TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/12/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4370/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4370/2023 R.G., avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio” promossa da
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Giuseppa Scuderi, che lo rappresenta e difende giusta, procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
10/10/1991;
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con provvedimento del 29/11/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il giudice poneva la pagina 1 di 3 causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato in data 10/11/2023 , premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con in data 21/12/2016 a DI (iscritto Controparte_1 nei Registri dello Stato civile del Comune di Siracusa anno 2017 - n. 39 - Parte II - Serie
C), che dalla loro unione non nascevano figli e di essersi separato dalla moglie con sentenza n. 855/2023, emessa da questo Tribunale in data 20/4/2023 (passata in giudicato,
v. documento in atti), chiedeva di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, senza ulteriori condizioni.
Radicatosi regolarmente il contraddittorio, in assenza di ulteriori domande oltre alla richiesta di scioglimento del matrimonio, il Giudice rinviava la causa per la decisione.
Con provvedimento del 29/11/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva posta dinanzi al Collegio per la pronuncia del divorzio.
2. Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_1 la quale non si è costituita in giudizio nonostante sia stato regolarmente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti.
3. Passando al merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti a DI (Kenya) il
21/12/2016 e iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Siracusa (Anno 2017 -
N. 39 - Parte II - Serie C).
4. In ragione della natura del procedimento e della mancata costituzione della resistente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M
.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4370/2023
R.G.: pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in causa a DI
(Kenya) il 21/12/2016, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Siracusa (Anno
2017 - N. 39 - parte II - serie C); dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese di lite irripetibili.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 06/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4370/2023 R.G., avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio” promossa da
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Giuseppa Scuderi, che lo rappresenta e difende giusta, procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
10/10/1991;
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con provvedimento del 29/11/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il giudice poneva la pagina 1 di 3 causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato in data 10/11/2023 , premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con in data 21/12/2016 a DI (iscritto Controparte_1 nei Registri dello Stato civile del Comune di Siracusa anno 2017 - n. 39 - Parte II - Serie
C), che dalla loro unione non nascevano figli e di essersi separato dalla moglie con sentenza n. 855/2023, emessa da questo Tribunale in data 20/4/2023 (passata in giudicato,
v. documento in atti), chiedeva di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, senza ulteriori condizioni.
Radicatosi regolarmente il contraddittorio, in assenza di ulteriori domande oltre alla richiesta di scioglimento del matrimonio, il Giudice rinviava la causa per la decisione.
Con provvedimento del 29/11/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva posta dinanzi al Collegio per la pronuncia del divorzio.
2. Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_1 la quale non si è costituita in giudizio nonostante sia stato regolarmente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti.
3. Passando al merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti a DI (Kenya) il
21/12/2016 e iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Siracusa (Anno 2017 -
N. 39 - Parte II - Serie C).
4. In ragione della natura del procedimento e della mancata costituzione della resistente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M
.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4370/2023
R.G.: pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in causa a DI
(Kenya) il 21/12/2016, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Siracusa (Anno
2017 - N. 39 - parte II - serie C); dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese di lite irripetibili.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 06/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3