Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 29/05/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01213/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00878/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 878 del 2023, proposto da-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Pipitone e Maria Cristina Sciuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno- Questura di Trapani, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
per l’annullamento
- del provvedimento -OMISSIS-con il quale il Questore della Provincia di Trapani ha decretato il rigetto della istanza volta al rilascio della licenza di porto di fucile uso tiro a volo;
- di tutti gli atti prodromici e consequenziali e/o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione e i documenti depositati dal Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2025 la dott.ssa Annalisa Stefanelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del provvedimento -OMISSIS-con il quale il Questore della Provincia di Trapani ha disposto il rigetto della istanza volta al rilascio della licenza di porto di fucile uso tiro a volo.
Il decreto del Questore trae origine da due episodi, avvenuti in data 7/7/2020 e 9/12/2019, in cui il ricorrente è stato “controllato” dalle forze dell’ordine con soggetti gravati da precedenti di polizia (favoreggiamento personale, reati contro l’amministrazione della giustizia, violazione della disciplina del fallimento, bancarotta fraudolenta, associazione mafiosa, falso, ricettazione, porto illegale d’armi, produzione detenzione e traffico di stupefacenti) e per reati di cui agli artt.3 e 8 del d.lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta e emissione fatture per operazioni inesistenti). L’episodio del 2020 sarebbe avvenuto presso un tavolo esterno di un bar nel Comune di Salemi.
2. Il predetto provvedimento è stato impugnato col ricorso in epigrafe, con il quale si denunciano i seguenti vizi:
A) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 10, 11, 39, 42 e 43 T.U. delle Leggi di P.S. approvato con R.D. del 18.06.1931 n. 773; Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/90. Violazione degli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione.
Il ricorrente lamenta la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per negare l’autorizzazione di cui si discute non avendo mai subito condanne penali, nè procedimenti penali. L’amministrazione resistente non avrebbe fornito alcun elemento rilevante per poter sostenere la propria valutazione in merito alla sussistenza di una effettiva e/o anche solo potenziale carenza della affidabilità del ricorrente. L’Autorità avrebbe indicato solo due circostanze del 09.12.2019 e del 07.07.2020 in cui l’istante sarebbe stato notato “ dialogare amichevolmente ” con soggetti diversi e gravati da pregiudizi di polizia senza alcun riferimento effettivo che incidesse sull’affidabilità del medesimo.
B) Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Illogicità manifesta, contraddittorietà, carenza di motivazione, irragionevolezza.
Il ricorrente lamenta come la valutazione condotta dall’amministrazione sia basata su mere congetture alla luce dell’assenza di un rapporto di frequentazione con i soggetti controindicati. Inoltre, sostiene il ricorrente che il giudizio sulla “buona condotta” non possa fondarsi esclusivamente su presunte cattive “frequentazioni”, ma deve concretizzarsi in un motivato e ragionevole giudizio sulla presenza di specifici atti, fatti o legami che, per natura, intensità, caratteristiche, contesto ambientale, lasciano temere che la licenza possa essere strumento di abusi, illeciti impieghi da parte del titolare.
3. L’Amministrazione intimata si è costituta in giudizio insistendo per il rigetto del ricorso in quanto il provvedimento conclusivo sarebbe stato adottato a seguito degli accertamenti eseguiti, dai quali sarebbe risultata la frequentazione – in almeno due casi e a distanza di tempo – del ricorrente con soggetti gravati da precedenti penali. Per tali motivi, pertanto, il ricorrente non garantirebbe la necessaria affidabilità nella gestione delle armi: l’essere stato notato in compagnia di pregiudicati per ben due volte a pochi mesi di distanza consentirebbe di ritenere come tali frequentazioni non siano occasionali.
4. In vista dell’udienza parte resistente ha depositato una memoria.
5. All’udienza pubblica del 25 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
In materia, si rappresenta come la giurisprudenza amministrativa e quella della Corte Costituzionale hanno ribadito come la detenzione e il porto d'armi non costituiscano un diritto assoluto; le valutazioni dell'Autorità in questo ambito sono caratterizzate da ampia discrezionalità, come evidenziato dagli artt. 11, 39 e 43 del R.D. n. 773/1931, dei quali il ricorrente lamenta la violazione.
L’art. 43 del R.D, in particolare, consente di ritirare o di negare il rilascio o il rinnovo dei titoli abilitativi sulla base di una valutazione relativa alla buona condotta e alla capacità di abuso delle armi da parte del richiedente.
In considerazione della finalità preventivo-cautelare a tutela della incolumità dei consociati nonché dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai fini dell’adozione dei citati provvedimenti è sufficiente che sussistano fatti e circostanze che, pur privi di rilievo penale e non afferenti all’uso delle armi, siano tuttavia idonei indici di una non specchiata condotta e del venir meno della assoluta affidabilità; non è necessario al riguardo un giudizio di inaffidabilità sociale, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi.
Tali valutazioni devono essere comunque fondate su elementi seri, oggettivamente apprezzabili, attuali e concreti, condotte secondo criteri di logicità, proporzionalità e ragionevolezza, improntate all’apprezzamento delle circostanze rilevanti e delle specificità del caso concreto.
È stato affermato infatti che “ La revoca o il diniego dell’autorizzazione possono cioè essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione stessa, per cui rilevano anche fatti isolati, ma significativi. Conseguentemente la valutazione dell'Autorità di pubblica sicurezza caratterizzata – come detto – da ampia discrezionalità, persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta ” (Consiglio di Stato, III, 13 settembre 2017, n. 4334).
Nel caso di specie, la prognosi inferenziale compiuta dalla Questura è attendibile e ragionevole, in quanto ancorata a fatti oggettivi che giustificano il giudizio di inaffidabilità posto a fondamento del provvedimento di diniego.
In particolare, il pericolo di abuso è desunto dai reiterati controlli eseguiti dalle Autorità, a distanza di sette mesi circa, in occasione dei quali sono stati accertati i plurimi contatti che il ricorrente ha intrattenuto con soggetti gravati da precedenti di apprezzabile allarme sociale tra cui favoreggiamento personale, reati contro la pubblica amministrazione della giustizia, associazione mafiosa, ricettazione e in materia di porto d’armi. Sul punto il ricorrente non contesta l’accaduto ma solo quanto dedotto dall’amministrazione in termini di inaffidabilità.
La ripetizione delle segnalazioni a distanza di sette mesi e lo spessore criminale dei soggetti controllati in compagnia del ricorrente inducono ragionevolmente ad escludere che si trattasse di frequentazioni meramente occasionali, risultando piuttosto i singoli episodi il momento di emersione di rapporti espressivi del rischio che l'arma sia appresa dalle persone frequentate e sia impropriamente utilizzata.
La frequentazione di persone «gravate da procedimenti penali e di polizia», così come può rilevare – in presenza dei relativi presupposti -, ha un indubbio rilievo in sede di valutazione della affidabilità del titolare di una licenza di porto d’armi, pur quando si tratti di una licenza di porto di fucile per uso tiro a volo.
Al riguardo, occorre richiamare il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui gli organi del Ministero dell’Interno ben possono rilevare come certe frequentazioni “ possano dare luogo al rischio che l’arma sia appresa dalle persone frequentate, e gravate da procedimenti penali, e sia impropriamente utilizzata: una tale valutazione risulta di per sé ragionevole, perché per una buona regola di prudenza è bene evitare che soggetti pregiudicati per gravi reati frequentino chi porti con sé armi, e viceversa ” (cfr. CGARS, 31 luglio 2023, n. 498; Cons. Stato, Sez. III, 13 ottobre 2016, n. 4242).
Le citate relazioni sociali, intrattenute dall’interessato sono altresì indicative di una possibile permeabilità rispetto ad ambienti criminali, tale da determinare il venir meno della fiducia che costituisce il fondamento del rilascio della licenza in materia di armi.
La prognosi di pericolosità della Questura si basa infatti sulla valutazione globale e sintetica di tutti gli elementi acquisiti e non si presta pertanto ad essere depotenziata isolando i singoli episodi contestati, i quali non assumono rilievo singolarmente, ma nella reciproca interconnessione.
Da quanto sopra riportato l’amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha motivato ragionevolmente il provvedimento ritenendo che le citate frequentazioni compromettano il rapporto fiducia che deve intercorrere con soggetti abilitati al porto d’armi.
L’amministrazione, pertanto, ha valutato come non specchiata e prive di mende la condotta del ricorrente il quale, per ben due volte e a distanza di alcuni mesi, dunque, è stato controllato in compagnia di soggetti gravati da significativi e gravi precedenti. La ripetizione della circostanza, a distanza di circa sette mesi, fa sorgere quanto meno il dubbio che la frequentazione con soggetti gravati non abbia carattere di occasionalità.
L’amministrazione, pertanto, ha fatto applicazione dei principi consolidati in materia, richiedendo che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi o perplessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Sul punto, non è dato scorgere nell’istruttoria svolta l’accertamento di risultanze tali da rendere irragionevole e sproporzionato il necessario giudizio di inaffidabilità formulato e il provvedimento richiama quanto constatato, in fatto, dalle forze dell’ordine, inferendo, dal carattere non occasionale delle frequentazioni di cui si discute, un giudizio di non specchiata condotta.
In definitiva, alla luce dell’esigenza prioritaria di tutela dei beni dell’ordine e della sicurezza pubblica, la valutazione dell’amministrazione di inaffidabilità del ricorrente non risulta manifestamente incongrua o illogica, e come tale, è insindacabile in sede di legittimità.
7. Il ricorso va pertanto rigettato.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell’amministrazione resistente, che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni altro soggetto interessato.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
Annalisa Stefanelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annalisa Stefanelli | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.