Ordinanza cautelare 10 febbraio 2021
Ordinanza collegiale 14 aprile 2021
Sentenza 13 luglio 2021
Decreto cautelare 24 luglio 2021
Decreto presidenziale 24 agosto 2021
Ordinanza cautelare 27 agosto 2021
Ordinanza cautelare 15 ottobre 2021
Ordinanza collegiale 13 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 4 aprile 2024
Decreto cautelare 9 settembre 2024
Ordinanza cautelare 2 ottobre 2024
Inammissibile
Sentenza 14 aprile 2025
Decreto cautelare 22 aprile 2025
Ordinanza cautelare 14 maggio 2025
Inammissibile
Sentenza 28 novembre 2025
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- 1. Urbanistica.Mancata notifica della diffida ex art. 35 d.P.R. n. 380/2001 (fonte: lexambiente.it, LexambienteAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
- 2. Notizie GiuridicheAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
- 3. AMBIENTEDIRITTO.IT – NewsLetter – ADDi Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
GIURISPRUDENZA (N.B.: si riportano solo alcune delle sentenze inserite nella Banca Dati. Le massima sono realizzate a cura della Redazione di AD) CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 22 luglio 2021, ord. n. 5515 AUTORITÀ EMANANTE: Consiglio di Stato CATEGORIA: Inquinamento elettromagnetico INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Art. 8, c. 6 , l. 36/2001 – Possibilità, per le singole amministrazioni, di imporre criteri localizzativi agli impianti di telefonia mobile – Rimessione alla CGUE. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 20 luglio 2021, Sentenza n. AUTORITÀ EMANANTE: Corte di Cassazione CATEGORIA: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico – edilizia DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Piscina …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 14/04/2025, n. 3163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3163 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03163/2025REG.PROV.COLL.
N. 06585/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6585 del 2024, proposto dalla S.r.l. -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Afeltra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Campo nell'Elba, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Calvani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VII, n. -OMISSIS-
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campo nell'Elba;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti l’avvocato Sergio De Felice per delega dell'avvocato Roberto Afeltra, e l’avvocato Lorenzo Calvani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La società ricorrente ha chiesto revocarsi la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Sezione ha respinto l’appello, integrato da motivi aggiunti, dalla medesima proposto avverso la sentenza con la quale il TAR per la Toscana aveva accolto solo parzialmente, limitatamente al chiosco bar e alle cabine di cui è stata accertata in giudizio la rimozione, il ricorso avverso due ordinanze adottate dall’amministrazione comunale in data 29 ottobre 2020, recanti l’ingiunzione a demolire opere abusive realizzate in parte in area privata e per la restante parte su area demaniale.
In particolare, si era ingiunta la demolizione delle opere realizzate su area privata, a meno di dieci metri da un corso d’acqua, in fascia di inedificabilità assoluta, costituite da pergolati in legno anche con funzione di ombreggiamento delle automobili parcheggiate, oltre alla realizzazione in area demaniale di pedane in legno a servizio di detto stabilimento, di una pergola in legno, nonché di cabine e chioschi prefabbricati adibiti a servizi igienici, bar e magazzino.
2.- A sostegno del ricorso, ha lamentato:
I. Nullità della sentenza emessa per incompletezza della motivazione - Violazione di legge in riferimento all’art. 88 comma 2 c.p.a .
La sentenza sarebbe incorsa in errore revocatorio in quanto dalla sua lettura risulta che si passa dal paragrafo 11.7 al paragrafo 11.10, mancando del tutto i paragrafi 11.8 e 11.9, con la conseguenza che non sarebbe nemmeno dato comprendere se trattasi o no di errore materiale emendabile.
II. Violazione di legge in riferimento all’art. 73 c.p.a. e al diritto di difesa costituzionalmente garantito in ordine al rigetto della istanza di rinvio della discussione .
La sentenza sarebbe da revocare anche perché ha respinto l’istanza di rinvio della discussione avanzata dal difensore della società appellante, nonostante il fatto che il suo sostituto processuale, presente alla udienza di discussione, abbia insistito per l’accoglimento della istanza di rinvio, e, inoltre, perché ha introitato la causa in decisione senza far discutere le parti, soltanto loro consentendo di riportarsi agli scritti difensivi.
III. Ulteriore errore di fatto revocatorio ai sensi degli artt. 106 del c.p.a. e 395, punto 4, c.p.c. .
La sentenza impugnata sarebbe pure da revocare perché avrebbe tratto una conclusione errata su un punto decisivo della controversia, assumendo per vera un’affermazione del Comune che, all’opposto, sulla base della semplice lettura del provvedimento n. -OMISSIS- del 22 luglio 2021, in atti, emergerebbe come non veritiera, ovverossia che “ Con successiva memoria depositata in data 9 maggio 2022, il Comune appellato ha evidenziato che con provvedimento del 22 luglio 2021 ha negato la proroga delle concessioni demaniali che vengono in rilievo nel presente giudizio, già peraltro dichiarate decadute per le ripetute violazioni dell’art. 47… ”.
In particolare, la sentenza non si sarebbe avveduta del fatto che le concessioni demaniali alla base degli atti impugnati non siano mai state “ già dichiarate decadute ” prima dell’emissione del provvedimento -OMISSIS-, recante, invero, il semplice diniego di proroga delle concessioni medesime. Di conseguenza, alle stesse sarebbero possibile applicazione il regime della proroga legale previsto dalla legge n. 145 del 2018.
IV. Sotto diverso profilo, la sentenza sarebbe caduta in ulteriore errore di fatto revocatorio, in quanto avrebbe anche travisato i fatti rappresentati negli atti e nei documenti di causa, non avvedendosi né del fatto che non vi era stata “ Nessuna elusione della CILA/2019 dunque, ma semplice adeguamento con CIL/2019 del progetto modificato in ossequio al disposto di codesto Consiglio di Stato Sent. -OMISSIS- ed alla sopravvenuta ad essa sentenza della variazione normativa introdotta dalla l.r. 41 art. 3 comma 9 che consente la posa di manufatti privi di rilevanza edilizia nella fascia di rispetto compresa tra i mt. 10 e i mt. 4 dall’argine del Fosso e legittima la CILA ”, né del fatto che il verbale redatto dal tecnico del Comune in data 3 giugno 2020, “ che descrive plinti e sottofondazioni di cemento che non trovano riscontro nella realtà né nelle fotografie in atti, è stato utilizzato dal Comune a fondamento del castello di atti comunali finalizzati alla cessazione dello stabilimento balneare a beneficio di terzi, ultimo dei quali l’ordinanza di messa in pristino n. -OMISSIS- sospesa in via cautelare dal TAR .”.
In particolare, secondo la società ricorrente, sarebbe “ sufficiente un esame delle citate relazioni tecniche con fotografie ed anche delle fotografie prodotte dal Comune con il verbale del 3.6.2020, per accorgersi che degli “scavi, trincee” e “plinti di sottofondazione in cemento armato” che presuppongono l’esistenza di fondazioni, nelle fotografie non c’è traccia: le fotografie prodotte anche dal comune non mostrano scavi né le denunciate trincee in cemento armato, ma solo dei dadi di cemento prefabbricato di cm. 50x50x25 poggiati sulla sabbia facilmente amovibili secondo la definizione data dal CTU al punto 2. della lettera di chiarimenti del 10.5.2021: “2. come indicato nella relazione di verificazione, il pergolato nell’area dello stabilimento balneare risulta costituito da travi in legno sostenute da pilastri ancorati, mediante bicchieri in acciaio, a dadi prefabbricati in calcestruzzo appoggiati direttamente al suolo (dimensioni: 50 x 50 x 25 cm); in particolare, i pilastri risultano imbullonati ai suddetti bicchieri, i quali, al loro volta, risultano imbullonati ai dadi; quest’ultimi risultano appoggiati al suolo, infatti, per scoprirli è sufficiente asportare manualmente circa 25 cm di terreno. Inoltre, il pergolato risulta aperto su tutti i lati e con copertura costituita da canniccio con funzione ombreggiante. Pertanto, per quanto suddetto, il sottoscritto ritiene che il pergolato sia facilmente amovibile manualmente, non incidente stabilmente sullo stato dei luoghi, non infisso al suolo saldamente e con copertura non in grado di assicurare l’impermeabilità agli agenti atmosferici ”.
3.- Ha resistito il Comune di Campo nell’Elba.
4.- In data 13 dicembre 2024, la società ricorrente ha chiesto differirsi la discussione della causa all’esito dello scioglimento della riserva assunta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di -OMISSIS-, essendo a suo dire pregiudiziale l’accertamento in sede penale della veridicità del verbale di sopraluogo redatto dal Comune di Campo nell’Elba in data 11 giugno 2020, sulla cui base è stato emesso il prefato provvedimento di accertamento di abusi edilizi.
A tale istanza il Comune si è opposto.
5.- Alla udienza pubblica del 17 dicembre 2024, la causa è passata in decisione previa discussione delle parti, anche in relazione alla suddetta richiesta di differimento della discussione.
6.- Il successivo 14 gennaio, la società ricorrente ha chiesto la rimessione della causa sul ruolo, in considerazione del fatto che in data -OMISSIS- il GIP del Tribunale di -OMISSIS- ha disposto l’integrazione delle indagini al fine di appurare l’esistenza di un falso ideologico nel prefato verbale di sopralluogo datato 11 giugno 2020, assegnando al Pubblico Ministero il termine di quattro mesi per svolgere la nuova istruttoria.
7.- Con nota depositata in data 15 gennaio 2025, il Comune di Campo nell’Elba si è opposto alla rimessione della causa sul ruolo.
8.- Il Collegio ha convocato in data 22 gennaio 2025 la camera di consiglio per discutere la suddetta istanza di rimessione della causa sul ruolo.
9.- Sono da respingere sia la istanza di rinvio della discussione della causa subordinatamente all’accertamento penale della falsità del verbale datato 11 giugno 2020, sia la istanza di rimessione della causa sul ruolo all’esito della richiesta istruttoria disposta dal GIP del Tribunale di -OMISSIS-, sopravvenuta dopo il passaggio in decisione della causa, nel procedimento teso a verificare la veridicità del suddetto documento.
Mancano difatti le condizioni essenziali per accordare il suddetto rinvio e, corrispondentemente, per rimettere la causa sul ruolo: (i) ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., il rinvio della trattazione della causa può essere disposto solo per casi eccezionali, nel novero dei quali non rientra la vicenda in esame, attesa la irrilevanza ai fini del decidere dell’accertamento al quale si sta procedendo in sede penale; (ii) il giudice d’appello, della cui decisione è chiesta la revocazione, ha infatti deciso la causa sulla base dello stato dei fatti descritto dal CTU, e non in base al verbale di sopralluogo redatto dal tecnico comunale, oggetto di procedimento penale; (iii) la causa è stata discussa dalle parti ed è passata in decisione nel pieno rispetto del contraddittorio e delle prerogative difensive delle parti; (iv) la causa è matura per la decisione e non presenta questioni che meritino di essere ulteriormente approfondite.
10.- Venendo ai motivi di ricorso, la domanda di revocazione è nel complesso inammissibile.
11.- È in particolare inammissibile il primo motivo con cui si censura la incompletezza della motivazione , sia in quanto manca il presupposto del vizio tipizzato ai sensi degli artt. 106, c.p.a. e 395, c.p.c., sia perché il vizio lamentato si appalesa piuttosto come un mero errore materiale occorso in fase di stesura della motivazione.
Dalla piana lettura della sentenza impugnata emerge, infatti, come vi sia stato un mero refuso nella puntuazione dei sottoparagrafi in cui si è articolato il paragrafo 11: la numerazione è stata infatti regolare fino al paragrafo 11.7, poi ha subito una piccola interruzione omettendo i paragrafi 11.8 e 11.9, per poi riprendere regolarmente con il paragrafo 11.10.
Lo sviluppo logico alla base della decisione non ne ha tuttavia risentito, posto che l’errore della numerazione ha rappresentato un mero refuso e non una obliterazione dei fondamentali passaggi logico-argomentativi alla base, tanto è vero che la stessa società ricorrente, alla pagina 1 del ricorso, non ha saputo meglio articolare la censura, insistendo solo a dire che non era dato comprendere se si trattasse di mero errore o di altro vizio.
Nell’ottica del giudizio rescissorio, va poi evidenziato che la società ricorrente non ha in alcun modo dimostrato quale ipotetica parte mancante della motivazione avrebbe condotto (il giudice d’appello) o condurrebbe ora (questo collegio giudicante) ad accogliere i motivi di appello, con ciò comprovando che difetta anche un altro fondamentale presupposto dell’errore revocatorio, ossia la sua attitudine ad assumere una decisione diversa da quella effettivamente assunta.
12.- Inammissibile è anche il secondo motivo con cui ci si duole del mancato rinvio della udienza di discussione e del fatto di avere, il giudice d’appello, introitato la causa in decisione asseritamente senza far discutere le parti, consentendo loro di riportarsi solo agli atti difensivi.
Si rileva in proposito che: (i) non ricorre alcuna delle cause tipiche di revocazione previste ai sensi degli artt. 106, c.p.a. e 395, c.p.c.; (ii) il giudice d’appello ha ampiamente motivato in diritto le ragioni per le quali non poteva accordarsi il rinvio della discussione della causa ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.; (iii) il sostituto processuale del difensore della società ricorrente è stato sentito in udienza e ha avuto la possibilità di discutere la causa dopo che il Collegio ha respinto la richiesta di rinvio, dal medesimo reiterata, ma ha liberamente scelto di riportarsi agli atti di causa, anziché discuterla oralmente, come era pure sua libertà fare; (iv) a quanto consta, non risulta che la società ricorrente o il suo difensore o il sostituto processuale di questi abbiano proposto querela di falso avverso il verbale di udienza, che fa piena prova di quanto in esso rappresentato, sicché ove si fosse realmente interessati a dimostrare di avere richiesto la discussione e di essere stati espressamente privati dal giudice d’appello del diritto di discutere, si dovrebbero quantomeno attivare i rimedi previsti dall’ordinamento per raggiungere la prova di ciò, anziché limitarsi ad allegare vizi revocatori inesistenti, oltre che del tutto indimostrati.
13.- È infine inammissibile anche la terza ragione di revocazione invocata, ovverossia che il Collegio giudicante avrebbe travisato il contenuto dei documenti versati al giudizio non avvedendosi, in particolare, né del fatto che le concessioni demaniali non erano decadute, né che i manufatti realizzati dalla società concessionaria non avevano la consistenza di opere edilizie stabili e definitive. Prima di motivare sul perché non vi è stato il suddetto travisamento di fatto, si osserva che manca, anzitutto, il requisito secondo cui tale fatto, in ogni caso, non deve avere costituito un punto controverso sul quale la sentenza ha pronunciato.
Nel caso all’esame, invece, questo è esattamente ciò che è avvenuto, avendo le parti ampiamente dibattuto circa il contenuto e l’interpretazione da dare sia al verbale di sopralluogo comunale, sia al provvedimento impugnato.
Di conseguenza, risulta che attraverso il presente giudizio la società ricorrente stia tentando, surrettiziamente, di ottenere un inammissibile, terzo grado giudizio di merito.
Ad ogni modo, manca alla radice il lamentato travisamento del fatto, avendo il giudice d’appello espresso valutazioni sia con riferimento alla questione della dichiarata decadenza, sia a quella delle consistenze edilizie.
Più in particolare, quanto al primo profilo (la decadenza delle concessioni), al paragrafo 11.10 della sentenza il giudice d’appello ha espressamente motivato che “ le vicende riferite alla sussistenza o meno in capo alla società di un valido titolo concessorio e alla decadenza dichiarata dall’amministrazione comunale, esulano dal presente giudizio e, anzi, proprio sul presupposto della sussistenza del perdurante interesse della società si è proceduto ad un sindacato nel merito delle censure dedotte con il ricorso in appello ”, con la conseguenza che la censura lamentata dalla società ricorrente, a parte il fatto di afferire ad una qualificazione giuridica del contenuto degli atti, non presenta in radice profili di rilevanza ai fini del decidere, non potendo incidere su un eventuale giudizio rescissorio sui motivi di appello riproposti.
Le consistenze edilizie, invece, senz’altro rilevano ai fini del decidere: così, in particolare, il punto 4 della motivazione: “ Ai fini della definizione della controversia assumono precipuo rilievo le seguenti circostanze fattuali riferite alle iniziative edilizie intraprese dall’appellante nello stabilimento in questione .”.
In fatto, la cognizione del giudice d’appello ha riguardato: “ - area parcheggio: piantumazione di essenze rampicanti con la contestuale realizzazione a supporto di un pergolato in legno avente anche funzione di ombreggiamento delle macchine parcheggiate;
- area stabilimento balneare: posizionamento di un pagliolato in legno senza ancoraggi sulla sabbia; realizzazione di una pergola in legno, con funzione di ombreggiamento dell’area sottostante, attraverso la piantumazione di essenze rampicanti non suscettibili di offrire riparo dalle precipitazioni; posa di cabine in legno e tessuto a servizio dello stabilimento balneare; infine, posa di due chioschi prefabbricati (adibiti a servizi igienici, bar-magazzino), a servizio dello stabilimento balneare ”.
In diritto, ha ritenuto corretto l’operato del Comune ravvisando sussistenti le caratteristiche di durevolezza e stabilità delle opere sulla base della relazione dei carabinieri e del corpo forestale [punto 5.2. della motivazione: “ La superficie complessiva del pagliatoio/pergola è pari a circa 105 mq. come riportato negli elaborati redatti dall’arch. RT (professionista incaricato dalla Società) e che i pilastri presenti a sostegno della pergola in legno, dotati di sottofondazione, per la maggior parte ricadenti all’interno della fascia di rispetto sono n. 21 ”], e non solo, dunque, sulla base del verbale di sopralluogo comunale oggetto del succitato procedimento penale.
Nel prosieguo della motivazione, inoltre, il giudice d’appello ha espressamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto le strutture non precarie: “ E, invero, la qualificazione giuridica delle fattispecie è rimessa al giudice il quale, nel caso che ne occupa, ha esaustivamente motivato in ordine alla rilevanza edilizia degli interventi, alla significativa incidenza sul contesto territoriale inciso, nonché quanto al contrasto con la normativa di riferimento, anche per quanto precipuamente riferito alla sussistenza del vincolo di inedificabilità assoluta all’interno della fascia di rispetto dal -OMISSIS-. Le caratteristiche costruttive delle opere emergenti dalla documentazione in atti, la loro localizzazione e la destinazione funzionale, con carattere di continuità, allo svolgimento dell’attività di gestione dello stabilimento balneare, costituiscono elementi che rendono non solo legittimo ma doveroso l’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’amministrazione comunale. In stretto ancoraggio con le risultanze documentali agli atti del giudizio, il primo giudice ha dettagliato tanto le caratteristiche dei pergolati, correttamente considerando la consistenza, tutt’altro che esigua, della struttura insistente nel parcheggio, rimarcandone la destinazione non contingente. 5.5. Deve, dunque, escludersi la riconducibilità delle opere in questione all’art. 137 della l.r. n. 65 del 2014 (ai sensi del quale “Sono privi di rilevanza urbanistico-edilizia le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio, per i loro oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità o in ragione della temporaneità di installazione”). Ad ulteriore supporto di quanto argomentato nella sentenza, può soggiungersi che, come chiarito dall’univoca giurisprudenza, richiamata con pertinenza dal Comune appellato, “per opera di carattere precario deve intendersi quella, agevolmente rimuovibile, funzionale a soddisfare un’esigenza fisiologicamente e oggettivamente temporanea (es. baracca o pista di cantiere, manufatto per una manifestazione ecc.) destinata a cessare dopo il tempo, normalmente breve, entro cui si realizza l'interesse finale che la medesima era destinata a soddisfare” (Cons. Stato, Sez. VI, n. 7835/2019). Dette connotazioni non sono riscontrabili, per quanto esposto, relativamente alle opere de quibus .”.
Ciò significa che non è fondata la doglianza della società ricorrente nella parte in cui lamenta che lo stato di fatto sarebbe stato travisato dal giudice d’appello, indotto in errore dall’accertamento del tecnico comunale che, nel descrivere le opere, ha menzionato scavi , trincee e plinti di sottofondazione in cemento armato , in quanto, all’opposto, per il giudice d’appello, ha rilevato solo la caratteristica del non provvisorio e anzi stabile e duraturo ancoraggio dei pilatri al suolo.
Che poi ciò sia avvenuto non attraverso vere e proprie fondazioni continue di cemento armato (per inciso, difficilmente realizzabili, trattandosi di opere insistenti sulla spiaggia), bensì attraverso una tecnica costruttiva alternativa (dadi di cemento prefabbricato di cm. 50x50x25 poggiati sulla sabbia e infossati in profondità per circa 25 cm, sormontati da travi in legno sostenute da pilastri ancorati, mediante bicchieri in acciaio, ai suddetti dadi prefabbricati in calcestruzzo; in particolare, i pilastri risultavano imbullonati ai suddetti bicchieri, i quali, a loro volta, erano imbullonati ai dadi), rappresenta un elemento ininfluente ai fini del dedotto errore revocatorio, e dimostra, vieppiù, che il giudice d’appello ha espresso un giudizio di consistenza edilizia basato su caratteristiche costruttive oggettive, idonee a conferire al pergolato garanzia di sufficiente stabilità, tenuto conto dello specifico contesto (demanio marittimo).
Ciò dimostra che, anche ove si volesse contestare al sopralluogo comunale di non essere stato del tutto preciso nel descrivere lo stato di fatto esistente, avendo fatto riferimento al concetto di fondazioni e sottofondazioni, comunque sia, va sottolineato, la sostanza della decisione non sarebbe mutata, perché il giudice ha avuto conoscenza dello stato di fatto e della tecnica costruttiva alternativa posta in essere dalla società, come poc’anzi descritta (dadi di cemento e bicchieri metallici imbullonati), tale da conferire al pergolato sicure caratteristiche di stabilità e continuità stagionale.
14.- In definitiva, alla luce delle suddette considerazioni, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile.
15.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella somma indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e condanna la società ricorrente a rifondere in favore del Comune intimato le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 17 dicembre 2024 e 22 gennaio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Di Carlo | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO