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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 05/05/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
* * * * * * * * * * * *
in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 2499 R.G. A.C.C.
(Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2022, promosso da:
(C.F. ) Parte_1 PartitaIVA_1
DIFENSORE: Avv. NICOLA BONI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
DIFENSORE: Avv. GIORGIO FURLAN
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE CONVENUTA
Oggetto: fase di merito a seguito opposizione esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c.
* * * * * * * * * * * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni definitive come da note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 28/01/2025, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, assunta riserva in data 29/01/2025 all'esito di tale udienza, ha sciolto la riserva con ordinanza depositata in data 06/02/2025 con cui ha assegnato alle parti i termini di 40 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione, avvenuta in pari data 06/02/2025, della suddetta ordinanza, per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del primo termine, per il deposito di memorie di replica.
In data 18/03/2025 è scaduto il termine per il deposito di comparse conclusionali;
in data 07/04/2025 è scaduto il termine per il deposito di memorie di replica.
In data 23/04/2025 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
1 * * * * * * * * * * * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto, in conformità ad una nota prassi virtuosa, dallo scrivente in funzione di attuazione del principio di economia processuale e del principio di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il
Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima:
«La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del
05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3,
Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2,
Sentenza n. 13785 del 22/07/2004).
La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
* * *
Ciò posto, il Giudice,
RILEVATO CHE:
parte attrice, premesso che: aveva Parte_1 Controparte_1
proposto opposizione ad esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. a seguito della notifica di pignoramento immobiliare da parte di il giudice dell'esecuzione Parte_1 sospendeva la procedura esecutiva, condannando l'opposta al pagamento delle spese di lite ed assegnando termini per l'introduzione del giudizio di merito.
La creditrice provvedeva ad instaurare il giudizio di merito, affermando l'infondatezza dell'opposizione per i seguenti motivi: 1) sarebbe titolare del credito, a Parte_1
seguito di tre cessioni del credito successive, a sostegno della propria tesi produceva
2 visure camerali (docc.12 – 14) e dichiarazioni di avvenuta cessione (docc. 15 – 17); 2) le cessioni sarebbero state notificate, ai sensi dell'art. 58 TUB, attraverso la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, documentazione che sarebbe già stata prodotta nella precedente fase cautelare;
3) l'asserita nullità del precetto per indeterminatezza avrebbe dovuto essere proposta attraverso opposizione agli atti e art. 617 comma 1 c.p.c., pertanto sarebbe inammissibile e in ogni caso le somme sarebbero precisamente determinate;
4) il mutuo fondiario avrebbe efficacia di titolo esecutivo, in quanto nel contratto la mutuataria avrebbe dichiarato di aver ricevuto la somma a mezzo assegno e avrebbe rilasciato ampia quietanza;
5) il mutuo non avrebbe violato la normativa sulla trasparenza bancaria di cui al
TUB, in quanto il documento di sintesi ed il capitolato riporterebbero in maniera esaustiva tutte le condizioni applicate.
Chiedeva: respingere l'opposizione proposta da , disponendo la Controparte_1
prosecuzione della procedura esecutiva. Con vittoria di spese del presente giudizio, della fase cautelare e di reclamo.
Parte convenuta, , si costituiva in giudizio, allegando la carenza Controparte_1
di del diritto a procedere ad esecuzione forzata per i seguenti motivi: 1) Parte_1
mancata prova delle cessioni di credito e della loro notifica al debitore;
2) il precetto sarebbe nullo per genericità, non essendo indicato l'importo delle rate insolute ed il conteggio degli interessi, pertanto, il credito azionato non rispetterebbe i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c.; 3) il mutuo non sarebbe idoneo a costituire valido titolo esecutivo, in quanto condizionato e non avrebbe immesso il mutuatario nell'immediata disponibilità delle somme;
4) il contratto di mutuo violerebbe le norme sulla trasparenza bancaria poiché non riporterebbe il TAE, non sarebbe indicato il regime di capitalizzazione, il regime di capitalizzazione sarebbe quello composto, comportando anatocismo occulto, l'indicatore sintetico di costo sarebbe più alto di quello indicato.
Chiedeva di dichiarare: il difetto di legittimazione attiva e l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo al creditore procedente;
la nullità del precetto
“per indeterminatezza ed in ogni caso il contratto di mutuo fondiario non può costituire titolo esecutivo, per le ragioni indicate in narrativa e pertanto non ha Parte_1 diritto di procedere ad esecuzione forzata”; la nullità del mutuo e, per l'effetto, la riformulazione del piano di ammortamento con condanna del creditore alla restituzione delle somme non dovute. Con vittoria di spese di giudizio in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
3 OSSERVA
Sulla titolarità del credito in capo a Parte_1
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, sintetizzata dalla sentenza Cassazione civile sez. I, 08/11/2024, n.28790: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del
1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata
notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente: Cass., n. 17944/2023, cit. supra), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. È stato infatti correttamente spiegato nell'arresto da ultimo citato che risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti di questa Corte in cui si era precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza
n. 5997 del 17/03/2006). Occorre infatti tenere presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione. È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza
4 della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto (in questo caso, da parte della curatela fallimentare) la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass., n. 17944/2023, cit. supra)”
(precedenti conformi: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; v. anche nello stesso senso: Cass. 3405/2024).
Nel caso di specie, risulta pacifico che l'opponente, in data 16/11/2015, aveva stipulato contratto di mutuo con Cassa di Risparmio di Carrara Spa.
Con atto di fusione del 16/11/2015 (doc. 1 allegato all'atto di citazione), il suindicato istituto di credito veniva incorporato in . La fusione societaria, per sua stessa natura, dà Controparte_2 luogo ad una successione a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi.
La creditrice opposta ha prodotto (doc. n. 2) estratto della Gazzetta Ufficiale del 16/12/2017, in cui comunicava: “in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e Parte_2
5 7 della Legge130 concluso in data 6 dicembre 2017 ha acquistato pro-soluto dalla CP_2
[…], tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni,
[...] indennizzi e quant'altro) di derivanti dai contratti di finanziamento, chirografari e Controparte_2 ipotecari, contratti di apertura di credito e contratti aventi ad oggetto altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra 1974 e 2016, i cui debitori sono stati classificati a sofferenza ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (matrice dei conti) nel periodo compreso fra il 28 marzo 1989 e il 20 dicembre 2016 e segnalati in Centrale Rischi ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 129/1991. I crediti ceduti sono specificamente individuati nel contratto di cessione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne fanno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario, ai sensi dell'art.
7.1 della Legge 130, sul sito internet ww.creditofondiario.eu/verificacessioni e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto.
Sul sito internet è disponibile apposita lista in cui sono indicati i dati relativi a ciascun debitore ceduto”.
Nell'atto di citazione produce dichiarazione di con cui si dichiara che il credito Controparte_2 nei confronti della signora è ricompreso fra quelli ceduti (doc. 15 allegato all'atto di CP_1 citazione).
Con la memoria 183 n. 1, la creditrice ha prodotto altresì proposta di passaggio a sofferenza della
Cassa di Risparmio di Carrara S.p.a. del 20-6-2006, dalla quale si evince che il numero di credito con l'opponente è il 204848 (doc. n. 20) e l'elenco dei crediti ceduti depositati presso il notaio
[...]
, dal quale risulta che il rapporto n. 6110/204848 è fra quelli ceduti (doc. n. 21). Per_1
La creditrice ha prodotto altresì estratto della Gazzetta Ufficiale del 10/12/2020 (sempre al doc. n.
2 allegato alla citazione), in cui comunicava di aver, in data 03/12/2020, Controparte_3 concluso con un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco, Parte_2 enunciando che: “Ai sensi del contratto di cessione, l'acquirente ha acquistato pro soluto, dal cedente i crediti di titolarità del cedente che alle 00.01 del 1° agosto 2020 (la “data di valutazione”) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
a) sono stati precedentemente ceduti al cedente e di tale cessione è stato dato avviso in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, come risulta dal relativo avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 87 del 25 luglio 2020 parte II;
[…]”.
produceva, inoltre, attestazione con cui dichiarava che il credito nei Parte_1 Parte_2 confronti della sig.ra rientrava fra quelli di cui all'operazione di cessione in blocco (doc. 16 CP_1 allegato all'atto di citazione e doc. 26 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.).
6 Tutto ciò premesso, si deve rilevare come il credito nei confronti della debitrice opponente fosse stato ceduto a con cessione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del Parte_2
16/12/2017 e non con quella n. 87 del 25/07/2020. Di conseguenza, nonostante la dichiarazione di in applicazione dei principi di diritto appena esposti, non si deve ritenere Parte_2 pienamente provato che il credito nei confronti dell'odierna opponente rientrasse fra quelli oggetto di cessione fra e . Parte_2 Controparte_3
Da quanto premesso, non essendo provata la titolarità del credito in capo a Controparte_3
(non solo per mancanza in atti di copia del contratto di cessione del credito, risultando così insoddisfatto l'orientamento giurisprudenziale più rigoroso ma anche per mancanza in atti di elementi sufficienti rectius di indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare la prova presuntiva ritenuta sufficiente dall'orientamento giurisprudenziale meno rigoroso), tantomeno potrà esserlo quella della sua cessionaria Parte_1
Mancando la legittimazione sostanziale in capo alla creditrice opposta, tutti gli altri motivi di opposizione si intendono assorbiti e l'opposizione accolta.
Le Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese processuali, poste a carico di parte attrice creditrice opposta, Parte_1
da rifondere in favore di parte convenuta debitrice opponente, , sono Controparte_1
liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55
(Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data
03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate
“Tabelle parametri forensi”, scaglione di valore da Euro 52.001 Euro 260.000 (valore della causa: Euro 63.165,92, in relazione al credito oggetto di esecuzione ex art. 17 c.p.c.), nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
Con riferimento alle spese di mediazione, occorre far riferimento al seguente principio di diritto: “le spese del giudizio di mediazione fanno parte delle spese del giudizio e sono regolate sulla base del principio della soccombenza, soluzione che è, peraltro, in linea con la ratio dell'istituto, avente funzione deflattiva. Con l'ulteriore conseguenza che per il loro riconoscimento è sufficiente la prova dell'esborso, non richiedendosi una specifica domanda” (Cassazione civile sez. II, 29/02/2024 n.5389).
7 La signora pur avendo richiesto le spese di mediazione con le note di CP_1
precisazione delle conclusioni del 27/01/2025, non ha fornito alcuna prova di aver sostenuto dette spese, pertanto, la relativa domanda non è meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore civile, in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. ACCERTA e, per l'effetto, DICHIARA che non è titolare Parte_1
del credito azionato e del conseguente diritto di procedere con esecuzione forzata;
2. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, CONDANNA, a Parte_1
rifondere, in favore di le spese processuali, relative al Controparte_1
presente giudizio, che liquida in Euro 14.103,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre
I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa, in data 05.05.2025.
Il GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Alessandro PELLEGRI
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
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in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 2499 R.G. A.C.C.
(Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2022, promosso da:
(C.F. ) Parte_1 PartitaIVA_1
DIFENSORE: Avv. NICOLA BONI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
DIFENSORE: Avv. GIORGIO FURLAN
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE CONVENUTA
Oggetto: fase di merito a seguito opposizione esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni definitive come da note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 28/01/2025, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, assunta riserva in data 29/01/2025 all'esito di tale udienza, ha sciolto la riserva con ordinanza depositata in data 06/02/2025 con cui ha assegnato alle parti i termini di 40 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione, avvenuta in pari data 06/02/2025, della suddetta ordinanza, per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del primo termine, per il deposito di memorie di replica.
In data 18/03/2025 è scaduto il termine per il deposito di comparse conclusionali;
in data 07/04/2025 è scaduto il termine per il deposito di memorie di replica.
In data 23/04/2025 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto, in conformità ad una nota prassi virtuosa, dallo scrivente in funzione di attuazione del principio di economia processuale e del principio di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il
Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima:
«La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del
05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3,
Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2,
Sentenza n. 13785 del 22/07/2004).
La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
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Ciò posto, il Giudice,
RILEVATO CHE:
parte attrice, premesso che: aveva Parte_1 Controparte_1
proposto opposizione ad esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. a seguito della notifica di pignoramento immobiliare da parte di il giudice dell'esecuzione Parte_1 sospendeva la procedura esecutiva, condannando l'opposta al pagamento delle spese di lite ed assegnando termini per l'introduzione del giudizio di merito.
La creditrice provvedeva ad instaurare il giudizio di merito, affermando l'infondatezza dell'opposizione per i seguenti motivi: 1) sarebbe titolare del credito, a Parte_1
seguito di tre cessioni del credito successive, a sostegno della propria tesi produceva
2 visure camerali (docc.12 – 14) e dichiarazioni di avvenuta cessione (docc. 15 – 17); 2) le cessioni sarebbero state notificate, ai sensi dell'art. 58 TUB, attraverso la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, documentazione che sarebbe già stata prodotta nella precedente fase cautelare;
3) l'asserita nullità del precetto per indeterminatezza avrebbe dovuto essere proposta attraverso opposizione agli atti e art. 617 comma 1 c.p.c., pertanto sarebbe inammissibile e in ogni caso le somme sarebbero precisamente determinate;
4) il mutuo fondiario avrebbe efficacia di titolo esecutivo, in quanto nel contratto la mutuataria avrebbe dichiarato di aver ricevuto la somma a mezzo assegno e avrebbe rilasciato ampia quietanza;
5) il mutuo non avrebbe violato la normativa sulla trasparenza bancaria di cui al
TUB, in quanto il documento di sintesi ed il capitolato riporterebbero in maniera esaustiva tutte le condizioni applicate.
Chiedeva: respingere l'opposizione proposta da , disponendo la Controparte_1
prosecuzione della procedura esecutiva. Con vittoria di spese del presente giudizio, della fase cautelare e di reclamo.
Parte convenuta, , si costituiva in giudizio, allegando la carenza Controparte_1
di del diritto a procedere ad esecuzione forzata per i seguenti motivi: 1) Parte_1
mancata prova delle cessioni di credito e della loro notifica al debitore;
2) il precetto sarebbe nullo per genericità, non essendo indicato l'importo delle rate insolute ed il conteggio degli interessi, pertanto, il credito azionato non rispetterebbe i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c.; 3) il mutuo non sarebbe idoneo a costituire valido titolo esecutivo, in quanto condizionato e non avrebbe immesso il mutuatario nell'immediata disponibilità delle somme;
4) il contratto di mutuo violerebbe le norme sulla trasparenza bancaria poiché non riporterebbe il TAE, non sarebbe indicato il regime di capitalizzazione, il regime di capitalizzazione sarebbe quello composto, comportando anatocismo occulto, l'indicatore sintetico di costo sarebbe più alto di quello indicato.
Chiedeva di dichiarare: il difetto di legittimazione attiva e l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo al creditore procedente;
la nullità del precetto
“per indeterminatezza ed in ogni caso il contratto di mutuo fondiario non può costituire titolo esecutivo, per le ragioni indicate in narrativa e pertanto non ha Parte_1 diritto di procedere ad esecuzione forzata”; la nullità del mutuo e, per l'effetto, la riformulazione del piano di ammortamento con condanna del creditore alla restituzione delle somme non dovute. Con vittoria di spese di giudizio in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
3 OSSERVA
Sulla titolarità del credito in capo a Parte_1
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, sintetizzata dalla sentenza Cassazione civile sez. I, 08/11/2024, n.28790: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del
1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata
notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente: Cass., n. 17944/2023, cit. supra), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. È stato infatti correttamente spiegato nell'arresto da ultimo citato che risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti di questa Corte in cui si era precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza
n. 5997 del 17/03/2006). Occorre infatti tenere presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione. È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza
4 della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto (in questo caso, da parte della curatela fallimentare) la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass., n. 17944/2023, cit. supra)”
(precedenti conformi: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; v. anche nello stesso senso: Cass. 3405/2024).
Nel caso di specie, risulta pacifico che l'opponente, in data 16/11/2015, aveva stipulato contratto di mutuo con Cassa di Risparmio di Carrara Spa.
Con atto di fusione del 16/11/2015 (doc. 1 allegato all'atto di citazione), il suindicato istituto di credito veniva incorporato in . La fusione societaria, per sua stessa natura, dà Controparte_2 luogo ad una successione a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi.
La creditrice opposta ha prodotto (doc. n. 2) estratto della Gazzetta Ufficiale del 16/12/2017, in cui comunicava: “in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e Parte_2
5 7 della Legge130 concluso in data 6 dicembre 2017 ha acquistato pro-soluto dalla CP_2
[…], tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni,
[...] indennizzi e quant'altro) di derivanti dai contratti di finanziamento, chirografari e Controparte_2 ipotecari, contratti di apertura di credito e contratti aventi ad oggetto altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra 1974 e 2016, i cui debitori sono stati classificati a sofferenza ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (matrice dei conti) nel periodo compreso fra il 28 marzo 1989 e il 20 dicembre 2016 e segnalati in Centrale Rischi ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 129/1991. I crediti ceduti sono specificamente individuati nel contratto di cessione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne fanno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario, ai sensi dell'art.
7.1 della Legge 130, sul sito internet ww.creditofondiario.eu/verificacessioni e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto.
Sul sito internet è disponibile apposita lista in cui sono indicati i dati relativi a ciascun debitore ceduto”.
Nell'atto di citazione produce dichiarazione di con cui si dichiara che il credito Controparte_2 nei confronti della signora è ricompreso fra quelli ceduti (doc. 15 allegato all'atto di CP_1 citazione).
Con la memoria 183 n. 1, la creditrice ha prodotto altresì proposta di passaggio a sofferenza della
Cassa di Risparmio di Carrara S.p.a. del 20-6-2006, dalla quale si evince che il numero di credito con l'opponente è il 204848 (doc. n. 20) e l'elenco dei crediti ceduti depositati presso il notaio
[...]
, dal quale risulta che il rapporto n. 6110/204848 è fra quelli ceduti (doc. n. 21). Per_1
La creditrice ha prodotto altresì estratto della Gazzetta Ufficiale del 10/12/2020 (sempre al doc. n.
2 allegato alla citazione), in cui comunicava di aver, in data 03/12/2020, Controparte_3 concluso con un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco, Parte_2 enunciando che: “Ai sensi del contratto di cessione, l'acquirente ha acquistato pro soluto, dal cedente i crediti di titolarità del cedente che alle 00.01 del 1° agosto 2020 (la “data di valutazione”) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
a) sono stati precedentemente ceduti al cedente e di tale cessione è stato dato avviso in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, come risulta dal relativo avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 87 del 25 luglio 2020 parte II;
[…]”.
produceva, inoltre, attestazione con cui dichiarava che il credito nei Parte_1 Parte_2 confronti della sig.ra rientrava fra quelli di cui all'operazione di cessione in blocco (doc. 16 CP_1 allegato all'atto di citazione e doc. 26 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.).
6 Tutto ciò premesso, si deve rilevare come il credito nei confronti della debitrice opponente fosse stato ceduto a con cessione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del Parte_2
16/12/2017 e non con quella n. 87 del 25/07/2020. Di conseguenza, nonostante la dichiarazione di in applicazione dei principi di diritto appena esposti, non si deve ritenere Parte_2 pienamente provato che il credito nei confronti dell'odierna opponente rientrasse fra quelli oggetto di cessione fra e . Parte_2 Controparte_3
Da quanto premesso, non essendo provata la titolarità del credito in capo a Controparte_3
(non solo per mancanza in atti di copia del contratto di cessione del credito, risultando così insoddisfatto l'orientamento giurisprudenziale più rigoroso ma anche per mancanza in atti di elementi sufficienti rectius di indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare la prova presuntiva ritenuta sufficiente dall'orientamento giurisprudenziale meno rigoroso), tantomeno potrà esserlo quella della sua cessionaria Parte_1
Mancando la legittimazione sostanziale in capo alla creditrice opposta, tutti gli altri motivi di opposizione si intendono assorbiti e l'opposizione accolta.
Le Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese processuali, poste a carico di parte attrice creditrice opposta, Parte_1
da rifondere in favore di parte convenuta debitrice opponente, , sono Controparte_1
liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55
(Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data
03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate
“Tabelle parametri forensi”, scaglione di valore da Euro 52.001 Euro 260.000 (valore della causa: Euro 63.165,92, in relazione al credito oggetto di esecuzione ex art. 17 c.p.c.), nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
Con riferimento alle spese di mediazione, occorre far riferimento al seguente principio di diritto: “le spese del giudizio di mediazione fanno parte delle spese del giudizio e sono regolate sulla base del principio della soccombenza, soluzione che è, peraltro, in linea con la ratio dell'istituto, avente funzione deflattiva. Con l'ulteriore conseguenza che per il loro riconoscimento è sufficiente la prova dell'esborso, non richiedendosi una specifica domanda” (Cassazione civile sez. II, 29/02/2024 n.5389).
7 La signora pur avendo richiesto le spese di mediazione con le note di CP_1
precisazione delle conclusioni del 27/01/2025, non ha fornito alcuna prova di aver sostenuto dette spese, pertanto, la relativa domanda non è meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore civile, in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. ACCERTA e, per l'effetto, DICHIARA che non è titolare Parte_1
del credito azionato e del conseguente diritto di procedere con esecuzione forzata;
2. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, CONDANNA, a Parte_1
rifondere, in favore di le spese processuali, relative al Controparte_1
presente giudizio, che liquida in Euro 14.103,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre
I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa, in data 05.05.2025.
Il GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Alessandro PELLEGRI
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