarando di dimorare in Pescara, con la figlia, in immobile di proprietà della attuale moglie, di percepire a titolo di pensione euro 1.000 mensili circa, oltre a percepire € 800 euro lordi da locazione tassati con cedolare secca, e di essere proprietario di 2 appartamenti in Civita Castellana locati con canone di euro 450 (tassato con cedolare secca del 10%) e di € 350 (tassato cedolare secca del 22 %), di detenere considerevoli risparmi. La resistente pur ritualmente citata non è comparsa.
All'esito dell'udienza sono stati adottati provvedimenti provvisori disponendo la revoca, con decorrenza dal mese di novembre 2024 (data della domanda), di ogni contributo posto a carico del ricorrente e in favore della resistente a titolo di mantenimento della figlia delle parti e a titolo di eventuale contributo per le spese di frequentazione madre-figlia (euro 100 mensili).
La decisione è stata quindi rimessa al Collegio, sulle conclusioni del ricorrente.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della resistente ritualmente citata, con notifica a mani proprie del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza e non comparsa. Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta risultando dimostrato che la resistente non ha ricevuto la figlia nella propria abitazione, se non in poche occasioni, né si è recata a Pescara a trovarla. Pertanto non sussistono ragioni per confermare il contributo alla resistente previsto proprio al fine di far fronte ai costi di mantenimento della figlia presso l'abitazione della madre ovvero ai costi di trasporto nel caso di frequentazioni madre figlia in Pescara.
La materia trattata e la mancata opposizione della resistente giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
-revoca con decorrenza dal mese di novembre 2024 (data della domanda) ogni contributo posto a carico del ricorrente e in favore della resistente a titolo di mantenimento della figlia delle parti e a titolo di eventuale contributo per le spese di frequentazione madre-figlia (euro 100 mensili);
-compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto, in data 4 luglio 2025.
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti