TRIB
Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/05/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 8812/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8812/2023 R.G. vertente tra:
(C.F.: ) nato in [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Sovico (MB), Via Sabotino n.2, domiciliato in Sovico, Via Turussi n.4 rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Cesana ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Carate Brianza (MB), Via
Goito n.9, giusta procura in calce al ricorso;
e
(C.F ), nata in [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Antonia De Nittis, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in studio in Como, Via San Martino n.10, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: modifica condizioni di separazione
CONCLUSIONI
Conclusioni per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: 1 dare atto dell'intervenuto divorzio in Marocco tra i coniugi e Controparte_1 [...]
Pt_1 nel merito
a modifica dei provvedimenti assunti in sede di separazione personale dei coniugi
2 affidare i figli ad entrambi i genitori con collocazione dei medesimi prevalente presso la madre;
3 disporre diritto di visita in favore del padre per due pomeriggi a settimana da scegliere compatibilmente con le esigenze dei minori e quelle lavorative del padre ed a week end alternati, oltre a 15 giorni anche non consecutivi per vacanze estive da comunicare entro il 30.05 di ogni anno nonché ponti e festività natalizie (dal 23.12 al 31.12 con un genitore e dal 31.12 al 7.12 con altro genitore) e PA (da chiusura scuola e sino a pasqua con un genitore e da sera di pasqua sino a ripresa scuola con l'altro) ad anni alterni tra i genitori e/o secondo quanto stabilito dai servizi sociali incaricati;
4 disporre un contributo al mantenimento in favore dei figli minori a carico del IG. di €600,00 Pt_1 mensili (€150,00 a figlio);
5 disporre a carico del padre il 50% delle spese mediche nonché straordinarie come da protocollo del Tribunale di Monza cui ci si riporta integralmente;
6 disporre che l'assegno unico interamente al genitore collocatario;
7 eliminare interamente il contributo al mantenimento disposto a carico del IG. verso la Pt_1
IG.ra CP_1
8 divieto di espatrio per i minori senza il consenso di entrambi i genitori;
9 autorizzare il IG. all'espatrio per andare a trovare la famiglia d'origine; Pt_1
In via subordinata
2 affidare i figli al servizio sociale del Comune di Sovico con collocazione presso la madre;
3 disporre diritto di visita in favore del padre per due pomeriggi a settimana da scegliere compatibilmente con le esigenze dei minori e quelle lavorative del padre ed a week end alternati, oltre a 15 giorni anche non consecutivi per vacanze estive da comunicare entro il 30.05 di ogni anno nonché ponti e festività natalizie (dal 23.12 al 31.12 con un genitore e dal 31.12 al 7.12 con altro genitore) e PA (da chiusura scuola e sino a pasqua con un genitore e da sera di pasqua sino a ripresa scuola con l'altro) ad anni alterni tra i genitori e/o secondo il calendario stabilito dal servizio sociale stesso;
4 disporre un contributo al mantenimento in favore dei figli minori a carico del IG. di €800,00 Pt_1 mensili (€200,00 a figlio);
5 disporre a carico del padre il 50% delle spese mediche nonché straordinarie come da protocollo del Tribunale di Monza cui ci si riporta integralmente;
6 disporre che l'assegno unico sia al 50 % tra i genitori;
IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere interrogatorio formale della IG.ra nonché l'ammissione della prova Controparte_1 per testi qui di seguito indicati:
1.Vero che la IG.ra esce di casa il mattino per portare i figli a scuola e rientra alle CP_1
13.00?
2.Vero che la IG.ra da quando ha il nuovo compagno, alla sera esce con il medesimo CP_1
e lascia spesso i figli da soli anche la notte?;
3. Vero che la IG.ra vive con il nuovo compagno presso la nuova abitazione con i figli?; CP_1
4. Vero che la IG.ra ha lasciato nell'estate 2023 i figli in Marocco per un mese ed è CP_1 rientrata in Italia con il compagno per fare le vacanze in Sardegna e in Francia?;
5. Vero che il IG. nel 2022 si recava presso i servizi sociali chiedendo aiuto per vedere i figli Pt_1 in quanto la madre glielo impediva?;
6. Vero che ogni mese presto a mio fratello euro 500,00/600,00 per poter far fronte alle Pt_1 sue esigenze di vita quotidiana?;
7. Vero che il IG. ha venduto la propria automobile perché le spese erano insostenibili?; Pt_1
8 Vero che nell'anno 2022/2023 il IG. si recava in caserma per denunciare che la madre dei Pt_1 suoi figli era andata in Marocco ed aveva lasciato a casa i figli da soli nonché che aveva portato i figli in Marocco e li aveva lasciati da soli nell'agosto 2023, tenendo il IG. all'oscuro di tutto?. Pt_1
Si indica a teste:
- Assistente sociale presso il Comune di Sovico.
- residente in [...] - Comandante Carabinieri stazione di Biassono
Si chiede, inoltre, che venga disposta a carico della resistente ispezione fiscale da parte della
Guardia di Finanza al fine di accertare i redditi della stessa anche derivanti da lavoro irregolare.
Si chiede, sempre ex art. 210 c.p.c. che il Giudice disponga l'acquisizione delle segnalazioni effettuate dal IG. presso i CC di Biassono e gli interventi dai medesimi effettuati al riguardo. Pt_1
Si chiede, infine, che il Giudice disponga l'audizione dei figli minori.”
Conclusioni per Controparte_1
“Voglia l'Illmo Tribunale adito:
Rigettare tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto e diritto non essendo intervenuta alcuna modifica delle condizioni economiche delle parti rispetto al momento della sentenza di separazione tra i coniugi, e comunque perché non ne sussistono i presupposti per le ragioni espresse in atti e ampiamente documentate.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre oneri accessori come da separata nota spese.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 05.12.2023, chiedeva che il Tribunale, a modifica Parte_1 di quanto statuito nella sentenza di separazione n. 1516/2022 emessa dal Tribunale di Monza il
16.06.2022 e pubblicata il 06.07.2022, disponesse l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, regolamentasse il diritto di visita paterno, determinasse in € 600,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) il contributo che il ricorrente doveva ritenersi obbligato a corrispondere alla resistente a titolo di mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico per i figli a carico e che venisse eliminato il contributo al mantenimento previsto in favore di chiedeva inoltre che venisse disposto il Controparte_1 divieto di espatrio per i minori senza il consenso dei genitori nonché l'autorizzazione all'espatrio del ricorrente per andare a trovare la famiglia d'origine. In via subordinata, il ricorrente domandava che venisse disposto l'affido all'Ente dei figli minori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, che venisse regolamentato il diritto di visita paterno e determinato in € 800,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) il contributo che il ricorrente doveva ritenersi obbligato a corrispondere alla resistente a titolo di mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico per i figli a carico.
Si costituiva con memoria depositata in data 23.02.2024 la quale chiedeva il Controparte_1 rigetto delle domande avversarie.
All'udienza del 26.03.2024 il Giudice delegato si riservava.
Con ordinanza resa in pari data, il Giudice Delegato così provvedeva in via provvisoria e urgente ai sensi dell'art.473-bis.22 c.p.c:
“I. Incarica i Servizi Sociali di Sovico di:
a) prendere immediatamente in carico il nucleo familiare di (27.09.2007), Per_1 Per_2
(02.09.2009), (25.08.2010) e (12.11.2013) ponendo in essere tutti gli Pt_1 Per_3 Pt_1 interventi necessari a tutela dei minori, (ivi incluso l'immediato accesso all'UONPIA competente);
b) convocare la madre presso la sede del servizio e verificare la situazione lavorativa e abitativa della stessa;
verificare la condizione abitativa del padre, che potrà essere contattato esclusivamente per via telefonica a fronte dell'attuale divieto di permanenza nel comune di Sovico;
c) verificare chi si occupa della cura dei figli anche medianti accessi domiciliari;
d) verificare la condizione abitativa e personale del compagno della madre, convocandolo presso la sede del servizio e verificando se lo stesso abbia precedenti penali;
d) regolamentare le visite tra il padre e i figli con modalità osservate dopo avere sentito i figli e verificato la rispondenza all'interesse degli stessi di una ripresa delle visite.
II. Dispone che i Servizi Sociali trasmettano a questa Autorità Giudiziaria entro il giorno 20 settembre 2024 all'indirizzo di posta elettronica Email_1 una relazione circa gli accertamenti demandati nella quale dovranno tenere distinti: i) i fatti accertati;
ii) le dichiarazioni rese dalle parti;
iii) le valutazioni formulate dagli operatori che dovranno essere fondate su dati scientifici indicati nella relazione;
III. Fissa udienza per l'esame della relazione che precede per il giorno 26 settembre 2024 alle ore 12,30.”
In data 24.09.2024 le parti depositavano istanza congiunta per il differimento di udienza alla luce della richiesta proroga da parte dei servizi sociali e il giudice fissava l'udienza del 31.10.2024 poi differita al 07.11.2024.
In data 21.10.2024 i Servizi Sociali di Sovico domandavano ulteriore proroga e il giudice fissava udienza al 16.01.2025.
A detta udienza il Giudice, preso atto delle richieste delle parti, si riservava.
Con ordinanza resa in pari data, il Giudice Delegato adottava i seguenti provvedimenti:
I) Ordina ex art. 210 c.p.c. a la produzione in giudizio entro il giorno 28 Controparte_1 febbraio 2025 dei propri estratti di conto corrente degli anni 2022, 2023 e 2024;
II) Rigetta per il resto le istanze istruttorie delle parti;
III) Dispone che i Servizi Sociali di Sovico trasmettano a questa Autorità Giudiziaria entro il giorno
6 maggio 2025 all'indirizzo di posta elettronica Email_1 una relazione circa l'attuale condizione del nucleo familiare e circa il rapporto tra il padre e i figli;
IV) Fissa per la rimessione della causa in decisione l'udienza del giorno 14 maggio 2025 disponendone la trattazione ex art. 127 ter c.p.c. con termine alle parti fino al giorno 14 maggio 2025 per il deposito di note scritte sostitutive di udienza. Assegna a tal fine alle parti i seguenti termini ex art. 473-bis.28 c.p.c.:
1) termine di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
2) termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.
Nelle more, vista l'istanza depositata in data 04.04.2025 da parte dei Servizi Sociali di Sovico, il
Giudice Delegato autorizzava gli stessi a regolamentare le visite padre/figli in spazio neutro e con modalità osservate, ove ritenuto rispondente all'interesse dei minori, a svolgere colloqui con i figli e i genitori, a condizione che i genitori venissero convocati separatamente presso la sede del servizio nonché ad attivare un percorso di sostegno per la minore Per_2
Con ordinanza del 14.05.2025 il Giudice Delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
II. Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
III. Venendo alle ulteriori domande svolte dalle parti occorre premettere che il giudizio di modifica di condizioni di separazione può essere utilmente incardinato quando siano sopravvenute circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate dal Tribunale, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà e da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta (ex multiis Cass. sent. n. 1967/1994, Cass. sent. n. 12125/1993).
Nell'ambito del procedimento di revisione non è di conseguenza dirimente la prova della situazione di fatto attuale, quanto piuttosto il suo raffronto con quella esistente al momento della pronuncia di cui si invoca la modifica, al fine di verificare se e in che misura le statuizioni precedentemente assunte debbano essere adattate alla mutata situazione fattuale. La prova della sopravvenienza postula dunque la dimostrazione delle modifiche intervenute tra la precedente pronuncia e l'introduzione del procedimento di modifica, il cui onere, in base ai principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio, grava sul deducente.
Occorre di conseguenza verificare se siano sopravvenute circostanze tali da alterare l'equilibrio venutosi a realizzare per effetto sentenza di separazione n. 1516/2022 emessa dal Tribunale di Monza il 16.06.2022 e pubblicata il 06.07.2022.
Principiando dalla domanda di affidamento dei figli e ai genitori, Per_1 Per_2 Pt_1 Per_3
è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione
Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, l'elevata conflittualità tra i coniugi non giustifica di per sé una pronuncia di affidamento esclusivo dei figli minori a uno dei genitori, ove la stessa non sia tale da recare un serio pregiudizio allo sviluppo psicofisico dei minori e ove non emergano specifici elementi che consentano di formulare una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità da parte di uno dei due genitori (in tal senso cfr. Cass. Civ. sez. I sent. n. 27 del 03.01.2017; n. 1777 del 08.02.2012 e 5108 del 29.03.2012; n.
24526 del 02.12.2010 e 16593 del 18.06.2008; nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Catania sez.
I sent. n. 4706 del 29.11.2018), considerato che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, peraltro, “dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass. Civ. sez. VI – I, ord. n. 24526 del 02.12.2010). Sotto tale profilo costituisce indice della inidoneità genitoriale il disinteresse totale e circostanziato manifestato da un genitore nei confronti della prole, che può tradursi sia nel mancato esercizio del diritto di visita che nella mancata contribuzione ai bisogni dei figli (Cass. civ. 26587/2009 e 977/2017).
Dalla relazione depositata in data 10.01.2025, dai Servizi Sociali di Sovico è emerso che rispetto ai minori il Servizio non ha ravvisato evidenti elementi di pregiudizio, ritenendo piuttosto necessario effettuare dei colloqui periodici con i minori per approfondirne la conoscenza e rilevare tempestivamente segnali di disagio, in particolare rispetto a ritenuta bisognosa di accesso a un Per_2 supporto psicologico individuale “al fine di elaborare vissuti di sofferenza che lei stessa collega al proprio passato ma anche di sostenerla nelle difficoltà emotive legate alla scuola e alla socialità”.
In merito a gli operatori dei servizi sociali hanno rappresentato che lo stesso Parte_1
“presenta instabilità abitativa e difficoltà a instaurare un rapporto costruttivo con i figli”. In merito al rapporto padre – figli, il ricorrente ha riferito ai servizi che le difficoltà nell'incontrare i figli sarebbero nate contestualmente alla nuova relazione sentimentale della madre (“il sig. riferisce Pt_1 che i contatti con i figli si sono interrotti dal 2022 “dopo che un italiano è entrato in casa”. […] secondo il i figli evitano di contattarlo per paura delle reazioni da parte della madre. Riporta Pt_1 che gli avrebbe scritto al cellulare di non chiamarlo perché “la mamma non vuole” Per_1 alludendo a possibili ripercussioni”) e che quanto successo in passato non avrebbe inciso sul proprio rapporto con i figli. Lo stesso ha poi manifestato la volontà di incontrare i figli in un contesto protetto
(“il IG. non ritiene che i figli possano aver paura di lui, affermando di non aver mai usato Pt_1 violenza fisica nei loro confronti o nei confronti della madre in loro presenza. Non reputa che il suo atteggiamento minaccioso verso l'ex moglie e la successiva condanna penale possa aver influenzato negativamente il rapporto con i figli. Il IG. si dichiara disponibile a incontrare i figli in un Pt_1 contesto protetto come lo Spazio Neutro, accettando anche l'eventualità che i minori gli comunichino di non volerlo vedere. Per lui, è fondamentale che questa decisione sia libera e non influenzata dalla madre, di cui teme un atteggiamento manipolatorio.”).
In merito alla possibilità di dare avvio agli incontri padre-figli in spazio neutro, i Servizi Sociali hanno rappresentato di avere sentito i minori, i quali hanno dichiarato di non essere interessati a riprendere i contatti con il padre. In particolare “ ha riferito di non parlare del padre con i propri fratelli Per_1
e con e dichiara che "loro ne parlano con la mamma". Il ragazzo racconta che non ha contatti Per_2 con il padre "da tre anni"[…] Davanti alla possibilità di attivare incontri protetti dice: “Non so se accetterei o no" e aggiunge che al momento non riterrebbe necessario che ciò accada perché "Sono cresciuto senza padre". […] ha dichiarato di non essere interessata a riprendere i contatti Per_2 con il papà e ritiene che l'uomo abbia chiesto di vedere i figli "per mostrare di essere un buon genitore". […] ha riferito di non avere ricordi del papà quando lui era piccolo;
ricorda, Pt_1 invece, che fosse la madre ad occuparsi di lui e dei fratelli. riferisce che si sentirebbe Pt_1
"arrabbiato" se dovesse riprendere a vedere il padre (Perché non sono obbligato. Se io dico di no è una cosa che non voglio fare"). Motiva questa sua posizione facendo riferimenti ai ricordi del passato condivisi e alla promessa disattesa dall'uomo. Immagina di provare "fastidio" nel poter rivedere il padre in incontri protetti. […] ha dichiarato di non avere contatti con il papà da 3 anni e di Per_3 non avere ricordi di lui se non quello di un episodio nel quale ha soccorso la mamma dopo un'aggressione da parte dell'uomo in casa: "La mamma aveva la faccia piena di sangue;
io stavo giocando, sono andato da lei quando il papà é uscito di casa e l'ho vista cosi". Vorrebbe che il padre fosse "gentile e amorevole", caratteristiche che per lui un papà deve avere insieme all'intelligenza
("così potrebbe aiutare nei compiti") e la ricchezza. Riferisce di ritenere il padre "cattivo". Non vorrebbe riprendere contatti con lui anche perché teme che possa chiedergli della mamma, che possa fare "qualcosa di brutto a lei", a lui o ai fratelli e teme che vedendolo tradirebbe in qualche modo la mamma.”.
Per quanto concerne i Servizi Sociali hanno rappresentato che la stessa Controparte_1
“dimostra impegno nella cura e nella gestione dei figli” e come abbiano ravvisato “l'attaccamento dei figli alla madre, la loro preoccupazione per il suo benessere, il desiderio di non darle preoccupazioni e ma di darle soddisfazioni”. In merito al rapporto padre- figli, la madre, sentita dai
Servizi Sociali di Sovico sul punto, avrebbe rappresentato di non essere lei la responsabile del mancato rapporto del padre con i figli che, a detta della stessa, non sembrerebbero essere interessati ad avere un rapporto con il padre (La madre, durante i colloqui con lo scrivente servizio, ha sottolineato che non è stata lei a privare i figli della possibilità di vedere il padre. Ha affermato:
"Non ho tolto io la possibilità ai miei figli di vedere il padre. Sono stata io davanti al giudice a chiedere che il sig. vedesse i suoi figli. E loro padre. Il giudice ha dato a lui questa possibilità Pt_1 di essere padre ma lui non ha fatto niente di quello che poteva fare;
non ha dimostrato nulla". La madre ha inoltre spiegato di aver incoraggiato in passato i figli a mantenere un legame con il padre:
"Quando potevano incontrare il padre liberamente loro non volevo andare. Dicevo loro di andare da lui ma quando tornavano erano tristi". Tuttavia, la signora ha dichiarato che i figli CP_1 non sembrano interessati ad avere un rapporto con il padre e che sembrano spaventati dagli agiti dell'uomo contro di lei. La donna ipotizza che la richiesta dell'uomo di rivederli possa essere strumentale per riavvicinarsi a lei. La donna è favorevole alla possibile proposta di introdurre incontri protetti tra i minori e il sig. "Anche in passato volevo che i miei figli avessero un Pt_1 legame con il loro padre. Non volevo che quello che è successo tra me e lui si ripercuotesse sui miei figli". Ha però espresso preoccupazione per i suoi figli: "Non voglio che i miei figli soffrano nuovamente", poco fiduciosa nelle capacità del sig. di poter riconoscere i bisogni dei figli e Pt_1 ricreare un rapporto con loro ("So come è fatto").”
In merito a , attuale compagno della resistente, i Servizi Sociali “non hanno ravvisato Parte_2 elementi evidenti di pregiudizio per i minori”.
I Servizi alla luce di quanto precede, hanno ritenuto opportuno effettuare dei colloqui periodici con i minori per approfondirne la conoscenza e rilevare tempestivamente segnali di disagio, nonché con gli stessi genitori;
in particolare per la i servizi sociali hanno proposto colloqui di sostegno CP_1 genitoriale “finalizzati a rafforzare le capacità educative e la gestione delle dinamiche emotive dei figli, e un orientamento lavorativo per favorire il reinserimento professionale della signora, compatibilmente con le sue condizioni di salute, al fine di migliorare l'autonomia economica familiare”, mentre per il incontri “mirati a sensibilizzarlo sulle responsabilità genitoriali e Pt_1 supportarlo nella ricerca di una soluzione abitativa stabile”.
In merito agli incontri padre-figli i Servizi Sociali di Sovico hanno proposto l'attivazione di incontri protetti presso uno Spazio Neutro “per favorire il riallaccio della relazione tra padre e figli.
L'obiettivo principale è quello di sostenere lo sviluppo emotivo dei minori attraverso il recupero di una relazione significativa con la figura paterna, sempre nel rispetto delle loro esigenze individuali,
In un contesto sicuro e supervisionato, si offrirà ai minori la possibilità di esprimere liberamente le proprie emozioni e di costruire gradualmente un dialogo positivo e costruttivo.
Lo scrivente servizio ritiene importante offrire ai minori la possibilità di rivedere il proprio padre, specialmente nella fase evolutiva che stanno attraversando (preadolescenza e adolescenza), al fine di poter avere uno sviluppo emotivo e psicologico equilibrato.”
Nell'ultima relazione depositata dai Servizi Sociali del Comune di Sovico in data 12.05.2025, il
Servizio, dopo avere rappresentato di non avere ancora avviato gli incontri in spazio neutro padre/figli nonostante l'autorizzazione in tal senso concessa dall'Autorità Giudiziaria, hanno suggerito l'opportunità di approfondire la condizione dei minori “al fine di aggiornare il quadro clinico, scolastico e relazionale e orientare eventuali interventi educativi, psicologici e sociali mirati. Tali approfondimenti risultano fondamentali per garantire un'adeguata tutela del benessere psico-fisico dei minori, anche in considerazione della discontinuità nella presa in carico e delle fragilità familiari emerse”, nonché l'attivazione del servizio ETIM territoriale, che consentirebbe un'analisi complessiva delle competenze genitoriali e dello stato emotivo-relazionale dei minori.
Osserva il Tribunale come non siano emerse rispetto al tempo della separazione personale dei coniugi, definita con sentenza 1516 del 06.07.2022, significativi mutamenti che soli possano giustificare, in sede di modifica, una rivisitazione delle statuizioni assunte in quella sede e ulteriori approfondimenti istruttori.
Nonostante il tempo trascorso dalla pronuncia della separazione, infatti, non ha Parte_1 dimostrato di avere superato le fragilità che hanno condotte il Tribunale a esprimere una prognosi negativa circa la sua idoneità all'esercizio della genitorialità. Il continua a versare in una Pt_1 condizione di profonda instabilità abitativa e non ha intrapreso alcun percorso volto a comprendere la sua responsabilità nella fine dell'unione coniugale, responsabilità accertata con efficacia di giudicato nella sentenza di separazione che ha pronunciato l'addebito della separazione allo stesso, e il conseguente rifiuto dei figli di avere rapporti con lui. Nonostante il solo figlio lo abbia Per_3 espressamente dichiarato agli assistenti sociali, è infatti evidente come i minori all'esito del conflitto genitoriale che ha visto la madre come vittima di condotte maltrattanti sia dal punto di vista fisico che economico da parte del marito, abbiano deciso di schierarsi con la madre, ritenuta la parte debole del rapporto ma anche quella che si è fatta carico delle loro necessità.
Il resistente, d'altronde, nonostante la condanna per il delitto di maltrattamenti nei confronti della moglie, anche dopo la separazione ha continuato a tenere condotte minacciose e persecutorie nei suoi confronti, come ben risulta dall'ordinanza che ha disposto il divieto di avvicinamento del alla Pt_1 moglie e applicazione di braccialetto elettronico, emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del
Tribunale di Monza in data 22.03.2024 (produzione documentale della resistente del 25.03.2024).
Il su cui gravava il relativo onere della prova, non ha nemmeno prodotto in giudizio la prova Pt_1 dell'avvenuto avvio del percorso presso il di Milano che avrebbe dovuto seguire in CP_2 ottemperanza alla sentenza di condanna.
Deve di conseguenza essere confermata la valutazione prognostica negativa circa l'idoneità del all'esercizio della genitorialità già espressa dal Tribunale in sede di separazione, Parte_1 considerato che il resistente da diversi anni ha interrotto ogni rapporto con i figli, che ha reso i figli vittime di numerosi episodi di violenza assistita in danno della madre, come bene emerge dalla sentenza penale di condanna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, con concessione condizionale della pena, per il delitti di cui all'art. 582-585 rel. 576 comma 1 nr. 5 e 577 comma I nr.
1 c.p., pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Monza in data 09.12.2021.
Deve al contrario essere formulata una valutazione prognostica favorevole circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità in capo alla madre, che, nonostante necessiti di essere supportata dai servizi tenuto conto dell'impegno emotivo e materiale legato all'accudimento di quattro figli di età molto diverse tra loro, è apparsa idonea alla cura e gestione dei figli minori anche grazie all'aiuto del suo compagno, rispetto al quale gli stessi servizi sociali si sono pronunciati positivamente.
Deve di conseguenza essere confermato l'affido esclusivo di e alla Per_1 Per_2 Pt_1 Per_3 madre cui va rimessa in via esclusiva la facoltà di assumere le decisioni più importanti per i figli, ivi incluse quelle in materia di istruzione, salute, residenza ed educazione nonché la facoltà di chiedere il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli, il tutto come già disposto in sede di separazione non essendo sopravvenute modifiche rispetto alle statuizioni all'epoca adottate.
Deve essere confermato l'attuale collocamento dei figli minori presso la madre, in continuità alla situazione attualmente in essere da tempo.
Le visite tra i figli e il padre potranno essere organizzate dai Servizi Sociali di Sovico in spazio neutro e in modalità osservata.
I Servizi Sociali incaricati dovranno proseguire l'attività di monitoraggio del nucleo familiare, garantendo l'accesso dei minori all'UONPIA competente perché formuli una diagnosi che possa orientarne l'adeguata presa in carico anche psicologica, e segnalare in ogni caso eventuali situazioni di pregiudizio per i minori alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni.
IV. Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento di e è Per_1 Per_2 Pt_1 Per_3 noto come l'art. 337 ter c.c. disponga che ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo).
Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n.
18869 dello 08.09.2014).
è assunto a tempo indeterminato presso e nell'anno di imposta 2022 Parte_1 Controparte_3
(CU anno 2023) ha esposto redditi lordi annui di € 27.304,39 pari a circa € 1.983,21 netti mensili dedotte le imposte e rapportati su 12 mensilità; nell'anno di imposta 2021 (CU anno 2022) ha esposto redditi lordi annui di € 24.935,07 pari a circa € 2.077,92 netti mensili, dedotte le imposte e rapportati su 12 mensilità; nell'anno di imposta 2020 (CU anno 2021) un reddito lordo di € 28.044,25 pari a circa € 2.083,00 netti mensili, dedotte le imposte e rapportati su 12 mensilità. Nella sentenza di separazione è stato rilevato che “all'esito della perquisizione in data 6.5.2020 presso la sua abitazione, è stato rinvenuto denaro contante per circa 200.000 euro, in relazione ai quali non ha fornito alcuna spiegazione nel presente giudizio, salvo quanto dichiarato in sede di interrogatorio avanti il G.I.P. di Piacenza, che non sono riconducibili alla sua attività presso
, che ha sempre costituito l'unica fonte di sostentamento nota della famiglia, con 4 figli CP_3 minori e una moglie che non ha mai lavorato durante la convivenza coniugale. ha Persona_4 depositato un verbale di interrogatorio come persona sottoposta alle indagini preliminari e, a fronte della mancata produzione di ulteriori atti, si ritiene che il procedimento penale a suo carico sia tuttora pendente;
da tale verbale si evince che è stato autorizzato a lasciare il Parte_1 proprio domicilio per recarsi al lavoro ed in assenza di altri atti appare ragionevole ritenere che la misura cautelare restrittiva della libertà personale sia rimasta invariata.” (pag. 12 sentenza di separazione – doc. 4 allegato al ricorso).
Il ricorrente non ha documentato alcun onere mensile fisso.
In particolare, dopo avere rappresentato di dormire presso l'abitazione di un Parte_1 conoscente a cui avrebbe versato in contanti la somma mensile di € 200,00 per l'occupazione di una stanza, al momento sarebbe solito pernottare in dormitorio di Monza. non svolge alcuna attività lavorativa sebbene all'udienza del 26.03.2024 dinanzi Controparte_1 al giudice delegato abbia riferito “Al momento non sto lavorando mi sono operata e devo aspettare che vada meglio, cercherò un lavoro ma piu avanti.” circostanza che dimostra come la resistente abbia svolto attività lavorativa in passato. Attualmente la resistente, precisamente nel mese di gennaio
2025, ha depositato istanza per il riconoscimento dell'invalidità civile in quanto paziente oncologica
(produzione documentale della resistente del 25.02.2025).
La resistente dal tempo della separazione vive nella casa a lei concessa dall' su cui grava un CP_4 canone mensile oltre costi per servizi di € 200,00 mensili (cfr. doc. 4 resistente).
La stessa percepisce in via esclusiva l'assegno unico per i figli a carico per l'importo di € 1.000,00 mensili
È titolare di conto corrente Postepay avente al 31.03.2023 un saldo pari ad € 179,97 e al 31.12.2024
€ 730,79. La stessa ha documentato l'esistenza di oneri fissi mensili per € 52,00 (cfr. doc. 6 resistente) per piano di rientro per debito contratto con l'Agenzia delle Entrate a cui vanno aggiunte le spese per utenze
(cfr. doc. 5).
Ai fini del presente giudizio le sole circostanze di cui il Tribunale dovrà tenere conto sono quelle sopravvenute rispetto al tempo della separazione.
Rispetto al tempo della separazione il ha dedotto di avere perso la disponibilità della stanza Pt_1 che prima occupava e di non avere le risorse per poterne reperire un'altra.
Rispetto ai figli lo stesso difensore del resistente all'udienza del 26.03.2024 ha chiesto che non venisse modificato il contributo posto a carico del padre in sede di separazione.
Tenuto conto di quanto precede unitamente all'assenza di modifiche reddituali in capo alle parti tali da alterare l'equilibrio venutosi a realizzare per effetto della pronuncia di separazione, deve essere confermato quanto ivi statuito rispetto al contributo al mantenimento dei figli.
V. Quanto all'assegno di mantenimento riconosciuto alla moglie in sede di separazione, è pacifico che tra le parti è stato pronunciato divorzio con sentenza n. 8369 del 31.21.2021 emessa dal Tribunale Con di Prima Istanza di la cui efficacia nessuna delle parti ha messo in discussione (doc. 5 ricorrente).
Il procedimento di divorzio è stato infatti instaurato dinanzi al Tribunale di Fes da CP_1 on istanza depositata in data 21.12.2020, in conseguenza della quale è stata fissata udienza
[...] per il successivo 20.12.2021 alla quale sono comparsi entrambi i coniugi a mezzo dei propri difensori.
A tale proposito è noto come ai sensi dell'art. 64 della L. 218/1995 le sentenze straniere sono automaticamente riconosciute in Italia a condizione che: a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
Nel caso di specie nessuna delle parti ha contestato la giurisdizione del giudice marocchino né alcuna violazione del principio del contraddittorio, considerato che entrambi coniugi sono comparsi dinanzi Con al Tribunale di Prima Istanza di come risulta dalla sentenza di cui precede. Non pende tra le stesse parti dinanzi al giudice italiano un procedimento di divorzio che abbia avuto inizio prima del giudizio dinanzi al giudice straniero né la sentenza del Tribunale marocchino, avendo pronunciato il solo scioglimento del vincolo matrimoniale, produce alcun effetto contrario all'ordine pubblico.
Ritiene di conseguenza il Tribunale che la sentenza n. 8369 del 31.21.2021 emessa dal Tribunale di
Prima Istanza di Fes sia automaticamente riconosciuta nel nostro ordinamento giuridico.
In considerazione di quanto precede è evidente come questo Tribunale non possa pronunciarsi in ordine alla richiesta di di conferma del contributo al mantenimento previsto a Controparte_1 favore della stessa nella sentenza di separazione e ciò in quanto dopo la pronuncia di divorzio non si può più parlare di assegno di mantenimento quanto piuttosto di assegno divorzile, avente presupposti giuridici e fattuali differenti rispetto all'assegno di mantenimento in sede di separazione e, in quanto tale, estraneo al petitum e alla causa petendi del presente giudizio.
In considerazione di quanto precede deve essere revocato l'assegno di mantenimento disposto a favore di Controparte_1
VI. Le domande di concernenti il divieto di espatrio per i minori senza il consenso Parte_1 di entrambi i genitori e l'autorizzazione all'espatrio per andare a trovare la famiglia d'origine sono estranee al petitum e alla causa petendi del presente giudizio e, in ogni caso, si tratta di questioni estranee all'esercizio della genitorialità concentrato in capo alla madre, rispetto al quale il padre potrà svolgere una mera vigilanza.
VII. Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti tenuto conto della reciproca soccombenza rispetto alle domande proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato in data 05.12.2023, così provvede a parziale modifica Controparte_1 della sentenza del Tribunale di Monza n. 1516/2022 emessa il 16.06.2022 e pubblicata il 06.07.2022:
I) Prende atto del riconoscimento della sentenza n. 8369 del 31.21.2021 emessa dal Tribunale di
Prima Istanza di Fes ai sensi dell'art. 64 della L. 218/1995;
II) Affida i figli minori e in via esclusiva alla madre con Per_1 Per_2 Pt_1 Per_3 collocamento anche ai fini anagrafici presso la stessa;
alla madre sarà rimessa in via esclusiva la facoltà di assumere le decisioni più importanti per i figli, ivi incluse quelle in materia di salute, istruzione, educazione e l'ottenimento di documenti validi per l'espatrio per sé e per i minori;
III) Le visite tra i figli e il padre potranno essere organizzate dai Servizi Sociali di Sovico in spazio neutro e con modalità osservate a condizione che tale modalità risponda alle esigenze dei minori stessi;
IV) Incarica i Servizi Sociali di Sovico di proseguire l'attività di monitoraggio del nucleo familiare, garantendo l'accesso dei minori all'UONPIA competente perché formuli una diagnosi che possa orientarne l'adeguata presa in carico anche psicologica, e segnalare in ogni caso eventuali situazioni di pregiudizio per i minori alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni;
V) Dispone la revoca del contributo al mantenimento di posto a carico di Controparte_1
Parte_1
VI) Dichiara inammissibili le domande di concernenti il divieto di espatrio per i Parte_1 minori senza il consenso di entrambi i genitori e l'autorizzazione all'espatrio per andare a trovare la famiglia d'origine;
VII) Conferma per il resto le condizioni di separazione;
VIII) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22 maggio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8812/2023 R.G. vertente tra:
(C.F.: ) nato in [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Sovico (MB), Via Sabotino n.2, domiciliato in Sovico, Via Turussi n.4 rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Cesana ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Carate Brianza (MB), Via
Goito n.9, giusta procura in calce al ricorso;
e
(C.F ), nata in [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Antonia De Nittis, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in studio in Como, Via San Martino n.10, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: modifica condizioni di separazione
CONCLUSIONI
Conclusioni per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: 1 dare atto dell'intervenuto divorzio in Marocco tra i coniugi e Controparte_1 [...]
Pt_1 nel merito
a modifica dei provvedimenti assunti in sede di separazione personale dei coniugi
2 affidare i figli ad entrambi i genitori con collocazione dei medesimi prevalente presso la madre;
3 disporre diritto di visita in favore del padre per due pomeriggi a settimana da scegliere compatibilmente con le esigenze dei minori e quelle lavorative del padre ed a week end alternati, oltre a 15 giorni anche non consecutivi per vacanze estive da comunicare entro il 30.05 di ogni anno nonché ponti e festività natalizie (dal 23.12 al 31.12 con un genitore e dal 31.12 al 7.12 con altro genitore) e PA (da chiusura scuola e sino a pasqua con un genitore e da sera di pasqua sino a ripresa scuola con l'altro) ad anni alterni tra i genitori e/o secondo quanto stabilito dai servizi sociali incaricati;
4 disporre un contributo al mantenimento in favore dei figli minori a carico del IG. di €600,00 Pt_1 mensili (€150,00 a figlio);
5 disporre a carico del padre il 50% delle spese mediche nonché straordinarie come da protocollo del Tribunale di Monza cui ci si riporta integralmente;
6 disporre che l'assegno unico interamente al genitore collocatario;
7 eliminare interamente il contributo al mantenimento disposto a carico del IG. verso la Pt_1
IG.ra CP_1
8 divieto di espatrio per i minori senza il consenso di entrambi i genitori;
9 autorizzare il IG. all'espatrio per andare a trovare la famiglia d'origine; Pt_1
In via subordinata
2 affidare i figli al servizio sociale del Comune di Sovico con collocazione presso la madre;
3 disporre diritto di visita in favore del padre per due pomeriggi a settimana da scegliere compatibilmente con le esigenze dei minori e quelle lavorative del padre ed a week end alternati, oltre a 15 giorni anche non consecutivi per vacanze estive da comunicare entro il 30.05 di ogni anno nonché ponti e festività natalizie (dal 23.12 al 31.12 con un genitore e dal 31.12 al 7.12 con altro genitore) e PA (da chiusura scuola e sino a pasqua con un genitore e da sera di pasqua sino a ripresa scuola con l'altro) ad anni alterni tra i genitori e/o secondo il calendario stabilito dal servizio sociale stesso;
4 disporre un contributo al mantenimento in favore dei figli minori a carico del IG. di €800,00 Pt_1 mensili (€200,00 a figlio);
5 disporre a carico del padre il 50% delle spese mediche nonché straordinarie come da protocollo del Tribunale di Monza cui ci si riporta integralmente;
6 disporre che l'assegno unico sia al 50 % tra i genitori;
IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere interrogatorio formale della IG.ra nonché l'ammissione della prova Controparte_1 per testi qui di seguito indicati:
1.Vero che la IG.ra esce di casa il mattino per portare i figli a scuola e rientra alle CP_1
13.00?
2.Vero che la IG.ra da quando ha il nuovo compagno, alla sera esce con il medesimo CP_1
e lascia spesso i figli da soli anche la notte?;
3. Vero che la IG.ra vive con il nuovo compagno presso la nuova abitazione con i figli?; CP_1
4. Vero che la IG.ra ha lasciato nell'estate 2023 i figli in Marocco per un mese ed è CP_1 rientrata in Italia con il compagno per fare le vacanze in Sardegna e in Francia?;
5. Vero che il IG. nel 2022 si recava presso i servizi sociali chiedendo aiuto per vedere i figli Pt_1 in quanto la madre glielo impediva?;
6. Vero che ogni mese presto a mio fratello euro 500,00/600,00 per poter far fronte alle Pt_1 sue esigenze di vita quotidiana?;
7. Vero che il IG. ha venduto la propria automobile perché le spese erano insostenibili?; Pt_1
8 Vero che nell'anno 2022/2023 il IG. si recava in caserma per denunciare che la madre dei Pt_1 suoi figli era andata in Marocco ed aveva lasciato a casa i figli da soli nonché che aveva portato i figli in Marocco e li aveva lasciati da soli nell'agosto 2023, tenendo il IG. all'oscuro di tutto?. Pt_1
Si indica a teste:
- Assistente sociale presso il Comune di Sovico.
- residente in [...] - Comandante Carabinieri stazione di Biassono
Si chiede, inoltre, che venga disposta a carico della resistente ispezione fiscale da parte della
Guardia di Finanza al fine di accertare i redditi della stessa anche derivanti da lavoro irregolare.
Si chiede, sempre ex art. 210 c.p.c. che il Giudice disponga l'acquisizione delle segnalazioni effettuate dal IG. presso i CC di Biassono e gli interventi dai medesimi effettuati al riguardo. Pt_1
Si chiede, infine, che il Giudice disponga l'audizione dei figli minori.”
Conclusioni per Controparte_1
“Voglia l'Illmo Tribunale adito:
Rigettare tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto e diritto non essendo intervenuta alcuna modifica delle condizioni economiche delle parti rispetto al momento della sentenza di separazione tra i coniugi, e comunque perché non ne sussistono i presupposti per le ragioni espresse in atti e ampiamente documentate.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre oneri accessori come da separata nota spese.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 05.12.2023, chiedeva che il Tribunale, a modifica Parte_1 di quanto statuito nella sentenza di separazione n. 1516/2022 emessa dal Tribunale di Monza il
16.06.2022 e pubblicata il 06.07.2022, disponesse l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, regolamentasse il diritto di visita paterno, determinasse in € 600,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) il contributo che il ricorrente doveva ritenersi obbligato a corrispondere alla resistente a titolo di mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico per i figli a carico e che venisse eliminato il contributo al mantenimento previsto in favore di chiedeva inoltre che venisse disposto il Controparte_1 divieto di espatrio per i minori senza il consenso dei genitori nonché l'autorizzazione all'espatrio del ricorrente per andare a trovare la famiglia d'origine. In via subordinata, il ricorrente domandava che venisse disposto l'affido all'Ente dei figli minori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, che venisse regolamentato il diritto di visita paterno e determinato in € 800,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) il contributo che il ricorrente doveva ritenersi obbligato a corrispondere alla resistente a titolo di mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico per i figli a carico.
Si costituiva con memoria depositata in data 23.02.2024 la quale chiedeva il Controparte_1 rigetto delle domande avversarie.
All'udienza del 26.03.2024 il Giudice delegato si riservava.
Con ordinanza resa in pari data, il Giudice Delegato così provvedeva in via provvisoria e urgente ai sensi dell'art.473-bis.22 c.p.c:
“I. Incarica i Servizi Sociali di Sovico di:
a) prendere immediatamente in carico il nucleo familiare di (27.09.2007), Per_1 Per_2
(02.09.2009), (25.08.2010) e (12.11.2013) ponendo in essere tutti gli Pt_1 Per_3 Pt_1 interventi necessari a tutela dei minori, (ivi incluso l'immediato accesso all'UONPIA competente);
b) convocare la madre presso la sede del servizio e verificare la situazione lavorativa e abitativa della stessa;
verificare la condizione abitativa del padre, che potrà essere contattato esclusivamente per via telefonica a fronte dell'attuale divieto di permanenza nel comune di Sovico;
c) verificare chi si occupa della cura dei figli anche medianti accessi domiciliari;
d) verificare la condizione abitativa e personale del compagno della madre, convocandolo presso la sede del servizio e verificando se lo stesso abbia precedenti penali;
d) regolamentare le visite tra il padre e i figli con modalità osservate dopo avere sentito i figli e verificato la rispondenza all'interesse degli stessi di una ripresa delle visite.
II. Dispone che i Servizi Sociali trasmettano a questa Autorità Giudiziaria entro il giorno 20 settembre 2024 all'indirizzo di posta elettronica Email_1 una relazione circa gli accertamenti demandati nella quale dovranno tenere distinti: i) i fatti accertati;
ii) le dichiarazioni rese dalle parti;
iii) le valutazioni formulate dagli operatori che dovranno essere fondate su dati scientifici indicati nella relazione;
III. Fissa udienza per l'esame della relazione che precede per il giorno 26 settembre 2024 alle ore 12,30.”
In data 24.09.2024 le parti depositavano istanza congiunta per il differimento di udienza alla luce della richiesta proroga da parte dei servizi sociali e il giudice fissava l'udienza del 31.10.2024 poi differita al 07.11.2024.
In data 21.10.2024 i Servizi Sociali di Sovico domandavano ulteriore proroga e il giudice fissava udienza al 16.01.2025.
A detta udienza il Giudice, preso atto delle richieste delle parti, si riservava.
Con ordinanza resa in pari data, il Giudice Delegato adottava i seguenti provvedimenti:
I) Ordina ex art. 210 c.p.c. a la produzione in giudizio entro il giorno 28 Controparte_1 febbraio 2025 dei propri estratti di conto corrente degli anni 2022, 2023 e 2024;
II) Rigetta per il resto le istanze istruttorie delle parti;
III) Dispone che i Servizi Sociali di Sovico trasmettano a questa Autorità Giudiziaria entro il giorno
6 maggio 2025 all'indirizzo di posta elettronica Email_1 una relazione circa l'attuale condizione del nucleo familiare e circa il rapporto tra il padre e i figli;
IV) Fissa per la rimessione della causa in decisione l'udienza del giorno 14 maggio 2025 disponendone la trattazione ex art. 127 ter c.p.c. con termine alle parti fino al giorno 14 maggio 2025 per il deposito di note scritte sostitutive di udienza. Assegna a tal fine alle parti i seguenti termini ex art. 473-bis.28 c.p.c.:
1) termine di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
2) termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.
Nelle more, vista l'istanza depositata in data 04.04.2025 da parte dei Servizi Sociali di Sovico, il
Giudice Delegato autorizzava gli stessi a regolamentare le visite padre/figli in spazio neutro e con modalità osservate, ove ritenuto rispondente all'interesse dei minori, a svolgere colloqui con i figli e i genitori, a condizione che i genitori venissero convocati separatamente presso la sede del servizio nonché ad attivare un percorso di sostegno per la minore Per_2
Con ordinanza del 14.05.2025 il Giudice Delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
II. Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
III. Venendo alle ulteriori domande svolte dalle parti occorre premettere che il giudizio di modifica di condizioni di separazione può essere utilmente incardinato quando siano sopravvenute circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate dal Tribunale, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà e da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta (ex multiis Cass. sent. n. 1967/1994, Cass. sent. n. 12125/1993).
Nell'ambito del procedimento di revisione non è di conseguenza dirimente la prova della situazione di fatto attuale, quanto piuttosto il suo raffronto con quella esistente al momento della pronuncia di cui si invoca la modifica, al fine di verificare se e in che misura le statuizioni precedentemente assunte debbano essere adattate alla mutata situazione fattuale. La prova della sopravvenienza postula dunque la dimostrazione delle modifiche intervenute tra la precedente pronuncia e l'introduzione del procedimento di modifica, il cui onere, in base ai principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio, grava sul deducente.
Occorre di conseguenza verificare se siano sopravvenute circostanze tali da alterare l'equilibrio venutosi a realizzare per effetto sentenza di separazione n. 1516/2022 emessa dal Tribunale di Monza il 16.06.2022 e pubblicata il 06.07.2022.
Principiando dalla domanda di affidamento dei figli e ai genitori, Per_1 Per_2 Pt_1 Per_3
è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione
Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, l'elevata conflittualità tra i coniugi non giustifica di per sé una pronuncia di affidamento esclusivo dei figli minori a uno dei genitori, ove la stessa non sia tale da recare un serio pregiudizio allo sviluppo psicofisico dei minori e ove non emergano specifici elementi che consentano di formulare una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità da parte di uno dei due genitori (in tal senso cfr. Cass. Civ. sez. I sent. n. 27 del 03.01.2017; n. 1777 del 08.02.2012 e 5108 del 29.03.2012; n.
24526 del 02.12.2010 e 16593 del 18.06.2008; nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Catania sez.
I sent. n. 4706 del 29.11.2018), considerato che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, peraltro, “dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass. Civ. sez. VI – I, ord. n. 24526 del 02.12.2010). Sotto tale profilo costituisce indice della inidoneità genitoriale il disinteresse totale e circostanziato manifestato da un genitore nei confronti della prole, che può tradursi sia nel mancato esercizio del diritto di visita che nella mancata contribuzione ai bisogni dei figli (Cass. civ. 26587/2009 e 977/2017).
Dalla relazione depositata in data 10.01.2025, dai Servizi Sociali di Sovico è emerso che rispetto ai minori il Servizio non ha ravvisato evidenti elementi di pregiudizio, ritenendo piuttosto necessario effettuare dei colloqui periodici con i minori per approfondirne la conoscenza e rilevare tempestivamente segnali di disagio, in particolare rispetto a ritenuta bisognosa di accesso a un Per_2 supporto psicologico individuale “al fine di elaborare vissuti di sofferenza che lei stessa collega al proprio passato ma anche di sostenerla nelle difficoltà emotive legate alla scuola e alla socialità”.
In merito a gli operatori dei servizi sociali hanno rappresentato che lo stesso Parte_1
“presenta instabilità abitativa e difficoltà a instaurare un rapporto costruttivo con i figli”. In merito al rapporto padre – figli, il ricorrente ha riferito ai servizi che le difficoltà nell'incontrare i figli sarebbero nate contestualmente alla nuova relazione sentimentale della madre (“il sig. riferisce Pt_1 che i contatti con i figli si sono interrotti dal 2022 “dopo che un italiano è entrato in casa”. […] secondo il i figli evitano di contattarlo per paura delle reazioni da parte della madre. Riporta Pt_1 che gli avrebbe scritto al cellulare di non chiamarlo perché “la mamma non vuole” Per_1 alludendo a possibili ripercussioni”) e che quanto successo in passato non avrebbe inciso sul proprio rapporto con i figli. Lo stesso ha poi manifestato la volontà di incontrare i figli in un contesto protetto
(“il IG. non ritiene che i figli possano aver paura di lui, affermando di non aver mai usato Pt_1 violenza fisica nei loro confronti o nei confronti della madre in loro presenza. Non reputa che il suo atteggiamento minaccioso verso l'ex moglie e la successiva condanna penale possa aver influenzato negativamente il rapporto con i figli. Il IG. si dichiara disponibile a incontrare i figli in un Pt_1 contesto protetto come lo Spazio Neutro, accettando anche l'eventualità che i minori gli comunichino di non volerlo vedere. Per lui, è fondamentale che questa decisione sia libera e non influenzata dalla madre, di cui teme un atteggiamento manipolatorio.”).
In merito alla possibilità di dare avvio agli incontri padre-figli in spazio neutro, i Servizi Sociali hanno rappresentato di avere sentito i minori, i quali hanno dichiarato di non essere interessati a riprendere i contatti con il padre. In particolare “ ha riferito di non parlare del padre con i propri fratelli Per_1
e con e dichiara che "loro ne parlano con la mamma". Il ragazzo racconta che non ha contatti Per_2 con il padre "da tre anni"[…] Davanti alla possibilità di attivare incontri protetti dice: “Non so se accetterei o no" e aggiunge che al momento non riterrebbe necessario che ciò accada perché "Sono cresciuto senza padre". […] ha dichiarato di non essere interessata a riprendere i contatti Per_2 con il papà e ritiene che l'uomo abbia chiesto di vedere i figli "per mostrare di essere un buon genitore". […] ha riferito di non avere ricordi del papà quando lui era piccolo;
ricorda, Pt_1 invece, che fosse la madre ad occuparsi di lui e dei fratelli. riferisce che si sentirebbe Pt_1
"arrabbiato" se dovesse riprendere a vedere il padre (Perché non sono obbligato. Se io dico di no è una cosa che non voglio fare"). Motiva questa sua posizione facendo riferimenti ai ricordi del passato condivisi e alla promessa disattesa dall'uomo. Immagina di provare "fastidio" nel poter rivedere il padre in incontri protetti. […] ha dichiarato di non avere contatti con il papà da 3 anni e di Per_3 non avere ricordi di lui se non quello di un episodio nel quale ha soccorso la mamma dopo un'aggressione da parte dell'uomo in casa: "La mamma aveva la faccia piena di sangue;
io stavo giocando, sono andato da lei quando il papà é uscito di casa e l'ho vista cosi". Vorrebbe che il padre fosse "gentile e amorevole", caratteristiche che per lui un papà deve avere insieme all'intelligenza
("così potrebbe aiutare nei compiti") e la ricchezza. Riferisce di ritenere il padre "cattivo". Non vorrebbe riprendere contatti con lui anche perché teme che possa chiedergli della mamma, che possa fare "qualcosa di brutto a lei", a lui o ai fratelli e teme che vedendolo tradirebbe in qualche modo la mamma.”.
Per quanto concerne i Servizi Sociali hanno rappresentato che la stessa Controparte_1
“dimostra impegno nella cura e nella gestione dei figli” e come abbiano ravvisato “l'attaccamento dei figli alla madre, la loro preoccupazione per il suo benessere, il desiderio di non darle preoccupazioni e ma di darle soddisfazioni”. In merito al rapporto padre- figli, la madre, sentita dai
Servizi Sociali di Sovico sul punto, avrebbe rappresentato di non essere lei la responsabile del mancato rapporto del padre con i figli che, a detta della stessa, non sembrerebbero essere interessati ad avere un rapporto con il padre (La madre, durante i colloqui con lo scrivente servizio, ha sottolineato che non è stata lei a privare i figli della possibilità di vedere il padre. Ha affermato:
"Non ho tolto io la possibilità ai miei figli di vedere il padre. Sono stata io davanti al giudice a chiedere che il sig. vedesse i suoi figli. E loro padre. Il giudice ha dato a lui questa possibilità Pt_1 di essere padre ma lui non ha fatto niente di quello che poteva fare;
non ha dimostrato nulla". La madre ha inoltre spiegato di aver incoraggiato in passato i figli a mantenere un legame con il padre:
"Quando potevano incontrare il padre liberamente loro non volevo andare. Dicevo loro di andare da lui ma quando tornavano erano tristi". Tuttavia, la signora ha dichiarato che i figli CP_1 non sembrano interessati ad avere un rapporto con il padre e che sembrano spaventati dagli agiti dell'uomo contro di lei. La donna ipotizza che la richiesta dell'uomo di rivederli possa essere strumentale per riavvicinarsi a lei. La donna è favorevole alla possibile proposta di introdurre incontri protetti tra i minori e il sig. "Anche in passato volevo che i miei figli avessero un Pt_1 legame con il loro padre. Non volevo che quello che è successo tra me e lui si ripercuotesse sui miei figli". Ha però espresso preoccupazione per i suoi figli: "Non voglio che i miei figli soffrano nuovamente", poco fiduciosa nelle capacità del sig. di poter riconoscere i bisogni dei figli e Pt_1 ricreare un rapporto con loro ("So come è fatto").”
In merito a , attuale compagno della resistente, i Servizi Sociali “non hanno ravvisato Parte_2 elementi evidenti di pregiudizio per i minori”.
I Servizi alla luce di quanto precede, hanno ritenuto opportuno effettuare dei colloqui periodici con i minori per approfondirne la conoscenza e rilevare tempestivamente segnali di disagio, nonché con gli stessi genitori;
in particolare per la i servizi sociali hanno proposto colloqui di sostegno CP_1 genitoriale “finalizzati a rafforzare le capacità educative e la gestione delle dinamiche emotive dei figli, e un orientamento lavorativo per favorire il reinserimento professionale della signora, compatibilmente con le sue condizioni di salute, al fine di migliorare l'autonomia economica familiare”, mentre per il incontri “mirati a sensibilizzarlo sulle responsabilità genitoriali e Pt_1 supportarlo nella ricerca di una soluzione abitativa stabile”.
In merito agli incontri padre-figli i Servizi Sociali di Sovico hanno proposto l'attivazione di incontri protetti presso uno Spazio Neutro “per favorire il riallaccio della relazione tra padre e figli.
L'obiettivo principale è quello di sostenere lo sviluppo emotivo dei minori attraverso il recupero di una relazione significativa con la figura paterna, sempre nel rispetto delle loro esigenze individuali,
In un contesto sicuro e supervisionato, si offrirà ai minori la possibilità di esprimere liberamente le proprie emozioni e di costruire gradualmente un dialogo positivo e costruttivo.
Lo scrivente servizio ritiene importante offrire ai minori la possibilità di rivedere il proprio padre, specialmente nella fase evolutiva che stanno attraversando (preadolescenza e adolescenza), al fine di poter avere uno sviluppo emotivo e psicologico equilibrato.”
Nell'ultima relazione depositata dai Servizi Sociali del Comune di Sovico in data 12.05.2025, il
Servizio, dopo avere rappresentato di non avere ancora avviato gli incontri in spazio neutro padre/figli nonostante l'autorizzazione in tal senso concessa dall'Autorità Giudiziaria, hanno suggerito l'opportunità di approfondire la condizione dei minori “al fine di aggiornare il quadro clinico, scolastico e relazionale e orientare eventuali interventi educativi, psicologici e sociali mirati. Tali approfondimenti risultano fondamentali per garantire un'adeguata tutela del benessere psico-fisico dei minori, anche in considerazione della discontinuità nella presa in carico e delle fragilità familiari emerse”, nonché l'attivazione del servizio ETIM territoriale, che consentirebbe un'analisi complessiva delle competenze genitoriali e dello stato emotivo-relazionale dei minori.
Osserva il Tribunale come non siano emerse rispetto al tempo della separazione personale dei coniugi, definita con sentenza 1516 del 06.07.2022, significativi mutamenti che soli possano giustificare, in sede di modifica, una rivisitazione delle statuizioni assunte in quella sede e ulteriori approfondimenti istruttori.
Nonostante il tempo trascorso dalla pronuncia della separazione, infatti, non ha Parte_1 dimostrato di avere superato le fragilità che hanno condotte il Tribunale a esprimere una prognosi negativa circa la sua idoneità all'esercizio della genitorialità. Il continua a versare in una Pt_1 condizione di profonda instabilità abitativa e non ha intrapreso alcun percorso volto a comprendere la sua responsabilità nella fine dell'unione coniugale, responsabilità accertata con efficacia di giudicato nella sentenza di separazione che ha pronunciato l'addebito della separazione allo stesso, e il conseguente rifiuto dei figli di avere rapporti con lui. Nonostante il solo figlio lo abbia Per_3 espressamente dichiarato agli assistenti sociali, è infatti evidente come i minori all'esito del conflitto genitoriale che ha visto la madre come vittima di condotte maltrattanti sia dal punto di vista fisico che economico da parte del marito, abbiano deciso di schierarsi con la madre, ritenuta la parte debole del rapporto ma anche quella che si è fatta carico delle loro necessità.
Il resistente, d'altronde, nonostante la condanna per il delitto di maltrattamenti nei confronti della moglie, anche dopo la separazione ha continuato a tenere condotte minacciose e persecutorie nei suoi confronti, come ben risulta dall'ordinanza che ha disposto il divieto di avvicinamento del alla Pt_1 moglie e applicazione di braccialetto elettronico, emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del
Tribunale di Monza in data 22.03.2024 (produzione documentale della resistente del 25.03.2024).
Il su cui gravava il relativo onere della prova, non ha nemmeno prodotto in giudizio la prova Pt_1 dell'avvenuto avvio del percorso presso il di Milano che avrebbe dovuto seguire in CP_2 ottemperanza alla sentenza di condanna.
Deve di conseguenza essere confermata la valutazione prognostica negativa circa l'idoneità del all'esercizio della genitorialità già espressa dal Tribunale in sede di separazione, Parte_1 considerato che il resistente da diversi anni ha interrotto ogni rapporto con i figli, che ha reso i figli vittime di numerosi episodi di violenza assistita in danno della madre, come bene emerge dalla sentenza penale di condanna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, con concessione condizionale della pena, per il delitti di cui all'art. 582-585 rel. 576 comma 1 nr. 5 e 577 comma I nr.
1 c.p., pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Monza in data 09.12.2021.
Deve al contrario essere formulata una valutazione prognostica favorevole circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità in capo alla madre, che, nonostante necessiti di essere supportata dai servizi tenuto conto dell'impegno emotivo e materiale legato all'accudimento di quattro figli di età molto diverse tra loro, è apparsa idonea alla cura e gestione dei figli minori anche grazie all'aiuto del suo compagno, rispetto al quale gli stessi servizi sociali si sono pronunciati positivamente.
Deve di conseguenza essere confermato l'affido esclusivo di e alla Per_1 Per_2 Pt_1 Per_3 madre cui va rimessa in via esclusiva la facoltà di assumere le decisioni più importanti per i figli, ivi incluse quelle in materia di istruzione, salute, residenza ed educazione nonché la facoltà di chiedere il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli, il tutto come già disposto in sede di separazione non essendo sopravvenute modifiche rispetto alle statuizioni all'epoca adottate.
Deve essere confermato l'attuale collocamento dei figli minori presso la madre, in continuità alla situazione attualmente in essere da tempo.
Le visite tra i figli e il padre potranno essere organizzate dai Servizi Sociali di Sovico in spazio neutro e in modalità osservata.
I Servizi Sociali incaricati dovranno proseguire l'attività di monitoraggio del nucleo familiare, garantendo l'accesso dei minori all'UONPIA competente perché formuli una diagnosi che possa orientarne l'adeguata presa in carico anche psicologica, e segnalare in ogni caso eventuali situazioni di pregiudizio per i minori alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni.
IV. Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento di e è Per_1 Per_2 Pt_1 Per_3 noto come l'art. 337 ter c.c. disponga che ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo).
Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n.
18869 dello 08.09.2014).
è assunto a tempo indeterminato presso e nell'anno di imposta 2022 Parte_1 Controparte_3
(CU anno 2023) ha esposto redditi lordi annui di € 27.304,39 pari a circa € 1.983,21 netti mensili dedotte le imposte e rapportati su 12 mensilità; nell'anno di imposta 2021 (CU anno 2022) ha esposto redditi lordi annui di € 24.935,07 pari a circa € 2.077,92 netti mensili, dedotte le imposte e rapportati su 12 mensilità; nell'anno di imposta 2020 (CU anno 2021) un reddito lordo di € 28.044,25 pari a circa € 2.083,00 netti mensili, dedotte le imposte e rapportati su 12 mensilità. Nella sentenza di separazione è stato rilevato che “all'esito della perquisizione in data 6.5.2020 presso la sua abitazione, è stato rinvenuto denaro contante per circa 200.000 euro, in relazione ai quali non ha fornito alcuna spiegazione nel presente giudizio, salvo quanto dichiarato in sede di interrogatorio avanti il G.I.P. di Piacenza, che non sono riconducibili alla sua attività presso
, che ha sempre costituito l'unica fonte di sostentamento nota della famiglia, con 4 figli CP_3 minori e una moglie che non ha mai lavorato durante la convivenza coniugale. ha Persona_4 depositato un verbale di interrogatorio come persona sottoposta alle indagini preliminari e, a fronte della mancata produzione di ulteriori atti, si ritiene che il procedimento penale a suo carico sia tuttora pendente;
da tale verbale si evince che è stato autorizzato a lasciare il Parte_1 proprio domicilio per recarsi al lavoro ed in assenza di altri atti appare ragionevole ritenere che la misura cautelare restrittiva della libertà personale sia rimasta invariata.” (pag. 12 sentenza di separazione – doc. 4 allegato al ricorso).
Il ricorrente non ha documentato alcun onere mensile fisso.
In particolare, dopo avere rappresentato di dormire presso l'abitazione di un Parte_1 conoscente a cui avrebbe versato in contanti la somma mensile di € 200,00 per l'occupazione di una stanza, al momento sarebbe solito pernottare in dormitorio di Monza. non svolge alcuna attività lavorativa sebbene all'udienza del 26.03.2024 dinanzi Controparte_1 al giudice delegato abbia riferito “Al momento non sto lavorando mi sono operata e devo aspettare che vada meglio, cercherò un lavoro ma piu avanti.” circostanza che dimostra come la resistente abbia svolto attività lavorativa in passato. Attualmente la resistente, precisamente nel mese di gennaio
2025, ha depositato istanza per il riconoscimento dell'invalidità civile in quanto paziente oncologica
(produzione documentale della resistente del 25.02.2025).
La resistente dal tempo della separazione vive nella casa a lei concessa dall' su cui grava un CP_4 canone mensile oltre costi per servizi di € 200,00 mensili (cfr. doc. 4 resistente).
La stessa percepisce in via esclusiva l'assegno unico per i figli a carico per l'importo di € 1.000,00 mensili
È titolare di conto corrente Postepay avente al 31.03.2023 un saldo pari ad € 179,97 e al 31.12.2024
€ 730,79. La stessa ha documentato l'esistenza di oneri fissi mensili per € 52,00 (cfr. doc. 6 resistente) per piano di rientro per debito contratto con l'Agenzia delle Entrate a cui vanno aggiunte le spese per utenze
(cfr. doc. 5).
Ai fini del presente giudizio le sole circostanze di cui il Tribunale dovrà tenere conto sono quelle sopravvenute rispetto al tempo della separazione.
Rispetto al tempo della separazione il ha dedotto di avere perso la disponibilità della stanza Pt_1 che prima occupava e di non avere le risorse per poterne reperire un'altra.
Rispetto ai figli lo stesso difensore del resistente all'udienza del 26.03.2024 ha chiesto che non venisse modificato il contributo posto a carico del padre in sede di separazione.
Tenuto conto di quanto precede unitamente all'assenza di modifiche reddituali in capo alle parti tali da alterare l'equilibrio venutosi a realizzare per effetto della pronuncia di separazione, deve essere confermato quanto ivi statuito rispetto al contributo al mantenimento dei figli.
V. Quanto all'assegno di mantenimento riconosciuto alla moglie in sede di separazione, è pacifico che tra le parti è stato pronunciato divorzio con sentenza n. 8369 del 31.21.2021 emessa dal Tribunale Con di Prima Istanza di la cui efficacia nessuna delle parti ha messo in discussione (doc. 5 ricorrente).
Il procedimento di divorzio è stato infatti instaurato dinanzi al Tribunale di Fes da CP_1 on istanza depositata in data 21.12.2020, in conseguenza della quale è stata fissata udienza
[...] per il successivo 20.12.2021 alla quale sono comparsi entrambi i coniugi a mezzo dei propri difensori.
A tale proposito è noto come ai sensi dell'art. 64 della L. 218/1995 le sentenze straniere sono automaticamente riconosciute in Italia a condizione che: a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
Nel caso di specie nessuna delle parti ha contestato la giurisdizione del giudice marocchino né alcuna violazione del principio del contraddittorio, considerato che entrambi coniugi sono comparsi dinanzi Con al Tribunale di Prima Istanza di come risulta dalla sentenza di cui precede. Non pende tra le stesse parti dinanzi al giudice italiano un procedimento di divorzio che abbia avuto inizio prima del giudizio dinanzi al giudice straniero né la sentenza del Tribunale marocchino, avendo pronunciato il solo scioglimento del vincolo matrimoniale, produce alcun effetto contrario all'ordine pubblico.
Ritiene di conseguenza il Tribunale che la sentenza n. 8369 del 31.21.2021 emessa dal Tribunale di
Prima Istanza di Fes sia automaticamente riconosciuta nel nostro ordinamento giuridico.
In considerazione di quanto precede è evidente come questo Tribunale non possa pronunciarsi in ordine alla richiesta di di conferma del contributo al mantenimento previsto a Controparte_1 favore della stessa nella sentenza di separazione e ciò in quanto dopo la pronuncia di divorzio non si può più parlare di assegno di mantenimento quanto piuttosto di assegno divorzile, avente presupposti giuridici e fattuali differenti rispetto all'assegno di mantenimento in sede di separazione e, in quanto tale, estraneo al petitum e alla causa petendi del presente giudizio.
In considerazione di quanto precede deve essere revocato l'assegno di mantenimento disposto a favore di Controparte_1
VI. Le domande di concernenti il divieto di espatrio per i minori senza il consenso Parte_1 di entrambi i genitori e l'autorizzazione all'espatrio per andare a trovare la famiglia d'origine sono estranee al petitum e alla causa petendi del presente giudizio e, in ogni caso, si tratta di questioni estranee all'esercizio della genitorialità concentrato in capo alla madre, rispetto al quale il padre potrà svolgere una mera vigilanza.
VII. Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti tenuto conto della reciproca soccombenza rispetto alle domande proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato in data 05.12.2023, così provvede a parziale modifica Controparte_1 della sentenza del Tribunale di Monza n. 1516/2022 emessa il 16.06.2022 e pubblicata il 06.07.2022:
I) Prende atto del riconoscimento della sentenza n. 8369 del 31.21.2021 emessa dal Tribunale di
Prima Istanza di Fes ai sensi dell'art. 64 della L. 218/1995;
II) Affida i figli minori e in via esclusiva alla madre con Per_1 Per_2 Pt_1 Per_3 collocamento anche ai fini anagrafici presso la stessa;
alla madre sarà rimessa in via esclusiva la facoltà di assumere le decisioni più importanti per i figli, ivi incluse quelle in materia di salute, istruzione, educazione e l'ottenimento di documenti validi per l'espatrio per sé e per i minori;
III) Le visite tra i figli e il padre potranno essere organizzate dai Servizi Sociali di Sovico in spazio neutro e con modalità osservate a condizione che tale modalità risponda alle esigenze dei minori stessi;
IV) Incarica i Servizi Sociali di Sovico di proseguire l'attività di monitoraggio del nucleo familiare, garantendo l'accesso dei minori all'UONPIA competente perché formuli una diagnosi che possa orientarne l'adeguata presa in carico anche psicologica, e segnalare in ogni caso eventuali situazioni di pregiudizio per i minori alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni;
V) Dispone la revoca del contributo al mantenimento di posto a carico di Controparte_1
Parte_1
VI) Dichiara inammissibili le domande di concernenti il divieto di espatrio per i Parte_1 minori senza il consenso di entrambi i genitori e l'autorizzazione all'espatrio per andare a trovare la famiglia d'origine;
VII) Conferma per il resto le condizioni di separazione;
VIII) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22 maggio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Laura Gaggiotti