Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/06/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2357/2015 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2357/2015 R.G.A.C.,
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce dell'atto di Parte_1 citazione, dall'Avv. Michele SAPONARA, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE
E in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta Controparte_1 procura a margine dell'atto di precetto, dall'Avv. Pietro MERCONE, del Foro di Santa Maria
Capua Vetere, con elezione di domicilio nella sede della medesima società, in Potenza, alla
Contrada Verderuolo, n. 93H;
CONVENUTA avente ad oggetto: opposizione a precetto
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Mediante precetto consegnato all'ufficiale giudiziario, per la notificazione a
[...]
in data 29 Giugno 2015, la Parte_1 Controparte_1 intimava, alla medesima di pagarle la somma di euro 15.860,00, Parte_1 per capitale, oltre agli interessi ed alle spese, per complessivi euro 16.202,25.
Il titolo esecutivo era costituito dall'assegno bancario n. 0800015028-07, tratto sulla
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e Laurino, insoluto per difetto di provvista e ritirato.
2. proponeva opposizione, dichiarando che l'assegno fosse Parte_1 stato emesso privo di data, e consegnato, in mera garanzia, alla controparte (con la quale era
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stato concluso un contratto di appalto di lavori edili), nella persona di Parte_2 il 9 Dicembre 2014: il «inopinatamente», il 3 Marzo 2015 presentava il titolo per Pt_2
l'incasso, apponendo un data.
Ai sensi degli artt. 1, n. 5, e 2, co. 1, R.D. 1736/1933, si trattava di assegno nullo, e privo del valore di titolo esecutivo.
L'iscrizione del nome della presso la Centrale d'Allarme Interbancaria Parte_1 le aveva cagionato danni patrimoniali e non patrimoniali.
L'attrice chiedeva dichiararsi nullo il precetto e condannarsi la controparte al risarcimento dei danni, da liquidarsi equitativamente.
3. Resisteva la convenuta.
Il prezzo dell'appalto veniva convenuto in euro 13.000,00, oltre IVA, e doveva essere pagato all'inizio dell'esecuzione dei lavori medesimi, ma con titolo da datarsi al successivo 28
Febbraio 2015: la traeva l'assegno in quella data, ma indicava quella del Parte_1 successivo 3 Marzo, giacché il 28 Febbraio cadeva di sabato, giorno di chiusura degli sportelli bancari.
Il titolo veniva emesso al fine di pagare il prezzo, e non in garanzia: tant'è che il rappresentante della società creditrice non sottoscriveva alcuna ricevuta di consegna in garanzia, bensì in ricezione dell'assegno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'atto di precetto dev'essere dichiarato nullo: il raffronto tra la copia dell'assegno, munita della data, depositata dalla convenuta, e quella priva della data, ma recante, in calce, la sottoscrizione del ossia del rappresentante legale della società, dimostra che a Pt_2 costui il titolo era stato consegnato privo di data.
L'assegno tratto senza indicazione della data non possiede valore di titolo esecutivo, e, dunque, il precetto non poteva essere spiccato in forza di esso (Cass. civ., Sez. V, ord.
23.12.2020, n. 29367.
2. La domanda risarcitoria, nella sua estrema genericità, non può essere accolta nell'an, e tanto meno nel quantum.
3. L'alterno esito della causa, rispetto alle pretese dell'attrice, consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2357/2015 R.G.A.C., promossa da
[...] contro la in persona del Parte_1 Controparte_1
l.r. p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. dichiara nullo l'atto di precetto oggetto di causa (consegnato all'ufficiale giudiziario, per la notificazione a in data 29 Giugno 2015, dalla Parte_1 [...]
; Controparte_1
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno;
3. compensa le spese di lite tra le parti.
2 N. 2357/2015 R.G.A.C.
Potenza, 25 Giugno 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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