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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/03/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANUNUNZIATA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Cristina Giusti all'esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4217/19 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
rappr.to e difeso dall'Avv. dall' Avv. Gabriele Todisco e dall'Avv. Giovanna Parte_1 Dattero e con loro elett. dom.to
Opponente E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv.
[...] Vincenzo D'Isidoro Opposto, contumace in riassunzione
Avente ad oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo n. 85/2019
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 28/6/2019 l'opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
85/2019 emesso per la somma complessiva di € 61.097,81 oltre accessori come per legge, per il mancato pagamento di contributi soggettivi, integrativi e soggettivi supplementari, oltre sanzioni ed accessori, vantati dalla CPNR per numerose annualità, dal 2005 al 2016, tranne l'anno 2014. Eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti antecedenti il 22/5/2014, ovvero oltre i 5 anni dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il
22/05/2019, e sosteneva la nullità del ricorso per mancata indicazione delle singoli causali dei crediti, e quindi per mancata specificazione della causa petendi posta alla base del D.I., di cui chiedeva la revoca;
con vittoria di spese. Si costituiva la Cpnr, opposta, per il tramite del suo difensore, il quale concludeva per il rigetto dell'opposizione stante la sua totale infondatezza e la fondatezza delle proprie pretese economiche, e depositava le diffide interruttive della prescrizione con avvisi di ricevimento già depositate in sede monitoria;
chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, e in via gradata, la condanna dell'opponente al pagamento delle somme riportate nel decreto ingiuntivo opposto, o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese. In prima udienza l'opponente disconosceva le firme apposte sotto le cartoline di ricevimento delle raccomandate a/r contenenti diffide interruttive della prescrizione e chiedeva l'esibizione degli originali. Dopo alcuni rinvii dovuti all'emergenza epidemiologica da covid 19, l'opposto provvedeva al deposito di alcuni degli originali degli avvisi di ricevimento e l'opponente disconosceva le firme apposte sotto tutti gli avvisi di ricevimento, tranne una. Proponeva la querela di falso, che veniva ammessa in quanto rilevante in relazione alle firme apposte sotto gli avvisi di ricevimento datati 19/01/2017 e 13/11/2018. Il giudizio veniva quindi sospeso per il giudizio sulla querela incidentale di falso da parte di P_
, gli atti venivano trasmessi al Tribunale civile che procedeva al giudizio incidentale, che si concludeva
[...] con l'accertamento e la dichiarazione di falsità delle firme apposte sotto i due avvisi impugnati. Con ricorso in riassunzione depositato in data 23/07/2024 l'opponente proseguiva il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo richiamato in oggetto. L'opposta non si costituiva e rimaneva contumace in riassunzione. A seguito del deposito di note scritte con cui chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
1 Preliminarmente va ricordato che, com'è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere- dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta d'ingiunzione, sicché, una volta stabilito che anche solo in parte la pretesa è infondata, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, pur se il pagamento della somma ingiunta sia stato effettuato dopo l'emissione dell'ingiunzione, salvo a pronunziare condanna al pagamento di una minor somma ( Cass. n.5074/1999; Cass. S. U. n.7448/1993). Il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice della opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione.
Pertanto non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto. (Nella specie, la S. C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che si era limitata a revocare il decreto ingiuntivo, senza emettere sentenza di condanna al pagamento della minore somma risultata dovuta, in quanto l'opposto, nel costituirsi, aveva chiesto solo la conferma dell'ingiunzione e non anche l'accertamento del credito per un importo minore. Cass 14486/2019). Quindi infondato è il rilievo dell'opponente sull'assenza di domanda riconvenzionale da parte della . CP_3 E'altresì infondata e va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso per decreto ingiuntivo sollevata dall'opponente. E' noto che affinché si abbia nullità del ricorso è necessario che non siano dedotte o comunque non siano comprensibili, a seguito dell'esame dell'intero contenuto dell'atto, anche alla luce della documentazione depositata, le ragioni della pretesa. (tra le ultime Cassazione civile, sez. lav., 08/07/2020 n. 14379).
Nel caso che occupa le ragioni erano esplicitate e la somma richiesta perfettamente verificabile tramite la documentazione depositata, tra cui l'estratto conto unico e l'attestazione di credito. Per tali motivi, l'eccezione di nullità del ricorso va rigettata. Inoltre, va evidenziato che la motivazione prevista dall'art. 132 c.p.c. è richiesta solo per le sentenze;
dunque i provvedimenti come i decreti ingiuntivi, essendo emessi all'esito di una cognizione sommaria e parziale, non sono soggetti al medesimo obbligo motivazionale: nel caso del decreto ingiuntivo è sufficiente il rinvio ai motivi indicati dal ricorrente nel ricorso monitorio, illustrati al debitore ingiunto attraverso la notifica del ricorso e del decreto.(Cass 22470/24)
Quanto al merito, è noto che, ai sensi dell'art.2697 c.c., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto e, quindi, tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto sostanziale, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto.
In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.). Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica invero un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Ne consegue che l'onere della prova del credito vantato è a carico della CP_1
La ha natura di associazione privata, e svolge un'attività di preminente carattere pubblicistico, in quanto CP_3 volta a garantire un pubblico servizio. Dal riconoscimento della natura pubblicistica degli Enti previdenziali privatizzati, tra cui la , ne consegue la legittima applicazione del disposto di cui all'art. 635, comma 2, CP_3 c.p.c. che riconosce la natura di prova scritta, necessaria a suffragare il procedimento monitorio, alle attestazioni di credito del direttore o del funzionario. L'intervenuta trasformazione delle Casse in persone giuridiche private ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l'obbligo contributivo costituisce un corollario della perdurante rilevanza pubblicistica del fine previdenziale assolto dalle Casse. La garanzia dell'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e
2 contabile degli enti privatizzati, che costituisce un principio direttivo della delega, non attiene tanto alla struttura dell'ente quanto piuttosto all'esercizio delle sue funzioni. I contributi, le sanzioni e gli interessi sono calcolati secondo criteri predeterminati indicati negli statuti e nei regolamenti. Pacificamente, le attestazioni provenienti dalle Casse previdenziali private costituiscano prova idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel successivo giudizio di opposizione, come possono essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato. Ciò detto, è' noto che gli iscritti alle Casse previdenza iscritti all'albo devono versare i contributi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di previdenza delle casse;
dai documenti depositati dalla attore in CP_1 senso sostanziale, emerge l'iscrizione dell'opponente e quindi l'obbligo di versare la contribuzione, fatto peraltro non contestato.
ha prodotto l'attestazione di credito, varie missive e diffide ad adempiere e/o a regolarizzare i debiti CP_3 inviate all'opponente, gli estratti conto relativi all'opponente, il regolamento della CP_1 Nulla quaestio quindi sul valore probante dell'attestazione di credito e dell'allegato estratto contributivo.
A seguito della notifica del decreto ingiuntivo il ricorrente presentava opposizione eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale dei crediti maturati nel quinquennio antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo. La depositava memoria difensiva e con essa una serie di allegati, contenenti diffide ad CP_3 adempiere al mancato pagamento dei contributi dall'anno 2005 al 2016, con relative notifiche. L'opponente disconosceva l'autenticità dei documenti prodotti in fotocopia e le firme ivi apposte, dichiarando che non erano a lui riconducibili. Disconosceva la documentazione prodotta in copia, con particolare riferimento alla relata di notifica delle diffide e messe in mora della e si riservava di produrre querela di CP_1 falso chiedendo la produzione degli originali.
Sono stati prodotti dalla solo alcuni avvisi di ricevimento originali delle raccomandate. Quello del CP_3 9/1/2012, relativo alla diffida del 5/12/2011 (contributi anno 2008 e 2009); quello del 13/11/2018 relativo ai contributi dal 2005 al 2016, quello del 25/8/2012 relativo alla missiva del 16/7/2012 (contributi anno 2011) e quello del 19/1/2017 (missiva del 21/12/2016) relativo alle sanzioni per i contributi anno 2011. Gli altri avvisi di ricevimento esibiti in originali non erano attinenti alle diffide depositate per dimostrare l'interruzione della prescrizione. L'opponente riconosceva solo una firma tra quelle apposte sugli originali esibiti ovvero quella apposta sull'a/r del 25/8/2012. Proponeva quindi querela di falso in via incidentale avverso le sottoscrizioni apposte sulle ricevute di ritorno delle raccomandate a.r. indicate nella querela di falso, del 09/01/2012 di , del CP_4 13/11/2018 di Nexive e del 19/01/2017 di Nexive, e di tutte le altre apposte sugli originali eventualmente acquisendi,
Il Tribunale, ritenuto che le missive del 21/12/2016 (notificata il 19/01/2017) e del 03/10/2018 (notificata il 13/11/2018) erano astrattamente idonee ad interrompere la prescrizione per i contributi e le sanzioni fino agli anni 2016, tenuto conto del riconoscimento della firma apposta sotto l'a/r del 25/08/2012 nonché dell'irrilevanza ai fini del giudizio dell'altra presunta firma falsa impugnata, apposta sull'a/r del 09/01/2012, disponeva la sospensione del giudizio e la rimessione al Tribunale civile in composizione collegiale per il giudizio sulla querela di falso. Il Tribunale emetteva sentenza n.1312/2024 che accertava la falsità della firma apposta sotto gli a/r impugnati.
La dichiarazione di falsità della firma apposta nei suddetti avvisi di ricevimento implica la dichiarazione di accertamento di intervenuta prescrizione di numerosi crediti contributivi oggetto del giudizio.
Risultano prescritti i seguenti crediti:
I contributi relativi agli anni 2005-2007 sono prescritti in quanto per la diffida del 28/7/2008 non c'è prova della notifica (all.3) e non vi sono ulteriori atti interruttivi.
I contributi degli anni 2008, 2009 e 2011 sono prescritti : essi erano oggetto delle diffide inviate a luglio
(contributi anno 2008) e novembre 2010 (contributi anno 2009), nonché della diffida del 5/12/11 (contributi anni 2008 e 2009) notificata il 9/1/12, e della diffida del 16/7/12 (contributi anno 2011) notificata il 25/8/12 ; detti contributi sono stati infine richiesti con la missiva del 20/12/2013 notificata il 04/01/2014, a mezzo posta privata (TNT) che aveva ad oggetto i contributi degli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
La missiva del 20/12/2013, notificata il 04/01/2014, era astrattamente idonea ad interrompere la prescrizione;
tuttavia dell'avviso di ricevimento non è stato prodotto l'originale per cui, a fronte del disconoscimento della firma, non è possibile ritenerla valida ed idonea a generare l'evento interruttivo (Cass. civ., sez. V, ord., 27 luglio 2012, n. 13439, Cass. n. 10543/2020).
La successiva missiva astrattamente idonea ad interrompere la prescrizione è quella del 3/10/2018, notificata il 13/11/2018, che aveva ad oggetto tutti i contributi degli anni 2005 al 2016. La firma apposta sotto l'avviso di ricevimento è stata però dichiarata falsa con sentenza n.1312/2024, e non è quindi utilizzabile.
3 Quindi tutti i contributi relativi agli anni 2008, 2009, 2011 e 2012 oggetto delle missive fino al 2012 sono prescritti, così come i contributi relativi all'anno 2010, che sono stati oggetto di altra diffida interruttiva del 18/12/2015; invero, anche la firma ivi apposta è stata disconosciuta e non è stato prodotto l'originale. Stesso discorso vale per i contributi dell'anno 2012 oggetto della diffida del 29/7/2017 notificata il 4/9/2017.
Le sanzioni dell'anno 2011 oggetto della diffida del 21/12/2016 notificata il 19/1/2017 sono prescritte, essendo stata dichiarata falsa la firma ivi apposta.
Risultano quindi prescritti i contributi degli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 per decorso del quinquennio dalla maturazione dei crediti senza che sia intervenuto valido atto interruttivo. Quelli degli anni 2013 non erano oggetto di alcuna diffida interruttiva e quindi sono anch'essi prescritti. Quelli degli anni 2014 non erano stati chiesti con il decreto ingiuntivo, in quanto oggetto di esazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, come indicato nella memoria difensiva della . CP_3 I contributi relativi agli anni 2015 e 2016 sono indicati nella missiva del 3/10/2018 la cui firma sull'avviso di ricevimento è stata dichiarata falsa. Tuttavia essi non sono prescritti essendo intervenuto il decreto ingiuntivo che ha interrotto la prescrizione. La notifica del decreto ingiuntivo è del 22/05/2019, per cui essi rientrano nel quinquennio precedente e il decreto ingiuntivo ha interrotto il decorso della prescrizione.
Le somme dovute dall'opponente vengono calcolate sulla base dei crediti validamente indicati nell'estratto conto unico, depositato dalla già nel ricorso monitorio e poi con la memoria difensiva, in quanto somme calcolate CP_3 sulla base dei criteri stabiliti nello statuto e nel regolamento. L'estratto conto unico divide le somme dovute per anno in base alle varie voci (contributo soggettivo, integrativo e supplementare soggettivo con relative sanzioni ed interessi), e comprende anche le sanzioni per ritardata e omessa dichiarazione;
esse sono:
anno 2015 contributo integrativo € 779,33+ € 116,90 per sanzioni +€ 73,68 per interessi = € 969,91 anno 2015 contributo soggettivo € 3.129,64+€ 469,45 per sanzioni + € 0 per interessi = € 3.599,09 anno 2015 contributo soggettivo supplementare € 468+ € 70,20 per sanzioni+ € 44,26 per interessi= € 582,46 totale anno 2015 € 5.151,46.
anno 2016 contributo integrativo € 779,33+ € 116,90 per sanzioni + € 46,56 per interessi= € 942,79 anno 2016 contributo soggettivo € 3.129,64+€ 469,45 per sanzioni + € per interessi = € 3.599,09 anno 2016 contributo soggettivo supplementare € 468+ € 70,20 per sanzioni+ € 27,97 per interessi= € 566,17 totale anno 2016 € 5.108,05. La somma totale dovuta dall'opponente alla è quindi pari a € 10.259,51. CP_3
A detta somma si devono aggiungere € 100 di sanzione per ritardo nell'invio della dichiarazione anno 2015 e € 400 per la sanzione per mancato invio della dichiarazione anno 2016, come emerge sempre dall'estratto conto depositato. Il totale dovuto dall'opponente è pertanto pari a € 10.659,51.
Alla luce di quanto sopra detto, pertanto, vista la differenza tra la somma indicata nell'attestazione di credito e liquidata con il decreto ingiuntivo n. 85/19 e quella residua, il decreto opposto va revocato e l'opponente va condannato al pagamento della somma di € 10.659,51 oltre accessori come per legge, oltre alle spese del presente giudizio, come da dispositivo. Le spese seguono la parziale soccombenza e vanno liquidate secondo il criterio del decisum nella misura dei
2/3 a carico della , con compensazione del restante terzo. CP_3
P.Q.M.
Il Giudice
1.accoglie l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. dichiara prescritti i contributi degli anni dal 2005 al 2012 oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
3. condanna l'opponente al pagamento in favore di , opposta, della Controparte_2 CP_3 somma di euro € 10.659,51 oltre accessori come per legge.
4. condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente delle spese del presente giudizio nella CP_3 misura di 2/3, che liquida in euro 3.600,00, con attribuzione, oltre iva e cassa se dovuti, con compensazione del restante terzo.
Torre Annunziata data del deposito
Il G.d.l.
Cristina Giusti
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