CA
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 5868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5868 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere –
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4117 del 2018, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 10 giugno 2025, con cui sono stati concessi alle parti il termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica e vertente
TRA
nata il [...] a [...] e residente in [...]
Rocco Galdieri 16, 1 C.F. ( ), rappresentata e difesa, sia unitamente C.F._1
che disgiuntamente dagli avv. Antonio Sposito C.F. ( ) e Maria C.F._2
TT NO C.F. ( ), presso i quali elegge domicilio in Napoli C.F._3
RGn°4117/2018-sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda alla via M. Stanzione 11 presso lo studio dell'avv. Enrico Maria Monetti, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. ( , ivi Controparte_1 C.F._4
residente a[...] ex n. 11 ed elett.te dom.ta in Napoli alla Via
Santa Lucia n. 20 presso lo studio dell'avv. Vittorio Brindisi C.F. ( ) C.F._5 dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 350/2018, pubblicata il 13/02/2018, il tribunale di Nola, provvedendo sulle domande proposte da , quale proprietaria di un Controparte_1 fabbricato sito in Brusciano, alla via AT di Giacomo n. 13 ex n.11 , nei confronti della proprietaria confinante – volte ad ottenere la Parte_1 condanna della convenuta all'abbassamento dell'altezza del muro di cinta in ossequio della distanza di tre metri dalla veduta esercitata dalla balconata, ex art. 905 c.c.; ad arretrare il muro laterale del vano terraneo in osservanza della distanza di tre metri, misurata a raggio dalla predetta veduta;
ad apporre giunti tecnici antisismici per le costruzioni poste in aderenza;
ad arretrare la grondaia apposta in orizzontale a margine della copertura del vano terraneo;
al ripristino dello stato dei luoghi con conseguente condanna al risarcimento dei danni provocati al fabbricato attoreo- nonché sulle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta
[...]
nei confronti dell'attrice, tese a vedere accertati gli abusi commessi Parte_1 dall'attrice nella realizzazione del balcone, con condanna della stessa al ripristino dello stato dei luoghi nonché al risarcimento dei danni anche per lite temeraria, ha accolto parzialmente le domande principali e ha rigettato le domande riconvenzionali.
Segnatamente, il Giudice di prime cure, quanto alle domande principali, ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla violazione del diritto di veduta determinata dalla
RGn°4117/2018-sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda sopraelevazione da parte della convenuta del muro preesistente prospiciente al balcone del piano rialzato. Dall'esame degli atti di causa, il Tribunale ha infatti ritenuto potersi evincere che i lavori realizzati dalla convenuta erano stati effettuati nell'anno 2005 e che la balconata attorea, contrariamente a quanto sostenuto dalla
, era sempre esistita. In virtù di tale rilievo, ha ritenuto violato il disposto di Pt_1
cui all'art. 907 c.c., che impone al vicino il rispetto dal lato esterno del balcone della distanza di almeno tre metri.
Il consulente tecnico nominato nel corso del giudizio ha calcolato la distanza tra il balcone ed il muro della convenuta nell'ordine di 2,23 metri;
pertanto, la costruzione andava riportata alla sua altezza originaria, con conseguente riduzione di 0,91 centimetri.
Quanto alla questione relativa all'apposizione di giunti tecnici, tra le pareti in aderenza del vano terraneo realizzato nel cortile della convenuta e della cassa scale del fabbricato attoreo, il primo giudice – sulla scorta di quanto accertato dall'ausiliario d'ufficio in ordine alla mancata apposizione di tali giunti, pur necessaria in virtù della disciplina antisismica vigente - ha ritenuto di condannare la convenuta alla loro realizzazione, secondo i criteri indicati nella relazione del consulente.
La domanda è stata accolta anche in relazione all'arretramento della grondaia apposta in orizzontale a margine della copertura del vano terraneo, avendo il consulente rilevato che la stessa non era stata posta alla distanza legale minima dal confine, di cui all'art. 889, comma 2°, c.c., dovendo pertanto da questo essere arretrata di un metro. Da ultimo, il primo giudice ha respinto la domanda risarcitoria proposta dall'attrice, con riferimento ai danni prodottisi nella cassa scale, ritenendo che, non risultando provata con certezza la derivazione causale dei danni dalla costruzione in aderenza realizzata dalla convenuta, la domanda andasse rigettata.
Non hanno poi trovato accoglimento le domande riconvenzionali proposte da
[...]
, volte ad ottenere il ripristino dello stato dei luoghi e la condanna Parte_1 al risarcimento dei danni dell'attrice, a causa degli abusi edilizi realizzati dalla nell'eseguire i lavori di ristrutturazione, consistenti in particolare nella CP_1 modificazione senza alcun titolo autorizzativo delle aperture preesistenti, di cui a
RGn°4117/2018-sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dire della convenuta andava ordinata la chiusura. Sul punto il Giudice di prime cure ha osservato che in materia, ai sensi dell'art. 872, 2° comma, c.c., la ricostituzione dello status quo ante è invocabile solo nell'ipotesi di violazione della normativa codicistica in tema di distanze, inerendo la stessa ai rapporti tra privati. Viceversa, allorquando si contesti la realizzazione di fabbricati abusivi, in violazione di norme pubblicistiche, il vicino non è legittimato ad ottenere il ripristino dello stato dei luoghi. E' stata altresì rigettata la domanda risarcitoria proposta al riguardo, atteso che il danno conseguente alla costruzione di opere abusive consiste nel deprezzamento commerciale, eventualità non riscontrabile nel caso in esame per effetto del diverso posizionamento delle vedute.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto tempestivamente appello – con atto di citazione consegnato all'ufficiale giudiziario in data 25 luglio 2018, nel rispetto del termine di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., dalla notificazione della sentenza impugnata risalente al 30 giugno 2018- deducendo a Parte_1 sostegno due articolati motivi, e domandando di accogliere la domanda riconvenzionale formulata in primo grado, e conseguentemente condannare alla chiusura del balcone abusivamente realizzato, in modo da Controparte_1
impedire l'esercizio di ogni veduta sulla proprietà dell'appellante, e nel contempo dichiarare la piena legittimità del muro di cinta della proprietà , nonché Pt_1
riformare l'impugnata sentenza quanto alla disposta apposizione dei giunti tecnici antisismici, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 28 dicembre
2018, si è costituita in appello , la quale ha resistito al gravame Controparte_1 principale spiegando altresì appello incidentale, al fine di ottenere la riforma delle statuizioni a lei sfavorevoli contenute nella sentenza impugnata, formulando a sostegno due motivi. Ha concluso pertanto chiedendo di rigettare l'appello principale e accogliere l'appello incidentale, per l'effetto condannando Parte_1 all'arretramento di tutte le ulteriori opere che insistono nel raggio di metri tre dalla veduta, da misurarsi dal punto di appoggio della ringhiera o parapetto del balcone della proprietà , al ripristino statico della muratura attorea, dopo aver CP_1 eliminato, con l'apposizione dei giunti sismici, ogni causa e punto di pressione,
RGn°4117/2018-sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda attualmente esercitato e fedelmente rappresentato graficamente dal c.t.u., nonché al ripristino dell'intonaco e del rivestimento (tinteggiatura) murario, irrimediabilmente danneggiato ed, infine, alla refusione delle spese e dei compensi del giudizio di appello.
4. Disposta consulenza tecnica d'ufficio con ordinanza depositata il 13 luglio 2023; sostituito, con ordinanza del 16 maggio 2024, il consulente di primo grado ing.
originariamente nominato, che non ha accettato l'incarico, con Persona_1
l'ing. ; depositata la relazione di consulenza tecnica;
sostituita CP_2
l'udienza del 28 maggio 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con ordinanza comunicata il 10 giugno
2025, con assegnazione alle parti dei termini di sessanta e venti giorni per il deposito delle comparse conclusioni e delle memorie di replica.
5. In via preliminare deve darsi atto che l'appellata ha dimostrato di Controparte_1
aver tempestivamente trasmesso, in data 27 dicembre 2018, nel rispetto del termine di cui all'art. 343 c.p.c., di venti giorni prima dell'udienza del 16 gennaio 2019, la comparsa di costituzione contenente appello incidentale. Come infatti emerge dalla certificazione rilasciata dalla direzione amministrativa della Corte d'Appello in data
03/01/2019, presente nel fascicolo cartaceo, la costituzione dell'avv. Brindisi era stata inoltrata telematicamente il 27/12/2018 ma la cancelleria, che l'aveva lavorata il
28/12/2018, non aveva potuto fare altro che rifiutare l'atto, poiché la busta era stata contrassegnata dal server come errore fatale, per l'esistenza di un file corrotto.
Considerato che la parte si è prontamente attivata per ovviare a questo disguido telematico, provvedendo al rideposito nel medesimo giorno in cui l'atto veniva rifiutato, successivo a quello dell'inoltro, l'errore in questione deve ritenersi scusabile;
non risulta infatti che l'utente sia stato in grado di prevenirlo o intercettarlo con l'ordinaria diligenza esigibile da un individuo medio, non potendosi pretendere un grado di competenza tecnica specialistica in un settore ancora connotato da forte tecnicismo e difficile intuizione delle relative modalità di funzionamento. ( Cass.sez.
3 - , Ordinanza n. 16552 del 13/06/2024)
Occupandosi di ipotesi analoghe a quelle in esame, infatti, la Suprema Corte ( cfr.
Cass. sez.
6 - L, Ordinanza n. 238 del 05/01/2023 (Rv. 666323 - 01); Cass. sez. L - ,
RGn°4117/2018-sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Ordinanza n. 1348 del 12/01/2024) ha avuto modo di precisare che, in tema di deposito telematico di un atto processuale, la presenza, all'esito dei controlli della cancelleria, di un "errore fatale" che, non imputandosi necessariamente a colpa del mittente, esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancelliere l'accettazione del deposito, oltre a consentirne l'eventuale rinnovazione con rimessione in termini – i cui presupposti ricorrono senz'altro nella fattispecie in esame - non determina effetti invalidanti, quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.
6. Tanto debitamente premesso, sia il gravame principale che quello incidentale sono solo in parte fondati, per gli argomenti di seguito esposti.
Evidenti ragioni di connessione, involgendo entrambi le statuizioni adottate dal giudice di prime cure in punto di distanze tra il balcone in proprietà e il CP_1
muro e il terraneo di proprietà , consigliano una disamina congiunta del Pt_1 primo motivo di appello principale e del primo motivo di appello incidentale.
6.1 In particolare, con il primo motivo dell'appello principale, Parte_1
ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'ha condannata all'abbassamento di 0,91 centimetri del muro di cinta da lei realizzato, riportandolo all'altezza di 2,50 metri;
ha domandato, altresì, l'accoglimento della domanda riconvenzionale volta alla eliminazione del balcone realizzato dall'odierna appellata, per violazione della normativa in tema di distanze di cui all'art. 907 c.c.
A sostegno del motivo, l'impugnante principale ha dedotto che tutte le aperture a cui aveva posto riferimento l'ausiliario giudiziale, nominato nel giudizio di primo grado, nella relazione di consulenza tecnica, non erano assentite e che i grafici di concessione e le planimetrie valutati dal c.t.u. erano quelli prodotti dall'attrice, privi del crisma dell'autenticità; nel procedere alla loro valutazione, il c.t.u. non aveva considerato che il balcone e la scaletta di conduzione alla sottostante chiostrina non potevano che essere stati realizzati da in occasione dei lavori di Controparte_1 ristrutturazione del fabbricato eseguiti in forza della D.I.A. del 9 giugno 2004, prot.
n.9952, presentata da e poi volturata a suo nome, e di successiva Parte_2
D.I.A. del 15 marzo 2007, prot. n. 5683, in variante alla prima.
RGn°4117/2018-sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Invero, dalle schede catastali ufficiali poteva evincersi che sulla facciata est del fabbricato di non esisteva alcuna balconata aggettante;
pertanto, Controparte_1 essendo la distanza di detta parete priva di balcone, dal muro di recinzione in proprietà , di metri 3,13, la stessa risultava pienamente conforme al disposto Pt_1 dell'art. 907 c.c. Ciò, a dire dell'impugnante principale, avrebbe anche legittimato la condanna della alla chiusura del balcone al piano rialzato, ovvero CP_1 all'abbattimento della soletta aggettante, in modo che dallo stesso non si realizzasse alcuna veduta sulla proprietà . Pt_1
Secondo quanto dedotto dall'appellante principale, la produzione, a suffragio del motivo di appello, delle schede catastali allegate alla relazione a firma del geometra
, sarebbe possibile anche nel presente grado di giudizio, Persona_2 trattandosi di documenti connotati dal requisito dell'indispensabilità.
6.2 Quanto alle doglianze svolte con il primo motivo di appello incidentale, CP_1
ha denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c. assumendo che il Giudice di
[...] prime cure, pur avendo disposto il ripristino dell'originaria altezza del muro posto sul confine, perché la sopraelevazione era stata realizzata in violazione dell'art. 907 c.c., avrebbe omesso di statuire in ordine alla domanda di arretramento della nuova costruzione edificata in aderenza alla cassa scale, in osservanza della distanza di tre metri misurata a raggio dalla veduta, dal punto di appoggio dell'osservatore
(ringhiera o parapetto).
6.3 All'esito dell'istruttoria tecnica espletata nel presente grado, il primo motivo dell'appello principale merita di essere parzialmente accolto, mentre è infondato il primo motivo dell'appello incidentale.
L'oggetto principale della controversia sia in primo grado che in sede di gravame è costituito dalla distanza intercorrente tra i manufatti realizzati nella proprietà
[...]
e le opere presenti nella proprietà , dai quali è possibile esercitare il Pt_1 CP_1
diritto di veduta.
L'art. 907 c.c., infatti, prevede che, quando si sia acquisito il diritto di avere vedute sul fondo del vicino, il proprietario di questo non possa fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905 c.c. Inoltre, il suddetto obbligo di osservare la distanza di tre metri dalle vedute dirette aperte nella costruzione sul
RGn°4117/2018-sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda fondo finitimo di cui all'art. 907 c.c., integrando gli estremi di un divieto assoluto, va osservato anche quando l'erigenda costruzione, come nel caso in esame, sia costituita da un muro di cinta, essendo l'esonero dal rispetto delle distanze legali previsto per questo manufatto espressamente limitato a quelle di cui all'art. 873 del codice sostanziale (Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 11199 del 28/08/2000). Peraltro, la disciplina delle distanze per le vedute, contenuta nell'art 907 c.c., opera per tutte le vedute, indipendentemente dal fatto che esse siano state aperte iure proprietatis, a un metro e mezzo dal confine, come dedotto nel caso di specie dall'appellante incidentale, o iure servitutis, fattispecie che consiste nell'acquisto della servitù di veduta, la quale suppone l'esistenza per la prescritta durata ventennale, a distanza inferiore di quella prescritta dall'art. 905 c.c., di aperture che consentano la
"inspectio" e la "prospectio" nel fondo confinante (arg. da Cass. n. 11956 del 2009;
Cass. Sez. 2 ordinanza n. 33134 del 29/11/2023).
Pertanto, risulta essenziale comprendere se il muro di cinta sopraelevato da parte dell'odierna appellante, così come il muro di fabbrica del locale garage nella proprietà , siano posti a distanza legale dalla veduta esercitata dal balcone Pt_1 della e quando tale veduta sia stata aperta. CP_1
In tali termini delineate le questioni controverse, appare decisiva la risposta al quesito posto al riguardo da questa Corte distrettuale all'ausiliario giudiziale, quesito con cui lo stesso è stato invitato a “precisare, sulla scorta della documentazione tempestivamente prodotta nel giudizio di primo grado e delle risultanze del testimoniale in atti, la presumibile epoca di realizzazione del predetto balcone e del manufatto di cui al quesito che precede, di cui è stato domandato l'arretramento alla lett. c) dell'atto introduttivo relativo al giudizio di primo grado, nonché l'epoca di innalzamento ad opera di del muro di cinta di cui alla pag. 6 Parte_1
della relazione di consulenza tecnica”.
Come appare desumibile dalla dizione testuale del predetto quesito, il nominato c.t.u.
è stato invitato a condurre le sue indagini sulla scorta della documentazione ritualmente prodotta nel giudizio di primo grado e delle risultanze testimoniali, senza pertanto poter valutare i documenti che l'impugnante principale ha inteso produrre solo nel presente grado, invocandone l'indispensabilità.
RGn°4117/2018-sentenza
- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Tali documenti sono infatti inutilizzabili ai fini della decisione, in quanto prodotti in violazione della norma di cui all'art. 345 c.p.c., nella formulazione applicabile al presente giudizio.
Al riguardo, è sufficiente osservare che al presente giudizio di impugnazione è applicabile ratione temporis l'art. 345, ultimo comma, del c.p.c., nella formulazione risultante per effetto delle modificazioni apportate dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, convertito nella legge n. 134 del 2012.
Occupandosi dell'ambito temporale di applicazione di tale innovazione legislativa, infatti, con ripetute pronunce, la Suprema Corte ha precisato che “la modifica dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., operata dal d.l. n. 83 del 2012, trova applicazione, in difetto di una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio tempus regit actum, solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della 1. n. 134 del 2012, di conv. del d.l. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11 settembre 2012”. ( cfr., in termini
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6590 del 14/03/2017, Rv. 643372 ; Cass. sez. 3 - , Sentenza
n. 26522 del 09/11/2017).
Alla stregua della previsione normativa applicabile, pertanto, nel presente giudizio di appello “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio” (art. 345, ultimo coma, c.p.c.) .
Sulla scorta di tale dato normativo, che, come pure è stato precisato ( Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza. 26522 del 09/11/2017), “ pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”, deve senz'altro escludersi la possibilità di esaminare i predetti documenti, non essedo stata neppure dedotta la ricorrenza di una causa non imputabile, che abbia impedito la tempestiva produzione degli stessi.
Nondimeno, sulla scorta dell'analisi documentale svolta dal consulente, limitatamente a quanto ritualmente prodotto, può ritenersi accertato che, se il balcone
RGn°4117/2018-sentenza
- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda predetto era già riportato nella variante n.80/1966 del 28/12/1966 alla licenza edilizia n.119 del 23/12/1963, la presenza dello stesso non emerge dalla planimetria catastale del 17/09/1993, prot. 22926, presente agli atti del catasto (SISTER) e riportata nella figura n. 18 della relazione peritale.
In assenza di prove documentali idonee a dirimere i dubbi in merito alla effettiva realizzazione cronologica del balcone da cui si esercita la veduta, la Corte ritiene dunque essenziali i rilievi fotografici relativi allo stato dei luoghi, prodotti fin dal primo grado di giudizio in allegato alla perizia a firma dell'ing. . In Persona_3
particolare, nella figura 18 riportata a pagina 25 della relazione di consulenza tecnica,
è ritratta la porta-finestra, senza la soletta del balcone e con soltanto un tavolato provvisionale in legno, per cui si può inferire che l'appellato lo stesse costruendo nel periodo a cui risale la fotografia, datata 17 marzo 2025. Come ritenuto anche dall'ausiliario: “la presenza dell'aggetto stesso è sicuramente documentabile a seguito dei lavori di cui alla D.I.A. del 09/05/2004 e comunque non prima del
17/03/2005, data della fotografia di fig. 19 della relazione peritale”. Dall'immagine sopracitata, ancorché parzialmente coperta, si riesce a scorgere soltanto un'apertura nella parete, senza porte e, soprattutto, senza la ringhiera che è l'elemento discriminante tra una semplice finestra ed un balcone. Sono da condividersi dunque le considerazioni svolte dal consulente in risposta allo specifico quesito, per cui non vi è evidenza documentale che il balcone, pur presente nei grafici di progetto del
1966, sia stato realizzato prima del 2005, e cioè nel medesimo anno delle opere realizzate dalla . Pt_1
A fronte di tali risultanze documentali, non appaiono decisive, secondo il condivisibile avviso del c.t.u., le rappresentazioni grafiche in contestazione tra le parti, relative alle pratiche edilizie di ristrutturazione del fabbricato (D.I.A. CP_1
2004), rilevando unicamente la presenza effettiva dell'aggetto e non quella documentale eventualmente dichiarata. Del resto, anche le dichiarazioni dei testi escussi nel giudizio di primo grado, per come riportate dall'appellante incidentale, non risultano dirimenti, apparendo tra loro contrastanti e inidonee ex se a fondare il convincimento giudiziale.
RGn°4117/2018-sentenza
- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Deve pertanto ritenersi che l'attrice odierna appellante incidentale, , Controparte_1
non abbia assolto all'onere probatorio su di lei incombente, in ordine alla preesistenza del balcone in oggetto rispetto all'epoca di realizzazione dei manufatti in proprietà dell'appellante principale, asseritamente violativi della veduta esercitata iure proprietatis.
Ne consegue che il diritto di veduta vantato dall'appellata iure dominii può ritenersi astrattamente configurabile solo partendo dalla bucatura finestrata della parete
, posta in posizione arretrata rispetto alla ringhiera del balcone realizzato;
e, CP_1
come risulta accertato sia dalla consulenza in primo grado, che dai rilievi tecnici effettuati in sede d'appello, tutti i manufatti presenti nella proprietà sono Pt_1
posti a più di tre metri rispetto alla finestra in questione.
Conseguentemente, anche la muratura del locale garage costruito dalla , Pt_1
oggetto del primo motivo di appello incidentale, risulta essere a distanza legale, con conseguente infondatezza della domanda proposta dalla alla lettera C) CP_1 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, effettivamente non esaminata dal
Giudice di prime cure.
Merita pertanto di essere parzialmente accolto il primo motivo di appello principale, mentre deve essere rigettato il primo motivo dell'appello incidentale;
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, devono essere rigettate le domande proposte da di cui alle lettere A) e C) dell'atto introduttivo del Controparte_1 giudizio di primo grado, aventi ad oggetto l'abbassamento dell'altezza del muro di cinta e l'arretramento del muro laterale del vano terraneo, in modo da rispettare la distanza di tre metri dal predetto balcone.
Riscontrato il rispetto della distanza legale prevista tra la finestra e il muro di cinta, non appare tuttavia meritevole di accoglimento il primo motivo dell'impugnazione principale, nella parte in cui invoca la condanna di “alla chiusura Controparte_1
del balcone e delle finestre esistenti sulla facciata del fabbricato di sua proprietà prospiciente la proprietà , oltre che la declaratoria di insussistenza di Pt_1 qualsivoglia diritto di veduta sulla proprietà da parte dell'attrice”. Infatti, Pt_1
nel dolersi del rigetto della domanda riconvenzionale, tesa ad ottenere l'abbattimento
RGn°4117/2018-sentenza
- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda del balcone realizzato dalla , l'impugnante principale ha prospettato fatti CP_1
costitutivi differenti rispetto a quelli su cui si fondava la domanda in primo grado.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, infatti, l'allora convenuta ha richiesto l'abbattimento del balcone perché costruito in spregio delle normative pubblicistiche, senza lamentare la violazione delle normative codicistiche in tema di distanze tra fabbricati o in materia di vedute. Vi è un'elencazione degli ipotetici abusi commessi dall'appellata, ma non è presente alcun cenno alla disciplina in tema di distanze delle vedute dalle costruzioni di stampo privatistico.
Solo nell'atto di gravame, senza in alcun modo farsi carico di confutare la motivazione spesa sul punto dal primo giudice - costituente piana applicazione della norma di cui all'art. 872 c.c., secondo cui la mera denuncia dell'illegittimità urbanistica dell'opera, in difetto di denuncia della violazione delle norme in tema di distanze, non consente di chiedere la riduzione in pristino – l'appellante ha prospettato una violazione dell'art. 907 c.c. assumendo che la , nel CP_1 realizzare il predetto balcone, costituente corpo di fabbrica computabile ai fini delle distanze, avrebbe appunto violato la predetta norma.
Tale domanda, con ogni evidenza – ed in disparte dai rilievi svolti dalla , CP_1
secondo cui le vedute insistenti sulla sua proprietà ed aperte iure proprietatis sarebbero pienamente rispettose della norma di cui all'art. 905 c.c., applicabile alla fattispecie, in quanto pacificamente poste a distanza superiore ad un metro e mezzo dal confine con la proprietà - assume i caratteri della novità e pertanto, ai Pt_1 sensi dell'art. 345 c.p.c., deve essere dichiarata inammissibile. Si ha infatti domanda nuova, inammissibile in appello, per modificazione della causa petendi, quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (Cass. Sez. 5, 23/07/2020,
RGn°4117/2018-sentenza
- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda n. 15730); evenienza che, indubitabilmente, risulta ravvisabile nella fattispecie in esame.
7. Merita per converso di essere rigettato il secondo motivo di appello principale, teso a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui, riscontrata la mancata apposizione dei giunti tecnici antisismici, ha accolto la domanda a tal riguardo proposta da
. Controparte_1
Il giudice di prime cure, infatti, ha condannato all'apposizione Parte_1 di un giunto tecnico tra la parete perimetrale della cassa scale attorea e la parete posta in aderenza del vano terraneo da lei costruito, sulla base delle indicazioni fornite dal c.t.u.
La doglianza si fonda quindi sulla discordanza tra quanto rilevato dal consulente nominato dal tribunale e quanto accertato dal c.t.p. geometra alle pagine Per_2
7-11 della consulenza di parte, presente nel fascicolo cartaceo, da cui emergerebbe la presenza dei giunti tecnici, uno di 13 cm in corrispondenza dei pilastri del garage e uno di circa 3 cm, pari allo spessore di un foglio di EPS, tra il solaio del garage e la muratura del vano scale . CP_1
Secondo quanto dedotto dall'impugnante principale, se fossero stati eseguiti dei saggi, anche limitatamente invasivi, all'interno del locale di proprietà di
[...]
, avrebbe potuto dunque accertarsi il rispetto delle prescrizioni del D,M. 16 Parte_1 gennaio 1996, vigente all'epoca di edificazione del manufatto.
Orbene, a fronte della discordanza tra le parti in ordine alla presenza o meno del giunto in fondazione, il c.t.u. nominato in appello, ing. , riteneva di CP_2 poter accertare tale circostanza effettuando scavi ispettivi in fondazioni, all'interno della proprietà . A tale accertamento, tuttavia - al di là dell'affermazione di Pt_1 principio contenuta nell'atto di impugnazione, che ha indotto al conferimento di uno specifico quesito - non è stato possibile procedere proprio in considerazione del rifiuto frapposto dall'appellante principale, nel corso delle operazioni peritali, all'esecuzione di nuovi rilievi all'interno della sua proprietà, rifiuto di cui ha dato conto l'ausiliario giudiziale alla pagina 35 della relazione di consulenza tecnica.
Restano quindi impregiudicate, come precisato dal c.t.u. ing. , le risultanze Pt_1
degli accertamenti tecnici svolti dal c.t.u. in primo grado il quale, all'esito di
RGn°4117/2018-sentenza
- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda un'indagine endoscopica mediante carotaggio, ha riscontrato l'assenza di intercapedini tra la muratura e la platea del garage . CP_1 Pt_1
Il secondo motivo dell'impugnazione principale non può pertanto che essere disatteso.
A soli fini di completezza motivazionale, andrà aggiunto che, sulla base delle sole risultanze documentali, il consulente nominato in appello ha prospettato una soluzione compatibile con l'attuale stato dei luoghi e che consenta altresì il rispetto della normativa antisismica precisando quanto segue : “per il ripristino dello spessore del giunto in fondazione ad almeno tre centimetri dalla proprietà CP_1
è possibile pensare ad un taglio della platea mediante disco diamantato (o altro sistema), da eseguirsi all'interno della proprietà ed analoga attività va Pt_1 operata sul solaio di copertura per l'arretramento dello stesso di almeno 13 cm, con conseguente rispristino delle sigillature”.
8. Merita infine accoglimento il secondo motivo del gravame incidentale, proposto da
, con cui sono state rigettate le domande volte al ripristino statico Controparte_1
della muratura nella sua proprietà ed al risarcimento dei danni provocati al fabbricato attoreo, domande di cui ai capi H) ed L) dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Secondo quanto dedotto dall'appellante incidentale, la statuizione impugnata sarebbe frutto di una lettura superficiale ad opera del giudice di primo grado della consulenza tecnica d'ufficio, che aveva riscontrato i danni alla muratura portante della cassa scale, raffigurati anche nei rilievi fotografici nn.4 e 5, riportati alle pagg. 12 e 13 della relazione. Non poteva poi discorrersi di “incertezza del nesso di causalità”, atteso che lo stesso c.t.u., alla luce dei rilievi tecnici sollevati dai consulenti di parte attrice, riconosceva che la tipologia del fenomeno fisico riscontrato e l'ubicazione dello “spanciamento” della muratura andavano attribuiti esclusivamente alla nuova opera compiuta dalla convenuta.
Reputa al riguardo questa Corte distrettuale, anche alla luce degli accertamenti svolti dall'ausiliario nel presente grado di giudizio - a cui sono stati demandati specifici quesiti, volti a “precisare, in termini probabilistici, con riferimento ai danni effigiati alle fotografie 4 e 5 di cui alla relazione di consulenza tecnica, ( cfr. pag. 7, par. 5
RGn°4117/2018-sentenza
- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
della relazione di consulenza tecnica), la presumibile incidenza percentuale derivata dalla concausa integrata dallo “spostamento del vano scala da parte della signora
dal lato prospiciente via AT Di Giacomo al lato opposto a Controparte_1
confine con la proprietà ”; 4) precisare se i riscontrati danni Parte_1 siano tuttora sussistenti, determinando quali siano le opere necessarie al “ripristino statico” della muratura effigiata alle pagg. 4 e 5 della relazione di consulenza tecnica, indicandone i costi, sulla scorta di criteri oggettivi di stima” - che la domanda non ha trovato accoglimento all'esito del giudizio di primo grado per effetto di un'erronea applicazione dei principi in materia di causalità civile, notoriamente fondata su criteri di accertamento meno stringenti (più probabile che non) rispetto a quelli applicabili in sede penalistica (oltre ogni ragionevole dubbio).
Il Giudice di prime cure, infatti, ha motivato il suo convincimento affermando che, sulla scorta della consulenza tecnica espletata nel precedente grado, non poteva ritenersi che i danni alla proprietà fossero riconducibili, con grado di CP_1 certezza, all'attività edificatoria realizzata dall'allora convenuta. L'assolutezza di tale affermazione non può essere condivisa, apparendo contrastante con i più recenti insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessaria la prova certa della derivazione causale dei danni in relazione a determinati eventi, potendo la verifica positiva del nesso eziologico fondarsi anche su un giudizio di adeguata probabilità.
Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, infatti, in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicibilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la
RGn°4117/2018-sentenza
- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente. (Cass. civ., sez. 3, 02/09/2022, n. 25884).
Sulla scorta di tali principi, quanto all'accertamento del nesso causale, è stato dunque chiesto all'ausiliario nominato nel presente grado di chiarire quale fosse, in termini probabilistici, l'incidenza percentuale derivante dalla possibile concausa integrata dallo spostamento del vano scala da parte di , dal lato prospiciente Controparte_1 via AT Di Giacomo al lato opposto a confine con la proprietà
[...]
. Parte_1
La risposta del nominato c.t.u. è stata molto netta, sul punto, avendo l'esperto testualmente precisato: “non ci sono elementi che facciano ritenere che la deformazione (o dissesto) della muratura della cassa scale, lamentata già in primo grado, possa ritenersi ascrivibile ad un sovraccarico della muratura, né per effetto della realizzazione dei rampanti della scala, né per effetto della sopraelevazione della stessa, posta in essere per raggiungere il solaio di copertura”.
Dalle fotografie allegate, infatti, è emersa un'estroflessione della muratura portante verso l'interno della proprietà , segnale inequivocabile che i danni prodotti CP_1 sono stati causati dalle costruzioni effettuate sul terreno di proprietà . La Pt_1
stessa estroflessione della muratura è avvenuta intorno ad una direttrice verticale, costituendo una tipica deformazione da spinta orizzontale contro la muratura, proveniente dal terreno posto all'esterno.
Nell'allegato numero V depositato dal c.t.u. è presente un computo metrico con l'indicazione dei lavori da effettuare e dei costi da sostenere per la riparazione dei danni cagionati, pari ad € 20.246,37, calcolati all'attualità, che la presente Corte ritiene di condividere.
Al riguardo, tenuto conto che le opere di ripristino vanno realizzate unitariamente e involgono la proprietà dell'impugnante incidentale;
che fin dal giudizio di prime cure aveva domandato, oltre al “ripristino statico della muratura Controparte_1 portante irrimediabilmente compromessa dalla nuova costruzione”, il “risarcimento dei danni provocati al fabbricato attoreo”; che il nominato c.t.u., sulla scorta dei quesiti commessigli e sollecitato sul punto anche dai consulenti della , ha CP_1 unitariamente computato sia i costi per il ripristino statico della muratura che per il
RGn°4117/2018-sentenza
- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura, costi richiamati anche dalla difesa della in comparsa conclusionale, si ritiene di riconoscere il relativo CP_1 risarcimento per equivalente.
Al riguardo soccorre il consolidato principio secondo cui l'attribuzione al danneggiato del risarcimento per equivalente, invece della richiesta reintegrazione in forma specifica, non viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in quanto il risarcimento per equivalente, che il giudice del merito può disporre anche d'ufficio, nell'esercizio del suo potere discrezionale, costituisce un
"minus" rispetto alla reintegrazione in forma specifica, sicché la relativa richiesta è implicita nella domanda giudiziale di reintegrazione in forma specifica. (Cass. sez. 2, sentenza n. 552 del 18/01/2002; Cass. sez. 2, ordinanza n. 11438 del 30/04/2021;
Cass. sez. 3, ordinanza n. 24737 del 17/08/2023; Cass. 8/01/2013, n.259 Cass. sez. 1, ordinanza n. 1470 del 21/01/2025, in motivazione).
In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante sul predetto importo, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della liquidazione del danno, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla
Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati con decorrenza dal giorno 11 marzo 2008
– data a cui risale la documentazione fotografica effigiante i danni alla proprietà
, come si evince dall'allegato E della produzione dell'attrice relativa al CP_1
processo di primo grado - sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al
RGn°4117/2018-sentenza
- 17 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda tasso legale sulla somma di € 20.246,37, devalutata alla data dell'11 marzo 2008 ( e pari ad € 15.109,23) e poi di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI.
Tali interessi da lucro cessante ammontano ad € 4.647,32, per un credito complessivo, a titolo di risarcimento del danno, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi compensativi, di € 24.893,69, al cui pagamento dovrà essere condannata l'appellante principale . Parte_1
9. Il parziale accoglimento dell'impugnazione principale e dell'impugnazione incidentale impone una rivalutazione, alla luce dell'esito complessivo della lite, delle spese del doppio grado di giudizio che, in considerazione della soccombenza reciproca- conseguente al rigetto delle domande di abbassamento del muro e arretramento del vano terraneo alla distanza di tre metri dal balcone, all'accoglimento delle altre domande proposte da e al rigetto delle domande Controparte_1
riconvenzionali proposte da – possono essere compensate nella Parte_1 misura della metà, in applicazione dell'art. 92 c.p.c., con condanna dell'appellante principale la cui soccombenza è senz'altro prevalente, alla Parte_1
refusione della residua metà delle spese di lite che, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, si liquidano come da dispositivo che segue, con attribuzione all'avv. Vittorio Brindisi, dichiaratosi anticipatario.
Anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate nei due gradi di giudizio, possono essere poste a carico di ciascuna delle parti nella misura della metà.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Nola n. 350/2018, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata e ferme le altre statuizioni ivi contenute, rigetta la domanda proposta da alla lettera A) dell'atto di citazione introduttivo del Controparte_1 giudizio di primo grado, avente ad oggetto l'abbassamento dell'altezza del muro di cinta;
RGn°4117/2018-sentenza
- 18 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
2) Rigetta nel resto l'impugnazione principale;
3) Accoglie parzialmente l'appello incidentale e per l'effetto condanna
[...]
al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento dei Parte_1 Controparte_1 danni arrecati alla sua proprietà, dell'importo, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi compensativi, di € 24.893,69, oltre ulteriori interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
4) Rigetta nel resto l'appello incidentale;
5) Compensa le spese del doppio grado di giudizio nella misura della metà;
6) Condanna l'appellante principale alla refusione, in favore Parte_1 dell'appellante incidentale , della residua metà delle spese del Controparte_1 doppio grado che, in tale percentuale, liquida, quanto al giudizio di primo grado, nell'importo di € 100,00 per esborsi ed € 2.538,5 per compenso professionale e, quanto al presente grado, nell'importo di € 73,5 per esborsi ed € 2.904,5 per compenso professionale, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Vittorio Brindisi, dichiaratosi anticipatario;
7) Pone a carico di ciascuna delle parti le spese di c.t.u., come liquidate in entrambi i gradi di giudizio, nella misura della metà.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Marco Criscuolo, magistrato ordinario in tirocinio
RGn°4117/2018-sentenza
- 19 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere –
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4117 del 2018, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 10 giugno 2025, con cui sono stati concessi alle parti il termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica e vertente
TRA
nata il [...] a [...] e residente in [...]
Rocco Galdieri 16, 1 C.F. ( ), rappresentata e difesa, sia unitamente C.F._1
che disgiuntamente dagli avv. Antonio Sposito C.F. ( ) e Maria C.F._2
TT NO C.F. ( ), presso i quali elegge domicilio in Napoli C.F._3
RGn°4117/2018-sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda alla via M. Stanzione 11 presso lo studio dell'avv. Enrico Maria Monetti, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. ( , ivi Controparte_1 C.F._4
residente a[...] ex n. 11 ed elett.te dom.ta in Napoli alla Via
Santa Lucia n. 20 presso lo studio dell'avv. Vittorio Brindisi C.F. ( ) C.F._5 dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 350/2018, pubblicata il 13/02/2018, il tribunale di Nola, provvedendo sulle domande proposte da , quale proprietaria di un Controparte_1 fabbricato sito in Brusciano, alla via AT di Giacomo n. 13 ex n.11 , nei confronti della proprietaria confinante – volte ad ottenere la Parte_1 condanna della convenuta all'abbassamento dell'altezza del muro di cinta in ossequio della distanza di tre metri dalla veduta esercitata dalla balconata, ex art. 905 c.c.; ad arretrare il muro laterale del vano terraneo in osservanza della distanza di tre metri, misurata a raggio dalla predetta veduta;
ad apporre giunti tecnici antisismici per le costruzioni poste in aderenza;
ad arretrare la grondaia apposta in orizzontale a margine della copertura del vano terraneo;
al ripristino dello stato dei luoghi con conseguente condanna al risarcimento dei danni provocati al fabbricato attoreo- nonché sulle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta
[...]
nei confronti dell'attrice, tese a vedere accertati gli abusi commessi Parte_1 dall'attrice nella realizzazione del balcone, con condanna della stessa al ripristino dello stato dei luoghi nonché al risarcimento dei danni anche per lite temeraria, ha accolto parzialmente le domande principali e ha rigettato le domande riconvenzionali.
Segnatamente, il Giudice di prime cure, quanto alle domande principali, ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla violazione del diritto di veduta determinata dalla
RGn°4117/2018-sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda sopraelevazione da parte della convenuta del muro preesistente prospiciente al balcone del piano rialzato. Dall'esame degli atti di causa, il Tribunale ha infatti ritenuto potersi evincere che i lavori realizzati dalla convenuta erano stati effettuati nell'anno 2005 e che la balconata attorea, contrariamente a quanto sostenuto dalla
, era sempre esistita. In virtù di tale rilievo, ha ritenuto violato il disposto di Pt_1
cui all'art. 907 c.c., che impone al vicino il rispetto dal lato esterno del balcone della distanza di almeno tre metri.
Il consulente tecnico nominato nel corso del giudizio ha calcolato la distanza tra il balcone ed il muro della convenuta nell'ordine di 2,23 metri;
pertanto, la costruzione andava riportata alla sua altezza originaria, con conseguente riduzione di 0,91 centimetri.
Quanto alla questione relativa all'apposizione di giunti tecnici, tra le pareti in aderenza del vano terraneo realizzato nel cortile della convenuta e della cassa scale del fabbricato attoreo, il primo giudice – sulla scorta di quanto accertato dall'ausiliario d'ufficio in ordine alla mancata apposizione di tali giunti, pur necessaria in virtù della disciplina antisismica vigente - ha ritenuto di condannare la convenuta alla loro realizzazione, secondo i criteri indicati nella relazione del consulente.
La domanda è stata accolta anche in relazione all'arretramento della grondaia apposta in orizzontale a margine della copertura del vano terraneo, avendo il consulente rilevato che la stessa non era stata posta alla distanza legale minima dal confine, di cui all'art. 889, comma 2°, c.c., dovendo pertanto da questo essere arretrata di un metro. Da ultimo, il primo giudice ha respinto la domanda risarcitoria proposta dall'attrice, con riferimento ai danni prodottisi nella cassa scale, ritenendo che, non risultando provata con certezza la derivazione causale dei danni dalla costruzione in aderenza realizzata dalla convenuta, la domanda andasse rigettata.
Non hanno poi trovato accoglimento le domande riconvenzionali proposte da
[...]
, volte ad ottenere il ripristino dello stato dei luoghi e la condanna Parte_1 al risarcimento dei danni dell'attrice, a causa degli abusi edilizi realizzati dalla nell'eseguire i lavori di ristrutturazione, consistenti in particolare nella CP_1 modificazione senza alcun titolo autorizzativo delle aperture preesistenti, di cui a
RGn°4117/2018-sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dire della convenuta andava ordinata la chiusura. Sul punto il Giudice di prime cure ha osservato che in materia, ai sensi dell'art. 872, 2° comma, c.c., la ricostituzione dello status quo ante è invocabile solo nell'ipotesi di violazione della normativa codicistica in tema di distanze, inerendo la stessa ai rapporti tra privati. Viceversa, allorquando si contesti la realizzazione di fabbricati abusivi, in violazione di norme pubblicistiche, il vicino non è legittimato ad ottenere il ripristino dello stato dei luoghi. E' stata altresì rigettata la domanda risarcitoria proposta al riguardo, atteso che il danno conseguente alla costruzione di opere abusive consiste nel deprezzamento commerciale, eventualità non riscontrabile nel caso in esame per effetto del diverso posizionamento delle vedute.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto tempestivamente appello – con atto di citazione consegnato all'ufficiale giudiziario in data 25 luglio 2018, nel rispetto del termine di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., dalla notificazione della sentenza impugnata risalente al 30 giugno 2018- deducendo a Parte_1 sostegno due articolati motivi, e domandando di accogliere la domanda riconvenzionale formulata in primo grado, e conseguentemente condannare alla chiusura del balcone abusivamente realizzato, in modo da Controparte_1
impedire l'esercizio di ogni veduta sulla proprietà dell'appellante, e nel contempo dichiarare la piena legittimità del muro di cinta della proprietà , nonché Pt_1
riformare l'impugnata sentenza quanto alla disposta apposizione dei giunti tecnici antisismici, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 28 dicembre
2018, si è costituita in appello , la quale ha resistito al gravame Controparte_1 principale spiegando altresì appello incidentale, al fine di ottenere la riforma delle statuizioni a lei sfavorevoli contenute nella sentenza impugnata, formulando a sostegno due motivi. Ha concluso pertanto chiedendo di rigettare l'appello principale e accogliere l'appello incidentale, per l'effetto condannando Parte_1 all'arretramento di tutte le ulteriori opere che insistono nel raggio di metri tre dalla veduta, da misurarsi dal punto di appoggio della ringhiera o parapetto del balcone della proprietà , al ripristino statico della muratura attorea, dopo aver CP_1 eliminato, con l'apposizione dei giunti sismici, ogni causa e punto di pressione,
RGn°4117/2018-sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda attualmente esercitato e fedelmente rappresentato graficamente dal c.t.u., nonché al ripristino dell'intonaco e del rivestimento (tinteggiatura) murario, irrimediabilmente danneggiato ed, infine, alla refusione delle spese e dei compensi del giudizio di appello.
4. Disposta consulenza tecnica d'ufficio con ordinanza depositata il 13 luglio 2023; sostituito, con ordinanza del 16 maggio 2024, il consulente di primo grado ing.
originariamente nominato, che non ha accettato l'incarico, con Persona_1
l'ing. ; depositata la relazione di consulenza tecnica;
sostituita CP_2
l'udienza del 28 maggio 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con ordinanza comunicata il 10 giugno
2025, con assegnazione alle parti dei termini di sessanta e venti giorni per il deposito delle comparse conclusioni e delle memorie di replica.
5. In via preliminare deve darsi atto che l'appellata ha dimostrato di Controparte_1
aver tempestivamente trasmesso, in data 27 dicembre 2018, nel rispetto del termine di cui all'art. 343 c.p.c., di venti giorni prima dell'udienza del 16 gennaio 2019, la comparsa di costituzione contenente appello incidentale. Come infatti emerge dalla certificazione rilasciata dalla direzione amministrativa della Corte d'Appello in data
03/01/2019, presente nel fascicolo cartaceo, la costituzione dell'avv. Brindisi era stata inoltrata telematicamente il 27/12/2018 ma la cancelleria, che l'aveva lavorata il
28/12/2018, non aveva potuto fare altro che rifiutare l'atto, poiché la busta era stata contrassegnata dal server come errore fatale, per l'esistenza di un file corrotto.
Considerato che la parte si è prontamente attivata per ovviare a questo disguido telematico, provvedendo al rideposito nel medesimo giorno in cui l'atto veniva rifiutato, successivo a quello dell'inoltro, l'errore in questione deve ritenersi scusabile;
non risulta infatti che l'utente sia stato in grado di prevenirlo o intercettarlo con l'ordinaria diligenza esigibile da un individuo medio, non potendosi pretendere un grado di competenza tecnica specialistica in un settore ancora connotato da forte tecnicismo e difficile intuizione delle relative modalità di funzionamento. ( Cass.sez.
3 - , Ordinanza n. 16552 del 13/06/2024)
Occupandosi di ipotesi analoghe a quelle in esame, infatti, la Suprema Corte ( cfr.
Cass. sez.
6 - L, Ordinanza n. 238 del 05/01/2023 (Rv. 666323 - 01); Cass. sez. L - ,
RGn°4117/2018-sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Ordinanza n. 1348 del 12/01/2024) ha avuto modo di precisare che, in tema di deposito telematico di un atto processuale, la presenza, all'esito dei controlli della cancelleria, di un "errore fatale" che, non imputandosi necessariamente a colpa del mittente, esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancelliere l'accettazione del deposito, oltre a consentirne l'eventuale rinnovazione con rimessione in termini – i cui presupposti ricorrono senz'altro nella fattispecie in esame - non determina effetti invalidanti, quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.
6. Tanto debitamente premesso, sia il gravame principale che quello incidentale sono solo in parte fondati, per gli argomenti di seguito esposti.
Evidenti ragioni di connessione, involgendo entrambi le statuizioni adottate dal giudice di prime cure in punto di distanze tra il balcone in proprietà e il CP_1
muro e il terraneo di proprietà , consigliano una disamina congiunta del Pt_1 primo motivo di appello principale e del primo motivo di appello incidentale.
6.1 In particolare, con il primo motivo dell'appello principale, Parte_1
ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'ha condannata all'abbassamento di 0,91 centimetri del muro di cinta da lei realizzato, riportandolo all'altezza di 2,50 metri;
ha domandato, altresì, l'accoglimento della domanda riconvenzionale volta alla eliminazione del balcone realizzato dall'odierna appellata, per violazione della normativa in tema di distanze di cui all'art. 907 c.c.
A sostegno del motivo, l'impugnante principale ha dedotto che tutte le aperture a cui aveva posto riferimento l'ausiliario giudiziale, nominato nel giudizio di primo grado, nella relazione di consulenza tecnica, non erano assentite e che i grafici di concessione e le planimetrie valutati dal c.t.u. erano quelli prodotti dall'attrice, privi del crisma dell'autenticità; nel procedere alla loro valutazione, il c.t.u. non aveva considerato che il balcone e la scaletta di conduzione alla sottostante chiostrina non potevano che essere stati realizzati da in occasione dei lavori di Controparte_1 ristrutturazione del fabbricato eseguiti in forza della D.I.A. del 9 giugno 2004, prot.
n.9952, presentata da e poi volturata a suo nome, e di successiva Parte_2
D.I.A. del 15 marzo 2007, prot. n. 5683, in variante alla prima.
RGn°4117/2018-sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Invero, dalle schede catastali ufficiali poteva evincersi che sulla facciata est del fabbricato di non esisteva alcuna balconata aggettante;
pertanto, Controparte_1 essendo la distanza di detta parete priva di balcone, dal muro di recinzione in proprietà , di metri 3,13, la stessa risultava pienamente conforme al disposto Pt_1 dell'art. 907 c.c. Ciò, a dire dell'impugnante principale, avrebbe anche legittimato la condanna della alla chiusura del balcone al piano rialzato, ovvero CP_1 all'abbattimento della soletta aggettante, in modo che dallo stesso non si realizzasse alcuna veduta sulla proprietà . Pt_1
Secondo quanto dedotto dall'appellante principale, la produzione, a suffragio del motivo di appello, delle schede catastali allegate alla relazione a firma del geometra
, sarebbe possibile anche nel presente grado di giudizio, Persona_2 trattandosi di documenti connotati dal requisito dell'indispensabilità.
6.2 Quanto alle doglianze svolte con il primo motivo di appello incidentale, CP_1
ha denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c. assumendo che il Giudice di
[...] prime cure, pur avendo disposto il ripristino dell'originaria altezza del muro posto sul confine, perché la sopraelevazione era stata realizzata in violazione dell'art. 907 c.c., avrebbe omesso di statuire in ordine alla domanda di arretramento della nuova costruzione edificata in aderenza alla cassa scale, in osservanza della distanza di tre metri misurata a raggio dalla veduta, dal punto di appoggio dell'osservatore
(ringhiera o parapetto).
6.3 All'esito dell'istruttoria tecnica espletata nel presente grado, il primo motivo dell'appello principale merita di essere parzialmente accolto, mentre è infondato il primo motivo dell'appello incidentale.
L'oggetto principale della controversia sia in primo grado che in sede di gravame è costituito dalla distanza intercorrente tra i manufatti realizzati nella proprietà
[...]
e le opere presenti nella proprietà , dai quali è possibile esercitare il Pt_1 CP_1
diritto di veduta.
L'art. 907 c.c., infatti, prevede che, quando si sia acquisito il diritto di avere vedute sul fondo del vicino, il proprietario di questo non possa fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905 c.c. Inoltre, il suddetto obbligo di osservare la distanza di tre metri dalle vedute dirette aperte nella costruzione sul
RGn°4117/2018-sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda fondo finitimo di cui all'art. 907 c.c., integrando gli estremi di un divieto assoluto, va osservato anche quando l'erigenda costruzione, come nel caso in esame, sia costituita da un muro di cinta, essendo l'esonero dal rispetto delle distanze legali previsto per questo manufatto espressamente limitato a quelle di cui all'art. 873 del codice sostanziale (Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 11199 del 28/08/2000). Peraltro, la disciplina delle distanze per le vedute, contenuta nell'art 907 c.c., opera per tutte le vedute, indipendentemente dal fatto che esse siano state aperte iure proprietatis, a un metro e mezzo dal confine, come dedotto nel caso di specie dall'appellante incidentale, o iure servitutis, fattispecie che consiste nell'acquisto della servitù di veduta, la quale suppone l'esistenza per la prescritta durata ventennale, a distanza inferiore di quella prescritta dall'art. 905 c.c., di aperture che consentano la
"inspectio" e la "prospectio" nel fondo confinante (arg. da Cass. n. 11956 del 2009;
Cass. Sez. 2 ordinanza n. 33134 del 29/11/2023).
Pertanto, risulta essenziale comprendere se il muro di cinta sopraelevato da parte dell'odierna appellante, così come il muro di fabbrica del locale garage nella proprietà , siano posti a distanza legale dalla veduta esercitata dal balcone Pt_1 della e quando tale veduta sia stata aperta. CP_1
In tali termini delineate le questioni controverse, appare decisiva la risposta al quesito posto al riguardo da questa Corte distrettuale all'ausiliario giudiziale, quesito con cui lo stesso è stato invitato a “precisare, sulla scorta della documentazione tempestivamente prodotta nel giudizio di primo grado e delle risultanze del testimoniale in atti, la presumibile epoca di realizzazione del predetto balcone e del manufatto di cui al quesito che precede, di cui è stato domandato l'arretramento alla lett. c) dell'atto introduttivo relativo al giudizio di primo grado, nonché l'epoca di innalzamento ad opera di del muro di cinta di cui alla pag. 6 Parte_1
della relazione di consulenza tecnica”.
Come appare desumibile dalla dizione testuale del predetto quesito, il nominato c.t.u.
è stato invitato a condurre le sue indagini sulla scorta della documentazione ritualmente prodotta nel giudizio di primo grado e delle risultanze testimoniali, senza pertanto poter valutare i documenti che l'impugnante principale ha inteso produrre solo nel presente grado, invocandone l'indispensabilità.
RGn°4117/2018-sentenza
- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Tali documenti sono infatti inutilizzabili ai fini della decisione, in quanto prodotti in violazione della norma di cui all'art. 345 c.p.c., nella formulazione applicabile al presente giudizio.
Al riguardo, è sufficiente osservare che al presente giudizio di impugnazione è applicabile ratione temporis l'art. 345, ultimo comma, del c.p.c., nella formulazione risultante per effetto delle modificazioni apportate dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, convertito nella legge n. 134 del 2012.
Occupandosi dell'ambito temporale di applicazione di tale innovazione legislativa, infatti, con ripetute pronunce, la Suprema Corte ha precisato che “la modifica dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., operata dal d.l. n. 83 del 2012, trova applicazione, in difetto di una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio tempus regit actum, solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della 1. n. 134 del 2012, di conv. del d.l. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11 settembre 2012”. ( cfr., in termini
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6590 del 14/03/2017, Rv. 643372 ; Cass. sez. 3 - , Sentenza
n. 26522 del 09/11/2017).
Alla stregua della previsione normativa applicabile, pertanto, nel presente giudizio di appello “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio” (art. 345, ultimo coma, c.p.c.) .
Sulla scorta di tale dato normativo, che, come pure è stato precisato ( Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza. 26522 del 09/11/2017), “ pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”, deve senz'altro escludersi la possibilità di esaminare i predetti documenti, non essedo stata neppure dedotta la ricorrenza di una causa non imputabile, che abbia impedito la tempestiva produzione degli stessi.
Nondimeno, sulla scorta dell'analisi documentale svolta dal consulente, limitatamente a quanto ritualmente prodotto, può ritenersi accertato che, se il balcone
RGn°4117/2018-sentenza
- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda predetto era già riportato nella variante n.80/1966 del 28/12/1966 alla licenza edilizia n.119 del 23/12/1963, la presenza dello stesso non emerge dalla planimetria catastale del 17/09/1993, prot. 22926, presente agli atti del catasto (SISTER) e riportata nella figura n. 18 della relazione peritale.
In assenza di prove documentali idonee a dirimere i dubbi in merito alla effettiva realizzazione cronologica del balcone da cui si esercita la veduta, la Corte ritiene dunque essenziali i rilievi fotografici relativi allo stato dei luoghi, prodotti fin dal primo grado di giudizio in allegato alla perizia a firma dell'ing. . In Persona_3
particolare, nella figura 18 riportata a pagina 25 della relazione di consulenza tecnica,
è ritratta la porta-finestra, senza la soletta del balcone e con soltanto un tavolato provvisionale in legno, per cui si può inferire che l'appellato lo stesse costruendo nel periodo a cui risale la fotografia, datata 17 marzo 2025. Come ritenuto anche dall'ausiliario: “la presenza dell'aggetto stesso è sicuramente documentabile a seguito dei lavori di cui alla D.I.A. del 09/05/2004 e comunque non prima del
17/03/2005, data della fotografia di fig. 19 della relazione peritale”. Dall'immagine sopracitata, ancorché parzialmente coperta, si riesce a scorgere soltanto un'apertura nella parete, senza porte e, soprattutto, senza la ringhiera che è l'elemento discriminante tra una semplice finestra ed un balcone. Sono da condividersi dunque le considerazioni svolte dal consulente in risposta allo specifico quesito, per cui non vi è evidenza documentale che il balcone, pur presente nei grafici di progetto del
1966, sia stato realizzato prima del 2005, e cioè nel medesimo anno delle opere realizzate dalla . Pt_1
A fronte di tali risultanze documentali, non appaiono decisive, secondo il condivisibile avviso del c.t.u., le rappresentazioni grafiche in contestazione tra le parti, relative alle pratiche edilizie di ristrutturazione del fabbricato (D.I.A. CP_1
2004), rilevando unicamente la presenza effettiva dell'aggetto e non quella documentale eventualmente dichiarata. Del resto, anche le dichiarazioni dei testi escussi nel giudizio di primo grado, per come riportate dall'appellante incidentale, non risultano dirimenti, apparendo tra loro contrastanti e inidonee ex se a fondare il convincimento giudiziale.
RGn°4117/2018-sentenza
- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Deve pertanto ritenersi che l'attrice odierna appellante incidentale, , Controparte_1
non abbia assolto all'onere probatorio su di lei incombente, in ordine alla preesistenza del balcone in oggetto rispetto all'epoca di realizzazione dei manufatti in proprietà dell'appellante principale, asseritamente violativi della veduta esercitata iure proprietatis.
Ne consegue che il diritto di veduta vantato dall'appellata iure dominii può ritenersi astrattamente configurabile solo partendo dalla bucatura finestrata della parete
, posta in posizione arretrata rispetto alla ringhiera del balcone realizzato;
e, CP_1
come risulta accertato sia dalla consulenza in primo grado, che dai rilievi tecnici effettuati in sede d'appello, tutti i manufatti presenti nella proprietà sono Pt_1
posti a più di tre metri rispetto alla finestra in questione.
Conseguentemente, anche la muratura del locale garage costruito dalla , Pt_1
oggetto del primo motivo di appello incidentale, risulta essere a distanza legale, con conseguente infondatezza della domanda proposta dalla alla lettera C) CP_1 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, effettivamente non esaminata dal
Giudice di prime cure.
Merita pertanto di essere parzialmente accolto il primo motivo di appello principale, mentre deve essere rigettato il primo motivo dell'appello incidentale;
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, devono essere rigettate le domande proposte da di cui alle lettere A) e C) dell'atto introduttivo del Controparte_1 giudizio di primo grado, aventi ad oggetto l'abbassamento dell'altezza del muro di cinta e l'arretramento del muro laterale del vano terraneo, in modo da rispettare la distanza di tre metri dal predetto balcone.
Riscontrato il rispetto della distanza legale prevista tra la finestra e il muro di cinta, non appare tuttavia meritevole di accoglimento il primo motivo dell'impugnazione principale, nella parte in cui invoca la condanna di “alla chiusura Controparte_1
del balcone e delle finestre esistenti sulla facciata del fabbricato di sua proprietà prospiciente la proprietà , oltre che la declaratoria di insussistenza di Pt_1 qualsivoglia diritto di veduta sulla proprietà da parte dell'attrice”. Infatti, Pt_1
nel dolersi del rigetto della domanda riconvenzionale, tesa ad ottenere l'abbattimento
RGn°4117/2018-sentenza
- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda del balcone realizzato dalla , l'impugnante principale ha prospettato fatti CP_1
costitutivi differenti rispetto a quelli su cui si fondava la domanda in primo grado.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, infatti, l'allora convenuta ha richiesto l'abbattimento del balcone perché costruito in spregio delle normative pubblicistiche, senza lamentare la violazione delle normative codicistiche in tema di distanze tra fabbricati o in materia di vedute. Vi è un'elencazione degli ipotetici abusi commessi dall'appellata, ma non è presente alcun cenno alla disciplina in tema di distanze delle vedute dalle costruzioni di stampo privatistico.
Solo nell'atto di gravame, senza in alcun modo farsi carico di confutare la motivazione spesa sul punto dal primo giudice - costituente piana applicazione della norma di cui all'art. 872 c.c., secondo cui la mera denuncia dell'illegittimità urbanistica dell'opera, in difetto di denuncia della violazione delle norme in tema di distanze, non consente di chiedere la riduzione in pristino – l'appellante ha prospettato una violazione dell'art. 907 c.c. assumendo che la , nel CP_1 realizzare il predetto balcone, costituente corpo di fabbrica computabile ai fini delle distanze, avrebbe appunto violato la predetta norma.
Tale domanda, con ogni evidenza – ed in disparte dai rilievi svolti dalla , CP_1
secondo cui le vedute insistenti sulla sua proprietà ed aperte iure proprietatis sarebbero pienamente rispettose della norma di cui all'art. 905 c.c., applicabile alla fattispecie, in quanto pacificamente poste a distanza superiore ad un metro e mezzo dal confine con la proprietà - assume i caratteri della novità e pertanto, ai Pt_1 sensi dell'art. 345 c.p.c., deve essere dichiarata inammissibile. Si ha infatti domanda nuova, inammissibile in appello, per modificazione della causa petendi, quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (Cass. Sez. 5, 23/07/2020,
RGn°4117/2018-sentenza
- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda n. 15730); evenienza che, indubitabilmente, risulta ravvisabile nella fattispecie in esame.
7. Merita per converso di essere rigettato il secondo motivo di appello principale, teso a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui, riscontrata la mancata apposizione dei giunti tecnici antisismici, ha accolto la domanda a tal riguardo proposta da
. Controparte_1
Il giudice di prime cure, infatti, ha condannato all'apposizione Parte_1 di un giunto tecnico tra la parete perimetrale della cassa scale attorea e la parete posta in aderenza del vano terraneo da lei costruito, sulla base delle indicazioni fornite dal c.t.u.
La doglianza si fonda quindi sulla discordanza tra quanto rilevato dal consulente nominato dal tribunale e quanto accertato dal c.t.p. geometra alle pagine Per_2
7-11 della consulenza di parte, presente nel fascicolo cartaceo, da cui emergerebbe la presenza dei giunti tecnici, uno di 13 cm in corrispondenza dei pilastri del garage e uno di circa 3 cm, pari allo spessore di un foglio di EPS, tra il solaio del garage e la muratura del vano scale . CP_1
Secondo quanto dedotto dall'impugnante principale, se fossero stati eseguiti dei saggi, anche limitatamente invasivi, all'interno del locale di proprietà di
[...]
, avrebbe potuto dunque accertarsi il rispetto delle prescrizioni del D,M. 16 Parte_1 gennaio 1996, vigente all'epoca di edificazione del manufatto.
Orbene, a fronte della discordanza tra le parti in ordine alla presenza o meno del giunto in fondazione, il c.t.u. nominato in appello, ing. , riteneva di CP_2 poter accertare tale circostanza effettuando scavi ispettivi in fondazioni, all'interno della proprietà . A tale accertamento, tuttavia - al di là dell'affermazione di Pt_1 principio contenuta nell'atto di impugnazione, che ha indotto al conferimento di uno specifico quesito - non è stato possibile procedere proprio in considerazione del rifiuto frapposto dall'appellante principale, nel corso delle operazioni peritali, all'esecuzione di nuovi rilievi all'interno della sua proprietà, rifiuto di cui ha dato conto l'ausiliario giudiziale alla pagina 35 della relazione di consulenza tecnica.
Restano quindi impregiudicate, come precisato dal c.t.u. ing. , le risultanze Pt_1
degli accertamenti tecnici svolti dal c.t.u. in primo grado il quale, all'esito di
RGn°4117/2018-sentenza
- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda un'indagine endoscopica mediante carotaggio, ha riscontrato l'assenza di intercapedini tra la muratura e la platea del garage . CP_1 Pt_1
Il secondo motivo dell'impugnazione principale non può pertanto che essere disatteso.
A soli fini di completezza motivazionale, andrà aggiunto che, sulla base delle sole risultanze documentali, il consulente nominato in appello ha prospettato una soluzione compatibile con l'attuale stato dei luoghi e che consenta altresì il rispetto della normativa antisismica precisando quanto segue : “per il ripristino dello spessore del giunto in fondazione ad almeno tre centimetri dalla proprietà CP_1
è possibile pensare ad un taglio della platea mediante disco diamantato (o altro sistema), da eseguirsi all'interno della proprietà ed analoga attività va Pt_1 operata sul solaio di copertura per l'arretramento dello stesso di almeno 13 cm, con conseguente rispristino delle sigillature”.
8. Merita infine accoglimento il secondo motivo del gravame incidentale, proposto da
, con cui sono state rigettate le domande volte al ripristino statico Controparte_1
della muratura nella sua proprietà ed al risarcimento dei danni provocati al fabbricato attoreo, domande di cui ai capi H) ed L) dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Secondo quanto dedotto dall'appellante incidentale, la statuizione impugnata sarebbe frutto di una lettura superficiale ad opera del giudice di primo grado della consulenza tecnica d'ufficio, che aveva riscontrato i danni alla muratura portante della cassa scale, raffigurati anche nei rilievi fotografici nn.4 e 5, riportati alle pagg. 12 e 13 della relazione. Non poteva poi discorrersi di “incertezza del nesso di causalità”, atteso che lo stesso c.t.u., alla luce dei rilievi tecnici sollevati dai consulenti di parte attrice, riconosceva che la tipologia del fenomeno fisico riscontrato e l'ubicazione dello “spanciamento” della muratura andavano attribuiti esclusivamente alla nuova opera compiuta dalla convenuta.
Reputa al riguardo questa Corte distrettuale, anche alla luce degli accertamenti svolti dall'ausiliario nel presente grado di giudizio - a cui sono stati demandati specifici quesiti, volti a “precisare, in termini probabilistici, con riferimento ai danni effigiati alle fotografie 4 e 5 di cui alla relazione di consulenza tecnica, ( cfr. pag. 7, par. 5
RGn°4117/2018-sentenza
- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
della relazione di consulenza tecnica), la presumibile incidenza percentuale derivata dalla concausa integrata dallo “spostamento del vano scala da parte della signora
dal lato prospiciente via AT Di Giacomo al lato opposto a Controparte_1
confine con la proprietà ”; 4) precisare se i riscontrati danni Parte_1 siano tuttora sussistenti, determinando quali siano le opere necessarie al “ripristino statico” della muratura effigiata alle pagg. 4 e 5 della relazione di consulenza tecnica, indicandone i costi, sulla scorta di criteri oggettivi di stima” - che la domanda non ha trovato accoglimento all'esito del giudizio di primo grado per effetto di un'erronea applicazione dei principi in materia di causalità civile, notoriamente fondata su criteri di accertamento meno stringenti (più probabile che non) rispetto a quelli applicabili in sede penalistica (oltre ogni ragionevole dubbio).
Il Giudice di prime cure, infatti, ha motivato il suo convincimento affermando che, sulla scorta della consulenza tecnica espletata nel precedente grado, non poteva ritenersi che i danni alla proprietà fossero riconducibili, con grado di CP_1 certezza, all'attività edificatoria realizzata dall'allora convenuta. L'assolutezza di tale affermazione non può essere condivisa, apparendo contrastante con i più recenti insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessaria la prova certa della derivazione causale dei danni in relazione a determinati eventi, potendo la verifica positiva del nesso eziologico fondarsi anche su un giudizio di adeguata probabilità.
Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, infatti, in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicibilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la
RGn°4117/2018-sentenza
- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente. (Cass. civ., sez. 3, 02/09/2022, n. 25884).
Sulla scorta di tali principi, quanto all'accertamento del nesso causale, è stato dunque chiesto all'ausiliario nominato nel presente grado di chiarire quale fosse, in termini probabilistici, l'incidenza percentuale derivante dalla possibile concausa integrata dallo spostamento del vano scala da parte di , dal lato prospiciente Controparte_1 via AT Di Giacomo al lato opposto a confine con la proprietà
[...]
. Parte_1
La risposta del nominato c.t.u. è stata molto netta, sul punto, avendo l'esperto testualmente precisato: “non ci sono elementi che facciano ritenere che la deformazione (o dissesto) della muratura della cassa scale, lamentata già in primo grado, possa ritenersi ascrivibile ad un sovraccarico della muratura, né per effetto della realizzazione dei rampanti della scala, né per effetto della sopraelevazione della stessa, posta in essere per raggiungere il solaio di copertura”.
Dalle fotografie allegate, infatti, è emersa un'estroflessione della muratura portante verso l'interno della proprietà , segnale inequivocabile che i danni prodotti CP_1 sono stati causati dalle costruzioni effettuate sul terreno di proprietà . La Pt_1
stessa estroflessione della muratura è avvenuta intorno ad una direttrice verticale, costituendo una tipica deformazione da spinta orizzontale contro la muratura, proveniente dal terreno posto all'esterno.
Nell'allegato numero V depositato dal c.t.u. è presente un computo metrico con l'indicazione dei lavori da effettuare e dei costi da sostenere per la riparazione dei danni cagionati, pari ad € 20.246,37, calcolati all'attualità, che la presente Corte ritiene di condividere.
Al riguardo, tenuto conto che le opere di ripristino vanno realizzate unitariamente e involgono la proprietà dell'impugnante incidentale;
che fin dal giudizio di prime cure aveva domandato, oltre al “ripristino statico della muratura Controparte_1 portante irrimediabilmente compromessa dalla nuova costruzione”, il “risarcimento dei danni provocati al fabbricato attoreo”; che il nominato c.t.u., sulla scorta dei quesiti commessigli e sollecitato sul punto anche dai consulenti della , ha CP_1 unitariamente computato sia i costi per il ripristino statico della muratura che per il
RGn°4117/2018-sentenza
- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura, costi richiamati anche dalla difesa della in comparsa conclusionale, si ritiene di riconoscere il relativo CP_1 risarcimento per equivalente.
Al riguardo soccorre il consolidato principio secondo cui l'attribuzione al danneggiato del risarcimento per equivalente, invece della richiesta reintegrazione in forma specifica, non viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in quanto il risarcimento per equivalente, che il giudice del merito può disporre anche d'ufficio, nell'esercizio del suo potere discrezionale, costituisce un
"minus" rispetto alla reintegrazione in forma specifica, sicché la relativa richiesta è implicita nella domanda giudiziale di reintegrazione in forma specifica. (Cass. sez. 2, sentenza n. 552 del 18/01/2002; Cass. sez. 2, ordinanza n. 11438 del 30/04/2021;
Cass. sez. 3, ordinanza n. 24737 del 17/08/2023; Cass. 8/01/2013, n.259 Cass. sez. 1, ordinanza n. 1470 del 21/01/2025, in motivazione).
In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante sul predetto importo, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della liquidazione del danno, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla
Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati con decorrenza dal giorno 11 marzo 2008
– data a cui risale la documentazione fotografica effigiante i danni alla proprietà
, come si evince dall'allegato E della produzione dell'attrice relativa al CP_1
processo di primo grado - sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al
RGn°4117/2018-sentenza
- 17 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda tasso legale sulla somma di € 20.246,37, devalutata alla data dell'11 marzo 2008 ( e pari ad € 15.109,23) e poi di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI.
Tali interessi da lucro cessante ammontano ad € 4.647,32, per un credito complessivo, a titolo di risarcimento del danno, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi compensativi, di € 24.893,69, al cui pagamento dovrà essere condannata l'appellante principale . Parte_1
9. Il parziale accoglimento dell'impugnazione principale e dell'impugnazione incidentale impone una rivalutazione, alla luce dell'esito complessivo della lite, delle spese del doppio grado di giudizio che, in considerazione della soccombenza reciproca- conseguente al rigetto delle domande di abbassamento del muro e arretramento del vano terraneo alla distanza di tre metri dal balcone, all'accoglimento delle altre domande proposte da e al rigetto delle domande Controparte_1
riconvenzionali proposte da – possono essere compensate nella Parte_1 misura della metà, in applicazione dell'art. 92 c.p.c., con condanna dell'appellante principale la cui soccombenza è senz'altro prevalente, alla Parte_1
refusione della residua metà delle spese di lite che, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, si liquidano come da dispositivo che segue, con attribuzione all'avv. Vittorio Brindisi, dichiaratosi anticipatario.
Anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate nei due gradi di giudizio, possono essere poste a carico di ciascuna delle parti nella misura della metà.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Nola n. 350/2018, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata e ferme le altre statuizioni ivi contenute, rigetta la domanda proposta da alla lettera A) dell'atto di citazione introduttivo del Controparte_1 giudizio di primo grado, avente ad oggetto l'abbassamento dell'altezza del muro di cinta;
RGn°4117/2018-sentenza
- 18 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
2) Rigetta nel resto l'impugnazione principale;
3) Accoglie parzialmente l'appello incidentale e per l'effetto condanna
[...]
al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento dei Parte_1 Controparte_1 danni arrecati alla sua proprietà, dell'importo, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi compensativi, di € 24.893,69, oltre ulteriori interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
4) Rigetta nel resto l'appello incidentale;
5) Compensa le spese del doppio grado di giudizio nella misura della metà;
6) Condanna l'appellante principale alla refusione, in favore Parte_1 dell'appellante incidentale , della residua metà delle spese del Controparte_1 doppio grado che, in tale percentuale, liquida, quanto al giudizio di primo grado, nell'importo di € 100,00 per esborsi ed € 2.538,5 per compenso professionale e, quanto al presente grado, nell'importo di € 73,5 per esborsi ed € 2.904,5 per compenso professionale, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Vittorio Brindisi, dichiaratosi anticipatario;
7) Pone a carico di ciascuna delle parti le spese di c.t.u., come liquidate in entrambi i gradi di giudizio, nella misura della metà.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Marco Criscuolo, magistrato ordinario in tirocinio
RGn°4117/2018-sentenza
- 19 -