Articolo 128 della Legge 29 aprile 1967, n. 230
Articolo 127
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14 maggio 1967
Art. 128.
Agli effetti dell'articolo 36 della legge di contabilita', i residui passivi alla data del 31 dicembre 1966 dei capitoli di parte straordinaria per i quali l'ultimo stanziamento venne iscritto nel bilancio per l'esercizio 1963-64, non riguardanti somme che lo Stato ha assunto l'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o forniture eseguite, sono mantenuti fino al 31 dicembre 1967.

Entrata in vigore il 14 maggio 1967