Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 10/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00145/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01063/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UR
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1063 del 2024, proposto da
NN IN, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Languasco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova sezione lavoro, 19 gennaio 2024 n. 78.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra NN IN agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro 19 gennaio 2024 n. 78.
Con tale sentenza è stato riconosciuto il diritto della ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/15 relativamente agli anni scolastici 2020 – 2023 ed il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad adottare i provvedimenti necessari a garantire il godimento di tale beneficio con condanna del Ministero al pagamento delle spese di giudizio.
Il Ministero è stato altresì condannato al pagamento della retribuzione professionale docenti in relazione ai periodi lavorati nell’ anno scolastico 2018/2019.
Si è costituita l’amministrazione intimata.
Sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda.
Da un primo punto di vista la ricorrente ha depositato copia dell’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.
In secondo luogo la ricorrente ha dimostrato di avere ottemperato al disposto dell’art. 14 d.l. 669/96 avendo notificato la sentenza in data 29 gennaio 2024 con conseguente rispetto del termine dilatorio di 120 giorni contemplato dalla norma citata.
Deve conseguentemente essere ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 19 gennaio 2024 n. 78 nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente sentenza.
L’amministrazione dovrà rilasciare alla ricorrente la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” e accreditare sulla stessa le somme spettanti nonché corrispondere quanto dovuto a titolo di retribuzione professionale docenti.
L’Amministrazione dovrà, inoltre, corrispondere l’ammontare delle spese di lite liquidate in sentenza nel medesimo termine ove non abbia già altrimenti provveduto.
Per il caso di ulteriore inottemperanza deve essere nominato commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’istruzione e del merito che, previo accertamento dell’inottemperanza, dovrà provvedere nei successivi 30 giorni.
Il Commissario ad acta potrà provvedere anche mediante delega ad un Dirigente della predetta direzione generale.
Va accolta, infine, la domanda di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento di un’ulteriore somma di denaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., che si determina nella misura degli interessi legali sugli importi risultanti dal giudicato, da calcolarsi assumendo quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza all’Amministrazione debitrice e quale dies ad quem il giorno dell’esecuzione del giudicato da parte della stessa oppure, in difetto, quello dell’insediamento del Commissario ad acta.
Le spese del presente procedimento sono poste a carico dell’amministrazione intimata e sono liquidate in dispositivo con distrazione a favore dell’avvocato Paolo Languasco dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UR (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 19 gennaio 2024 n. 78, mediante rilascio alla ricorrente della “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” e mediante l’accredito sulla stessa delle somme riconosciute dalla sentenza, nonché mediante il pagamento delle ulteriori somme di cui alla sentenza nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento in favore della ricorrente della somma di denaro di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. nella misura e nelle modalità specificate in motivazione.
Nomina commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’istruzione e del merito che, previo accertamento dell’inottemperanza, dovrà provvedere nei successivi 30 giorni.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi €. 500, 00 (cinquecento/00) oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore dell’avvocato Paolo Languasco dichiaratosi anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO