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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/06/2025, n. 2765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2765 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3919/2025 R.G. promossa da:
(c.f. , con gli avv.ti LOREGGIAN FEDERICO e Parte_1 C.F._1
CHINELLO DOMENICO
ricorrente
contro
c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
resistente
CONCLUSIONI
Conclusioni del ricorrente:
accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale, o comunque di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c., dell'odierno resistente, al contratto di compravendita stipulato, con il Controparte_1
sig. in data 28.10.2023, e avente ad oggetto la FIAT 500X targata: GG809AB; Pt_1
per l'effetto, accertare e dichiarare il mancato, fattivo, riscontro del concessionario Controparte_1
alla diffida ad adempiere inviata, a mezzo PEC, dal sig. in data 12.09.2024, e dunque – per Pt_1
l'effetto – accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione ope legis del summenzionato contratto di
vendita; pagina 1 di 6 in via subordinata o alternativa, disporre la risoluzione giudiziale del suddetto contratto di
compravendita, ex art. 1453 c.c.;
per l'ulteriore effetto, condannare l'odierno resistente, alla integrale restituzione, in Controparte_1
favore del sig. di quanto da quest'ultimo corrisposto per effetto della stipula del predetto Pt_1
contratto, per totali € 20.050,00, o dell'eventuale minor importo che dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora dell'inadempiente Controparte_1
nonché degli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla data della presente domanda giudiziale;
accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell'odierno resistente, ai sensi dell'art. 1218
c.c.; e pertanto, condannare l'odierno resistente al risarcimento dei danni patiti dal sig. sia Pt_1
in ordine all'interesse negativo che all'interesse positivo, tenendo conto delle spese sostenute per
l'acquisto del nuovo veicolo, fra cui – a titolo esemplificativo e non esaustivo – gli interessi del finanziamento e i costi per l'apertura di una nuova pratica di passaggio di proprietà, nonché tutte le altre spese che egli abbia dovuto sostenere in ragione dell'inadempimento della società CP_1
e ciò nella somma che verrà accertata in corso di giudizio, ovvero liquidata in via equitativa
[...]
dall'On.le Giudice adito ex art. 1226 c.c.
Spese e competenze di lite interamente rifuse, come per legge, ivi comprese quelle relative al
procedimento di negoziazione assistita attivato dal sig. Pt_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 3.2.25 il signor chiedeva Parte_1
accertarsi e dichiararsi, nei confronti della la risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto Controparte_1
di compravendita dell'automobile FIAT 500X (tg.GG809AB), per grave inadempimento del venditore,
o, in subordine, disporsi la risoluzione ex art. 1453 c.c., con condanna della resistente alla restituzione del prezzo pagato, pari ad un totale di € 20.050,00, ed al risarcimento del danno conseguente alla necessità di acquistare altro veicolo.
Secondo l'assunto di parte ricorrente, in particolare:
pagina 2 di 6 - in data 28.10.2023, il signor e la concessionaria stipulavano un Parte_1 Controparte_1
contratto di compravendita del veicolo FIAT 500X, targato GG809AB, per un importo complessivo di
€ 20.050,00, integralmente versato dal ricorrente con il pagamento di € 550,00 a titolo di caparra confirmatoria alla stipula, € 13.000,00 con successivo bonifico ed € 6.500,00 quale valore della precedente vettura FIAT Panda, targata FH644HX, permutata;
- nel novembre 2023 la consegnava al ricorrente l'autovettura omettendo tuttavia di Controparte_1
provvedere alla consegna della carta di circolazione, rendendo così impossibile per l'acquirente completare la pratica relativa al passaggio di proprietà e le altre pratiche amministrative necessarie per la circolazione su strada;
- il ricorrente apprendeva, inoltre, che l'autovettura acquistata non era di proprietà della venditrice ma risultava intestata ad altra concessionaria, la Bi-Elle Auto di Monselice, e, inoltre, che dai pubblici registri risultava l'iscrizione di una denuncia di perdita del possesso per appropriazione indebita del
06.08.2024;
- in data 12.9.2024 il ricorrente diffidava la per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., a Controparte_1
procurargli l'acquisto del veicolo entro 15 giorni, ma la resistente non dava seguito all' intimazione;
- data l'impossibilità di utilizzare il veicolo acquistato il ricorrente ha dovuto acquistare una nuova auto, facendo fronte ai costi di un finanziamento e del passaggio di proprietà;
- successivamente il ricorrente otteneva dall'intestato Tribunale provvedimento di sequestro conservativo a tutela del proprio credito nei confronti della resistente;
- l'invito alla negoziazione assistita non ha sortito alcun esito;
- l'inottemperanza della società venditrice alla diffida ad adempiere determina, ex art. 1454, co. 3, c.c.,
la risoluzione di diritto del contratto di compravendita e, comunque, il grave inadempimento della resistente impone una pronuncia risolutoria ex art. 1453 c.c., fondando altresì il diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione del prezzo pagato, pari ad € 20.050,00 oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora, ed il risarcimento del danno derivante dalle spese correlate all'acquisto di un'altra pagina 3 di 6 autovettura necessaria per gli spostamenti quotidiani.
All'udienza del 29.5.2025 il procuratore della ricorrente ha dato atto dell'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale a carico della resistente dopo il deposito del ricorso, documentando la notifica degli atti al Curatore nel rispetto del termine di comparizione.
La procedura di liquidazione giudiziale, ritualmente notificata, è rimasta contumace.
Il ricorso è fondato.
In ordine alla pronuncia risolutoria, come noto, il creditore che agisca per ottenere la risoluzione per inadempimento ha l'onere di documentare il titolo della propria pretesa potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del debitore, il quale, semmai, dovrà provare l'esatto adempimento o il fatto non imputabile che ha determinato il proprio inadempimento (si veda, in tal senso, tra le molte, Cass.
25872/20).
Nel caso, il ricorrente ha documentato la conclusione del contratto di compravendita (All. 1 ricorrente),
da cui sorge l'obbligo per il venditore di consegna dell'autovettura e dei documenti necessari per la circolazione, provando inoltre l'altruità della proprietà dell'automobile al momento della vendita (all.5
ricorrente), da cui sorge l'obbligo in capo al venditore di procurare l'acquisto del veicolo al compratore,
ex art. 1478 c.c.
Il ricorrente, inoltre, ha dato prova di aver integralmente pagato il prezzo (all.ti 1-2 ricorrente).
È stato allegato l'inadempimento della venditrice agli obblighi posti a proprio carico (consegna della documentazione ed acquisto della proprietà dal terzo) e la resistente, rimanendo contumace, non ha dato prova del proprio adempimento ovvero della non imputabilità dell'inadempimento.
La risoluzione del contratto si è determinata ipso iure, ex art. 1454 c.c., per l'inottemperanza del debitore alla diffida ad adempiere ritualmente comunicata dal creditore in data 12.9.2024 (all.ti 6-7
ricorrente).
L'inadempimento contestato, infatti, è di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del compratore a conseguire un veicolo utilizzabile regolarmente per la circolazione stradale.
pagina 4 di 6 Alla pronuncia risolutoria segue la condanna della resistente alla restituzione del prezzo pagato, pari complessivamente ad € 20.500,00 (all.ti 1 e 2 ricorrente), di cui 550,00 per la caparra confirmatoria versata alla stipula, 6.500,00 quale valore del veicolo permutato ed € 13.000,00 quale saldo a mezzo bonifico, oltre agli interessi legali dalla diffida ad adempiere del 12.9.24, come richiesto.
Quanto al risarcimento del danno, il ricorrente ha allegato di aver sostenuto delle spese correlate all'acquisto di un'altra autovettura necessaria per gli spostamenti quotidiani, come la spesa per il finanziamento, quella per il pagamento degli interessi e quella per il costo del nuovo passaggio di proprietà.
Quanto all'an, il danno può ritenersi presuntivamente accertato, in ragione della necessità per il ricorrente (comprovata dal precedente acquisto risolto) di utilizzare un veicolo per motivi di lavoro e/o per le necessità quotidiane.
In ordine al quantum, può essere riconosciuta la somma di € 4.253,04, indicata come “costo del
finanziamento” nell'all. 8 del ricorrente, presumibilmente comprensiva degli interessi e di tutte le spese correlate alla pratica.
Nulla può essere riconosciuto per i costi sostenuti per il nuovo passaggio di proprietà, peraltro non documentato, trattandosi di spesa che il ricorrente avrebbe dovuto sopportare anche per l'acquisto della prima autovettura.
Quanto alle spese per il procedimento di sequestro conservativo, le stesse sono già state liquidate nel provvedimento autorizzativo e vengono in ogni caso confermate in tale sede, dovendosi solo aggiungere la spesa di € 59,00 (All. 21 ricorrente) per la trascrizione del sequestro conservativo presso il PRA.
Le spese del giudizio, considerando anche la negoziazione assistita, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14, per le cause di valore ricomprese nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00.
p.q.m.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- in accoglimento della domanda principale del ricorrente, accerta e dichiara l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita per grave inadempimento della resistente-venditrice, ex art. 1454 c.c.
- condanna la resistente alla restituzione in favore del ricorrente del prezzo pagato, pari ad € 20.500,00
oltre ad interessi al tasso legale dal 12.9.24
- condanna la resistente al risarcimento in favore del ricorrente del danno subito, che si liquida nella somma di € 4.253,04
- conferma le spese già liquidate per il procedimento di sequestro conservativo nel provvedimento in data 6.12.24
- condanna la resistente a rifondere al ricorrente la spesa di € 59,00 per la trascrizione al PRA del provvedimento di sequestro
- condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in €
3.200,00 per compensi, € 264,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Venezia, 03/06/2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario UPP D.ssa Giulia Librandi
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