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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/11/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 236 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo N.5 C.F._1
98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA 301 BIS CP_1
98123 MESSINA presso lo studio dell'Avv. GRAMUGLIA FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ha impugnato la richiesta di Parte_1 CP_1 recupero delle prestazioni di disoccupazione agricola (anno 2012) e la correlata cancellazione/mancata iscrizione negli elenchi, chiedendo in subordine la reiscrizione e la prestazione. L' ha eccepito la decadenza dall'azione ai sensi CP_1 dell'art. 22 d.l. 7/1970 (120 giorni dalla notifica del provvedimento definitivo o dalla conoscenza).
A seguito del precedente provvedimento istruttorio, l' ha prodotto il CP_1 frontespizio del “Terzo elenco nominativo trimestrale 2014 – Comune di Naso”, recante l'attestazione che “il presente elenco è stato pubblicato sul sito Internet dell'Istituto dal 15/12/2014 al 10/01/2015”, con avvertenza che la pubblicazione telematica per 15 giorni costituisce modalità di notifica ai lavoratori ai sensi dell'art. 38, l. 111/2011, e sottoscrizione del Direttore di Sede.
Diritto
Regime della “notifica” per pubblicazione telematica e termine decadenziale
È pacifico l'orientamento per cui, in materia di elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, la pubblicazione telematica degli elenchi sul sito dell' CP_1 integra notifica legale dei provvedimenti di riconoscimento/disconoscimento e cancellazione;
da tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnazione amministrativa e, quanto all'azione giudiziaria, il termine di 120 giorni ex art. 22
d.l. 7/1970. Così, tra le molte, Cass. 1294/2023 e Cass. 6259/2019; la legittimità costituzionale della notifica per via telematica è stata affermata da Corte cost. n.
45/2021.
In giurisprudenza recente si ribadisce che il dies a quo coincide con la pubblicazione dell'elenco (art. 38 d.l. 98/2011 conv. l. 111/2011), essendo quella la modalità tipica di conoscenza legale dell'atto (ricapitolazioni in dottrina giurisprudenziale 2025).
Applicazione al caso concreto
Il frontespizio prodotto in atti attesta la pubblicazione dal CP_1
15/12/2014 al 10/01/2015 del terzo elenco trimestrale 2014 per il Comune di
Naso, con relativo avviso sulla natura notificatoria della pubblicazione per 15 giorni. Tale documento, proveniente dalla P.A. e recante gli estremi identificativi
(sede, tipo di elenco, periodo di affissione telematica, sottoscrizione del
Direttore), è idoneo a provare sia l'avvenuta pubblicazione sia la sua durata, rendendo integrata la notifica legale.
Ne discende che il termine decadenziale di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria decorre, nella specie, quantomeno dal 10.01.2015 (data finale della pubblicazione), con scadenza attorno a maggio 2015; il ricorso, depositato il 29.03.2017, risulta quindi tardivo e la relativa azione decaduta, conformemente ai principi affermati da Cass. 1294/2023 (la prestazione non può essere riconosciuta in difetto di tempestiva impugnazione del provvedimento di esclusione/cancellazione) e da Cass. 6259/2019 (sulla decorrenza e natura del termine ex art. 22).
Le difese della ricorrente circa l'asserita difformità del frontespizio (già sollevate in precedenza) non superano la specificità e la completezza dell'attestazione oggi versata in atti, la quale reca in modo espresso il periodo di pubblicazione e la riferibilità all'elenco di variazione del Comune interessato. In mancanza di elementi idonei a infirmarne l'autenticità o la provenienza, la produzione è sufficiente a assolvere l'onere probatorio dell' sulla notifica per CP_1 pubblicazione (art. 2699 c.c.; art. 2700 c.c.; per l'impianto normativo di riferimento Corte cost. 45/2021).
Conseguenze
Accertata la decadenza, le domande volte all'annullamento del recupero e/o alla reiscrizione per il 2012 non possono essere scrutinante nel merito e devono essere dichiarate inammissibili. Rimane assorbito ogni ulteriore profilo.
È stata resa dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.; pertanto, si dà atto dell'esonero della parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
CONCETTA contro , così provvede: Pt_1 CP_1
1. Dichiara la decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 d.l.
7/1970 e, per l'effetto, dichiara inammissibile il ricorso;
2. Dà atto che è esonorata dal pagamento delle spese Parte_1 di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
Così deciso in Patti 09/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo