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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte di Appello così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
Ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 543/2023 RGAC
vertente tra
rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo De Parte_1
Santis presso il cui studio sito in Catanzaro alla Via P. L. Rossi è
elettivamente domiciliata.
Appellante
e
rappresentato e difeso dall'avv. Antonia E_
Quattromini e dall'avv. Salvatore Carluccio ed elettivamente domiciliato presso la Consulta Giuridica dell' Controparte_2
aderente alla Controparte_3 con Sede Calabria in Praia a Mare (CS) alla Via Luigi
[...]
Giugni, 8.
Appellato
Conclusioni
Per l'appellante : “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Parte_1
Appello adita, contrariis reiectiis, in via pregiudiziale e cautelare,
sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza
impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
̶ in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
118/2023 emessa dal Tribunale di Paola, Sezione Civile, Giudice Dott.
Antonio Scortecci, nell'ambito del giudizio N.R.G. 510|/2019, depositata in cancelleria in data 20/02/2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: "
Voglia l'On. Tribunale adito, in accoglimento delle superiori eccezioni e deduzioni, revocare, annullare e/o dichiarare privo di ogni effetto giuridico,
per le ragioni esposte in narrativa, il decreto ingiuntivo opposto n. 75/19
siccome infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese, competenze
e onorari di entrambi i giudizi"
Per l'appellato “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello E_
adita, contrariis reiectiis, riservata ogni ulteriore ragione, diritto ed azione da far valere in questa come in ogni altra separata competente sede, atteso che la presente causa venga trattenuta in decisione, così giudicare: in via preliminare e pregiudiziale, in rito:
1. rigettare l'istanza di sospensione cautelare, comunque, infondata in fatto ed in diritto per i motivi ampiamente esposti, dedotti ed argomentati nel presente atto nonché come già avuto modo di pronunciarsi il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Paola nel rigetto dell'istanza di sospensione in sede di opposizione all'esecuzione nel procedimento rubricato al R.G. ESM N. 140/2023 definito con accoglimento dell'istanza di assegnazione in data 3 luglio 2023. 2. dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. atteso che l'impugnazione “non ha una ragionevole probabilità di essere accolta” tale da pervenire alla definizione del processo già nella fase iniziale, con la necessità di consentire alle parti di esporre oralmente al Collegio le ragioni favorevoli o contrarie a un tale esito. Nel merito:
3. dichiarare inammissibile e, comunque, per l'effetto rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto da in p.l.r.p.t avverso la sentenza n. 118/2023 Parte_1
del Tribunale di Paola.
4. rigettare tutte le domande ex adverso proposte per essere infondate in fatto ed in diritto per le ragioni ed i motivi sopra esposti e comunque sfornite di qualsivoglia onere probatorio da parte appellante. In
ipotesi e in stretto subordine: A. accertare e dichiarare Parte_1 in p.l.r.p.t., responsabile dei danni subiti e subendi dal sig.
[...]
per come illustrati in comparsa nei motivi in fatto ed in CP_1
diritto con i dovuti adeguamenti anche rispetto al procedimento di prime cure e, per l'effetto, condannare, secondo equità e giusta quantificazione per le spese liquidate nel procedimento di ingiunzione della fase monitoria rubricato R.G.N. 1887/2018 in € 406,50 per spese ed € 2.135,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, c.p.a., i.v.a. ed imposte di registro come per legge tenuto conto dell'Avviso di Liquidazione dell'ADE n. 2019/007/DI/000000075/0/001, altresì condannare in p.l.r.p.t. a corrisponderne il dovuto Parte_1
pagamento degli interessi di mora calcolati dall'Agenzia delle Entrate in
Euro 42.089,00 oltre all'imposta di registro di € 4.195,00 calcolata con aliquota del 3% sulla somma complessiva di € 139.836,75, interessi per come richiesti da domanda concessa per l'esecuzione provvisoria dell'ordinanza del 20.12.2020 per l'importo percepito di € 97.747,75 a titolo rimborso quale somma non contestata ed incassata Parte_2
in data 8 gennaio 2021 e/o della somma minore o maggiore che risulterà di giustizia, beninteso previo sempre riconoscimento degli interessi ex D. Lgs.
N. 231 del 5.10.2002, nonché interessi legali e interessi ex art. 1284 4° comma c.c., maturati, dovuti e maturandi sulla sorte sino al saldo effettivo con rivalutazione annuale del capitale in base al disposto della Suprema
Corte “Cass. Civ. Sez. Unite 17/02/95 n. 1712”
B. accertare e dichiarare in p.l.r.p.t., responsabile Parte_1
dell'abuso del processo e della lite temeraria di controparte ai sensi dell'art. 96 C.P.C., secondo l'applicazione dell'ultimo comma, in danno del sig.
per come argomentato nelle motivazioni in E_ comparsa, per l'effetto, condannare secondo equità e giusta quantificazione nella misura ritenuta di giustizia e comunque nei limiti della sua competenza anche con valutazione equitativa ancorché alla luce del principio di diritto espresso dalla Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012, appare essere quella pari al triplo delle spese di lite liquidate ai sensi del D.M. n. 55
del 2014 e s.m.i. per lo scaglione di valore tra Euro 52.000,01 ed Euro
260.000,00.
In ogni caso: condannare in p.l.r.p.t., ex art. 91 c.p.c. Parte_1
alla refusione delle spese di lite, ex D.M. 147/2022 secondo il valore della controversia e lo scaglione di riferimento da € 52.001 a € 260.000, oltre spese forfettarie ex art. 15 l.p., c.p.a ed i.v.a come per legge del primo e secondo procedimento.
In fatto ed in diritto con atto di citazione del 28.3.2019 ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 75/2019, emesso dal Tribunale di Paola il 19.02.2019, con il quale le è stato intimato di pagare la somma di
€ 189.961,79, oltre interessi e spese di procedura in favore del sig.
[...]
, quale rimborso di quindici buoni fruttiferi postali emessi E_
tra gli anni 1984 e 1986, sulla base di interessi riportati sui medesimi buoni secondo le serie di originaria appartenenza O e P.
La società intimata, a fondamento della spiegata opposizione contro il decreto ingiuntivo de quo, eccepiva la legittimità della variazione in peius
dei tassi di interessi riportati sui buoni, serie O e P, emessi prima del DM
13.06.1986, sulla base dell'art. 171 dpr 156/1973 (nel testo vigente all'epoca dell'emissione dei medesimi buoni) e la legittima applicazione dei tassi di interesse previsti dal D.M. 13.06.1986 sui buoni successivamente emessi su modelli già stampati secondo la serie P, ma con sopra apposto il timbro Q/P, in conformità all'art. 5 del citato DM. In ragione di ciò affermava che sarebbe spettata all'opposto la minore somma di € 97.747,75, senza ulteriori interessi o rivalutazione, e ribadiva l'insussistenza della propria responsabilità contrattuale.
Con la costituzione nel giudizio di merito di primo grado, il sig.
[...]
chiedeva il rigetto dell'opposizione ed in subordine la E_
condanna dell'opponente al risarcimento dei danni o, in via ulteriormente gradata, al pagamento della somma dovuta per arricchimento senza causa,
eccependo la prevalenza della letterale previsione dei tassi di interesse rispetto alle disposizioni contenute nei decreti ministeriali. Il sig. CP_1
eccepiva, altresì, l'illegittima variazione in peius dei predetti tassi come stabilito con il DM del 13.6.1986, in quanto la stessa è retroattiva e risulta essere in contrasto con la normativa prevista negli artt. 117 e 118 TUB per i buoni emessi prima, nonché in contrasto con la previsione letterale scritta in calce sugli stessi buoni postali.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta da revocava il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto in quanto riteneva che per tutti i buoni per cui è causa dovessero applicarsi, a decorrere dal 1° luglio 1986, i tassi d'interesse previsti dal DM del 13.06.1986, e che all'opposto dovesse essere corrisposta una somma complessiva pari ad € 97.747,75.
Secondo il Giudice di prime cure, infatti, la non corresponsione di questa somma dovuta al sig. da parte di E_ [...]
doveva essere configurata come inadempimento Parte_1 contrattuale, determinando conseguentemente un risarcimento danni per equivalente, oltre agli interessi legali ex art. 1284, 4° comma, c.c., dalla domanda al soddisfo. Secondo lo stesso giudice, inoltre, non era dovuta,
invece, la rivalutazione per il credito pecuniario di valuta in mancanza di dimostrazione del maggior danno ex art. 1224, 2° comma c.c. così come non era possibile configurare un arricchimento senza causa in considerazione della legittima applicazione degli interessi previsti dal DM del 13.06.1986.
Infine, per la soccombenza della lite, la condanna al pagamento delle spese di giudizio veniva posta a carico dell'opponente nella misura congrua (alla luce dei parametri di cui al DM 55/2014 per i procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al quinto scaglione di valore) di €
11.268,00 per compenso (pari alla sommatoria di € 2.552,00 € 1.628,00 €
2.835,00 ed € 4.253,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), oltre il rimborso forfettario (pari al 15 % del compenso), IVA e CPA (come per legge).
Con atto di citazione del 20 marzo 2023 l'avv. Giancarlo De Santis proponeva gravame avverso la sentenza n. 118/2023, pubblicata in data 20
febbraio 2023 dal Tribunale di Paola nei confronti del sig. E_
.
[...]
In data 31 luglio 2023 si costituiva a mezzo del proprio difensore il sig.
[...]
che insisteva per la conferma della decisione del primo E_
giudice e, in subordine, chiedeva la condanna della controparte al risarcimento dei danni per inadempimento e dei danni per lite temeraria.
All'udienza istruttoria dell'11 settembre 2023 veniva concesso termine di dieci giorni per il deposito di note, che venivano depositate da entrambe le parti in causa. All'udienza dell'8 luglio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con un unico motivo di impugnazione la a censurato la Parte_1
decisione del Tribunale di Paola nella parte in cui, dopo aver verificato che i buoni postali fruttiferi acquistati dal signor E_
riportavano il timbro “serie Q/P” e che, per tale ragione, per gli stessi avrebbero dovuto trovare applicazione gli interessi previsti dal D.M.
13.6.1986 con un credito del sottoscrittore pari ad € 97.747,75, ha erroneamente affermato che la parte ingiunta non aveva corrisposto detta somma e che, pertanto, doveva essere condannata al pagamento della stessa, oltre interessi al tasso legale dalla domanda. L'appellante, sul punto, ha segnalato che l'obbligazione era stata adempiuta a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo e della presentazione dei buoni fruttiferi da parte del sottoscrittore, evidenziando che la circostanza, indicata con precisione nelle note depositate all'udienza del 22.3.2021, nella memoria, III termine, art. 183 VI comma c.p.c. del 23.7.2021, nelle note depositate all'udienza del
16.2.2023, nella memoria conclusionale, era stata confermata dalla controparte nelle note depositate per l'udienza del 28.10.2022 e nelle note depositate per l'udienza del 16.2.2023.
La censura è fondata e merita accoglimento.
L'avvenuto pagamento della somma di € 97.747,75 (somma riportata nella sentenza n. 118/2023 del Tribunale di Paola), a seguito della notificazione del decreto ingiuntivo opposto, rappresenta un fatto non contestato dal signor ed espressamente confermato nelle note E_
difensive depositate per l'udienza del 28.10.2022 e per l'udienza del
16.2.2023. E, posto che era contrattualmente previsto che i buoni fruttiferi in esame dovessero essere rimborsati a richiesta del sottoscrittore e dietro presentazione dei titoli e che, nel caso in esame, nessuna richiesta formale risulta essere stata effettuata prima della notificazione del decreto ingiuntivo, nessun significativo ritardo nell'adempimento può essere addebitato alla , che ha correttamente adempiuto le Parte_1
obbligazioni assunte.
L'accoglimento del motivo di impugnazione della Parte_1
assorbe le questioni prospettate in via subordinata dall'appellato e priva di fondamento la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c..
La soluzione adottata conduce a ritenere giusta la compensazione delle spese del primo grado di giudizio mentre le spese del presente grado vengono poste a carico dell'appellato soccombente nella misura determinata in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., nei confronti del signor , E_
avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 118 del 20.2.2023, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n. 75/2019 del Tribunale di Paola e dichiara che la Pt_1 [...]
ha correttamente adempiuto le obbligazioni assunte nei confronti Pt_1
del signor;
E_
-compensa le spese del primo grado di giudizio;
-condanna al pagamento delle spese del presente E_
grado di giudizio a favore della , liquidate in complessivi Parte_1
€ 3.750,00, oltre spese generali, IVA e CAP.
Così deciso a Catanzaro il 10.12.2024.
Il presidente est.
Dott. Alberto Nicola Filardo
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte di Appello così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
Ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 543/2023 RGAC
vertente tra
rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo De Parte_1
Santis presso il cui studio sito in Catanzaro alla Via P. L. Rossi è
elettivamente domiciliata.
Appellante
e
rappresentato e difeso dall'avv. Antonia E_
Quattromini e dall'avv. Salvatore Carluccio ed elettivamente domiciliato presso la Consulta Giuridica dell' Controparte_2
aderente alla Controparte_3 con Sede Calabria in Praia a Mare (CS) alla Via Luigi
[...]
Giugni, 8.
Appellato
Conclusioni
Per l'appellante : “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Parte_1
Appello adita, contrariis reiectiis, in via pregiudiziale e cautelare,
sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza
impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
̶ in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
118/2023 emessa dal Tribunale di Paola, Sezione Civile, Giudice Dott.
Antonio Scortecci, nell'ambito del giudizio N.R.G. 510|/2019, depositata in cancelleria in data 20/02/2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: "
Voglia l'On. Tribunale adito, in accoglimento delle superiori eccezioni e deduzioni, revocare, annullare e/o dichiarare privo di ogni effetto giuridico,
per le ragioni esposte in narrativa, il decreto ingiuntivo opposto n. 75/19
siccome infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese, competenze
e onorari di entrambi i giudizi"
Per l'appellato “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello E_
adita, contrariis reiectiis, riservata ogni ulteriore ragione, diritto ed azione da far valere in questa come in ogni altra separata competente sede, atteso che la presente causa venga trattenuta in decisione, così giudicare: in via preliminare e pregiudiziale, in rito:
1. rigettare l'istanza di sospensione cautelare, comunque, infondata in fatto ed in diritto per i motivi ampiamente esposti, dedotti ed argomentati nel presente atto nonché come già avuto modo di pronunciarsi il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Paola nel rigetto dell'istanza di sospensione in sede di opposizione all'esecuzione nel procedimento rubricato al R.G. ESM N. 140/2023 definito con accoglimento dell'istanza di assegnazione in data 3 luglio 2023. 2. dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. atteso che l'impugnazione “non ha una ragionevole probabilità di essere accolta” tale da pervenire alla definizione del processo già nella fase iniziale, con la necessità di consentire alle parti di esporre oralmente al Collegio le ragioni favorevoli o contrarie a un tale esito. Nel merito:
3. dichiarare inammissibile e, comunque, per l'effetto rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto da in p.l.r.p.t avverso la sentenza n. 118/2023 Parte_1
del Tribunale di Paola.
4. rigettare tutte le domande ex adverso proposte per essere infondate in fatto ed in diritto per le ragioni ed i motivi sopra esposti e comunque sfornite di qualsivoglia onere probatorio da parte appellante. In
ipotesi e in stretto subordine: A. accertare e dichiarare Parte_1 in p.l.r.p.t., responsabile dei danni subiti e subendi dal sig.
[...]
per come illustrati in comparsa nei motivi in fatto ed in CP_1
diritto con i dovuti adeguamenti anche rispetto al procedimento di prime cure e, per l'effetto, condannare, secondo equità e giusta quantificazione per le spese liquidate nel procedimento di ingiunzione della fase monitoria rubricato R.G.N. 1887/2018 in € 406,50 per spese ed € 2.135,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, c.p.a., i.v.a. ed imposte di registro come per legge tenuto conto dell'Avviso di Liquidazione dell'ADE n. 2019/007/DI/000000075/0/001, altresì condannare in p.l.r.p.t. a corrisponderne il dovuto Parte_1
pagamento degli interessi di mora calcolati dall'Agenzia delle Entrate in
Euro 42.089,00 oltre all'imposta di registro di € 4.195,00 calcolata con aliquota del 3% sulla somma complessiva di € 139.836,75, interessi per come richiesti da domanda concessa per l'esecuzione provvisoria dell'ordinanza del 20.12.2020 per l'importo percepito di € 97.747,75 a titolo rimborso quale somma non contestata ed incassata Parte_2
in data 8 gennaio 2021 e/o della somma minore o maggiore che risulterà di giustizia, beninteso previo sempre riconoscimento degli interessi ex D. Lgs.
N. 231 del 5.10.2002, nonché interessi legali e interessi ex art. 1284 4° comma c.c., maturati, dovuti e maturandi sulla sorte sino al saldo effettivo con rivalutazione annuale del capitale in base al disposto della Suprema
Corte “Cass. Civ. Sez. Unite 17/02/95 n. 1712”
B. accertare e dichiarare in p.l.r.p.t., responsabile Parte_1
dell'abuso del processo e della lite temeraria di controparte ai sensi dell'art. 96 C.P.C., secondo l'applicazione dell'ultimo comma, in danno del sig.
per come argomentato nelle motivazioni in E_ comparsa, per l'effetto, condannare secondo equità e giusta quantificazione nella misura ritenuta di giustizia e comunque nei limiti della sua competenza anche con valutazione equitativa ancorché alla luce del principio di diritto espresso dalla Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012, appare essere quella pari al triplo delle spese di lite liquidate ai sensi del D.M. n. 55
del 2014 e s.m.i. per lo scaglione di valore tra Euro 52.000,01 ed Euro
260.000,00.
In ogni caso: condannare in p.l.r.p.t., ex art. 91 c.p.c. Parte_1
alla refusione delle spese di lite, ex D.M. 147/2022 secondo il valore della controversia e lo scaglione di riferimento da € 52.001 a € 260.000, oltre spese forfettarie ex art. 15 l.p., c.p.a ed i.v.a come per legge del primo e secondo procedimento.
In fatto ed in diritto con atto di citazione del 28.3.2019 ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 75/2019, emesso dal Tribunale di Paola il 19.02.2019, con il quale le è stato intimato di pagare la somma di
€ 189.961,79, oltre interessi e spese di procedura in favore del sig.
[...]
, quale rimborso di quindici buoni fruttiferi postali emessi E_
tra gli anni 1984 e 1986, sulla base di interessi riportati sui medesimi buoni secondo le serie di originaria appartenenza O e P.
La società intimata, a fondamento della spiegata opposizione contro il decreto ingiuntivo de quo, eccepiva la legittimità della variazione in peius
dei tassi di interessi riportati sui buoni, serie O e P, emessi prima del DM
13.06.1986, sulla base dell'art. 171 dpr 156/1973 (nel testo vigente all'epoca dell'emissione dei medesimi buoni) e la legittima applicazione dei tassi di interesse previsti dal D.M. 13.06.1986 sui buoni successivamente emessi su modelli già stampati secondo la serie P, ma con sopra apposto il timbro Q/P, in conformità all'art. 5 del citato DM. In ragione di ciò affermava che sarebbe spettata all'opposto la minore somma di € 97.747,75, senza ulteriori interessi o rivalutazione, e ribadiva l'insussistenza della propria responsabilità contrattuale.
Con la costituzione nel giudizio di merito di primo grado, il sig.
[...]
chiedeva il rigetto dell'opposizione ed in subordine la E_
condanna dell'opponente al risarcimento dei danni o, in via ulteriormente gradata, al pagamento della somma dovuta per arricchimento senza causa,
eccependo la prevalenza della letterale previsione dei tassi di interesse rispetto alle disposizioni contenute nei decreti ministeriali. Il sig. CP_1
eccepiva, altresì, l'illegittima variazione in peius dei predetti tassi come stabilito con il DM del 13.6.1986, in quanto la stessa è retroattiva e risulta essere in contrasto con la normativa prevista negli artt. 117 e 118 TUB per i buoni emessi prima, nonché in contrasto con la previsione letterale scritta in calce sugli stessi buoni postali.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta da revocava il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto in quanto riteneva che per tutti i buoni per cui è causa dovessero applicarsi, a decorrere dal 1° luglio 1986, i tassi d'interesse previsti dal DM del 13.06.1986, e che all'opposto dovesse essere corrisposta una somma complessiva pari ad € 97.747,75.
Secondo il Giudice di prime cure, infatti, la non corresponsione di questa somma dovuta al sig. da parte di E_ [...]
doveva essere configurata come inadempimento Parte_1 contrattuale, determinando conseguentemente un risarcimento danni per equivalente, oltre agli interessi legali ex art. 1284, 4° comma, c.c., dalla domanda al soddisfo. Secondo lo stesso giudice, inoltre, non era dovuta,
invece, la rivalutazione per il credito pecuniario di valuta in mancanza di dimostrazione del maggior danno ex art. 1224, 2° comma c.c. così come non era possibile configurare un arricchimento senza causa in considerazione della legittima applicazione degli interessi previsti dal DM del 13.06.1986.
Infine, per la soccombenza della lite, la condanna al pagamento delle spese di giudizio veniva posta a carico dell'opponente nella misura congrua (alla luce dei parametri di cui al DM 55/2014 per i procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al quinto scaglione di valore) di €
11.268,00 per compenso (pari alla sommatoria di € 2.552,00 € 1.628,00 €
2.835,00 ed € 4.253,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), oltre il rimborso forfettario (pari al 15 % del compenso), IVA e CPA (come per legge).
Con atto di citazione del 20 marzo 2023 l'avv. Giancarlo De Santis proponeva gravame avverso la sentenza n. 118/2023, pubblicata in data 20
febbraio 2023 dal Tribunale di Paola nei confronti del sig. E_
.
[...]
In data 31 luglio 2023 si costituiva a mezzo del proprio difensore il sig.
[...]
che insisteva per la conferma della decisione del primo E_
giudice e, in subordine, chiedeva la condanna della controparte al risarcimento dei danni per inadempimento e dei danni per lite temeraria.
All'udienza istruttoria dell'11 settembre 2023 veniva concesso termine di dieci giorni per il deposito di note, che venivano depositate da entrambe le parti in causa. All'udienza dell'8 luglio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con un unico motivo di impugnazione la a censurato la Parte_1
decisione del Tribunale di Paola nella parte in cui, dopo aver verificato che i buoni postali fruttiferi acquistati dal signor E_
riportavano il timbro “serie Q/P” e che, per tale ragione, per gli stessi avrebbero dovuto trovare applicazione gli interessi previsti dal D.M.
13.6.1986 con un credito del sottoscrittore pari ad € 97.747,75, ha erroneamente affermato che la parte ingiunta non aveva corrisposto detta somma e che, pertanto, doveva essere condannata al pagamento della stessa, oltre interessi al tasso legale dalla domanda. L'appellante, sul punto, ha segnalato che l'obbligazione era stata adempiuta a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo e della presentazione dei buoni fruttiferi da parte del sottoscrittore, evidenziando che la circostanza, indicata con precisione nelle note depositate all'udienza del 22.3.2021, nella memoria, III termine, art. 183 VI comma c.p.c. del 23.7.2021, nelle note depositate all'udienza del
16.2.2023, nella memoria conclusionale, era stata confermata dalla controparte nelle note depositate per l'udienza del 28.10.2022 e nelle note depositate per l'udienza del 16.2.2023.
La censura è fondata e merita accoglimento.
L'avvenuto pagamento della somma di € 97.747,75 (somma riportata nella sentenza n. 118/2023 del Tribunale di Paola), a seguito della notificazione del decreto ingiuntivo opposto, rappresenta un fatto non contestato dal signor ed espressamente confermato nelle note E_
difensive depositate per l'udienza del 28.10.2022 e per l'udienza del
16.2.2023. E, posto che era contrattualmente previsto che i buoni fruttiferi in esame dovessero essere rimborsati a richiesta del sottoscrittore e dietro presentazione dei titoli e che, nel caso in esame, nessuna richiesta formale risulta essere stata effettuata prima della notificazione del decreto ingiuntivo, nessun significativo ritardo nell'adempimento può essere addebitato alla , che ha correttamente adempiuto le Parte_1
obbligazioni assunte.
L'accoglimento del motivo di impugnazione della Parte_1
assorbe le questioni prospettate in via subordinata dall'appellato e priva di fondamento la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c..
La soluzione adottata conduce a ritenere giusta la compensazione delle spese del primo grado di giudizio mentre le spese del presente grado vengono poste a carico dell'appellato soccombente nella misura determinata in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., nei confronti del signor , E_
avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 118 del 20.2.2023, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n. 75/2019 del Tribunale di Paola e dichiara che la Pt_1 [...]
ha correttamente adempiuto le obbligazioni assunte nei confronti Pt_1
del signor;
E_
-compensa le spese del primo grado di giudizio;
-condanna al pagamento delle spese del presente E_
grado di giudizio a favore della , liquidate in complessivi Parte_1
€ 3.750,00, oltre spese generali, IVA e CAP.
Così deciso a Catanzaro il 10.12.2024.
Il presidente est.
Dott. Alberto Nicola Filardo