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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/06/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1684/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1684/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
MIM
RESISTENTE
Oggi 3 giugno 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, tramite collegamento da remoto, sono comparsi:
Per l'avv. MILAZZO ROSANNA Parte_1
Cont Per la dott.ssa Beatrice Alessandra
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti. Il difensore di parte ricorrente chiede, in caso di rigetto, la compensazione delle spese di lite.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1684/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MILAZZO ROSANNA, elettivamente domiciliato in Gibellina, Via Nunzio Nasi 5, Marsala presso il difensore avv. MILAZZO ROSANNA
PARTE RICORRENTE contro Contr
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUCCI CHIARA e dell'avv. MORBIOLI P.IVA_1
TT ( ) VIA BORGO SCROFFA 2 36100 VICENZA;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA BORGO SCROFFA 2 36100 VICENZApresso il difensore avv. FUCCI CHIARA
AMBITO (C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 17.10.2024 avendo presentato domanda di Parte_1 inserimento per le graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA triennio 2024/2027, per la provincia di Vicenza, per i profili di Assistente Amministrativo (AA), Assistente Tecnico (AT), e
Collaboratore Scolastico (CS) nonché domanda di inserimento nelle Graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2024/25 e 2026/27 per l'Ambito Territoriale di Vicenza, agiva per la declaratoria del suo diritto al riconoscimento per intero del servizio militare svolto dal 16/05/1996 al
30/04/1997, con conseguente riconoscimento di punti 6 per anno anziché 0,6, previo annullamento e/o disapplicazione del D.M. n. 89 del 21/05/2024 recante la disciplina della graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per il personale Ata, valide per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, nella parte in cui subordina la piena valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge e, quindi, anche del servizio civile volontario, alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina scolastica, nonché con riferimento alle GPS dell'OM 88/24 nella parte in cui attribuisce 12 punti per ciascun anno di servizio prestato in costanza di nomina.
Sosteneva, in particolare, la giurisdizione del Tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro, l'illegittimità della disciplina secondaria per violazione dell'art. 485, comma 7 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Concludeva dunque chiedendo: “ritenere, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio (6 punti ATA, 12 punti GPS) del servizio militare prestato non in costanza di carica, con conseguente correzione della posizione nelle graduatorie personale
ATA, III fascia della Provincia di Vicenza, valide per il triennio 2024-2027 e successivi e II fascia GPS della provincia di Vicenza valide per il biennio 2024/26 e successivi, e l'attribuzione della sede di servizio eventualmente spettante con il nuovo punteggio ottenuto;
- conseguentemente, per l'effetto, ordinare all' ed ove occorra Controparte_3 al di procedere al riconoscimento del punteggio (6 punti ATA, 12 Controparte_4 punti GPS) del servizio militare e civile prestato non in costanza di carica, con conseguente correzione della posizione nelle graduatorie personale ATA, III fascia della Provincia di Vicenza, valide per il triennio 2024-2027 e successivi e II fascia GPS della provincia di Vicenza valide per il biennio 2024/26 e successivi, con l'attribuzione della sede di servizio eventualmente spettante con il nuovo punteggio ottenuto;
- in via istruttoria ammettere ogni mezzo istruttorio utile e conducente ai fini del presente ricorso;
- con ogni altra statuizione necessaria e consequenziale anche in ordine alle spese ed ai compensi del presente giudizio, da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Cont Si è costituito il ostenendo l'infondatezza delle domande avversarie relative alle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per errore di calcolo (domandando l'attribuzione di ulteriori 6 punti, senza tener conto di 0,60 punti già attribuiti), per la discrepanza tra la durata del servizio militare come dichiarata in domanda dal ricorrente e quella, invece, risultante dal certificato prodotto in giudizio, nonché per la legittimità del punteggio attribuito in forza del D.M. n. 89 del 21.05.2024, all'Allegato A, coerente con il dettato costituzionale, oltre che con l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, nonché l'inammissibilità per carenza di interesse e/o infondatezza delle domande avversarie relative alle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza (GPS) atteso che per la classe di concorso B015 era già stato attribuito il punteggio pieno preteso dal ricorrente (20 punti), mentre classe B003 al servizio militare in questione era stato attribuito il punteggio di 10 punti, Pt_2 avendo il sig. scelto come “Graduatoria su cui far valere il servizio” quella relativa alla classe Pt_1 di concorso B015 ex art. 15, co. 1 O.M. 88/2024.
La causa, discussa all'udienza odierna, tramite collegamento da remoto, è così decisa.
Preliminarmente, si ritiene l'integrità del contraddittorio pur in assenza di notifica del ricorso a tutto il personale ATA inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Crotone – III fascia, come invece richiesto dal ricorrente. Invero, recentemente la giurisprudenza di legittimità ha affermato, anche in ambito di graduatorie ad esaurimento del settore scolastico, che «ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità
(promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione» (Cass. 9 novembre 2018, n. 28766); ciò è però stato deciso rispetto ad un caso in cui la P.A. aveva espressamente evidenziato come proprio l'attribuzione del rivendicato punteggio inerente al servizio di leva avrebbe comportato la perdita del posto già assegnato ad altro candidato, specificamente individuato. In caso contrario, vale il consolidato principio per cui «la parte che deduce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare quali siano i litisconsorti pretermessi e di dimostrare i motivi per i quali è necessaria l'integrazione (Cass. 18 novembre 2013, n. 25810; Cass. 27 maggio 2009, n. 12346; Cass. 29 maggio 2007, n. 12504; Cass. 16 marzo 2006, n. 5880). Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto genericamente la notifica nei confronti di tutto il personale ATA, senza tuttavia nulla dedurre in merito ad eventuali ricadute in virtù del maggior punteggio rivendicato su posti di lavoro non specificati, neppure in via ipotetica, come neppure indicando gli specifici soggetti contro interessati.
Ciò detto, con riferimento all'attribuzione del maggior punteggio rivendicato in relazione alle graduatorie personale ATA, III fascia della Provincia di Vicenza il ricorso è infondato e dev'essere respinto.
Risulta documentalmente provato che nella domanda di aggiornamento per le graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27, per la provincia di Vicenza, per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico, il ricorrente aveva dichiarato, quale titolo di accesso il diploma conseguito nel 1995 e fra i titoli di servizio, quello militare prestato dal 06/05/1996 al 31/08/1996, per complessivi 118 giorni e per il periodo dal 01/09/1996 al
30/04/1997, per complessivi giorni 242 (all. 1 ric.).
Risulta poi dalla scheda valutazione titoli che per tutti i profili era stato riconosciuto al ricorrente per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, considerato aspecifico come ivi si legge, il punteggio di 0,60 (all. 3 ric.), come del resto previsto dal D.M. 89/2024, all. A, in cui è prevista l'attribuzione di 0,6 punti per ogni anno di servizio militare, ed equiparati, laddove prestato non in costanza di nomina e punti 6 per ogni anno di servizio militare, ed equiparati, svolto invece in costanza di nomina. Invero, nelle avvertenze si legge: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (punti 6). Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (punti 0,6). È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”. Il D.M. equipara, quindi, il servizio civile volontario, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego, al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, attribuendogli 0,6 punti annuali. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono invece considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, con attribuzione di 6 punti annuali.
Il ricorrente chiede che il Servizio prestato prima della costituzione del rapporto di lavoro con il vada equiparato al Servizio prestato dopo l'assunzione, per il quale è prevista l'attribuzione di CP_4
6 punti annuali.
Ebbene, la tesi non è condivisibile atteso che le disposizioni sopra richiamate del D.M. 89/2024 (di analogo tenore rispetto a quelle di cui al D.M. 50/2021) si ritengono conformi sia alle norme di legge applicabili al caso de quo, che alle pronunce della giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione del servizio militare e del servizio civile sostitutivo prestato dal personale docente.
In particolare, ai sensi dell'art. 485, co. 7, D.Lgs. n. 294 del 1994 (TU Scuola), "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".
Per il personale ATA l'art. 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297 del 1994 prevede analogamente che "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010 disciplina poi la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, prevedendo al primo comma che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici". Il comma 2 prevede: "Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, in sintesi, sulla scorta delle norme sopra citate, che anche il servizio di leva prestato non in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali. In particolare, secondo la giurisprudenza, operando una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisce una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
invero, una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.
E' stato dunque evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro
(art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.) (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 29-03-2024, n. 8586).
Le previsioni del D.M. n. 89 del 2024 risultano, quindi, conformi all'orientamento giurisprudenziale, disponendo, infatti, che il servizio di leva sia sempre valutato ai fini del corretto posizionamento nelle graduatorie di istituto e ciò sebbene con differenti punteggi, a seconda che sia prestato in costanza o meno del rapporto di lavoro, in particolare prevedendo, in caso di servizio prestato al di fuori del rapporto di servizio, che questo sia valutato con lo stesso punteggio previsto per il servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali, anziché con il punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica.
Del resto, la ratio dell'equiparazione fra il servizio di leva (o civile sostitutivo) e quello prestato nella medesima qualifica, all'interno del sistema scolastico, consiste nella necessità di non pregiudicare, nella carriera o nell'immissione in ruolo, il cittadino costretto ad interrompere il rapporto di lavoro per assolvere all'obbligo di leva, ratio che non ricorre in caso di servizio militare (o civile volontario) prestato prima (o dopo) l'instaurazione del rapporto di lavoro.
Da ultimo, nel medesimo senso si riporta il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. lav. con Sentenza n. 22429/2024: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale
ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
Alla luce delle superiori considerazioni, in definitiva, la domanda di attribuzione del maggior punteggio rivendicato in ragione del servizio militare prestato non in costanza di nomina, con riferimento alle graduatorie di istituto personale ATA, dev'essere respinta, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Parimenti infondata è la domanda di attribuzione di un punteggio maggiore per il servizio militare svolto nell'ambito delle graduatorie provinciali di supplenza (GPS).
Ai sensi dell'art. 15, co. 6 dell'O.M. n.88 del 16.05.2024, che disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno “Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”. Inoltre, “
1. Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell'aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi. Come servizio aspecifico si intende il servizio prestato su altra classe di concorso, tipo di posto o altro grado come determinato dalle tabelle di cui all'articolo 8, comma 1”. Alla luce del tenore letterale della norma sopra richiamata, risulta che, in mancanza di previsione analoga a quella valida per il personale ATA, per il personale docente opera il riconoscimento, con punteggio pieno, esclusivamente del servizio militare ed equiparati prestato in costanza di nomina, con conseguente omessa valutazione di quello prestato non in costanza di nomina, nulla essendo previsto sul punto, analogamente a quanto disciplinato in precedenza dall'O.M. n. 60 del 2020.
Tuttavia, secondo la recente giurisprudenza di legittimità sopra citata, è illegittima la totale eliminazione del punteggio svolto per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto, e ciò secondo una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, per cui il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisce specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali.
Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. In particolare, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità: “Lungo questa linea interpretativa l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici
(art. 2050, comma 1,cit.). In conseguenza è stata disapplicata, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare (lì l'art. 2, comma 6, D.M. n. 235/2014) che aveva disposto diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento - (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679 cui hanno dato continuità Cass. 31 maggio
2021, n. 15127 e Cass. 3 giugno 2021, n. 15467Cass. 29 dicembre 2021, n. 41894) -. Ed è del tutto analogo il caso qui all'esame in cui la disposizione dell'O.M. n. 60/2020 che ha disciplinato, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie preordinate all'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, ha stabilito, come si legge nella sentenza impugnata, stabilito che:
"Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina". Corretta è, allora, la sentenza impugnata che ha dichiarato la illegittimità del provvedimento dell'Amministrazione scolastica previa disapplicazione della O.M. n. 60/2020” (cfr. fra le altre, Cass. 13704/2025).
Nel caso di specie, valga la pena premettere che il ricorrente, in relazione alle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza (GPS) della Provincia di Vicenza, ITP scuola secondaria I e II grado, II fascia, classe B003 (laboratori di fisica), con il medesimo titolo di accesso del diploma conseguito nel 1995 dichiarava, fra i titoli di servizio, quale servizio militare, quello di insegnamento prestato sulla classe
C260 (laboratorio di elettronica) presso la Marina militare di Taranto prestato dal 16/05/1996 al 31/08/1996 (numero giorni 108), dichiarandolo quale servizio C1 “nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari” e specificando, come ivi si legge, che la “Graduatoria su cui far valere il servizio ai sensi dei punti C.1 e C.2 delle rispettive tabelle di valutazione dei titoli” era la “B015 - laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche” (pag. 6 all. 2 ric.). Veniva inoltre dichiarato, sempre quale servizio prestato sulla classe C260 (laboratorio di elettronica) quello svolto presso la Marina militare di Taranto quello prestato dal 01/09/1996 periodo servizio al 30/04/1997, per giorni 242.
Risulta poi dalla scheda valutazione titoli che per la classe B03 era stato riconosciuto al ricorrente per il servizio militare sopra indicato, considerato “aspecifico” come ivi si legge, il punteggio di 10 (all. 3 ric.), mentre con riferimento alla classe B015 (laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche) lo stesso era stato considerato “specifico” e gli veniva attribuito il punteggio di 20.
Del resto, per quel che qui interessa, fra i titoli di servizio scuola secondaria I e II grado di cui alla tabella A4 all. A O.M. 88/2024 il servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso con due punti per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 12 punti (punto C1), mentre il servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado (aspecifico), è valutato con l'attribuzione di un punto per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, per un massimo di punti sei per ogni anno scolastico. Lo stesso è previsto con riferimento alle graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado dalla tabella A6.
In definitiva, nel caso di specie, riguardante il servizio militare, da intendersi di insegnamento reso in istituzione militare, come risulta dalla domanda di accesso alle GPS, questo è stato valutato come specifico per la classe di concorso B015 e aspecifico con riferimento alla classe B003, come risulta dalle schede di valutazione sopra riportate.
Pertanto, la domanda volta all'attribuzione del punteggio pieno, con riferimento alla classe B003, è infondata, mancando invece l'interesse ad agire per la classe B015 per la quale questo risulta essere stato effettivamente attribuito. Invero, alla luce dei principi sopra riportati, non si ritiene illegittima l'attribuzione per la classe B003 di un punteggio inferiore a quello specifico per il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto perché, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità citata, pari a quello aspecifico, prestato presso enti o istituzioni diverse.
In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è infondato e dev'essere respinto, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite stanti i contrasti giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge il ricorso;
Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c..
Vicenza, lì 3 giugno 2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1684/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
MIM
RESISTENTE
Oggi 3 giugno 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, tramite collegamento da remoto, sono comparsi:
Per l'avv. MILAZZO ROSANNA Parte_1
Cont Per la dott.ssa Beatrice Alessandra
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti. Il difensore di parte ricorrente chiede, in caso di rigetto, la compensazione delle spese di lite.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1684/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MILAZZO ROSANNA, elettivamente domiciliato in Gibellina, Via Nunzio Nasi 5, Marsala presso il difensore avv. MILAZZO ROSANNA
PARTE RICORRENTE contro Contr
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUCCI CHIARA e dell'avv. MORBIOLI P.IVA_1
TT ( ) VIA BORGO SCROFFA 2 36100 VICENZA;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA BORGO SCROFFA 2 36100 VICENZApresso il difensore avv. FUCCI CHIARA
AMBITO (C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 17.10.2024 avendo presentato domanda di Parte_1 inserimento per le graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA triennio 2024/2027, per la provincia di Vicenza, per i profili di Assistente Amministrativo (AA), Assistente Tecnico (AT), e
Collaboratore Scolastico (CS) nonché domanda di inserimento nelle Graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2024/25 e 2026/27 per l'Ambito Territoriale di Vicenza, agiva per la declaratoria del suo diritto al riconoscimento per intero del servizio militare svolto dal 16/05/1996 al
30/04/1997, con conseguente riconoscimento di punti 6 per anno anziché 0,6, previo annullamento e/o disapplicazione del D.M. n. 89 del 21/05/2024 recante la disciplina della graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per il personale Ata, valide per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, nella parte in cui subordina la piena valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge e, quindi, anche del servizio civile volontario, alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina scolastica, nonché con riferimento alle GPS dell'OM 88/24 nella parte in cui attribuisce 12 punti per ciascun anno di servizio prestato in costanza di nomina.
Sosteneva, in particolare, la giurisdizione del Tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro, l'illegittimità della disciplina secondaria per violazione dell'art. 485, comma 7 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Concludeva dunque chiedendo: “ritenere, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio (6 punti ATA, 12 punti GPS) del servizio militare prestato non in costanza di carica, con conseguente correzione della posizione nelle graduatorie personale
ATA, III fascia della Provincia di Vicenza, valide per il triennio 2024-2027 e successivi e II fascia GPS della provincia di Vicenza valide per il biennio 2024/26 e successivi, e l'attribuzione della sede di servizio eventualmente spettante con il nuovo punteggio ottenuto;
- conseguentemente, per l'effetto, ordinare all' ed ove occorra Controparte_3 al di procedere al riconoscimento del punteggio (6 punti ATA, 12 Controparte_4 punti GPS) del servizio militare e civile prestato non in costanza di carica, con conseguente correzione della posizione nelle graduatorie personale ATA, III fascia della Provincia di Vicenza, valide per il triennio 2024-2027 e successivi e II fascia GPS della provincia di Vicenza valide per il biennio 2024/26 e successivi, con l'attribuzione della sede di servizio eventualmente spettante con il nuovo punteggio ottenuto;
- in via istruttoria ammettere ogni mezzo istruttorio utile e conducente ai fini del presente ricorso;
- con ogni altra statuizione necessaria e consequenziale anche in ordine alle spese ed ai compensi del presente giudizio, da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Cont Si è costituito il ostenendo l'infondatezza delle domande avversarie relative alle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per errore di calcolo (domandando l'attribuzione di ulteriori 6 punti, senza tener conto di 0,60 punti già attribuiti), per la discrepanza tra la durata del servizio militare come dichiarata in domanda dal ricorrente e quella, invece, risultante dal certificato prodotto in giudizio, nonché per la legittimità del punteggio attribuito in forza del D.M. n. 89 del 21.05.2024, all'Allegato A, coerente con il dettato costituzionale, oltre che con l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, nonché l'inammissibilità per carenza di interesse e/o infondatezza delle domande avversarie relative alle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza (GPS) atteso che per la classe di concorso B015 era già stato attribuito il punteggio pieno preteso dal ricorrente (20 punti), mentre classe B003 al servizio militare in questione era stato attribuito il punteggio di 10 punti, Pt_2 avendo il sig. scelto come “Graduatoria su cui far valere il servizio” quella relativa alla classe Pt_1 di concorso B015 ex art. 15, co. 1 O.M. 88/2024.
La causa, discussa all'udienza odierna, tramite collegamento da remoto, è così decisa.
Preliminarmente, si ritiene l'integrità del contraddittorio pur in assenza di notifica del ricorso a tutto il personale ATA inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Crotone – III fascia, come invece richiesto dal ricorrente. Invero, recentemente la giurisprudenza di legittimità ha affermato, anche in ambito di graduatorie ad esaurimento del settore scolastico, che «ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità
(promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione» (Cass. 9 novembre 2018, n. 28766); ciò è però stato deciso rispetto ad un caso in cui la P.A. aveva espressamente evidenziato come proprio l'attribuzione del rivendicato punteggio inerente al servizio di leva avrebbe comportato la perdita del posto già assegnato ad altro candidato, specificamente individuato. In caso contrario, vale il consolidato principio per cui «la parte che deduce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare quali siano i litisconsorti pretermessi e di dimostrare i motivi per i quali è necessaria l'integrazione (Cass. 18 novembre 2013, n. 25810; Cass. 27 maggio 2009, n. 12346; Cass. 29 maggio 2007, n. 12504; Cass. 16 marzo 2006, n. 5880). Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto genericamente la notifica nei confronti di tutto il personale ATA, senza tuttavia nulla dedurre in merito ad eventuali ricadute in virtù del maggior punteggio rivendicato su posti di lavoro non specificati, neppure in via ipotetica, come neppure indicando gli specifici soggetti contro interessati.
Ciò detto, con riferimento all'attribuzione del maggior punteggio rivendicato in relazione alle graduatorie personale ATA, III fascia della Provincia di Vicenza il ricorso è infondato e dev'essere respinto.
Risulta documentalmente provato che nella domanda di aggiornamento per le graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27, per la provincia di Vicenza, per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico, il ricorrente aveva dichiarato, quale titolo di accesso il diploma conseguito nel 1995 e fra i titoli di servizio, quello militare prestato dal 06/05/1996 al 31/08/1996, per complessivi 118 giorni e per il periodo dal 01/09/1996 al
30/04/1997, per complessivi giorni 242 (all. 1 ric.).
Risulta poi dalla scheda valutazione titoli che per tutti i profili era stato riconosciuto al ricorrente per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, considerato aspecifico come ivi si legge, il punteggio di 0,60 (all. 3 ric.), come del resto previsto dal D.M. 89/2024, all. A, in cui è prevista l'attribuzione di 0,6 punti per ogni anno di servizio militare, ed equiparati, laddove prestato non in costanza di nomina e punti 6 per ogni anno di servizio militare, ed equiparati, svolto invece in costanza di nomina. Invero, nelle avvertenze si legge: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (punti 6). Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (punti 0,6). È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”. Il D.M. equipara, quindi, il servizio civile volontario, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego, al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, attribuendogli 0,6 punti annuali. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono invece considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, con attribuzione di 6 punti annuali.
Il ricorrente chiede che il Servizio prestato prima della costituzione del rapporto di lavoro con il vada equiparato al Servizio prestato dopo l'assunzione, per il quale è prevista l'attribuzione di CP_4
6 punti annuali.
Ebbene, la tesi non è condivisibile atteso che le disposizioni sopra richiamate del D.M. 89/2024 (di analogo tenore rispetto a quelle di cui al D.M. 50/2021) si ritengono conformi sia alle norme di legge applicabili al caso de quo, che alle pronunce della giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione del servizio militare e del servizio civile sostitutivo prestato dal personale docente.
In particolare, ai sensi dell'art. 485, co. 7, D.Lgs. n. 294 del 1994 (TU Scuola), "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".
Per il personale ATA l'art. 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297 del 1994 prevede analogamente che "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010 disciplina poi la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, prevedendo al primo comma che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici". Il comma 2 prevede: "Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, in sintesi, sulla scorta delle norme sopra citate, che anche il servizio di leva prestato non in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali. In particolare, secondo la giurisprudenza, operando una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisce una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
invero, una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.
E' stato dunque evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro
(art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.) (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 29-03-2024, n. 8586).
Le previsioni del D.M. n. 89 del 2024 risultano, quindi, conformi all'orientamento giurisprudenziale, disponendo, infatti, che il servizio di leva sia sempre valutato ai fini del corretto posizionamento nelle graduatorie di istituto e ciò sebbene con differenti punteggi, a seconda che sia prestato in costanza o meno del rapporto di lavoro, in particolare prevedendo, in caso di servizio prestato al di fuori del rapporto di servizio, che questo sia valutato con lo stesso punteggio previsto per il servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali, anziché con il punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica.
Del resto, la ratio dell'equiparazione fra il servizio di leva (o civile sostitutivo) e quello prestato nella medesima qualifica, all'interno del sistema scolastico, consiste nella necessità di non pregiudicare, nella carriera o nell'immissione in ruolo, il cittadino costretto ad interrompere il rapporto di lavoro per assolvere all'obbligo di leva, ratio che non ricorre in caso di servizio militare (o civile volontario) prestato prima (o dopo) l'instaurazione del rapporto di lavoro.
Da ultimo, nel medesimo senso si riporta il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. lav. con Sentenza n. 22429/2024: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale
ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
Alla luce delle superiori considerazioni, in definitiva, la domanda di attribuzione del maggior punteggio rivendicato in ragione del servizio militare prestato non in costanza di nomina, con riferimento alle graduatorie di istituto personale ATA, dev'essere respinta, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Parimenti infondata è la domanda di attribuzione di un punteggio maggiore per il servizio militare svolto nell'ambito delle graduatorie provinciali di supplenza (GPS).
Ai sensi dell'art. 15, co. 6 dell'O.M. n.88 del 16.05.2024, che disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno “Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”. Inoltre, “
1. Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell'aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi. Come servizio aspecifico si intende il servizio prestato su altra classe di concorso, tipo di posto o altro grado come determinato dalle tabelle di cui all'articolo 8, comma 1”. Alla luce del tenore letterale della norma sopra richiamata, risulta che, in mancanza di previsione analoga a quella valida per il personale ATA, per il personale docente opera il riconoscimento, con punteggio pieno, esclusivamente del servizio militare ed equiparati prestato in costanza di nomina, con conseguente omessa valutazione di quello prestato non in costanza di nomina, nulla essendo previsto sul punto, analogamente a quanto disciplinato in precedenza dall'O.M. n. 60 del 2020.
Tuttavia, secondo la recente giurisprudenza di legittimità sopra citata, è illegittima la totale eliminazione del punteggio svolto per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto, e ciò secondo una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, per cui il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisce specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali.
Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. In particolare, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità: “Lungo questa linea interpretativa l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici
(art. 2050, comma 1,cit.). In conseguenza è stata disapplicata, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare (lì l'art. 2, comma 6, D.M. n. 235/2014) che aveva disposto diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento - (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679 cui hanno dato continuità Cass. 31 maggio
2021, n. 15127 e Cass. 3 giugno 2021, n. 15467Cass. 29 dicembre 2021, n. 41894) -. Ed è del tutto analogo il caso qui all'esame in cui la disposizione dell'O.M. n. 60/2020 che ha disciplinato, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie preordinate all'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, ha stabilito, come si legge nella sentenza impugnata, stabilito che:
"Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina". Corretta è, allora, la sentenza impugnata che ha dichiarato la illegittimità del provvedimento dell'Amministrazione scolastica previa disapplicazione della O.M. n. 60/2020” (cfr. fra le altre, Cass. 13704/2025).
Nel caso di specie, valga la pena premettere che il ricorrente, in relazione alle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza (GPS) della Provincia di Vicenza, ITP scuola secondaria I e II grado, II fascia, classe B003 (laboratori di fisica), con il medesimo titolo di accesso del diploma conseguito nel 1995 dichiarava, fra i titoli di servizio, quale servizio militare, quello di insegnamento prestato sulla classe
C260 (laboratorio di elettronica) presso la Marina militare di Taranto prestato dal 16/05/1996 al 31/08/1996 (numero giorni 108), dichiarandolo quale servizio C1 “nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari” e specificando, come ivi si legge, che la “Graduatoria su cui far valere il servizio ai sensi dei punti C.1 e C.2 delle rispettive tabelle di valutazione dei titoli” era la “B015 - laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche” (pag. 6 all. 2 ric.). Veniva inoltre dichiarato, sempre quale servizio prestato sulla classe C260 (laboratorio di elettronica) quello svolto presso la Marina militare di Taranto quello prestato dal 01/09/1996 periodo servizio al 30/04/1997, per giorni 242.
Risulta poi dalla scheda valutazione titoli che per la classe B03 era stato riconosciuto al ricorrente per il servizio militare sopra indicato, considerato “aspecifico” come ivi si legge, il punteggio di 10 (all. 3 ric.), mentre con riferimento alla classe B015 (laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche) lo stesso era stato considerato “specifico” e gli veniva attribuito il punteggio di 20.
Del resto, per quel che qui interessa, fra i titoli di servizio scuola secondaria I e II grado di cui alla tabella A4 all. A O.M. 88/2024 il servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso con due punti per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 12 punti (punto C1), mentre il servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado (aspecifico), è valutato con l'attribuzione di un punto per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, per un massimo di punti sei per ogni anno scolastico. Lo stesso è previsto con riferimento alle graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado dalla tabella A6.
In definitiva, nel caso di specie, riguardante il servizio militare, da intendersi di insegnamento reso in istituzione militare, come risulta dalla domanda di accesso alle GPS, questo è stato valutato come specifico per la classe di concorso B015 e aspecifico con riferimento alla classe B003, come risulta dalle schede di valutazione sopra riportate.
Pertanto, la domanda volta all'attribuzione del punteggio pieno, con riferimento alla classe B003, è infondata, mancando invece l'interesse ad agire per la classe B015 per la quale questo risulta essere stato effettivamente attribuito. Invero, alla luce dei principi sopra riportati, non si ritiene illegittima l'attribuzione per la classe B003 di un punteggio inferiore a quello specifico per il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto perché, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità citata, pari a quello aspecifico, prestato presso enti o istituzioni diverse.
In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è infondato e dev'essere respinto, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite stanti i contrasti giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge il ricorso;
Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c..
Vicenza, lì 3 giugno 2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri