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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/05/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2729 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudia Ariu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], _1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudia Ariu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 28/07/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di San Sperate.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28/07/2012 tra Pt_1
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune
[...] _1
di San Sperate, anno 2012, numero 6, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in San Sperate in data 28 luglio 2012, il cui atto risulta iscritto _1 nei registri dello Stato Civile del predetto Comune all'atto n. 6, Parte I.
2) Ordinare al Comune di San Sperate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Pag. 2 di 3 3) Confermare l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i Per_1
genitori e stabilire che la stessa trascorra con ciascuno di essi una settimana intera secondo la regola dell'alternanza.
Pertanto, stabilire altresì che ciascun genitore curi il mantenimento diretto della minore nella settimana di propria spettanza.
4) Confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in San Sperate al Vico
I° Marongiu n. 14, alla signora che ci vivrà con la figlia minore _1
. Per_1
5) Stabilire che durante le vacanze natalizie, pasquali e durante le Per_1
vacanze estive stia con ciascuno dei genitori secondo gli accordi che le parti assumeranno liberamente tra esse e comunque secondo il criterio dell'alternanza annuale.
6) Disporre che i ricorrenti contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie sostenute per la minore disciplinate secondo le linee guida del Consiglio nazionale forense.
7) Dare atto che il sig. si obbliga a presentare richiesta per il cambio di Pt_1
residenza alla data di pubblicazione della Sentenza di divorzio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 22/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2729 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudia Ariu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], _1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudia Ariu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 28/07/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di San Sperate.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28/07/2012 tra Pt_1
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune
[...] _1
di San Sperate, anno 2012, numero 6, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in San Sperate in data 28 luglio 2012, il cui atto risulta iscritto _1 nei registri dello Stato Civile del predetto Comune all'atto n. 6, Parte I.
2) Ordinare al Comune di San Sperate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Pag. 2 di 3 3) Confermare l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i Per_1
genitori e stabilire che la stessa trascorra con ciascuno di essi una settimana intera secondo la regola dell'alternanza.
Pertanto, stabilire altresì che ciascun genitore curi il mantenimento diretto della minore nella settimana di propria spettanza.
4) Confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in San Sperate al Vico
I° Marongiu n. 14, alla signora che ci vivrà con la figlia minore _1
. Per_1
5) Stabilire che durante le vacanze natalizie, pasquali e durante le Per_1
vacanze estive stia con ciascuno dei genitori secondo gli accordi che le parti assumeranno liberamente tra esse e comunque secondo il criterio dell'alternanza annuale.
6) Disporre che i ricorrenti contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie sostenute per la minore disciplinate secondo le linee guida del Consiglio nazionale forense.
7) Dare atto che il sig. si obbliga a presentare richiesta per il cambio di Pt_1
residenza alla data di pubblicazione della Sentenza di divorzio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 22/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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