Articolo 2 della Legge 9 gennaio 1951, n. 11
Articolo 1
Versione
11 febbraio 1951
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Entrata in vigore il 11 febbraio 1951