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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 14/06/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 165/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 165/2023; promossa da: in persona del Procuratore Speciale del Parte_1
Rappresentante per l'Italia (C.F. ) nonché Parte_2 C.F._1 che hanno assunto il rischio derivante dalla polizza n. 1771506 Parte_3
(P.IVA 10655700150; C.F. ), in persona del procuratore generale del P.IVA_1
Rappresentante Generale per l'Italia, dott. domiciliato per la carica in CP_1
Milano, corso Garibaldi n. 86, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti
Maurizio Gugliotta (p.e.c.: ) e Marco Ferraro Email_1
(p.e.c.: ) ed elettivamente domiciliati presso lo Email_2 studio dei medesimi in Roma, viale Regina Margherita n. 278; appellanti contro
pagina 1 di 12 con socio unico, sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, Controparte_2 capitale sociale € 10.000,00, c.f. e numero di iscrizione nel registro delle imprese di
TR , rappresentata da con sede in Milano P.IVA_2 Controparte_3
Bastioni di Porta Nuova n. 19, c.f. e numero iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi , P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Battisti, ed elettivamente domiciliata in
Foligno (PG), via B. Cairoli n. 38 presso lo studio del suddetto procuratore (p.e.c.:
; Email_3 appellata
e contro
(C.F. - ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_4 C.F._2
Alessandro Bacchi, ed elettivamente domiciliato in Perugia, via Baglioni n. 36, presso lo studio del suddetto difensore (pec: ; Email_4 appellato
Oggetto: azione di accertamento della responsabilità professionale di notaio
Conclusioni delle parti
Come in atti e nelle note per la trattazione scritta depositate per l'udienza del 23.4.2025.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e gli parti della polizza n. Parte_1 Parte_3
1771506, stipulata dall'assicurato hanno impugnato la sentenza Controparte_4 del Tribunale di Perugia n. 1263/2022 (resa nel Proc. R.G. n. 210331/2013), pubblicata il
15.9.2022, con la quale sono stati condannati in manleva a rifondere € 378.805,51 in favore di (già , e quindi Controparte_5 Controparte_6
“ , ora: quale società cessionaria di Controparte_7 Controparte_2 [...] in forza di contratto di cessione di crediti ex artt. 4 e 7.1 l. n. 130/1999, CP_5 concluso il 10.12.2020) a titolo di risarcimento del danno cagionato dall'assicurato, salva la franchigia di € 10.000,00 pattuita a carico dell'assicurato.
Si controverte sulla responsabilità professionale del notaio Controparte_4 incaricato di stipulare un mutuo fondiario in data 18.6.2005, in forza del quale Casse di
Risparmio di Foligno erogava € 300.000,00 ai mutuatari e CP_8 Pt_4
, i quali rilasciavano assenso alla iscrizione di ipoteca in favore della banca
[...]
pagina 2 di 12 erogante su di una villa bifamiliare, asseritamente di loro proprietà, sita in Assisi, via
Martiri delle Foibe 9, distinta al Fg. 99, part. 1106, sub 1.2.3.4, che a seguito di procedura esecutiva nei confronti dei mutuatari, risultava di proprietà di terzi, estranei ad ogni rapporto con l'istituto di credito, mentre i beni di proprietà dei mutuatari, censiti al foglio 99, particella n.1111 – Assisi s.n.c., erano già stati oggetto di iscrizione ipotecaria in favore della in data 25.11.2000. P_
Il gravame è stato proposto per integrare la ricostruzione storica degli avvenimenti sulla base di quanto documentato e chiedere l'accertamento del nesso di causalità tra il danno subìto ed il mancato esperimento, da parte della creditrice, di azioni a tutela dei propri interessi in base alla validità dell'iscrizione ipotecaria oggetto di causa in relazione a parte del compendio oggetto di garanzia.
Col primo motivo e gli hanno Pt_3 Parte_1 Parte_3 censurato la sentenza sostenendo che non sarebbe stata valutata la diversa “sorte” subìta dalle due porzioni della villa bifamiliare offerta in garanzia dai coniugi e CP_8
, ciò che avrebbe condotto a diversa applicazione dei principi che regolano il Pt_4 concorso del creditore nella causazione del danno con diversa valutazione anche della prova. In particolare, hanno dedotto, ad integrazione del compendio istruttorio, che: sulla porzione di villa bifamiliare costituita dai subalterno 5 e 2 (rispettivamente unità abitativa al piano terra, primo e secondo piano, e posto auto), era stato trascritto un preliminare di compravendita in data 26.10.2009, mediante il quale e CP_8 Pt_4 promettevano di venderla a , ma entro i termini non era seguito il Persona_1 definitivo di compravendita, porzione poi oggetto della procedura esecutiva promossa da nel 2012 con prezzo base d'asta di € 214.000,00,; sulla Controparte_6 porzione di villa bifamiliare censita con il subalterno 6 (abitazione ubicata al piano terra, primo e secondo) era stato invece trascritto altro preliminare di compravendita del 16.12.2009 in favore di con stipula successiva dell'atto definitivo in Persona_2 data 14.12.2012 che non conteneva alcuna traccia del pagamento del prezzo, dichiarato in € 100.000, asseritamente effettuato prima del 2.7.2006, anche se riportava i pignoramenti ad istanza di Controparte_5
Col secondo motivo hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1227
c.c., in quanto: non sarebbe stato considerato che l'impossibilità di procedere con la pagina 3 di 12 vendita all'asta della porzione della villa bifamiliare contraddistinta con il numero di subalterno 6 - già pignorata ma oggetto di parziale rinuncia da parte della vista P_ la trascrizione del contratto definitivo di compravendita in adempimento del preliminare trascritto antecedentemente al pignoramento - fosse dipeso dall'inerzia della che non si era attivata per soddisfare le ragioni del proprio credito, ciò che P_ avrebbe dovuto condurre all'affermazione del concorso di colpa della creditrice e, quindi, alla riduzione del danno;
la compravendita immobiliare, attuata in pregiudizio delle ragioni della NC creditrice, avrebbe potuto essere stato oggetto di azione di revocatoria da parte della stessa sulla scorta di elementi concludenti (prezzo di acquisto anomalo e pagato antecedentemente al 2006, di cui non era stata offerta dimostrazione) mentre non si era attivata;
al momento della stipula del definitivo di compravendita da parte del terzo, il 14.11.2012, il pignoramento immobiliare in favore del creditore dei promittenti era già trascritto, in data 24.10.2012, con la conseguenza che, essendo nota l'esistenza del pignoramento in corso per effetto della trascrizione, la NC avrebbe potuto agire in revocatoria, al fine di limitare il danno dalla stessa asseritamente subìto, sicché l'inerzia aveva interrotto il nesso causale con il pregiudizio subìto.
Col terzo motivo di appello gli assicuratori si sono lamentati dell'errata individuazione e quantificazione dei danni, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2697 c.c., e dell'art. 116 c.p.c.. Sotto questo profilo, pendendo la procedura esecutiva R.G.E. n. 670/2012 attivata su parte del compendio offerto in garanzia, e identificato al Catasto al Foglio 99, particella 1111 sub 5 e sub 2, nella quale l'istituto di credito era intervenuto, impossibile sarebbe stato quantificare il danno, mancando l'attualità e la concretezza del pregiudizio subìto, anche in assenza del piano di riparto a chiusura della procedura esecutiva, considerato anche che l'importo (€ 378.805,51), per il quale la era intervenuta nella stessa, non poteva P_ implicare de plano la misura del risarcimento.
Si è costituita in giudizio cessionaria del credito vantato da Controparte_2 [...]
con la mandataria deducendo che: il notaio avrebbe Controparte_5 Controparte_3 potuto rilevare la riconducibilità dell'immobile ipotecato agli effettivi proprietari mediante la consultazione della visura catastale, consentendo alla banca di essere informata dell'esistenza della formalità pregiudizievole, evitando così il danno, ciò che pagina 4 di 12 poneva nel nulla il rilievo secondo cui la NC avrebbe potuto agire in revocatoria del contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto l'immobile pignorato, per limitare le conseguenze dannose;
l'eccezione formulata in tal senso era inammissibile perché tardiva, essendo stata sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale, e comunque destituita di fondamento in quanto i debitori e avevano CP_8 Pt_4 trascritto il preliminare di vendita nell'anno 2009 (tre anni prima che la avviasse P_ la procedura esecutiva) sicché non vi era la dimostrazione che il terzo acquirente (
[...]
fosse a conoscenza, già nel 2009, del debito di e . Per_2 CP_8 Pt_4
Si è poi costituito l'altro appellato per adiuvare le ragioni Controparte_10 degli appellanti ed insistere per la conferma della manleva da parte degli assicuratori.
Le parti hanno depositato note per la trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.4.2025, con ordinanza del 25.4.2025.
Non è oggetto del giudizio l'an della responsabilità del notaio con riguardo all'errata iscrizione ipotecaria, ammessa anche dagli appellanti, quanto piuttosto la quantificazione del danno anche relativamente all'applicazione del concorso di colpa della NC danneggiata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, c.c. L'originaria domanda era volta ad accertare la responsabilità professionale per avere erroneamente iol notaio trascritto l'ipoteca su beni posti a garanzia del mutuo fondiario stipulato tra la CP_11
e , con atto del 28.6.2005, per € 300.000,00, cosicché la CP_8 Parte_4 aveva perso un privilegio ipotecario per € 450.000,00 essendo i beni ipotecati P_
(distinti al catasto urbano del Comune di Assisi al foglio 99, particella 1106 sub. 1-2-3-4) di proprietà di e mentre i beni su cui si sarebbe dovuta Parte_5 CP_12 correttamente iscrivere ipoteca erano identificati al foglio 99, particella 111 sub 1-2-3-4.
Ciò posto, il primo ed il secondo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente avendo il primo ad oggetto la censura di un vizio attinente alla parziale valutazione del compendio istruttorio che va ad incidere, quanto al secondo motivo di gravame, sul negato concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c.
Sotto tale profilo non può condividersi il rilievo per cui la documentazione di causa inerente al subalterno n. 6 (l'abitazione ubicata la piano terra, primo e secondo della villa bifamiliare) avrebbe dovuto condurre la a promuovere azione revocatoria al P_ fine di tutelare le proprie ragioni di credito. Tentare infatti di diminuire l'importo del pagina 5 di 12 danno cagionato all'istituto di credito con un'azione giudiziale, tanto più evocando l'art. 1227 c.c., si inserisce al di fuori del nesso di causalità esistente tra l'evento e il danno cagionato, ciò anche in applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., punti di riferimento ineludibili per valutare l'eziologia, peraltro a consumazione istantanea, del danno provocato dal professionista, perché conseguente ad un errore che ha inciso sull'atto, ovvero l'errata indicazione delle particelle catastali su cui iscrivere ipoteca in favore della stipulante, anche se gli effetti sono stati scoperti dalla anni dopo la P_ verificazione dell'errore, ovvero al momento dell'attivazione dell'esecuzione forzata in danno dei mutuatari.
E se nulla è l'iscrizione ipotecaria l'accertamento del nesso causale tra una condotta commissiva mediante omissione e l'evento di danno è riconducibile agli artt. 40 e 41
c.p., secondo la regola dell'equivalenza causale temperata (v. Cass. n. 5962/2000) applicabile anche all'inadempimento contrattuale rispetto al quale, per vero, la disciplina applicabile si riferisce più precisamente al nesso causale previsto dall'art. 1223 c.c., cioè quello esistente tra evento lesivo e conseguenze dannose (cfr. Cass. n.
16163/2001). Ed il professionista a cui viene richiesta la stesura di un atto pubblico avente ad oggetto un mutuo ipotecario e, quindi, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene, e più in generale delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la visura, costituisce un obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e fa parte dell'oggetto della prestazione professionale, giacché l'obbligo di cui è investito il professionista non si esaurisce nel mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie a conferire serietà e certezza all'atto giuridico da rogare, assicurando cioè il compimento dello scopo tipico dell'atto stesso ed il risultato pratico voluto dalle parti, con la conseguenza che l'inosservanza delle regole poste a tale presidio sfocia in responsabilità da negligenza o imprudenza, cioè alla violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve (cfr. Cass. n. 264/2006).
L'eccezione spesa in tal senso - mera difesa ammissibile perché non afflitta da tardività, come sostenuto dalla appellata, in quanto tesa ad avvalorare la P_ diminuzione del danno secondo il concorso di colpa del danneggiato, ovvero ciò che gli pagina 6 di 12 assicuratori hanno dedotto con la prima difesa utile esplicata con la costituzione nel giudizio che precede - va disattesa perché i debitori dell'istituto di credito avevano trascritto il preliminare di compravendita immobiliare riferito alla porzione della villa bifamiliare nel 2009 (tre anni prima dell'esecuzione forzata immobiliare intrapresa da
, fatto questo comune alle parti ed incontestato, con successiva stipula del CP_6 definitivo di compravendita del 14.12.2012, ossia successivamente alla notifica del pignoramento immobiliare di CP_6
Va notato anche che difetta il presupposto fondante l'eventuale azione revocatoria ordinaria dell'atto di compravendita immobiliare stipulato tra i debitori/mutuatari e l'acquirente della porzione immobiliare in quanto: il promissario Persona_2 acquirente avrebbe dovuto conoscere o conosceva il pregiudizio che l'atto di disposizione avrebbe arrecato al creditore;
la parte che ha avanzato l'eccezione avrebbe dovuto, pur se in via ipotetica, dimostrare il fondamento dei presupposti a sostegno dell'azione revocatoria che la avrebbe potuto esperire per essere positivamente P_ soddisfatta, ciò che manca rimanendo insufficiente la mancata asserita dimostrazione del pagamento del prezzo convenuto per la compravendita. Inoltre, il subalterno 6, oggetto di compravendita, è alieno all'iscrizione ipotecaria richiesta dalla P_ avvenuta sui beni, distinti al catasto urbano del Comune di Assisi al foglio 99, particella
1106, sub. 1-2-3-4, di proprietà di terzi, ciò in cui è consistito l'errore del professionista.
Dunque, la scelta di azionare la revocatoria ordinaria per soddisfare il proprio credito (o parte di esso) a fronte di un pregiudizio che, però, deriva da altra condotta inadempiente, appartiene al soggetto titolare dell'eventuale diritto, escludendo per ciò stesso, che la mancata attivazione (peraltro in difetto di prova dei presupposti) possa essere letta come concorso di colpa del danneggiato. Non è allora configurabile alcuna violazione della valutazione del compendio istruttorio tale da incidere sulla positiva applicazione del concorso di colpa del danneggiato, di talché il primo ed il secondo motivo di gravame, così unitariamente valutati, vanno disattesi.
Venendo al terzo motivo di appello, sulla quantificazione del danno subìto, occorre svolgere alcune precisazioni.
La certificazione notarile con la quale aveva promosso Controparte_5
l'intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. 670/2012 R.G. Es. Imm. e la nota di pagina 7 di 12 precisazione del credito in quel momento azionato è atto rimasto incontestato sin dall'inizio dell'esecuzione forzata. La quantificazione che ne è derivata, posta in sentenza quale risarcimento del danno patito dall'istituto di credito per la perdita del privilegio ipotecario, è corretta, a quella data, nell'ammontare, avendo il Tribunale equiparato il risarcimento del danno alla perdita subìta dal creditore in conseguenza diretta dell'inadempimento del professionista, accertandolo al momento del deposito della pronuncia.
Sotto tale profilo è però da verificare quanto spetti effettivamente alla cessionaria al fine di capire se, con il pagamento di € 65.681,28 in esito all'approvazione del piano di riparto che ha definito l'esecuzione forzata immobiliare n. 670/2012 in danno dei mutuatari (v. documento “o” e nota di trattazione scritta degli appellanti depositati per l'udienza del 26.3.2025) vanti ora un diverso credito rispetto a quello Controparte_2 cristallizzato dalla pronuncia di primo grado e già oggetto di dimidiato pagamento
(pari al 50% della somma di € 378.805,51) da parte degli assicuratori in forza della messa in esecuzione della sentenza. A ben guardare, infatti, quella procedura esecutiva immobiliare instata dalla si riferiva alla pretesa creditoria sottesa al mutuo di P_ credito fondiario stipulato tra da un lato e e CP_6 CP_8 Parte_4 dall'altro in data 14.1.2000, per la somma di € 103.291,38. Tuttavia, l'intervento della
NC creditrice spiegato il 19.7.2017 - sulla base del contratto di Controparte_5 mutuo Rep. 219.604, Racc. 37009, stipulato in data 18.6.2005 - nella cennata procedura esecutiva pendente nei confronti di e , ha documentato, CP_8 Parte_4 attraverso non contestata certificazione notarile (doc. n. 17 del fascicolo della parte appellata), quanto spettava alla quale creditore ipotecario di primo grado, P_ corrispondente alla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno con la pronuncia impugnata (€ 378.805,51).
Dunque, è vero che la cennata sentenza attribuisce alla una somma a titolo P_ risarcitorio, ma è anche vero che a fronte del danno patrimoniale complessivamente subìto dall'istituto di credito ed eziologicamente derivato dall'accertata responsabilità professionale del notaio, la società cessionaria del credito ha comunque ottenuto un rientro patrimoniale derivante dalla ripartizione del credito parzialmente soddisfatto nella procedura esecutiva promossa nei confronti dei mutuatari, a seguito pagina 8 di 12 dell'attivazione, quale titolo autonomo, del rapporto di mutuo fondiario del 2005 (e non del mutuo fondiario del 2000), ossia l'atto giuridico che è stato interessato dall'errata iscrizione ipotecaria e dalla conseguente perdita del privilegio in danno della NC.
Ci si deve porre allora il problema della locupletazione che potrebbe derivare per la
NC (ora la cessionaria se si avallasse l'impostazione per cui la Controparte_2 somma che ha percepito dall'intervento nella procedura esecutiva immobiliare muove da un rapporto di debito-credito che non ha riflessi sull'accertato risarcimento del danno patrimoniale cristallizzato con la sentenza di primo grado.
Il risultato del predetto intervento della creditrice, attraverso il titolo interessato dall'errore commesso dal professionista, comporta invece l'imputazione della somma ottenuta dal piano di riparto (€ 65.681,28) al ristoro del pregiudizio subìto a titolo di danno patrimoniale per la perdita del privilegio ipotecario perché ha ridotto il danno.
Una diversa lettura si risolverebbe in una locupletazione immotivata dell'istituto di credito che si vedrebbe riconosciuta di nuovo, a titolo di risarcimento del danno, la parte della somma che ha già riscosso partecipando all'esecuzione forzata, mentre tale percezione ha comportato una diminuzione del danno. Siffatta problematica ha in parte confuso le ragioni della NC cessionaria che ha, in prima battuta, chiesto l'accertamento di quanto ancora dovuto (con note per la trattazione scritta di p.c. del
22.1.2025) indicando la liquidazione definitiva di € 123.721,47, risultante dalla decurtazione del pagamento della somma (riconosciuta col titolo di primo grado) già soddisfatta dagli assicuratori al 50%, e della somma di € 65.681,28 riveniente dal piano di riparto esecutivo, salvo poi mutare indirizzo e domandare, con note di trattazione del
25.3.2025, che fosse riconosciuto in proprio favore un credito pari ad “€ 189.252,75 di sorte, e non la somma erroneamente indicata con il foglio di precisazione delle conclusioni”.
Ma, come detto, il risarcimento del danno patrimoniale, liquidato prendendo a riferimento proprio la certificazione notarile del credito vantato, cioè quanto rimasto incontestato in sede esecutiva, è stato parzialmente ristorato alla banca per altra via, ovvero a seguito dell'intervento in sede esecutiva e giovandosi della esecutività del piano di riparto, che ha portato all'incameramento effettivo di € 65.681,28 (v. doc. “o” depositato dagli appellanti con note di trattazione scritta di p.c.). Del resto, il privilegio ipotecario nasce a garanzia di un credito, di talché il danno va parametrato alla perdita pagina 9 di 12 di quel credito, cosicché quando il pregiudizio patrimoniale viene in parte ristorato lo stesso deve ricalcolarsi nel suo minor importo.
E la somma accertata a titolo di risarcimento era così composta: € 378.805,51, di cui €
174.540,46 per rate impagate, € 174.444,84 per rate residue del mutuo rivalutate, €
50.609,87 per interessi di mora, € 6.153,00 per interessi di mora es. corr. ed € 57,34 per rateo (v. il doc. n.17 del fascicolo della parte appellata).
Tenendo in considerazione la cristallizzazione di dette somme al momento dell'intervento della creditrice nell'esecuzione immobiliare e i pagamenti effettuati alla mutuante in sede di riparto e dagli assicuratori nelle more della messa in esecuzione della sentenza di primo grado (50% del credito originario di € 378.805,51), la condanna del notaio in favore della società cessionaria e la Controparte_4 Controparte_2 conseguente manleva dell'assicurazione va limitata alla data della presente sentenza alla residua somma di € 123.721,47 (fermo restando il credito originario di € 378.805,51), somma già rivalutata fino a quella data come emerge dalla certificazione notarile depositata dalla creditrice danneggiata nell'esecuzione immobiliare.
Entro questi limiti va allora accolta la domanda formulata dall'appellata CP_2
che ha chiesto la condanna al pagamento del restante importo pari all'ulteriore
[...]
50% della sorte di cui alla sentenza del giudizio di primo grado, di cui però residuano, per le ragioni spiegate, € 123.721,47, non, invece, € 189.252,75, come successivamente indicato dall'appellata. Tale somma, consistendo in un debito di valore, va rivalutata ex officio secondo gli indici annuali Istat, al fine di adeguare il valore della somma tenendo conto dell'inflazione e della variazione del potere d'acquisto della moneta, a decorrere dall'accertamento dell'entità del risarcimento, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di primo grado (15.9.2022), fino alla pubblicazione della presente sentenza, e sulla somma originaria, rivalutata di anno in anno secondo gli stessi indici, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza di primo grado (15.9.2022) fino alla pubblicazione della presente sentenza. Ovviamente con la liquidazione il credito diventa di valuta e sullo stesso sono dovuti gli interessi al tasso legale fino alla soddisfazione.
Essendo la sentenza di primo grado interessata dall'accertamento del minor credito ad oggi vantato dalla società cessionaria in tale misura il titolo di primo grado è
pagina 10 di 12 sostituito dalla presente pronuncia, avendo la sentenza di secondo grado l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di
(cfr. Cass.
8.7.2013 n. 1934; Cass. 27.3.2009 n. 7537; Cass. n. 29205/08; Cass. n. 6911/02).
è comunque soggetto al pagamento della franchigia di € 10.000,00 sulla CP_4 somma residua dovuta dagli assicuratori.
Avuto riguardo all'esito complessivo della lite le spese di entrambi i gradi del giudizio nel rapporto processuale tra (in primo grado la cedente Controparte_2 [...]
e vanno poste a carico di quest'ultimo risultato Controparte_5 Controparte_4 soccombente sulla domanda originaria di risarcimento del danno (soddisfatto solo in parte nel corso del giudizio) mentre vanno compensate nel rapporto processuale tra e le compagnie di assicurazione chiamate in manleva, considerato che esse CP_4 non hanno contrastato la domanda dell'appellato volta a manlevarlo anche per la refusione delle spese legali, e che lo stesso si è costituito in appello semplicemente in adesione alle ragioni delle appellanti insistendo soltanto per la domanda di manleva nei confronti delle stesse. dovrà essere manlevato anche dalla refusione delle spese di lite alla CP_4 cessionaria appellata.
Le spese di lite si liquidano come in dispositivo avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, tenuto conto del valore della causa, dell'importanza e della natura dell'affare, del pregio delle difese, nonché del risultato conseguito, ex art. 4, d.m. n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n.38/2018, e del d.m. n.147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale medio, con esclusione della fase istruttoria nei compensi dell'appello perché non è stata svolta.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia n. 1263/2022, pubblicata in data 15.9.2022, nei cui confronti hanno proposto appello e Parte_1 gli Parte_3
pagina 11 di 12 condanna al pagamento in favore di della Controparte_4 Controparte_2 residua somma di € 123.721,47 (ferme le somme già pagate dalle assicurazioni) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale rivalutata di anno in anno per anno secondo gli indici annuali Istat a decorrere dal 15.9.2022 fino alla pubblicazione della presente sentenza, con interessi al tasso legale sulla somma originaria, rivalutata di anno in anno secondo gli stessi indici, a decorrere dal 15.9.2022 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
condanna in persona del l.r.p.t., e gli Parte_1 Parte_3 [...]
in persona del l.r.p.t., anche in via solidale, a manlevare Pt_3 Controparte_4 al netto della franchigia di € 10.000,00, delle somme che ha pagato o pagherà a
[...]
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e per spese processuali di CP_2 entrambi i gradi del giudizio;
condanna a rifondere le spese di lite del giudizio di primo grado Controparte_4
a (ovvero alla cedente , come liquidate nella Controparte_2 Controparte_5 sentenza di primo grado;
condanna a rifondere le spese di lite del presente grado di Controparte_4 giudizio a che liquida in € 8.433,00 per compensi professionali, oltre il Controparte_2 rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio tra nonché gli e l'assicurato Parte_1 Parte_3
Controparte_4
Perugia, 9.6.2025.
Il Presidente est.
Dott. Claudio Baglioni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 165/2023; promossa da: in persona del Procuratore Speciale del Parte_1
Rappresentante per l'Italia (C.F. ) nonché Parte_2 C.F._1 che hanno assunto il rischio derivante dalla polizza n. 1771506 Parte_3
(P.IVA 10655700150; C.F. ), in persona del procuratore generale del P.IVA_1
Rappresentante Generale per l'Italia, dott. domiciliato per la carica in CP_1
Milano, corso Garibaldi n. 86, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti
Maurizio Gugliotta (p.e.c.: ) e Marco Ferraro Email_1
(p.e.c.: ) ed elettivamente domiciliati presso lo Email_2 studio dei medesimi in Roma, viale Regina Margherita n. 278; appellanti contro
pagina 1 di 12 con socio unico, sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, Controparte_2 capitale sociale € 10.000,00, c.f. e numero di iscrizione nel registro delle imprese di
TR , rappresentata da con sede in Milano P.IVA_2 Controparte_3
Bastioni di Porta Nuova n. 19, c.f. e numero iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi , P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Battisti, ed elettivamente domiciliata in
Foligno (PG), via B. Cairoli n. 38 presso lo studio del suddetto procuratore (p.e.c.:
; Email_3 appellata
e contro
(C.F. - ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_4 C.F._2
Alessandro Bacchi, ed elettivamente domiciliato in Perugia, via Baglioni n. 36, presso lo studio del suddetto difensore (pec: ; Email_4 appellato
Oggetto: azione di accertamento della responsabilità professionale di notaio
Conclusioni delle parti
Come in atti e nelle note per la trattazione scritta depositate per l'udienza del 23.4.2025.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e gli parti della polizza n. Parte_1 Parte_3
1771506, stipulata dall'assicurato hanno impugnato la sentenza Controparte_4 del Tribunale di Perugia n. 1263/2022 (resa nel Proc. R.G. n. 210331/2013), pubblicata il
15.9.2022, con la quale sono stati condannati in manleva a rifondere € 378.805,51 in favore di (già , e quindi Controparte_5 Controparte_6
“ , ora: quale società cessionaria di Controparte_7 Controparte_2 [...] in forza di contratto di cessione di crediti ex artt. 4 e 7.1 l. n. 130/1999, CP_5 concluso il 10.12.2020) a titolo di risarcimento del danno cagionato dall'assicurato, salva la franchigia di € 10.000,00 pattuita a carico dell'assicurato.
Si controverte sulla responsabilità professionale del notaio Controparte_4 incaricato di stipulare un mutuo fondiario in data 18.6.2005, in forza del quale Casse di
Risparmio di Foligno erogava € 300.000,00 ai mutuatari e CP_8 Pt_4
, i quali rilasciavano assenso alla iscrizione di ipoteca in favore della banca
[...]
pagina 2 di 12 erogante su di una villa bifamiliare, asseritamente di loro proprietà, sita in Assisi, via
Martiri delle Foibe 9, distinta al Fg. 99, part. 1106, sub 1.2.3.4, che a seguito di procedura esecutiva nei confronti dei mutuatari, risultava di proprietà di terzi, estranei ad ogni rapporto con l'istituto di credito, mentre i beni di proprietà dei mutuatari, censiti al foglio 99, particella n.1111 – Assisi s.n.c., erano già stati oggetto di iscrizione ipotecaria in favore della in data 25.11.2000. P_
Il gravame è stato proposto per integrare la ricostruzione storica degli avvenimenti sulla base di quanto documentato e chiedere l'accertamento del nesso di causalità tra il danno subìto ed il mancato esperimento, da parte della creditrice, di azioni a tutela dei propri interessi in base alla validità dell'iscrizione ipotecaria oggetto di causa in relazione a parte del compendio oggetto di garanzia.
Col primo motivo e gli hanno Pt_3 Parte_1 Parte_3 censurato la sentenza sostenendo che non sarebbe stata valutata la diversa “sorte” subìta dalle due porzioni della villa bifamiliare offerta in garanzia dai coniugi e CP_8
, ciò che avrebbe condotto a diversa applicazione dei principi che regolano il Pt_4 concorso del creditore nella causazione del danno con diversa valutazione anche della prova. In particolare, hanno dedotto, ad integrazione del compendio istruttorio, che: sulla porzione di villa bifamiliare costituita dai subalterno 5 e 2 (rispettivamente unità abitativa al piano terra, primo e secondo piano, e posto auto), era stato trascritto un preliminare di compravendita in data 26.10.2009, mediante il quale e CP_8 Pt_4 promettevano di venderla a , ma entro i termini non era seguito il Persona_1 definitivo di compravendita, porzione poi oggetto della procedura esecutiva promossa da nel 2012 con prezzo base d'asta di € 214.000,00,; sulla Controparte_6 porzione di villa bifamiliare censita con il subalterno 6 (abitazione ubicata al piano terra, primo e secondo) era stato invece trascritto altro preliminare di compravendita del 16.12.2009 in favore di con stipula successiva dell'atto definitivo in Persona_2 data 14.12.2012 che non conteneva alcuna traccia del pagamento del prezzo, dichiarato in € 100.000, asseritamente effettuato prima del 2.7.2006, anche se riportava i pignoramenti ad istanza di Controparte_5
Col secondo motivo hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1227
c.c., in quanto: non sarebbe stato considerato che l'impossibilità di procedere con la pagina 3 di 12 vendita all'asta della porzione della villa bifamiliare contraddistinta con il numero di subalterno 6 - già pignorata ma oggetto di parziale rinuncia da parte della vista P_ la trascrizione del contratto definitivo di compravendita in adempimento del preliminare trascritto antecedentemente al pignoramento - fosse dipeso dall'inerzia della che non si era attivata per soddisfare le ragioni del proprio credito, ciò che P_ avrebbe dovuto condurre all'affermazione del concorso di colpa della creditrice e, quindi, alla riduzione del danno;
la compravendita immobiliare, attuata in pregiudizio delle ragioni della NC creditrice, avrebbe potuto essere stato oggetto di azione di revocatoria da parte della stessa sulla scorta di elementi concludenti (prezzo di acquisto anomalo e pagato antecedentemente al 2006, di cui non era stata offerta dimostrazione) mentre non si era attivata;
al momento della stipula del definitivo di compravendita da parte del terzo, il 14.11.2012, il pignoramento immobiliare in favore del creditore dei promittenti era già trascritto, in data 24.10.2012, con la conseguenza che, essendo nota l'esistenza del pignoramento in corso per effetto della trascrizione, la NC avrebbe potuto agire in revocatoria, al fine di limitare il danno dalla stessa asseritamente subìto, sicché l'inerzia aveva interrotto il nesso causale con il pregiudizio subìto.
Col terzo motivo di appello gli assicuratori si sono lamentati dell'errata individuazione e quantificazione dei danni, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2697 c.c., e dell'art. 116 c.p.c.. Sotto questo profilo, pendendo la procedura esecutiva R.G.E. n. 670/2012 attivata su parte del compendio offerto in garanzia, e identificato al Catasto al Foglio 99, particella 1111 sub 5 e sub 2, nella quale l'istituto di credito era intervenuto, impossibile sarebbe stato quantificare il danno, mancando l'attualità e la concretezza del pregiudizio subìto, anche in assenza del piano di riparto a chiusura della procedura esecutiva, considerato anche che l'importo (€ 378.805,51), per il quale la era intervenuta nella stessa, non poteva P_ implicare de plano la misura del risarcimento.
Si è costituita in giudizio cessionaria del credito vantato da Controparte_2 [...]
con la mandataria deducendo che: il notaio avrebbe Controparte_5 Controparte_3 potuto rilevare la riconducibilità dell'immobile ipotecato agli effettivi proprietari mediante la consultazione della visura catastale, consentendo alla banca di essere informata dell'esistenza della formalità pregiudizievole, evitando così il danno, ciò che pagina 4 di 12 poneva nel nulla il rilievo secondo cui la NC avrebbe potuto agire in revocatoria del contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto l'immobile pignorato, per limitare le conseguenze dannose;
l'eccezione formulata in tal senso era inammissibile perché tardiva, essendo stata sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale, e comunque destituita di fondamento in quanto i debitori e avevano CP_8 Pt_4 trascritto il preliminare di vendita nell'anno 2009 (tre anni prima che la avviasse P_ la procedura esecutiva) sicché non vi era la dimostrazione che il terzo acquirente (
[...]
fosse a conoscenza, già nel 2009, del debito di e . Per_2 CP_8 Pt_4
Si è poi costituito l'altro appellato per adiuvare le ragioni Controparte_10 degli appellanti ed insistere per la conferma della manleva da parte degli assicuratori.
Le parti hanno depositato note per la trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.4.2025, con ordinanza del 25.4.2025.
Non è oggetto del giudizio l'an della responsabilità del notaio con riguardo all'errata iscrizione ipotecaria, ammessa anche dagli appellanti, quanto piuttosto la quantificazione del danno anche relativamente all'applicazione del concorso di colpa della NC danneggiata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, c.c. L'originaria domanda era volta ad accertare la responsabilità professionale per avere erroneamente iol notaio trascritto l'ipoteca su beni posti a garanzia del mutuo fondiario stipulato tra la CP_11
e , con atto del 28.6.2005, per € 300.000,00, cosicché la CP_8 Parte_4 aveva perso un privilegio ipotecario per € 450.000,00 essendo i beni ipotecati P_
(distinti al catasto urbano del Comune di Assisi al foglio 99, particella 1106 sub. 1-2-3-4) di proprietà di e mentre i beni su cui si sarebbe dovuta Parte_5 CP_12 correttamente iscrivere ipoteca erano identificati al foglio 99, particella 111 sub 1-2-3-4.
Ciò posto, il primo ed il secondo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente avendo il primo ad oggetto la censura di un vizio attinente alla parziale valutazione del compendio istruttorio che va ad incidere, quanto al secondo motivo di gravame, sul negato concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c.
Sotto tale profilo non può condividersi il rilievo per cui la documentazione di causa inerente al subalterno n. 6 (l'abitazione ubicata la piano terra, primo e secondo della villa bifamiliare) avrebbe dovuto condurre la a promuovere azione revocatoria al P_ fine di tutelare le proprie ragioni di credito. Tentare infatti di diminuire l'importo del pagina 5 di 12 danno cagionato all'istituto di credito con un'azione giudiziale, tanto più evocando l'art. 1227 c.c., si inserisce al di fuori del nesso di causalità esistente tra l'evento e il danno cagionato, ciò anche in applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., punti di riferimento ineludibili per valutare l'eziologia, peraltro a consumazione istantanea, del danno provocato dal professionista, perché conseguente ad un errore che ha inciso sull'atto, ovvero l'errata indicazione delle particelle catastali su cui iscrivere ipoteca in favore della stipulante, anche se gli effetti sono stati scoperti dalla anni dopo la P_ verificazione dell'errore, ovvero al momento dell'attivazione dell'esecuzione forzata in danno dei mutuatari.
E se nulla è l'iscrizione ipotecaria l'accertamento del nesso causale tra una condotta commissiva mediante omissione e l'evento di danno è riconducibile agli artt. 40 e 41
c.p., secondo la regola dell'equivalenza causale temperata (v. Cass. n. 5962/2000) applicabile anche all'inadempimento contrattuale rispetto al quale, per vero, la disciplina applicabile si riferisce più precisamente al nesso causale previsto dall'art. 1223 c.c., cioè quello esistente tra evento lesivo e conseguenze dannose (cfr. Cass. n.
16163/2001). Ed il professionista a cui viene richiesta la stesura di un atto pubblico avente ad oggetto un mutuo ipotecario e, quindi, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene, e più in generale delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la visura, costituisce un obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e fa parte dell'oggetto della prestazione professionale, giacché l'obbligo di cui è investito il professionista non si esaurisce nel mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie a conferire serietà e certezza all'atto giuridico da rogare, assicurando cioè il compimento dello scopo tipico dell'atto stesso ed il risultato pratico voluto dalle parti, con la conseguenza che l'inosservanza delle regole poste a tale presidio sfocia in responsabilità da negligenza o imprudenza, cioè alla violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve (cfr. Cass. n. 264/2006).
L'eccezione spesa in tal senso - mera difesa ammissibile perché non afflitta da tardività, come sostenuto dalla appellata, in quanto tesa ad avvalorare la P_ diminuzione del danno secondo il concorso di colpa del danneggiato, ovvero ciò che gli pagina 6 di 12 assicuratori hanno dedotto con la prima difesa utile esplicata con la costituzione nel giudizio che precede - va disattesa perché i debitori dell'istituto di credito avevano trascritto il preliminare di compravendita immobiliare riferito alla porzione della villa bifamiliare nel 2009 (tre anni prima dell'esecuzione forzata immobiliare intrapresa da
, fatto questo comune alle parti ed incontestato, con successiva stipula del CP_6 definitivo di compravendita del 14.12.2012, ossia successivamente alla notifica del pignoramento immobiliare di CP_6
Va notato anche che difetta il presupposto fondante l'eventuale azione revocatoria ordinaria dell'atto di compravendita immobiliare stipulato tra i debitori/mutuatari e l'acquirente della porzione immobiliare in quanto: il promissario Persona_2 acquirente avrebbe dovuto conoscere o conosceva il pregiudizio che l'atto di disposizione avrebbe arrecato al creditore;
la parte che ha avanzato l'eccezione avrebbe dovuto, pur se in via ipotetica, dimostrare il fondamento dei presupposti a sostegno dell'azione revocatoria che la avrebbe potuto esperire per essere positivamente P_ soddisfatta, ciò che manca rimanendo insufficiente la mancata asserita dimostrazione del pagamento del prezzo convenuto per la compravendita. Inoltre, il subalterno 6, oggetto di compravendita, è alieno all'iscrizione ipotecaria richiesta dalla P_ avvenuta sui beni, distinti al catasto urbano del Comune di Assisi al foglio 99, particella
1106, sub. 1-2-3-4, di proprietà di terzi, ciò in cui è consistito l'errore del professionista.
Dunque, la scelta di azionare la revocatoria ordinaria per soddisfare il proprio credito (o parte di esso) a fronte di un pregiudizio che, però, deriva da altra condotta inadempiente, appartiene al soggetto titolare dell'eventuale diritto, escludendo per ciò stesso, che la mancata attivazione (peraltro in difetto di prova dei presupposti) possa essere letta come concorso di colpa del danneggiato. Non è allora configurabile alcuna violazione della valutazione del compendio istruttorio tale da incidere sulla positiva applicazione del concorso di colpa del danneggiato, di talché il primo ed il secondo motivo di gravame, così unitariamente valutati, vanno disattesi.
Venendo al terzo motivo di appello, sulla quantificazione del danno subìto, occorre svolgere alcune precisazioni.
La certificazione notarile con la quale aveva promosso Controparte_5
l'intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. 670/2012 R.G. Es. Imm. e la nota di pagina 7 di 12 precisazione del credito in quel momento azionato è atto rimasto incontestato sin dall'inizio dell'esecuzione forzata. La quantificazione che ne è derivata, posta in sentenza quale risarcimento del danno patito dall'istituto di credito per la perdita del privilegio ipotecario, è corretta, a quella data, nell'ammontare, avendo il Tribunale equiparato il risarcimento del danno alla perdita subìta dal creditore in conseguenza diretta dell'inadempimento del professionista, accertandolo al momento del deposito della pronuncia.
Sotto tale profilo è però da verificare quanto spetti effettivamente alla cessionaria al fine di capire se, con il pagamento di € 65.681,28 in esito all'approvazione del piano di riparto che ha definito l'esecuzione forzata immobiliare n. 670/2012 in danno dei mutuatari (v. documento “o” e nota di trattazione scritta degli appellanti depositati per l'udienza del 26.3.2025) vanti ora un diverso credito rispetto a quello Controparte_2 cristallizzato dalla pronuncia di primo grado e già oggetto di dimidiato pagamento
(pari al 50% della somma di € 378.805,51) da parte degli assicuratori in forza della messa in esecuzione della sentenza. A ben guardare, infatti, quella procedura esecutiva immobiliare instata dalla si riferiva alla pretesa creditoria sottesa al mutuo di P_ credito fondiario stipulato tra da un lato e e CP_6 CP_8 Parte_4 dall'altro in data 14.1.2000, per la somma di € 103.291,38. Tuttavia, l'intervento della
NC creditrice spiegato il 19.7.2017 - sulla base del contratto di Controparte_5 mutuo Rep. 219.604, Racc. 37009, stipulato in data 18.6.2005 - nella cennata procedura esecutiva pendente nei confronti di e , ha documentato, CP_8 Parte_4 attraverso non contestata certificazione notarile (doc. n. 17 del fascicolo della parte appellata), quanto spettava alla quale creditore ipotecario di primo grado, P_ corrispondente alla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno con la pronuncia impugnata (€ 378.805,51).
Dunque, è vero che la cennata sentenza attribuisce alla una somma a titolo P_ risarcitorio, ma è anche vero che a fronte del danno patrimoniale complessivamente subìto dall'istituto di credito ed eziologicamente derivato dall'accertata responsabilità professionale del notaio, la società cessionaria del credito ha comunque ottenuto un rientro patrimoniale derivante dalla ripartizione del credito parzialmente soddisfatto nella procedura esecutiva promossa nei confronti dei mutuatari, a seguito pagina 8 di 12 dell'attivazione, quale titolo autonomo, del rapporto di mutuo fondiario del 2005 (e non del mutuo fondiario del 2000), ossia l'atto giuridico che è stato interessato dall'errata iscrizione ipotecaria e dalla conseguente perdita del privilegio in danno della NC.
Ci si deve porre allora il problema della locupletazione che potrebbe derivare per la
NC (ora la cessionaria se si avallasse l'impostazione per cui la Controparte_2 somma che ha percepito dall'intervento nella procedura esecutiva immobiliare muove da un rapporto di debito-credito che non ha riflessi sull'accertato risarcimento del danno patrimoniale cristallizzato con la sentenza di primo grado.
Il risultato del predetto intervento della creditrice, attraverso il titolo interessato dall'errore commesso dal professionista, comporta invece l'imputazione della somma ottenuta dal piano di riparto (€ 65.681,28) al ristoro del pregiudizio subìto a titolo di danno patrimoniale per la perdita del privilegio ipotecario perché ha ridotto il danno.
Una diversa lettura si risolverebbe in una locupletazione immotivata dell'istituto di credito che si vedrebbe riconosciuta di nuovo, a titolo di risarcimento del danno, la parte della somma che ha già riscosso partecipando all'esecuzione forzata, mentre tale percezione ha comportato una diminuzione del danno. Siffatta problematica ha in parte confuso le ragioni della NC cessionaria che ha, in prima battuta, chiesto l'accertamento di quanto ancora dovuto (con note per la trattazione scritta di p.c. del
22.1.2025) indicando la liquidazione definitiva di € 123.721,47, risultante dalla decurtazione del pagamento della somma (riconosciuta col titolo di primo grado) già soddisfatta dagli assicuratori al 50%, e della somma di € 65.681,28 riveniente dal piano di riparto esecutivo, salvo poi mutare indirizzo e domandare, con note di trattazione del
25.3.2025, che fosse riconosciuto in proprio favore un credito pari ad “€ 189.252,75 di sorte, e non la somma erroneamente indicata con il foglio di precisazione delle conclusioni”.
Ma, come detto, il risarcimento del danno patrimoniale, liquidato prendendo a riferimento proprio la certificazione notarile del credito vantato, cioè quanto rimasto incontestato in sede esecutiva, è stato parzialmente ristorato alla banca per altra via, ovvero a seguito dell'intervento in sede esecutiva e giovandosi della esecutività del piano di riparto, che ha portato all'incameramento effettivo di € 65.681,28 (v. doc. “o” depositato dagli appellanti con note di trattazione scritta di p.c.). Del resto, il privilegio ipotecario nasce a garanzia di un credito, di talché il danno va parametrato alla perdita pagina 9 di 12 di quel credito, cosicché quando il pregiudizio patrimoniale viene in parte ristorato lo stesso deve ricalcolarsi nel suo minor importo.
E la somma accertata a titolo di risarcimento era così composta: € 378.805,51, di cui €
174.540,46 per rate impagate, € 174.444,84 per rate residue del mutuo rivalutate, €
50.609,87 per interessi di mora, € 6.153,00 per interessi di mora es. corr. ed € 57,34 per rateo (v. il doc. n.17 del fascicolo della parte appellata).
Tenendo in considerazione la cristallizzazione di dette somme al momento dell'intervento della creditrice nell'esecuzione immobiliare e i pagamenti effettuati alla mutuante in sede di riparto e dagli assicuratori nelle more della messa in esecuzione della sentenza di primo grado (50% del credito originario di € 378.805,51), la condanna del notaio in favore della società cessionaria e la Controparte_4 Controparte_2 conseguente manleva dell'assicurazione va limitata alla data della presente sentenza alla residua somma di € 123.721,47 (fermo restando il credito originario di € 378.805,51), somma già rivalutata fino a quella data come emerge dalla certificazione notarile depositata dalla creditrice danneggiata nell'esecuzione immobiliare.
Entro questi limiti va allora accolta la domanda formulata dall'appellata CP_2
che ha chiesto la condanna al pagamento del restante importo pari all'ulteriore
[...]
50% della sorte di cui alla sentenza del giudizio di primo grado, di cui però residuano, per le ragioni spiegate, € 123.721,47, non, invece, € 189.252,75, come successivamente indicato dall'appellata. Tale somma, consistendo in un debito di valore, va rivalutata ex officio secondo gli indici annuali Istat, al fine di adeguare il valore della somma tenendo conto dell'inflazione e della variazione del potere d'acquisto della moneta, a decorrere dall'accertamento dell'entità del risarcimento, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di primo grado (15.9.2022), fino alla pubblicazione della presente sentenza, e sulla somma originaria, rivalutata di anno in anno secondo gli stessi indici, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza di primo grado (15.9.2022) fino alla pubblicazione della presente sentenza. Ovviamente con la liquidazione il credito diventa di valuta e sullo stesso sono dovuti gli interessi al tasso legale fino alla soddisfazione.
Essendo la sentenza di primo grado interessata dall'accertamento del minor credito ad oggi vantato dalla società cessionaria in tale misura il titolo di primo grado è
pagina 10 di 12 sostituito dalla presente pronuncia, avendo la sentenza di secondo grado l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di
(cfr. Cass.
8.7.2013 n. 1934; Cass. 27.3.2009 n. 7537; Cass. n. 29205/08; Cass. n. 6911/02).
è comunque soggetto al pagamento della franchigia di € 10.000,00 sulla CP_4 somma residua dovuta dagli assicuratori.
Avuto riguardo all'esito complessivo della lite le spese di entrambi i gradi del giudizio nel rapporto processuale tra (in primo grado la cedente Controparte_2 [...]
e vanno poste a carico di quest'ultimo risultato Controparte_5 Controparte_4 soccombente sulla domanda originaria di risarcimento del danno (soddisfatto solo in parte nel corso del giudizio) mentre vanno compensate nel rapporto processuale tra e le compagnie di assicurazione chiamate in manleva, considerato che esse CP_4 non hanno contrastato la domanda dell'appellato volta a manlevarlo anche per la refusione delle spese legali, e che lo stesso si è costituito in appello semplicemente in adesione alle ragioni delle appellanti insistendo soltanto per la domanda di manleva nei confronti delle stesse. dovrà essere manlevato anche dalla refusione delle spese di lite alla CP_4 cessionaria appellata.
Le spese di lite si liquidano come in dispositivo avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, tenuto conto del valore della causa, dell'importanza e della natura dell'affare, del pregio delle difese, nonché del risultato conseguito, ex art. 4, d.m. n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n.38/2018, e del d.m. n.147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale medio, con esclusione della fase istruttoria nei compensi dell'appello perché non è stata svolta.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia n. 1263/2022, pubblicata in data 15.9.2022, nei cui confronti hanno proposto appello e Parte_1 gli Parte_3
pagina 11 di 12 condanna al pagamento in favore di della Controparte_4 Controparte_2 residua somma di € 123.721,47 (ferme le somme già pagate dalle assicurazioni) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale rivalutata di anno in anno per anno secondo gli indici annuali Istat a decorrere dal 15.9.2022 fino alla pubblicazione della presente sentenza, con interessi al tasso legale sulla somma originaria, rivalutata di anno in anno secondo gli stessi indici, a decorrere dal 15.9.2022 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
condanna in persona del l.r.p.t., e gli Parte_1 Parte_3 [...]
in persona del l.r.p.t., anche in via solidale, a manlevare Pt_3 Controparte_4 al netto della franchigia di € 10.000,00, delle somme che ha pagato o pagherà a
[...]
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e per spese processuali di CP_2 entrambi i gradi del giudizio;
condanna a rifondere le spese di lite del giudizio di primo grado Controparte_4
a (ovvero alla cedente , come liquidate nella Controparte_2 Controparte_5 sentenza di primo grado;
condanna a rifondere le spese di lite del presente grado di Controparte_4 giudizio a che liquida in € 8.433,00 per compensi professionali, oltre il Controparte_2 rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio tra nonché gli e l'assicurato Parte_1 Parte_3
Controparte_4
Perugia, 9.6.2025.
Il Presidente est.
Dott. Claudio Baglioni
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