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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZON ENRICO, Presidente e Relatore
MONDINI MARIA LUISA, Giudice
RIBOLSI ANTONIO-GISBERTO-GIO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 135/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Condominio Ricorrente_2 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste - Via L. Stock, 2/3 34135 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 233/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRIESTE sez. 1
e pubblicata il 29/10/2024
Atti impositivi:
- RIC.SOSP.COM.OP IRPEF-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza appellata la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste accoglieva parzialmente il ricorso proposto da Condominio Ricorrente_2 (di seguito, breviter, Condominio) contro gli atti emessi dall'agenzia delle entrate, ufficio locale di Trieste, in relazione alla sua richiesta di agevolazione ex artt. 119 ss., decreto legge 34/2020 (c.d. superbonus).
Rilevavano i primi giudici che, ammissibile il ricorso in quanto gli atti emessi dall'agenzia fiscale (sospensione degli effetti della comunicazione di opzione ex art. 121, dl 34/2020, provvedimenti tacito ed espresso di annullamento degli stessi) concretando una pretesa fiscale (sia pure “in negativo”), dovevano considerarsi facoltativamente impugnabili, secondo la consolidata interpretazione estensiva dell'art. 19, d.lgs. 546/1992 della giurisprudenza di legittimità, lo stesso doveva considerarsi solo parzialmente fondato, poiché le spese per le opere edilizie in questione (efficientamento energetico delle parti comuni condominiali mediante isolamento dell'edificio) dovevano considerarsi sostenute nel 2024, sicchè, per la norma vigente ratione temporis, il bonus fiscale richiesto era determinabile nella misura del 70% delle spese medesime e non del
110% come previsto per il 2023.
La decisione è stata appellata dal Condominio ricorrente e da Ricorrente_1 srl, quale terza intervenuta nel giudizio di primo grado in quanto cessionaria del credito fiscale, con deduzione di sei motivi.
L'agenzia delle entrate, ufficio locale di Trieste, si è costituito mediante deposito di controdeduzioni, proponendo appello incidentale affidato a tre motivi.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno trattati prioritariamente i primi due motivi dell'appello incidentale agenziale in quanto preliminari di rito astrattamente dirimenti/assorbenti.
Con il primo mezzo l'agenzia delle entrate contesta la pronunzia gravata per la reiezione della sua eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo della lite poiché riguardante il provvedimento di sospensione degli effetti della comunicazione dell'opzione di cui all'art. 121, decreto-legge 34/2020, non essendone prevista l'impugnabilità dall'art. 19, comma 1, d.lgs. 546/1992.
Il Collegio ritiene che i primi giudici abbiano correttamente deciso tale questione, in applicazione della consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'elenco di atti contenuto in detta disposizione processuale speciale dev'essere interpretato estensivamente, nel senso di ricomprendervi qualsiasi atto che contenga una definita pretesa fiscale (in generale, v. per tutte, da ultimo, Cass. Sez. 5,
14/06/2025, n. 15941).
Non può aversi dubbio che i provvedimenti oggetto del presente giudizio abbiano tale natura, poiché sospendere e poi annullare gli effetti di una comunicazione volta a far valere un'agevolazione tributaria equivale alla sua negazione, quindi, a contrario, esternare una pretesa creditoria corrispondente. In sostanza tali provvedimenti possono considerarsi alla stregua di provvedimenti di diniego di agevolazioni, in quanto tali possono farsi rientrare nella categoria di cui all'art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. 546/1992 (cfr., su fattispecie analoga, Cass. Sez. 5, 01/12/2023, n. 33558).
Con il secondo mezzo, l'agenzia delle entrate denuncia l'omessa pronuncia della Corte di prime cure in ordine alla sua eccezione di definitività del provvedimento, conseguenziale a quello di cui al primo mezzo, di annullamento degli effetti dell'opzione de qua.
Anche tale motivo è infondato, trattandosi all'evidenza di una pronuncia implicita di rigetto di tale eccezione, che peraltro risulta infondata.
Il ricorso introduttivo della lite, infatti, è indubbiamente rivolto alla contestazione, nel loro complesso, dei provvedimenti con i quali l'agenzia fiscale ha negato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'agevolazione in oggetto, peraltro contestandosi nei motivi di impugnazione sia la forma che le ragioni di merito del disconoscimento, ma, soprattutto, essendo il ricorso stesso stato proposto in data 27 maggio
2024, quindi del tutto tempestivamente rispetto alla data (19 aprile 2024) nella quale il provvedimento di annullamento è stato inviato telematicamente al Condominio.
Ciò posto, devono trattarsi i motivi del gravame proposto dal Condominio e da Ricorrente_1.
Con il primo motivo gli appellanti principali contestano la sentenza appellata in punto reiezione dell'eccezione di invalidità (annullabilità) dei provvedimenti impugnati per vizio motivazionale.
Il motivo è dirimentemente fondato.
Va rilevato in fatto che, azionando le previsioni “antifrode” di cui all'art. 122 bis, decreto legge 34/2020,
l'agenzia delle entrate dapprima ha sospeso gli effetti della comunicazione, ai fini del bonus fiscale in questione, di opzione per lo sconto in fattura delle spese effettuate dal Condominio e poi, con provvedimento comunicato il 19 aprile 2024, ha annullato tali effetti, con la seguente motivazione: «..(la) comunicazione protocollo 24032718224537407-000001 è stata lavorata da istruttoria e non ha superato i controlli di coerenza e regolarità dei dati indicati nella stessa, effettuati comparando tali dati con quelli presenti in Anagrafe tributaria e rilevanti ai fini della maturazione del beneficio. Pertanto detta comunicazione viene considerata come non effettuata, così come previsto dal punto 3.2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate n. prot. 340450 del 1° dicembre 2021».
Risulta evidente che tale argomentazione non rispetta lo standard di cui all'art. 7, comma 1, legge 212/2000, nella versione novellata, attualmente vigente, senz'altro applicabile ratione temporis, che prevede che «Gli atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati».
Nessuno di tali elementi strutturanti obbligatoriamente l'atto giudizialmente impugnabile è rinvenibile in quelli oggetto di esame, sicchè ne deriva la piana applicabilità dell'art. 7 bis, comma 1, legge 212/2000, con la conseguente statuizione di annullamento degli atti medesimi ed in particolare del provvedimento di disconoscimento degli effetti della suddetta comunicazione del Condominio.
E' peraltro da escludersi che questa carenza motivazionale possa essere sanata dal contenuto del provvedimento di diniego di autotutela emesso dall'agenzia fiscale nei confronti del cessionario del credito fiscale, Ricorrente_1, trattandosi di un atto successivo nemmeno diretto al Condominio.
In tal senso questa Corte intende adeguarsi e seguire il costante indirizzo della S.C. di Cassazione, secondo il quale la motivazione di un atto impugnabile non può essere integrata se non contestualmente all'atto stesso per relationem, nei limiti dati dalla citata norma statutaria, ma mai in sede giudiziale e aliunde (tra le molte, cfr. Cass. Sez. 6, 21/05/2018, n. 12400) nonché a quello ulteriore, ugualmente consolidato, secondo il quale la compiutezza della difesa giudiziale del contribuente ricorrente non può sanare il vizio motivazionale degli atti impugnati (tra le molte, v. Cass. Sez. 5, 21/07/2022, n. 22918).
In conclusione, la sentenza appellata va senz'altro riformata in accoglimento del pregiudiziale ed assorbente primo motivo di gravame;
di contro può essere confermata in ordine alla disposta compensazione delle spese di prime cure, stante la novità delle questioni trattate.
Per la stessa ragione possono compensarsi le spese del presente grado.
P.Q.M.
in parziale riforma della impugnata decisione, accoglie il ricorso introduttivo della lite;
conferma nel resto;
compensa le spese del grado
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZON ENRICO, Presidente e Relatore
MONDINI MARIA LUISA, Giudice
RIBOLSI ANTONIO-GISBERTO-GIO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 135/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Condominio Ricorrente_2 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste - Via L. Stock, 2/3 34135 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 233/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRIESTE sez. 1
e pubblicata il 29/10/2024
Atti impositivi:
- RIC.SOSP.COM.OP IRPEF-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza appellata la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste accoglieva parzialmente il ricorso proposto da Condominio Ricorrente_2 (di seguito, breviter, Condominio) contro gli atti emessi dall'agenzia delle entrate, ufficio locale di Trieste, in relazione alla sua richiesta di agevolazione ex artt. 119 ss., decreto legge 34/2020 (c.d. superbonus).
Rilevavano i primi giudici che, ammissibile il ricorso in quanto gli atti emessi dall'agenzia fiscale (sospensione degli effetti della comunicazione di opzione ex art. 121, dl 34/2020, provvedimenti tacito ed espresso di annullamento degli stessi) concretando una pretesa fiscale (sia pure “in negativo”), dovevano considerarsi facoltativamente impugnabili, secondo la consolidata interpretazione estensiva dell'art. 19, d.lgs. 546/1992 della giurisprudenza di legittimità, lo stesso doveva considerarsi solo parzialmente fondato, poiché le spese per le opere edilizie in questione (efficientamento energetico delle parti comuni condominiali mediante isolamento dell'edificio) dovevano considerarsi sostenute nel 2024, sicchè, per la norma vigente ratione temporis, il bonus fiscale richiesto era determinabile nella misura del 70% delle spese medesime e non del
110% come previsto per il 2023.
La decisione è stata appellata dal Condominio ricorrente e da Ricorrente_1 srl, quale terza intervenuta nel giudizio di primo grado in quanto cessionaria del credito fiscale, con deduzione di sei motivi.
L'agenzia delle entrate, ufficio locale di Trieste, si è costituito mediante deposito di controdeduzioni, proponendo appello incidentale affidato a tre motivi.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno trattati prioritariamente i primi due motivi dell'appello incidentale agenziale in quanto preliminari di rito astrattamente dirimenti/assorbenti.
Con il primo mezzo l'agenzia delle entrate contesta la pronunzia gravata per la reiezione della sua eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo della lite poiché riguardante il provvedimento di sospensione degli effetti della comunicazione dell'opzione di cui all'art. 121, decreto-legge 34/2020, non essendone prevista l'impugnabilità dall'art. 19, comma 1, d.lgs. 546/1992.
Il Collegio ritiene che i primi giudici abbiano correttamente deciso tale questione, in applicazione della consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'elenco di atti contenuto in detta disposizione processuale speciale dev'essere interpretato estensivamente, nel senso di ricomprendervi qualsiasi atto che contenga una definita pretesa fiscale (in generale, v. per tutte, da ultimo, Cass. Sez. 5,
14/06/2025, n. 15941).
Non può aversi dubbio che i provvedimenti oggetto del presente giudizio abbiano tale natura, poiché sospendere e poi annullare gli effetti di una comunicazione volta a far valere un'agevolazione tributaria equivale alla sua negazione, quindi, a contrario, esternare una pretesa creditoria corrispondente. In sostanza tali provvedimenti possono considerarsi alla stregua di provvedimenti di diniego di agevolazioni, in quanto tali possono farsi rientrare nella categoria di cui all'art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. 546/1992 (cfr., su fattispecie analoga, Cass. Sez. 5, 01/12/2023, n. 33558).
Con il secondo mezzo, l'agenzia delle entrate denuncia l'omessa pronuncia della Corte di prime cure in ordine alla sua eccezione di definitività del provvedimento, conseguenziale a quello di cui al primo mezzo, di annullamento degli effetti dell'opzione de qua.
Anche tale motivo è infondato, trattandosi all'evidenza di una pronuncia implicita di rigetto di tale eccezione, che peraltro risulta infondata.
Il ricorso introduttivo della lite, infatti, è indubbiamente rivolto alla contestazione, nel loro complesso, dei provvedimenti con i quali l'agenzia fiscale ha negato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'agevolazione in oggetto, peraltro contestandosi nei motivi di impugnazione sia la forma che le ragioni di merito del disconoscimento, ma, soprattutto, essendo il ricorso stesso stato proposto in data 27 maggio
2024, quindi del tutto tempestivamente rispetto alla data (19 aprile 2024) nella quale il provvedimento di annullamento è stato inviato telematicamente al Condominio.
Ciò posto, devono trattarsi i motivi del gravame proposto dal Condominio e da Ricorrente_1.
Con il primo motivo gli appellanti principali contestano la sentenza appellata in punto reiezione dell'eccezione di invalidità (annullabilità) dei provvedimenti impugnati per vizio motivazionale.
Il motivo è dirimentemente fondato.
Va rilevato in fatto che, azionando le previsioni “antifrode” di cui all'art. 122 bis, decreto legge 34/2020,
l'agenzia delle entrate dapprima ha sospeso gli effetti della comunicazione, ai fini del bonus fiscale in questione, di opzione per lo sconto in fattura delle spese effettuate dal Condominio e poi, con provvedimento comunicato il 19 aprile 2024, ha annullato tali effetti, con la seguente motivazione: «..(la) comunicazione protocollo 24032718224537407-000001 è stata lavorata da istruttoria e non ha superato i controlli di coerenza e regolarità dei dati indicati nella stessa, effettuati comparando tali dati con quelli presenti in Anagrafe tributaria e rilevanti ai fini della maturazione del beneficio. Pertanto detta comunicazione viene considerata come non effettuata, così come previsto dal punto 3.2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate n. prot. 340450 del 1° dicembre 2021».
Risulta evidente che tale argomentazione non rispetta lo standard di cui all'art. 7, comma 1, legge 212/2000, nella versione novellata, attualmente vigente, senz'altro applicabile ratione temporis, che prevede che «Gli atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati».
Nessuno di tali elementi strutturanti obbligatoriamente l'atto giudizialmente impugnabile è rinvenibile in quelli oggetto di esame, sicchè ne deriva la piana applicabilità dell'art. 7 bis, comma 1, legge 212/2000, con la conseguente statuizione di annullamento degli atti medesimi ed in particolare del provvedimento di disconoscimento degli effetti della suddetta comunicazione del Condominio.
E' peraltro da escludersi che questa carenza motivazionale possa essere sanata dal contenuto del provvedimento di diniego di autotutela emesso dall'agenzia fiscale nei confronti del cessionario del credito fiscale, Ricorrente_1, trattandosi di un atto successivo nemmeno diretto al Condominio.
In tal senso questa Corte intende adeguarsi e seguire il costante indirizzo della S.C. di Cassazione, secondo il quale la motivazione di un atto impugnabile non può essere integrata se non contestualmente all'atto stesso per relationem, nei limiti dati dalla citata norma statutaria, ma mai in sede giudiziale e aliunde (tra le molte, cfr. Cass. Sez. 6, 21/05/2018, n. 12400) nonché a quello ulteriore, ugualmente consolidato, secondo il quale la compiutezza della difesa giudiziale del contribuente ricorrente non può sanare il vizio motivazionale degli atti impugnati (tra le molte, v. Cass. Sez. 5, 21/07/2022, n. 22918).
In conclusione, la sentenza appellata va senz'altro riformata in accoglimento del pregiudiziale ed assorbente primo motivo di gravame;
di contro può essere confermata in ordine alla disposta compensazione delle spese di prime cure, stante la novità delle questioni trattate.
Per la stessa ragione possono compensarsi le spese del presente grado.
P.Q.M.
in parziale riforma della impugnata decisione, accoglie il ricorso introduttivo della lite;
conferma nel resto;
compensa le spese del grado