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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1175/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1175/2024 promossa da:
nato a [...] – BR) il 23/10/1952, residente a [...](AN Controparte_1
OL – BR), Rua Tília n. 162; nato a [...] – BR) il Controparte_2
27/09/1982, C.P.F. 22282380827, residente a [...](AN OL – BR), Rua Tília n. 162;
nata a [...] – BR) il 20/10/2006, e per essa nella loro Persona_1 qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minorenne, nato Controparte_2
a SA (AN OL – BR) il 27/09/1982, e nata a [...], Controparte_3
Brasile) il 17.06.1982, tutti residenti a [...](AN OL – BR), Rua Tília n. 162; CP_4 nato a [...] – BR), il 15/05/2009 e per essa nella loro qualità di genitori
[...] esercenti la responsabilità genitoriale sul minorenne, nato a [...] Controparte_2
– BR) il 27/09/1982, e da nata a [...] – BR) il 17.06.1982, tutti CP_3 CP_3 residenti a [...](AN OL – BR), Rua Tília n. 162; nato a [...] Controparte_5
(AN OL – BR) il 06/05/1983, residente a [...](AN OL – BR), Estrada da Aldeia n. 369, casa
30; nata a [...] – BR) il 18/03/2019, Persona_2
e per essa nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minorenne,
[...]
nato a [...] – BR) il 06/05/1983, C.P.F. 33020966825, e CP_5 CP_6
nata a [...] – BR) il 21/09/1983, C.P.F. 32172199885, tutti residenti a [...]
[...]
(AN OL – BR), Estrada da Aldeia n. 369, casa 30; nato a [...] Parte_1
1 OL – BR) il 06/11/1985, residente a [...](AN OL – BR), Rua dos Pinheiros n. 949 app.to
22; nata a [...] – BR) il 31/12/1987, residente a Controparte_7
GE AN IS (AN OL – BR), Rua Hollywood n. 1420; , Parte_2 nata a [...] – BR) il 26/11/1991, residente a [...](AN OL – BR), Rua Itaperuna
n. 177; , nata a [...] – BR) il Parte_3
28/09/2002, residente a [...](AN OL – BR), Estrada do Embu n. 2153, casa 991, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Emiliano Nitti, unitamente e disgiuntamente all'avv. Mattea Carretta nonché unitamente e disgiuntamente all'avv. stabilito Marina ANt'Anna, tutti elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, Corso di Porta Nuova n. 46, come da procure speciali allegate, autenticate e tradotte, nonché munite di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_8 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, via Plebiscito n. 15
;
-Resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, Controparte_8 deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il [...] a Persona_3
Palmi (RC), da e (Cfr. doc. in atti n. 12). Persona_3 Persona_4 decedeva, il 09/07/1993 (Cfr. doc. in atti n. 35), senza aver mai acquisito la Persona_3 cittadinanza brasiliana per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine
(Cfr. doc. in atti n. 36).
L'avo italiano, già emigrato in Brasile, sposava, il 12/09/1936, (Cfr. Certificato Persona_5 di matrimonio - doc. in atti n. 13) e dalla loro unione matrimoniale nascevano tre figli:
nata il [...] (Cfr. doc. in atti 14); Persona_6
nato il [...] (Cfr. doc. in atti n. 15), odierno ricorrente; Controparte_1
2 nato l'[...] (Cfr. doc. in atti n. 16); Parte_4
In particolare, sulla discendenza di Persona_6
In data 06/01/1962, aveva contratto matrimonio con Persona_6 Persona_7
(Cfr. doc. in atti n. 17). Da tale unione, erano nati due figli: il 07/09/1963
[...] Persona_8
(Cfr. doc. in atti n.18) e il 18/06/1970 (Cfr. Parte_3 Parte_5 doc. in atti n. 23).
In data 08/11/1986, aveva contratto matrimonio con Parte_6 Persona_9 brasiliano (Cfr. doc. in atti n. 19) e da tale unione, erano nate due figlie: il 31/12/1987
[...]
(Cfr. doc. in atti n. 20) sposata con (Cfr. doc. in atti Persona_10 Persona_11
21) e in data 26/11/1991 , odierni ricorrenti (Cfr. doc. in atti n. 22). Parte_2
In data 15/04/1993 aveva contratto matrimonio con Parte_5 [...]
(Cfr. doc. in atti n.24) e da tale unione era nata, il 28/09/2002, Cfr. Persona_12
, odierno ricorrente (Cfr. doc. in atti n. 25). Per_1 Parte_3
In particolare, sulla discendenza di Controparte_1
In data 19/05/1979, aveva contratto matrimonio con Controparte_1 Persona_13
(Cfr. doc. in atti n. 26) e da tale unione era nato, il 27/09/1982
[...] Controparte_2
(Cfr. doc. in atti n. 27), odierno ricorrente.
In data 06/11/2004, il ricorrente veva contratto matrimonio con Controparte_2 CP_3 da (Cfr. doc. in atti n.28) e da tale unione matrimoniale erano nati due figli il Persona_14
20/10/2006, (Cfr. doc. in atti n.29) e il 15/05/2009, Persona_1 Controparte_4
(Cfr. doc. in atti n. 30), odierni ricorrenti.
In particolare, sulla discendenza di Parte_4
In data 19/07/1980, aveva contratto matrimonio con (Cfr. Parte_4 Persona_15 doc. in atti n. 31) e da tale unione erano nati tre figli:
nato il [...] (Cfr. doc. in atti n. 33), odierno ricorrente; Controparte_5
nato il [...] (Cfr. doc. in atti n. 32), odierno ricorrente; Parte_1
nata il [...] (Cfr. doc. in atti n.34), odierna Persona_2 ricorrente.
Conseguentemente, tutti i ricorrenti, in proprio e n.q, di esercenti la potestà genitoriale dei figli ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_8 competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello
3 stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con il deposito delle note di trattazione scritta, in data 4 dicembre 2024, la difesa dei ricorrenti chiedeva la dichiarazione della contumacia del , in subordine in caso di Controparte_8 costituzione tardiva, il rigetto di tutte le domande proposte dall'Amministrazione resistente infine, si riportava integralmente al proprio scritto e alle conclusioni ivi formulate, nonché alla documentazione prodotta, insistendo per l'accoglimento integrale della domanda con condanna alle spese di lite.
Alla stessa data, si costituiva il , in persona del pro tempore, Controparte_8 CP_9 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, chiedendo il rigetto della domanda avversaria siccome inammissibile e infondata.
Il Giudice riservava la causa per la decisione in data 30/12/2024.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_8
4 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, la difesa ha dedotto che i ricorrenti, nonostante avessero tentato di presentare la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, accedendo al sistema di prenotazione del sito web del consolato (Cfr. doc. in atti n. 37), non sono riusciti ad essere inseriti nelle liste di attesa, a causa dell'impossibilità di poter fissare un appuntamento per mancanza di disponibilità dovuta al raggiungimento del limite massimo delle iscrizioni e che, dunque, abbiano desistito di tentare nuovamente la via amministrativa, atteso che, a seguito di consultazione del medesimo sito, al
10.01.2024, risultavano in via di presentazione, dal 30.06.2023 al 28.07.2023, i richiedenti iscritti nella lista d'attesa degli anni 2013 e 2014 (Cfr. doc. in atti n. 39). Inoltre, la difesa ha altresì evidenziato come: “anche tali soggetti devono richiedere il proprio appuntamento tramite
l'applicativo @Prenotami, così erodendosi ancora più in fretta i pochi posti messi a disposizione del
per la prenotazione dell'appuntamento che, è doveroso sottolineare, sono messi a Parte_7 disposizione in numero arbitrario e non conoscibile in alcun modo”.
Infine, i ricorrenti hanno manifestato il proprio interesse ad agire in giudizio, in ragione “di un sistema assolutamente anomalo e antigiuridico che determina la lesione di un diritto di rilevanza costituzionale, quale è proprio il diritto soggettivo del discendente di sangue italiano a vedersi riconoscere lo status di cittadino italiano”.
È vero che i ricorrenti hanno provato di aver effettuato tali richieste, come risulta dalla documentazione depositata in atti (Cfr. doc. in atti n. 37), specificatamente: Parte_1 ha prodotto il modulo compilato in data 30.01.2024 per l'inserimento in lista d'attesa per la convocazione, unitamente alla schermata del sito @Prenotami recante la medesima data e riportante l'avviso: “questa lista ha raggiunto il limite massimo di iscrizioni questo mese. Ti chiediamo di riprovare la prossima volta”; LY TI ha presentato il modulo di richiesta e la
5 schermata del portale @Prenotami aventi uguale data del 29.01.2024 con il medesimo avviso di raggiungimento del limite massimo di iscrizioni;
Parte_3 Parte_5
ha presentato il modulo di richiesta datato 30.10.2024 e schermata simile del portale
[...]
@Prenotami avente la medesima data;
per sé e per i propri figli Controparte_2
e ha presentato un modulo datato 30.01.2024 e Persona_1 Controparte_4 schermata simile risalente alla data del 24.01.2024; ha presentato un Parte_2 modulo di richiesta datato 31.01.2024 e schermata del sito @Prenotami recante la medesima data e il medesimo avviso delle schermate precedenti;
ha presentato Controparte_7 modulo datato 30.01.2024 e schermata similare dal quale però, non si riesce ad evincere la data del tentativo di prenotazione;
infine, per sé e per la figlia Controparte_5 [...] ha presentato modulo di richiesta recante la data del 25.01.2024 e Persona_2 schermata del sito @Prenotami datato 27.01.2024 avente il medesimo avviso delle schermate depositate dagli altri ricorrenti.
Tuttavia, deve rilevarsi l'assenza di un concreto interesse ad agire in sede giudiziale, poiché non è riscontrabile alcuna lesione attuale o imminente del diritto vantato dai ricorrenti poiché i tentativi di prenotazione sono risalenti nel tempo e comunque i ricorrenti non hanno provveduto recentemente ad inoltrare un nuovo tentativo di prenotazione presso il portale @Prenotami del Parte_8
a AN OL del Brasile nel mese successivo a quello del primo tentativo, come richiesto nel
[...] messaggio che compariva sulla schermata a seguito del primo tentativo di prenotazione.
Si rammenta, in proposito, che tale interesse consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent.
n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se
l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del
24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e
6 dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che, qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito, non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che i ricorrenti, non avendo tentato recentemente di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del
Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte, mai interpellate.
Non muta altresì, i termini della questione, l'ulteriore circostanza dedotta dai ricorrenti per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza da parte del consolato brasiliano sarebbero molto lunghi, dovendosi considerare la circostanza come non provata.
Infatti, la pagina web del a AN OL (Cfr. doc. in atti n. 38) nelle quali Parte_8 sono riportate in lingua italiana le indicazioni per la presentazione della domanda di appuntamento e dalla quale, secondo la difesa, dovrebbe evincersi il ritardo in cui versa l'amministrazione nell'evasione delle richieste (all'epoca pari a circa 10-11 anni), è risalente nel tempo, essendo datata
10.01.2024. Al riguardo si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa e dettagliatamente, argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità ai 730 giorni di legge.
Invero, le schermate dei tentativi di prenotazione dei ricorrenti, infatti, risultano riferibili a periodi di molto antecedenti alla presentazione del ricorso (avvenuto il 7.05.2024), con date comprese tra il 24, il 27 e il 30 gennaio del 2024, e non appaiono sufficienti a dimostrare un inadempimento dell'Amministrazione rispetto ai termini normativamente previsti.
7 In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto il ricorrente deve rifondere al resistente CP_8 la somma di € 1.453 (di cui € 851 per la fase di studio ed € 602 per quella introduttiva) per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non CP_8 ha partecipato alla fase decisionale, per cui, considerato il valore indeterminabile della controversia ,si ritiene adeguata l'applicazione dei valori minimi dei parametri delle cause di valore compreso fra
26.001 e 52.000 €.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, il 25 gennaio 2025
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani
8
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1175/2024 promossa da:
nato a [...] – BR) il 23/10/1952, residente a [...](AN Controparte_1
OL – BR), Rua Tília n. 162; nato a [...] – BR) il Controparte_2
27/09/1982, C.P.F. 22282380827, residente a [...](AN OL – BR), Rua Tília n. 162;
nata a [...] – BR) il 20/10/2006, e per essa nella loro Persona_1 qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minorenne, nato Controparte_2
a SA (AN OL – BR) il 27/09/1982, e nata a [...], Controparte_3
Brasile) il 17.06.1982, tutti residenti a [...](AN OL – BR), Rua Tília n. 162; CP_4 nato a [...] – BR), il 15/05/2009 e per essa nella loro qualità di genitori
[...] esercenti la responsabilità genitoriale sul minorenne, nato a [...] Controparte_2
– BR) il 27/09/1982, e da nata a [...] – BR) il 17.06.1982, tutti CP_3 CP_3 residenti a [...](AN OL – BR), Rua Tília n. 162; nato a [...] Controparte_5
(AN OL – BR) il 06/05/1983, residente a [...](AN OL – BR), Estrada da Aldeia n. 369, casa
30; nata a [...] – BR) il 18/03/2019, Persona_2
e per essa nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minorenne,
[...]
nato a [...] – BR) il 06/05/1983, C.P.F. 33020966825, e CP_5 CP_6
nata a [...] – BR) il 21/09/1983, C.P.F. 32172199885, tutti residenti a [...]
[...]
(AN OL – BR), Estrada da Aldeia n. 369, casa 30; nato a [...] Parte_1
1 OL – BR) il 06/11/1985, residente a [...](AN OL – BR), Rua dos Pinheiros n. 949 app.to
22; nata a [...] – BR) il 31/12/1987, residente a Controparte_7
GE AN IS (AN OL – BR), Rua Hollywood n. 1420; , Parte_2 nata a [...] – BR) il 26/11/1991, residente a [...](AN OL – BR), Rua Itaperuna
n. 177; , nata a [...] – BR) il Parte_3
28/09/2002, residente a [...](AN OL – BR), Estrada do Embu n. 2153, casa 991, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Emiliano Nitti, unitamente e disgiuntamente all'avv. Mattea Carretta nonché unitamente e disgiuntamente all'avv. stabilito Marina ANt'Anna, tutti elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, Corso di Porta Nuova n. 46, come da procure speciali allegate, autenticate e tradotte, nonché munite di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_8 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, via Plebiscito n. 15
;
-Resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, Controparte_8 deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il [...] a Persona_3
Palmi (RC), da e (Cfr. doc. in atti n. 12). Persona_3 Persona_4 decedeva, il 09/07/1993 (Cfr. doc. in atti n. 35), senza aver mai acquisito la Persona_3 cittadinanza brasiliana per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine
(Cfr. doc. in atti n. 36).
L'avo italiano, già emigrato in Brasile, sposava, il 12/09/1936, (Cfr. Certificato Persona_5 di matrimonio - doc. in atti n. 13) e dalla loro unione matrimoniale nascevano tre figli:
nata il [...] (Cfr. doc. in atti 14); Persona_6
nato il [...] (Cfr. doc. in atti n. 15), odierno ricorrente; Controparte_1
2 nato l'[...] (Cfr. doc. in atti n. 16); Parte_4
In particolare, sulla discendenza di Persona_6
In data 06/01/1962, aveva contratto matrimonio con Persona_6 Persona_7
(Cfr. doc. in atti n. 17). Da tale unione, erano nati due figli: il 07/09/1963
[...] Persona_8
(Cfr. doc. in atti n.18) e il 18/06/1970 (Cfr. Parte_3 Parte_5 doc. in atti n. 23).
In data 08/11/1986, aveva contratto matrimonio con Parte_6 Persona_9 brasiliano (Cfr. doc. in atti n. 19) e da tale unione, erano nate due figlie: il 31/12/1987
[...]
(Cfr. doc. in atti n. 20) sposata con (Cfr. doc. in atti Persona_10 Persona_11
21) e in data 26/11/1991 , odierni ricorrenti (Cfr. doc. in atti n. 22). Parte_2
In data 15/04/1993 aveva contratto matrimonio con Parte_5 [...]
(Cfr. doc. in atti n.24) e da tale unione era nata, il 28/09/2002, Cfr. Persona_12
, odierno ricorrente (Cfr. doc. in atti n. 25). Per_1 Parte_3
In particolare, sulla discendenza di Controparte_1
In data 19/05/1979, aveva contratto matrimonio con Controparte_1 Persona_13
(Cfr. doc. in atti n. 26) e da tale unione era nato, il 27/09/1982
[...] Controparte_2
(Cfr. doc. in atti n. 27), odierno ricorrente.
In data 06/11/2004, il ricorrente veva contratto matrimonio con Controparte_2 CP_3 da (Cfr. doc. in atti n.28) e da tale unione matrimoniale erano nati due figli il Persona_14
20/10/2006, (Cfr. doc. in atti n.29) e il 15/05/2009, Persona_1 Controparte_4
(Cfr. doc. in atti n. 30), odierni ricorrenti.
In particolare, sulla discendenza di Parte_4
In data 19/07/1980, aveva contratto matrimonio con (Cfr. Parte_4 Persona_15 doc. in atti n. 31) e da tale unione erano nati tre figli:
nato il [...] (Cfr. doc. in atti n. 33), odierno ricorrente; Controparte_5
nato il [...] (Cfr. doc. in atti n. 32), odierno ricorrente; Parte_1
nata il [...] (Cfr. doc. in atti n.34), odierna Persona_2 ricorrente.
Conseguentemente, tutti i ricorrenti, in proprio e n.q, di esercenti la potestà genitoriale dei figli ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_8 competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello
3 stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con il deposito delle note di trattazione scritta, in data 4 dicembre 2024, la difesa dei ricorrenti chiedeva la dichiarazione della contumacia del , in subordine in caso di Controparte_8 costituzione tardiva, il rigetto di tutte le domande proposte dall'Amministrazione resistente infine, si riportava integralmente al proprio scritto e alle conclusioni ivi formulate, nonché alla documentazione prodotta, insistendo per l'accoglimento integrale della domanda con condanna alle spese di lite.
Alla stessa data, si costituiva il , in persona del pro tempore, Controparte_8 CP_9 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, chiedendo il rigetto della domanda avversaria siccome inammissibile e infondata.
Il Giudice riservava la causa per la decisione in data 30/12/2024.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_8
4 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, la difesa ha dedotto che i ricorrenti, nonostante avessero tentato di presentare la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, accedendo al sistema di prenotazione del sito web del consolato (Cfr. doc. in atti n. 37), non sono riusciti ad essere inseriti nelle liste di attesa, a causa dell'impossibilità di poter fissare un appuntamento per mancanza di disponibilità dovuta al raggiungimento del limite massimo delle iscrizioni e che, dunque, abbiano desistito di tentare nuovamente la via amministrativa, atteso che, a seguito di consultazione del medesimo sito, al
10.01.2024, risultavano in via di presentazione, dal 30.06.2023 al 28.07.2023, i richiedenti iscritti nella lista d'attesa degli anni 2013 e 2014 (Cfr. doc. in atti n. 39). Inoltre, la difesa ha altresì evidenziato come: “anche tali soggetti devono richiedere il proprio appuntamento tramite
l'applicativo @Prenotami, così erodendosi ancora più in fretta i pochi posti messi a disposizione del
per la prenotazione dell'appuntamento che, è doveroso sottolineare, sono messi a Parte_7 disposizione in numero arbitrario e non conoscibile in alcun modo”.
Infine, i ricorrenti hanno manifestato il proprio interesse ad agire in giudizio, in ragione “di un sistema assolutamente anomalo e antigiuridico che determina la lesione di un diritto di rilevanza costituzionale, quale è proprio il diritto soggettivo del discendente di sangue italiano a vedersi riconoscere lo status di cittadino italiano”.
È vero che i ricorrenti hanno provato di aver effettuato tali richieste, come risulta dalla documentazione depositata in atti (Cfr. doc. in atti n. 37), specificatamente: Parte_1 ha prodotto il modulo compilato in data 30.01.2024 per l'inserimento in lista d'attesa per la convocazione, unitamente alla schermata del sito @Prenotami recante la medesima data e riportante l'avviso: “questa lista ha raggiunto il limite massimo di iscrizioni questo mese. Ti chiediamo di riprovare la prossima volta”; LY TI ha presentato il modulo di richiesta e la
5 schermata del portale @Prenotami aventi uguale data del 29.01.2024 con il medesimo avviso di raggiungimento del limite massimo di iscrizioni;
Parte_3 Parte_5
ha presentato il modulo di richiesta datato 30.10.2024 e schermata simile del portale
[...]
@Prenotami avente la medesima data;
per sé e per i propri figli Controparte_2
e ha presentato un modulo datato 30.01.2024 e Persona_1 Controparte_4 schermata simile risalente alla data del 24.01.2024; ha presentato un Parte_2 modulo di richiesta datato 31.01.2024 e schermata del sito @Prenotami recante la medesima data e il medesimo avviso delle schermate precedenti;
ha presentato Controparte_7 modulo datato 30.01.2024 e schermata similare dal quale però, non si riesce ad evincere la data del tentativo di prenotazione;
infine, per sé e per la figlia Controparte_5 [...] ha presentato modulo di richiesta recante la data del 25.01.2024 e Persona_2 schermata del sito @Prenotami datato 27.01.2024 avente il medesimo avviso delle schermate depositate dagli altri ricorrenti.
Tuttavia, deve rilevarsi l'assenza di un concreto interesse ad agire in sede giudiziale, poiché non è riscontrabile alcuna lesione attuale o imminente del diritto vantato dai ricorrenti poiché i tentativi di prenotazione sono risalenti nel tempo e comunque i ricorrenti non hanno provveduto recentemente ad inoltrare un nuovo tentativo di prenotazione presso il portale @Prenotami del Parte_8
a AN OL del Brasile nel mese successivo a quello del primo tentativo, come richiesto nel
[...] messaggio che compariva sulla schermata a seguito del primo tentativo di prenotazione.
Si rammenta, in proposito, che tale interesse consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent.
n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se
l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del
24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e
6 dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che, qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito, non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che i ricorrenti, non avendo tentato recentemente di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del
Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte, mai interpellate.
Non muta altresì, i termini della questione, l'ulteriore circostanza dedotta dai ricorrenti per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza da parte del consolato brasiliano sarebbero molto lunghi, dovendosi considerare la circostanza come non provata.
Infatti, la pagina web del a AN OL (Cfr. doc. in atti n. 38) nelle quali Parte_8 sono riportate in lingua italiana le indicazioni per la presentazione della domanda di appuntamento e dalla quale, secondo la difesa, dovrebbe evincersi il ritardo in cui versa l'amministrazione nell'evasione delle richieste (all'epoca pari a circa 10-11 anni), è risalente nel tempo, essendo datata
10.01.2024. Al riguardo si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa e dettagliatamente, argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità ai 730 giorni di legge.
Invero, le schermate dei tentativi di prenotazione dei ricorrenti, infatti, risultano riferibili a periodi di molto antecedenti alla presentazione del ricorso (avvenuto il 7.05.2024), con date comprese tra il 24, il 27 e il 30 gennaio del 2024, e non appaiono sufficienti a dimostrare un inadempimento dell'Amministrazione rispetto ai termini normativamente previsti.
7 In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto il ricorrente deve rifondere al resistente CP_8 la somma di € 1.453 (di cui € 851 per la fase di studio ed € 602 per quella introduttiva) per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non CP_8 ha partecipato alla fase decisionale, per cui, considerato il valore indeterminabile della controversia ,si ritiene adeguata l'applicazione dei valori minimi dei parametri delle cause di valore compreso fra
26.001 e 52.000 €.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, il 25 gennaio 2025
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani
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