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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/11/2024, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 17.10.2024, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 07.11.2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3467 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
1. nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
Monserrato (CA), via Deroma n. 13;
2. nata a [...], il [...], ivi residente, via Controparte_2
S'Arrulloni n. 38;
3. nata a [...], il [...], residente CP_3
in Sinnai (CA), via Perra n. 86;
4. nata a [...], il [...], residente in Controparte_4
Settimo San Pietro (CA), via Roma n. 44;
5. nata a [...], il [...], residente in CP_5
Maracalagonis (CA), via Ungaretti n. 8;
pagina 1 6. nata a [...], il [...], residente in CP_6
Cagliari, via Platone n. 5;
7. nato a [...], il [...], residente in Parte_1
Monserrato (CA), nella via degli Scipioni n. 1;
tutti elettivamente domiciliati in Cagliari, via Alghero n. 29, presso lo Studio
dell'Avv. Luigi PATERI che li rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrenti
contro
8. , in persona del Controparte_7
Ministro pro tempore, difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
presso i cui Uffici in Cagliari, via Dante n. 23, è domiciliato ex lege;
convenuto contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti:
“accertare e dichiarare il diritto dei medesimi all'attribuzione, a decorrere
dall'anno scolastico 2016-2017 (per quanto concerne i ricorrenti
[...]
, , ) ed a decorrere dalla data di CP_1 Parte_2 CP_5
immissione in ruolo di ciascuno per quanto concerne gli altri ricorrenti, fino
all'emananda sentenza, della Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente, istituita dalla Legge 107/2015, con conseguente
condanna del convenuto a pagare, in loro favore, tramite carta CP_7
pagina 2 elettronica, il corrispondente beneficio economico oltre rivalutazione monetaria
ed interessi legali dalla data di maturazione dei crediti e fino al saldo.
− Con vittoria di spese da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che le ha
anticipate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti hanno proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei confronti del al fine di domandare la Controparte_7
condanna dello stesso all'erogazione della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107,
2. In particolare, essi hanno esposto:
− di essere educatori della Scuola Pubblica e di avere diritto, in virtù del loro inquadramento, all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni di ogni ordine e grado, istituita dalla l. 107/2015;
− che l'art. 1, comma 121°, l. 107, 13.07.2015 aveva istituito la menzionata
Carta elettronica quale bonus economico del valore di 500,00 euro annui,
finalizzato a sostenere le spese affrontate nel percorso di formazione continua e aggiornamento professionale;
− di ritenere ingiusta e discriminatoria la propria esclusione dal godimento del suddetto beneficio, così come delineata nella circolare
3. Il convenuto , pur avendo ricevuto regolarmente la notifica CP_7
dell'atto introduttivo, non si è costituito in giudizio e deve essere dichiarato contumace.
pagina 3 In specie, il convenuto ha depositato un'istanza di visibilità del CP_7
fascicolo in questione, evidenziando che “1) Tra l'Amministrazione convenuta e i
ricorrenti pende innanzi all'intestato Tribunale procedimento iscritto al n.
3467/2023 R.G. con prossima udienza fissata per il 29/02/2024; 2)
l'Amministrazione convenuta intende costituirsi nel procedimento e, pertanto,
necessità di esaminare gli atti e documenti depositati nel fascicolo informatico”.
Deve, dunque, ritenersi che la notifica dell'atto introduttivo abbia certamente raggiunto il proprio scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., avendone dato atto lo stesso
MINISTERO che ha confermato la pendenza della causa nei suoi confronti.
4. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
5. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve essere accolta.
Con riferimento alla vicenda in esame, questo Giudice intende richiamare per aderirvi, la giurisprudenza di questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro,
che già ha statuito su posizioni del tutto analoghe a quelle degli educatori odierni ricorrenti (cfr. sent. 10.07.2024, n. 1030, Giudice Dott. Matteo MARONGIU).
Anzitutto, sul tema trattato l'art. 1, comma 12°, l. n. 107/2015, che dispone che
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al
comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.
Ancora, l'art. 3, comma 1°, D.P.C.M 28.11.2016, nel sostituire il precedente
D.P.C.M., ha previsto che: “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo
indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo
pagina 4 parziale compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti
dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. 297/94, e
successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo
o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
La carta in discorso è stata, pertanto, attribuita dalla legge ai docenti mentre, ai ricorrenti, in servizio come educatori, non è stato riconosciuto il beneficio dei
500,00 euro annuali destinati alla formazione e accreditati sulla c.d. carta elettronica del docente.
È opportuno, in primo luogo, sottolineare che la carta in discorso è attribuita al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo a esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297/1994, rubricato
“funzione docente”, a norma del quale “La funzione docente è intesa come
esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo
alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale
processo e alla formazione umana e critica della loro personalità”, mentre, con specifico riferimento alla posizione del personale educativo, nel quale sono ricompresi, altresì, gli odierni ricorrenti, il C.C.N.L. Comparto Scuola 2016-2018,
lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che “Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e
grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è
collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in
tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i
docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della
pagina 5 scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli
educandati femminili”.
In secondo luogo, l'art. 127 ha stabilito che “Il profilo professionale del personale
educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed
organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano
attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di
ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa
partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e
semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle
scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale
del personale educativo.
La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che
comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le
attività aggiuntive”.
Pure, l'art. 128 ha previsto che “l'attività educativa è volta alla promozione dei
processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli
allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro
partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione
educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi
e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla
definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di
orientamento”.
Dalle disposizioni di legge e del C.C.N.L. di categoria sopra richiamate emerge come il personale educativo, in ogni caso, svolge una funzione affine nei
pagina 6 contenuti, in specie sul piano delle finalità ossia la formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, da cui, di conseguenza, discende la collocazione di costoro all'interno dell'area professionale del personale docente.
Sul punto, il comma 2° dell'articolo 127, CCNL cit., puntualizza che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura, mentre l'art. 129 CCNL cit. pone uno specifico obbligo formativo anche in capo agli educatori e, in particolare, ha previsto che
“rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad
iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale,
regionale o di istituzione educativa”, attività tutte funzionalmente indirizzate alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto.
Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiega una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
Non è, neppure, di ostacolo all'equiparazione tra personale docente ed educatori,
la circostanza che l'art. 398, d.lgs. n. 297/1994 distingua tra i ruoli del personale docente e di quello educativo, tenuto conto, in particolare, che la stessa citata disposizione, al comma 2°, ha previsto che al personale educativo “si applicano le
pagina 7 disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti
elementari”, con ciò estendendo al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari per la complementarietà delle rispettive funzioni.
Giusta la disposizione da ultimo richiamata, è indubbio, che la cd. carta docente,
nella sua qualità di beneficio economico, debba essere attribuita, conclusivamente,
al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.
Per tutto quanto sopra esposto, pertanto il Controparte_7
deve essere condannato a costituire in favore di ciascuno dei
[...]
ricorrenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8, DPCM
28.11.2016 (GU n. 281 del 01.12.2016) ovvero con modalità e funzionalità
analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma 121°, l.
13.07.2015, n. 107, con accredito sulla stessa del detto bonus, di cui i ricorrenti potranno/dovranno fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121°, l.
13.07.2015, n. 107, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
Nello specifico, considerando la posizione di ciascun lavoratore ricorrente, alla luce dei contratti di lavoro prodotti con il ricorso:
ha diritto all'erogazione sulla cd. carta elettronica del Controparte_1
docente di una somma pari a euro 4.500,00 (AA.SS. 2016-2017, 2017-2018,
2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-
2025);
pagina 8 ha diritto all'erogazione sulla cd. carta elettronica del Controparte_2
docente di una somma pari a euro 2.000,00 (AA.SS. 2021-2022, 2022-2023,
2023-2024, 2024-2025);
ha diritto all'erogazione sulla cd. carta elettronica del docente di CP_3
una somma pari a euro 2.000,00 (AA.SS. 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024,
2024-2025);
ha diritto all'erogazione sulla cd. carta elettronica del docente Controparte_4
di una somma pari a euro 4.500,00 (AA.SS 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019,
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025);
ha diritto all'erogazione sulla cd. carta elettronica del docente CP_5
di una somma pari a euro 4.500,00 (AA.SS 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019,
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025);
ha diritto all'erogazione sulla cd. carta elettronica del CP_6
docente di una somma pari a euro 2.000,00 (AA.SS. 2021-2022, 2022-2023,
2023-2024, 2024-2025);
ha diritto all'erogazione sulla cd. carta elettronica del Parte_1
docente di una somma pari a euro 1.500,00 (AA.SS. 2022-2023, 2023-2024,
2024-2025).
In virtù del criterio di soccombenza, quindi, il convenuto deve CP_7
essere condannato a rifondere i ricorrenti delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo e che, in ragione della speciale semplicità della questione,
possono essere fissate ai minimi tariffari, pur in considerazione della presenza di più ricorrenti, considerata la indiscussa natura seriale della controversia.
pagina 9 Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del Difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie la domanda proposta dai ricorrenti;
2. condanna il , in Controparte_7
persona del Ministro pro tempore, a erogare, in favore dei ricorrenti, la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121°, l.
13.07.2015, n. 107, con accredito degli importi seguenti:
− per per ciascuno degli AA.SS. 2016-2017, 2017- Controparte_1
2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024,
2024-2025;
− per per ciascuno degli AA.SS. 2021-2022, Controparte_2
2022-2023, 2023-2024, 2024-2025;
− per per ciascuno degli AA.SS. 2021-2022, 2022-2023, CP_3
2023-2024, 2024-2025;
− per ciascuno degli AA.SS 2016-2017, 2017-2018, Controparte_4
2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-
2025;
− per ciascuno degli AA.SS 2016-2017, 2017-2018, CP_5
2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-
2025;
pagina 10 − per per ciascuno degli AA.SS. 2021-2022, 2022- CP_6
2023, 2023-2024, 2024-2025;
− per ciascuno degli AA.SS. 2022-2023, 2023-2024, Parte_1
2024-2025;
3. condanna il , in Controparte_7
persona del Ministro pro tempore, a rifondere i ricorrenti delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.813,50 di cui euro 118,50 per spese ed euro 2.695,00 per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Luigi PATERI,
dichiaratosi antistatario.
Cagliari, 07.11.2024
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 11