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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 5136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5136 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 3735/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GERACI ROSA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. FURCAS LAURA) Controparte_1
(Avv. STEFANIA TOMASELLO) Controparte_2
resistenti
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 21/10/2025, disposta ex art. 127-ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ annulla l'intimazione di pagamento n. 29620229019286581000, notificata in data
Tribunale di Palermo sez. Lavoro 08/03/2023, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 29620100108753219000,
n. 29620110011330139000 e agli avvisi di addebito n. 59620120003302690000, n.
59620120006547784000, di cui dichiara prescritti i crediti;
◊ dichiara compensate le spese di lite tra il ricorrente e l CP_1
◊pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente,
liquidati come da separato decreto
◊ condanna l alla rifusione in favore dello Stato Controparte_2
delle spese di lite, liquidate come da separato decreto.
RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE
Con ricorso depositato in data 23/03/2023, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620229019286581000, notificatagli in data 08/03/2023, dell'importo complessivo di euro 40.576,67, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento e ai seguenti avvisi di addebito:
- cartella di pagamento n. 29620100108753219000, per un importo di euro
8.483,97, notificata in data 07/06/2011);
- cartella di pagamento n. 29620110011330139000, per un importo di euro
8.432,11, notificata in data 04/08/2011;
- avviso di addebito n. 59620120003302690000, per un importo di euro
19.142,41, notificato in data 15/10/2012;
- avviso di addebito n. 59620120006547784000, per un importo di euro
1.203,80, notificato in data 16/01/2013,
afferenti contributi IVS per gli anni dal 2005 al 2011, per un importo complessivo di euro 37.262,29, oltre relative somme aggiuntive, chiedendo in via preliminare la sospensione della sua efficacia esecutiva e nel merito l'annullamento
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell'intimazione di pagamento opposta, stante l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi.
A sostegno delle proprie pretese eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici l'intimazione opposta, il difetto di motivazione dell'atto impugnato, in violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/90 e del diritto di difesa ex art. 24 Cost, nonché
l'intervenuta prescrizione del credito anche successivamente alla notifica degli atti presupposti.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l CP_1
evidenziando la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito sottesi all'impugnata intimazione e la tardività dell'opposizione (ai sensi dell'art. 24, comma
5, D.lgs. 46/1999) eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto agli atti rientranti nella potestà esclusiva del Concessionario e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio, altresì, l'Agente della Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle doglianze concernenti il merito della pretesa creditoria e alla notifica degli avvisi di addebito sottesi (di competenza dell . Inoltre, negava il perfezionamento della invocata fattispecie estintiva – CP_1
con riferimento al periodo successivo alla notifica di tali atti -stante il compimento degli atti interruttivi della prescrizione, e dovendosi, comunque, tenere conto del periodo di sospensione disposto dalla normativa emergenziale ID (art. 68 del
D.L. n. 18/2020).
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa, con deposito del dispositivo nel fascicolo telematico.
◊
L'opposizione è fondata.
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Preliminarmente, va rilevato che, con riferimento all'omessa notifica degli atti presupposti, il ricorso introduce una opposizione agli atti esecutivi - rispetto alla quale sussiste la legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, da far valere nel termine di venti giorni dalla notifica degli atti esecutivi stessi (ex art. 617 c.p.c.). E
poiché il termine de quo deve essere rispettato a pena di decadenza e la eventuale ricorrenza il Giudice deve verificarla anche d'ufficio (così Cass. n.18207/2003), nel caso di specie risulta per tabulas che l'opposizione è stata presentata tempestivamente.
Va, altresì, osservato, che il ricorrente, eccependo quanto ai profili riguardanti il merito della pretesa contributiva la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine prescrizionale quinquennale successivo, ha formulato un'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma
1, c.p.c. .
A tale riguardo va subito evidenziato che, in relazione alla opposizione all'esecuzione, legittimato passivo è l'Ente. Deve, infatti, rilevarsi, come difetti di legittimazione passiva e ciò alla stregua di Controparte_3
quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n.
7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno chiarito che “In tema di riscossione dei crediti
previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del D.L.gs. n. 46/1999, nell'ipotesi di opposizione
tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di fare valere l'inesistenza del
credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della
prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo Ente impositore, quale
unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”.
Inoltre, con riferimento alla legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, si osserva che l'intimazione di pagamento è atto esclusivo dello stesso, unico titolare
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell'azione esecutiva (cfr. Cass. n. 3870/2024); rilevandosi che la Suprema Corte, con sentenza a SS.UU. n. 7514/2022, ha chiarito che l'Ente creditore è litisconsorte necessario allorquando il motivo di opposizione riguardi il merito della pretesa (ivi compresa dunque la prescrizione del titolo) non escludendo però la qualità di litisconsorte di altri soggetti che possano essere chiamati in giudizio.
Si osserva, inoltre, sempre in via preliminare che il titolo notificato come intimazione di pagamento può ritenersi di per sé autonomamente impugnabile, poiché contiene tutti gli elementi della cartella di pagamento.
Mal si palesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata dall CP_1
resistente per il preteso mancato rispetto del termine decadenziale di impugnazione di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, decorrente dalla data di notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito.
Come già osservato, il ricorrente, eccependo - quanto ai profili riguardanti il merito della pretesa contributiva - la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine quinquennale successivo, ha formulato un'opposizione all'esecuzione prima che questa sia iniziata, ai sensi dell'art. 615,
comma 1, c.p.c. .
Tale opposizione può proporsi per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali, ad esempio, la prescrizione del credito contenuto nella cartella esattoriale ritualmente notificata, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) davanti al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.), ovvero davanti al Giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.). Questa
opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro compimento dell'esecuzione (Cass. civ., sez. III, 31/03/2007, n. 8061).
Va, altresì, evidenziata l'infondatezza della censura afferente all'incompletezza dell'avviso di intimazione con riguardo al difetto di motivazione, atteso che l'intimazione di pagamento risulta conforme al modello ministeriale approvato. Sul
punto è recentemente intervenuta la Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord. del
19/04/2024, n. 10692) che ha ribadito come “l'avviso di intimazione ad adempiere
l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi
2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere
redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia,
sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in
precedenza notificata» senza che sia necessaria l'allegazione della stessa.”
Pertanto, una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello previsto dalla legge, ed essendo sufficiente il semplice riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, non sussiste mancanza di motivazione, poiché l'interessato è comunque posto nelle condizioni di comprendere nell'an e nel quantum la pretesa tributaria e le ragioni dell'emissione dell'intimazione.
◊
Fatta questa premessa, non resta che esaminare il merito della controversia, ovvero la prescrizione dei crediti portati negli atti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, che non sono stati oggetto di annullamento.
Va, innanzitutto, chiarito che in tema di contributi previdenziali la prescrizione è
quinquennale, come stabilito dall'art. 3, comma 9, L. 335/1995.
Quanto al termine di prescrizione applicabile, deve osservarsi come la giurisprudenza abbia chiarito che “la scadenza del termine - pacificamente perentorio
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro per proporre opposizione a cartella di pagamento (pur determinando la decadenza
dalla possibilità di proporre impugnazione), produce esclusivamente l'effetto essenziale
della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale), in quello
ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. . Infatti, si è ritenuto che tale ultima
norma si applichi nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo, mentre la
suddetta cartella avendo natura di atto amministrativo è priva di efficacia di giudicato
(Cass. civ., sez. lav., 26/05/2021, n. 14690).
Ciò detto, va esaminata la regolarità delle notifiche degli atti sottesi all'intimazione impugnata.
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 29620100108753219000, la notifica di tale atto non appare regolare. Dalla relata di notifica prodotta dall'Agente della
Riscossione risulta che la notifica è stata tentata ai sensi dell'art. 60/E DPR 600/73,
per irreperibilità delle persone indicate dall'art.139 cpc. (all. 5 memoria di cost.
CP_
.Trattandosi, nel caso di specie, di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, le disposizioni sopra richiamate richiedono, per la validità della notificazione dell'intimazione di pagamento, ai sensi dell'art. 140 cpc, una serie di adempimenti previsti dalla legge, quali il deposito dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e la spedizione della raccomandata a/r al destinatario per avvisarlo dell'avvenuto deposito presso la casa comunale. Orbene,
dalla documentazione versata in atti non emerge la prova che dopo l'infruttuoso (per assenza delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c.) tentativo di notificare l'intimazione di pagamento all'opponente, il messo notificatore abbia provveduto all'invio di una lettera raccomandata all'indirizzo del destinatario quale informativa del deposito
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell'atto presso la casa comunale. Nel caso di specie, pertanto, non essendo sono stati effettuati tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. per il perfezionamento del procedimento notificatorio operante nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario dell'atto, la notifica della cartella di pagamento in oggetto è da ritenersi nulla. Da tale vizio di notifica discende la prescrizione integrale dei crediti in essa portati, ai sensi dell'art.3, co. 9, L. 335/1995.
Di contro, va osservato come risulti dimostrata, per tabulas, l'avvenuta notifica,
mediante consegna diretta al destinatario, della cartella di pagamento n.
29620110011330139000, in data 04/08/2011 e degli avvisi di addebito n.
59620120003302690000 e n. 59620120006547784000, rispettivamente in data
15/10/2012 e in data 16/01/2013 presso l'indirizzo di via Gregorio Rosario 78 –
90123 Palermo (PA), non contestato da parte ricorrente (cfr. all. 6 memoria di cost.
CP_ CP_
all.ti 3, 4, 5, 6 memoria di cost. .
Ebbene, la regolare notificazione della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito de quibus ha interrotto il termine di prescrizione, che da ogni singola data è
cominciato a decorrere ex novo.
Invero, giova rilevare che il Concessionario della Riscossione, costituendosi nel presente giudizio, affermava di avere notificato, in data 04/12/2016, quale valido atto interruttivo della prescrizione degli atti sottesi di cui si discute, l'intimazione di pagamento n. 29620169004622114000, oltre l'intimazione di pagamento oggi impugnata.
Orbene, va rilevata l'inidoneità della notifica dell'intimazione di pagamento n.
29620169004622114000 ad interrompere la prescrizione dei crediti portati negli atti sottesi all'intimazione di pagamento validamente notificati.
In particolare, con riferimento alla cartella di pagamento n.
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 29620110011330139000, notificata in data 04/08/2011, tale atto non sortisce alcun effetto interruttivo della prescrizione, dal momento che il credito in essa portato si è
prescritto in data 04/08/2016, dunque anteriormente alla data di notifica dell'intimazione di pagamento de quo, asseritamente avvenuta il 04/12/2016.
Inoltre, la relativa notifica, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non può ritenersi rituale, in quanto l'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale è stato effettuato mediante operatore postale privato ( ), Parte_2
direttamente incaricato dall'ente della riscossione (cfr. all. 7 memoria di costituzione
). CP_4
Com'è noto, il D.L.gs. n. 261/1999, liberalizzando i servizi postali, ha però continuato a riservare (fino all'entrata in vigore della L. 124/2017) in via esclusiva (art. 4,
comma 1, mod. dal D.lgs. 58/2011) e per esigenze di ordine pubblico, a Controparte_5
gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.
[...]
Invero, come precisato dalla Suprema Corte (cfr. Corte Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-02-
2015, n. 2922) “in tema di notificazione, quando il legislatore prescrive, per
l'esecuzione di una notificazione il ricorso alla «raccomandata con avviso di
ricevimento», non può che fare riferimento al cosiddetto servizio postale universale
fornito dall su tutto il territorio nazionale”. Le Sezioni Unite hanno, CP_6
peraltro, con la sentenza n. 299/2020, affermato che l'operatore privato senza licenza non può conferire certezza legale alla data di consegna.
Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite da funzione probatoria e devono, pertanto, considerarsi inesistenti.
Quanto sopra vale anche per l'ipotesi di notifica eseguita ex art. 140 c.p.c.: affidare ad un operatore di posta privata l'invio della C.A.D., integra un vizio idoneo ad inficiare
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro l'intero procedimento di notificazione di un atto recettizio (quale la cartella esattoriale;
in termini, da ult., Cass. n. 6515/2018).
Pertanto, non potendo attribuire alcun effetto interruttivo della prescrizione - per le sopra esposte ragioni - all'intimazione di pagamento n. 29620169004622114000 e dovendo rilevare che il successivo atto interruttivo coincide con la notifica all'opponente dell'intimazione di pagamento impugnata (avvenuta in data
08/03/2023), devono ritenersi prescritte le pretese contributive contenute negli avvisi di addebito n. 59620120003302690000 e n. 59620120006547784000, sottesi all'intimazione di pagamento in oggetto.
Sussistono giusti motivi, connessi all'esclusiva responsabilità dell
[...]
in ordine alla prescrizione delle pretese contributive, per Controparte_7
compensare integralmente le spese di lite tra l'opponente e l CP_1
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto che il ricorrente è ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
PPEERR QQUUEESSTTII MMOOTTIIVVII
◊ Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, il 27.11.2025
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 3735/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GERACI ROSA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. FURCAS LAURA) Controparte_1
(Avv. STEFANIA TOMASELLO) Controparte_2
resistenti
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 21/10/2025, disposta ex art. 127-ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ annulla l'intimazione di pagamento n. 29620229019286581000, notificata in data
Tribunale di Palermo sez. Lavoro 08/03/2023, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 29620100108753219000,
n. 29620110011330139000 e agli avvisi di addebito n. 59620120003302690000, n.
59620120006547784000, di cui dichiara prescritti i crediti;
◊ dichiara compensate le spese di lite tra il ricorrente e l CP_1
◊pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente,
liquidati come da separato decreto
◊ condanna l alla rifusione in favore dello Stato Controparte_2
delle spese di lite, liquidate come da separato decreto.
RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE
Con ricorso depositato in data 23/03/2023, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620229019286581000, notificatagli in data 08/03/2023, dell'importo complessivo di euro 40.576,67, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento e ai seguenti avvisi di addebito:
- cartella di pagamento n. 29620100108753219000, per un importo di euro
8.483,97, notificata in data 07/06/2011);
- cartella di pagamento n. 29620110011330139000, per un importo di euro
8.432,11, notificata in data 04/08/2011;
- avviso di addebito n. 59620120003302690000, per un importo di euro
19.142,41, notificato in data 15/10/2012;
- avviso di addebito n. 59620120006547784000, per un importo di euro
1.203,80, notificato in data 16/01/2013,
afferenti contributi IVS per gli anni dal 2005 al 2011, per un importo complessivo di euro 37.262,29, oltre relative somme aggiuntive, chiedendo in via preliminare la sospensione della sua efficacia esecutiva e nel merito l'annullamento
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell'intimazione di pagamento opposta, stante l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi.
A sostegno delle proprie pretese eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici l'intimazione opposta, il difetto di motivazione dell'atto impugnato, in violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/90 e del diritto di difesa ex art. 24 Cost, nonché
l'intervenuta prescrizione del credito anche successivamente alla notifica degli atti presupposti.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l CP_1
evidenziando la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito sottesi all'impugnata intimazione e la tardività dell'opposizione (ai sensi dell'art. 24, comma
5, D.lgs. 46/1999) eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto agli atti rientranti nella potestà esclusiva del Concessionario e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio, altresì, l'Agente della Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle doglianze concernenti il merito della pretesa creditoria e alla notifica degli avvisi di addebito sottesi (di competenza dell . Inoltre, negava il perfezionamento della invocata fattispecie estintiva – CP_1
con riferimento al periodo successivo alla notifica di tali atti -stante il compimento degli atti interruttivi della prescrizione, e dovendosi, comunque, tenere conto del periodo di sospensione disposto dalla normativa emergenziale ID (art. 68 del
D.L. n. 18/2020).
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa, con deposito del dispositivo nel fascicolo telematico.
◊
L'opposizione è fondata.
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Preliminarmente, va rilevato che, con riferimento all'omessa notifica degli atti presupposti, il ricorso introduce una opposizione agli atti esecutivi - rispetto alla quale sussiste la legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, da far valere nel termine di venti giorni dalla notifica degli atti esecutivi stessi (ex art. 617 c.p.c.). E
poiché il termine de quo deve essere rispettato a pena di decadenza e la eventuale ricorrenza il Giudice deve verificarla anche d'ufficio (così Cass. n.18207/2003), nel caso di specie risulta per tabulas che l'opposizione è stata presentata tempestivamente.
Va, altresì, osservato, che il ricorrente, eccependo quanto ai profili riguardanti il merito della pretesa contributiva la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine prescrizionale quinquennale successivo, ha formulato un'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma
1, c.p.c. .
A tale riguardo va subito evidenziato che, in relazione alla opposizione all'esecuzione, legittimato passivo è l'Ente. Deve, infatti, rilevarsi, come difetti di legittimazione passiva e ciò alla stregua di Controparte_3
quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n.
7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno chiarito che “In tema di riscossione dei crediti
previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del D.L.gs. n. 46/1999, nell'ipotesi di opposizione
tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di fare valere l'inesistenza del
credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della
prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo Ente impositore, quale
unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”.
Inoltre, con riferimento alla legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, si osserva che l'intimazione di pagamento è atto esclusivo dello stesso, unico titolare
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell'azione esecutiva (cfr. Cass. n. 3870/2024); rilevandosi che la Suprema Corte, con sentenza a SS.UU. n. 7514/2022, ha chiarito che l'Ente creditore è litisconsorte necessario allorquando il motivo di opposizione riguardi il merito della pretesa (ivi compresa dunque la prescrizione del titolo) non escludendo però la qualità di litisconsorte di altri soggetti che possano essere chiamati in giudizio.
Si osserva, inoltre, sempre in via preliminare che il titolo notificato come intimazione di pagamento può ritenersi di per sé autonomamente impugnabile, poiché contiene tutti gli elementi della cartella di pagamento.
Mal si palesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata dall CP_1
resistente per il preteso mancato rispetto del termine decadenziale di impugnazione di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, decorrente dalla data di notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito.
Come già osservato, il ricorrente, eccependo - quanto ai profili riguardanti il merito della pretesa contributiva - la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine quinquennale successivo, ha formulato un'opposizione all'esecuzione prima che questa sia iniziata, ai sensi dell'art. 615,
comma 1, c.p.c. .
Tale opposizione può proporsi per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali, ad esempio, la prescrizione del credito contenuto nella cartella esattoriale ritualmente notificata, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) davanti al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.), ovvero davanti al Giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.). Questa
opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro compimento dell'esecuzione (Cass. civ., sez. III, 31/03/2007, n. 8061).
Va, altresì, evidenziata l'infondatezza della censura afferente all'incompletezza dell'avviso di intimazione con riguardo al difetto di motivazione, atteso che l'intimazione di pagamento risulta conforme al modello ministeriale approvato. Sul
punto è recentemente intervenuta la Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord. del
19/04/2024, n. 10692) che ha ribadito come “l'avviso di intimazione ad adempiere
l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi
2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere
redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia,
sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in
precedenza notificata» senza che sia necessaria l'allegazione della stessa.”
Pertanto, una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello previsto dalla legge, ed essendo sufficiente il semplice riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, non sussiste mancanza di motivazione, poiché l'interessato è comunque posto nelle condizioni di comprendere nell'an e nel quantum la pretesa tributaria e le ragioni dell'emissione dell'intimazione.
◊
Fatta questa premessa, non resta che esaminare il merito della controversia, ovvero la prescrizione dei crediti portati negli atti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, che non sono stati oggetto di annullamento.
Va, innanzitutto, chiarito che in tema di contributi previdenziali la prescrizione è
quinquennale, come stabilito dall'art. 3, comma 9, L. 335/1995.
Quanto al termine di prescrizione applicabile, deve osservarsi come la giurisprudenza abbia chiarito che “la scadenza del termine - pacificamente perentorio
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro per proporre opposizione a cartella di pagamento (pur determinando la decadenza
dalla possibilità di proporre impugnazione), produce esclusivamente l'effetto essenziale
della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale), in quello
ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. . Infatti, si è ritenuto che tale ultima
norma si applichi nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo, mentre la
suddetta cartella avendo natura di atto amministrativo è priva di efficacia di giudicato
(Cass. civ., sez. lav., 26/05/2021, n. 14690).
Ciò detto, va esaminata la regolarità delle notifiche degli atti sottesi all'intimazione impugnata.
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 29620100108753219000, la notifica di tale atto non appare regolare. Dalla relata di notifica prodotta dall'Agente della
Riscossione risulta che la notifica è stata tentata ai sensi dell'art. 60/E DPR 600/73,
per irreperibilità delle persone indicate dall'art.139 cpc. (all. 5 memoria di cost.
CP_
.Trattandosi, nel caso di specie, di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, le disposizioni sopra richiamate richiedono, per la validità della notificazione dell'intimazione di pagamento, ai sensi dell'art. 140 cpc, una serie di adempimenti previsti dalla legge, quali il deposito dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e la spedizione della raccomandata a/r al destinatario per avvisarlo dell'avvenuto deposito presso la casa comunale. Orbene,
dalla documentazione versata in atti non emerge la prova che dopo l'infruttuoso (per assenza delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c.) tentativo di notificare l'intimazione di pagamento all'opponente, il messo notificatore abbia provveduto all'invio di una lettera raccomandata all'indirizzo del destinatario quale informativa del deposito
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell'atto presso la casa comunale. Nel caso di specie, pertanto, non essendo sono stati effettuati tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. per il perfezionamento del procedimento notificatorio operante nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario dell'atto, la notifica della cartella di pagamento in oggetto è da ritenersi nulla. Da tale vizio di notifica discende la prescrizione integrale dei crediti in essa portati, ai sensi dell'art.3, co. 9, L. 335/1995.
Di contro, va osservato come risulti dimostrata, per tabulas, l'avvenuta notifica,
mediante consegna diretta al destinatario, della cartella di pagamento n.
29620110011330139000, in data 04/08/2011 e degli avvisi di addebito n.
59620120003302690000 e n. 59620120006547784000, rispettivamente in data
15/10/2012 e in data 16/01/2013 presso l'indirizzo di via Gregorio Rosario 78 –
90123 Palermo (PA), non contestato da parte ricorrente (cfr. all. 6 memoria di cost.
CP_ CP_
all.ti 3, 4, 5, 6 memoria di cost. .
Ebbene, la regolare notificazione della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito de quibus ha interrotto il termine di prescrizione, che da ogni singola data è
cominciato a decorrere ex novo.
Invero, giova rilevare che il Concessionario della Riscossione, costituendosi nel presente giudizio, affermava di avere notificato, in data 04/12/2016, quale valido atto interruttivo della prescrizione degli atti sottesi di cui si discute, l'intimazione di pagamento n. 29620169004622114000, oltre l'intimazione di pagamento oggi impugnata.
Orbene, va rilevata l'inidoneità della notifica dell'intimazione di pagamento n.
29620169004622114000 ad interrompere la prescrizione dei crediti portati negli atti sottesi all'intimazione di pagamento validamente notificati.
In particolare, con riferimento alla cartella di pagamento n.
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 29620110011330139000, notificata in data 04/08/2011, tale atto non sortisce alcun effetto interruttivo della prescrizione, dal momento che il credito in essa portato si è
prescritto in data 04/08/2016, dunque anteriormente alla data di notifica dell'intimazione di pagamento de quo, asseritamente avvenuta il 04/12/2016.
Inoltre, la relativa notifica, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non può ritenersi rituale, in quanto l'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale è stato effettuato mediante operatore postale privato ( ), Parte_2
direttamente incaricato dall'ente della riscossione (cfr. all. 7 memoria di costituzione
). CP_4
Com'è noto, il D.L.gs. n. 261/1999, liberalizzando i servizi postali, ha però continuato a riservare (fino all'entrata in vigore della L. 124/2017) in via esclusiva (art. 4,
comma 1, mod. dal D.lgs. 58/2011) e per esigenze di ordine pubblico, a Controparte_5
gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.
[...]
Invero, come precisato dalla Suprema Corte (cfr. Corte Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-02-
2015, n. 2922) “in tema di notificazione, quando il legislatore prescrive, per
l'esecuzione di una notificazione il ricorso alla «raccomandata con avviso di
ricevimento», non può che fare riferimento al cosiddetto servizio postale universale
fornito dall su tutto il territorio nazionale”. Le Sezioni Unite hanno, CP_6
peraltro, con la sentenza n. 299/2020, affermato che l'operatore privato senza licenza non può conferire certezza legale alla data di consegna.
Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite da funzione probatoria e devono, pertanto, considerarsi inesistenti.
Quanto sopra vale anche per l'ipotesi di notifica eseguita ex art. 140 c.p.c.: affidare ad un operatore di posta privata l'invio della C.A.D., integra un vizio idoneo ad inficiare
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro l'intero procedimento di notificazione di un atto recettizio (quale la cartella esattoriale;
in termini, da ult., Cass. n. 6515/2018).
Pertanto, non potendo attribuire alcun effetto interruttivo della prescrizione - per le sopra esposte ragioni - all'intimazione di pagamento n. 29620169004622114000 e dovendo rilevare che il successivo atto interruttivo coincide con la notifica all'opponente dell'intimazione di pagamento impugnata (avvenuta in data
08/03/2023), devono ritenersi prescritte le pretese contributive contenute negli avvisi di addebito n. 59620120003302690000 e n. 59620120006547784000, sottesi all'intimazione di pagamento in oggetto.
Sussistono giusti motivi, connessi all'esclusiva responsabilità dell
[...]
in ordine alla prescrizione delle pretese contributive, per Controparte_7
compensare integralmente le spese di lite tra l'opponente e l CP_1
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto che il ricorrente è ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
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◊ Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, il 27.11.2025
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- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro