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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 22/11/2024, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1309/2024
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Lorena Mussoni PRESIDENTE
Dott. Davide Storti GIUDICE
Dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa n.1309/2024 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Irene Ciani;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Michela Maria Massanelli;
CP_1
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.ssa Irene Lilliu;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione sulle seguenti conclusioni parziali delle parti: il ricorrente ha chiesto la pronuncia parziale di divorzio;
la convenuta non si è opposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.07.2024 ha promosso il presente Parte_1
giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
il 5.10.2002 a Fano. CP_1
Si è costituita ritualmente . CP_1
pagina 1 di 3 Il ricorrente ha chiesto la pronuncia della sentenza parziale sul vincolo. La convenuta non si è opposta.
La domanda va accolta.
E' documentato che e hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio il 5.10.2002 a Fano (doc.1 del ricorrente). Dall'unione sono nati due Per_ figli, il 29.06.2004 e il 27.10.2010. Il Tribunale di Pesaro con Per_2
sentenza emessa il 21.02.2023 ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti (doc.3 del ricorrente). I coniugi non si sono più riconciliati e hanno condotto vite separate, come comprovato dalle diverse residenze.
Sulla base di tali elementi deve concludersi che sussistono i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n. 898 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Il Collegio rimette al prosieguo del giudizio la definizione delle ulteriori questioni pendenti fra le parti, oltre alla statuizione sulle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1309/2024 R.G., promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; CP_1
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero;
INTERVENUTO PER LEGGE
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e il 5.10.2002 a Fano, iscritto nei registri dello Stato
[...] CP_1
Civile di tale Comune al n.130, parte II, serie A dell'anno 2002;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
pagina 2 di 3 - dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio ex art.473- bis.22 comma 6 c.p.c.
Spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale in Pesaro, il 19 novembre 2024
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Lorena Mussoni atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Lorena Mussoni PRESIDENTE
Dott. Davide Storti GIUDICE
Dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa n.1309/2024 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Irene Ciani;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Michela Maria Massanelli;
CP_1
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.ssa Irene Lilliu;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione sulle seguenti conclusioni parziali delle parti: il ricorrente ha chiesto la pronuncia parziale di divorzio;
la convenuta non si è opposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.07.2024 ha promosso il presente Parte_1
giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
il 5.10.2002 a Fano. CP_1
Si è costituita ritualmente . CP_1
pagina 1 di 3 Il ricorrente ha chiesto la pronuncia della sentenza parziale sul vincolo. La convenuta non si è opposta.
La domanda va accolta.
E' documentato che e hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio il 5.10.2002 a Fano (doc.1 del ricorrente). Dall'unione sono nati due Per_ figli, il 29.06.2004 e il 27.10.2010. Il Tribunale di Pesaro con Per_2
sentenza emessa il 21.02.2023 ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti (doc.3 del ricorrente). I coniugi non si sono più riconciliati e hanno condotto vite separate, come comprovato dalle diverse residenze.
Sulla base di tali elementi deve concludersi che sussistono i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n. 898 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Il Collegio rimette al prosieguo del giudizio la definizione delle ulteriori questioni pendenti fra le parti, oltre alla statuizione sulle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1309/2024 R.G., promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; CP_1
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero;
INTERVENUTO PER LEGGE
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e il 5.10.2002 a Fano, iscritto nei registri dello Stato
[...] CP_1
Civile di tale Comune al n.130, parte II, serie A dell'anno 2002;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
pagina 2 di 3 - dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio ex art.473- bis.22 comma 6 c.p.c.
Spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale in Pesaro, il 19 novembre 2024
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Lorena Mussoni atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3