CA
Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 11/04/2024, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
N. R. G. 300/ 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 300 / 2022 promossa da:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Parisi del Foro di Lamezia
Terme, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Lamezia
Terme (CZ) alla Via Indipendenza n. 93,
APPELLANTI
Contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Perugia, presso la cui sede è ex lege domiciliato in Perugia via degli
Offici n. 12
Direttore
[...]
[...] in persona del suo Direttore Controparte_2
Generale e legale rappresentante pro tempore Dott. Controparte_3 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.Luciano
Trombettoni e dall'Avv. Riccardo Rossi, ed elettivamente domiciliata in
Perugia, via XIV Settembre n. 67, presso lo studio legale dei sopraindicati difensori
APPELLATI
Avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 402/2022 del Tribunale di
Perugia, pubblicata il 22.03.2022 pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
, e hanno impugnato la
[...] Parte_2 Parte_3 sentenza n. 402/2022 emessa dal Tribunale di Perugia in data 17/03/2022, depositata in Cancelleria il 22/03/2022, e resa in esito al giudizio iscritto a ruolo con il n. 5674/2019 R.G., notificata in data 25/03/2022, con la quale è stata rigettata la domanda avanzata dagli attori volta ad ottenere il risarcimento del danno patito ( sub specie perdita del rapporto parentale) a causa del decesso, avvenuto per suicidio all'interno della di Perugia, del loro congiunto SI. Controparte_2 Persona_1
.
[...]
In data 6.10.2022 si è costituito il mediante Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando integralmente le doglianze degli appellanti, chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale condizionato finalizzato all'accoglimento della domanda di manleva nei confronti dell . Parte_4
In data 4.10.2022 si è costituita l' , Controparte_2 mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, eccependo l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, contestando integralmente le doglianze degli appellanti, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 26.10.2023 la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato, sussistendo nel caso in esame i presupposti per l'applicazione del principio della “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. pagina 2 di 7 proc. civ. (tra le molte, Cass. Sez. Lav., ord. del 20 maggio 2020, n.
9309, non massimata).
2.1 Ebbene, dopo aver censurato e dedotto la “Nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art.132 n.4 per illogicità della motivazione, erronea valutazione degli elementi acquisiti -violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. in relazione alla mancata affermazione di responsabilità in capo ai convenuti”, con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti hanno censurato la sentenza laddove, esclusa la sussistenza di elementi di colpevolezza a carico dell'amministrazione penitenziaria, ha comunque escluso la sussistenza di un danno parentale, stante la totale assenza di rapporti affettivi tra gli appellanti ed il sig. ed anzi la comprovata sussistenza di Parte_1 contrasti e dissidi tra costoro, con ciò conseguentemente rigettando la domanda risarcitoria avanzata.
Gli appellanti assumono che i pregiudizi derivati ai familiari possono essere provati anche tramite presunzioni e, con il terzo motivo di impugnazione, si dolgono e contestano la mancata ammissione delle prove testimoniali ritualmente richieste in primo grado volte a comprovare l'effettività e consistenza della relazione affettiva con il sig.
. Parte_1
Ebbene, osserva la Corte che le suindicate doglianze sono del tutto infondate, dovendosi condividere le valutazioni del giudice di prime cure relativamente alla insussistenza- nel caso di specie- di un danno risarcibile in termini di perdita del rapporto parentale.
2.2 Occorre sul punto ricordare che la giurisprudenza di legittimità afferma che “Il pregiudizio da perdita del rapporto parentale, da allegarsi
e provarsi specificamente dal danneggiato ex art. 2697 c.c. , rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, distinto dal danno morale
e da quello biologico, con i quali concorre a compendiarlo, e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita ” (Cass.Civ. Sez.
III, sentenza 20/08/2015 n. 16992) e che esso consiste in “quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più pagina 3 di 7 godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti ” (Cass. Civ. Sez III, ordinanza n. 9196 del 3/04/2018).
Ed invero, con l'atto di citazione gli odierni appellanti svolgevano scarne e generiche allegazioni a sostegno della richiesta risarcitoria per perdita del rapporto parentale ( cfr. atto citazione: “A seguito del decesso del sig. verificatosi in conseguenza della condotta Persona_1 illecita adottata dall'Amministrazione Penitenziaria, gli odierni attori che al momento dell'evento si trovavano in una relazione affettiva nonché parentale con la vittima hanno diritto alla rifusione del danno “da perdita parentale” relativo alla propria integrità psico-fisica patita a causa dell'evento luttuoso che li ha colpiti. Secondo la Suprema Corte, il
Giudice di merito riconosce una pretesa risarcitoria nei confronti di coloro che sono legati alla vittima da una relazione parentale al momento del decesso che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito, tanto
“sotto l'aspetto della sofferenza interiore quanto sotto l'aspetto della alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche” (cfr. Corte Cass. sez. III civile, 7 febbraio 2018). In virtù di tale principio giurisprudenziale, la disgiunta liquidazione del danno biologico e morale andrebbero a configurare una duplicazione risarcitoria poiché il decidente deve valutare non solo il danno morale patito dalla vittima ma, altresì, le conseguenze incidenti sulle relazioni della vittima con la realtà esterna”.
Con la seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. del 4. 11.2020 chiedevano poi l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli :
d) “Vero o non che i familiari, odierni attori, hanno sempre tentato di dissuadere il dai propri intenti, provando in più occasioni a Parte_1 riavvicinarsi, senza ottenere alcun riscontro”; e) “Vero o non che la morte del SI. e le terribili modalità in cui si è verificata Persona_1 hanno comportato per i familiari un profondo senso di prostrazione e sofferenza”;
pagina 4 di 7 f) “Vero o non che a causa del decesso del proprio padre la SI.ra
è dovuta ricorrere per oltre un anno all'ausilio di Parte_1 farmaci calmanti ed ansiolitici” nonchè disporsi consulenza tecnica anche al fine di “g) “Procedere alla quantificazione del danno patito dagli odierni attori dal punto di vista materiale, morale, parentale e biologico”.
Tanto premesso, va in primo luogo rilevato che in una pressochè totale assenza di allegazioni in ordine alla intensità del legame familiare con il
, di eventuali situazioni di convivenza, di abitudini di vita Parte_1 legate alla frequentazione o altro, correttamente il primo Giudice ha rigettato la richiesta di prove orali ritenendo i capitoli d) ed e) generici ed il capitolo f) da provarsi con documenti, così come altrettanto correttamente ha ritenuto esplorativa la richiesta di CTU.
2.3 Conformemente al tenore delle risultanze istruttorie, nella sentenza impugnata si dà atto che “Nel caso di specie i congiunti, non conviventi con il (moglie e figlia risiedono a Vibo Valentia, il figlio in Parte_1
Canada), non hanno provato l'effettività e la consistenza della relazione di affetto e di solidarietà con il defunto allorché egli era in vita, anzi per tabulas vi è prova del contrario: e la moglie erano separati Parte_1 di fatto, l'uomo aveva una convivenza con altra persona, , il Persona_2 cui recapito il aveva fornito al momento dell'arresto (doc. 18); Parte_1
l'uomo ha dichiarato sia al Gip che agli esperti del carcere che la sua sofferenza nasceva da problematiche di natura familiare, essendo stato percosso dal figlio (tale evento lo aveva talmente scosso che si era fatto tatuare la data sulla mano) e minacciato di essere scacciato da casa dalla figlia. Quest'ultima, contattata telefonicamente per informarla del decesso del padre, comunicava al personale del carcere di aver interrotto i rapporti con lui circa tre anni prima. In una simile situazione appare dunque indimostrato che il tragico evento abbia cagionato intima sofferenza
e stravolgimento delle abitudini di vita in capo a chi, da tempo, svolgeva vita separata rispetto al defunto e non intratteneva con il medesimo neppure un rapporto di ordinaria cordialità e confidenza;
vi erano anzi ragioni di contenzioso economico fra loro, proprio come si desume dal carteggio prodotto come doc. 1 dagli attori” (cfr. pag. 11).
Obliterando i plurimi elementi e circostanze evidenziati dal Giudice di prime cure, gli appellanti si sono limitati a richiamare alcuni arresti giurisprudenziali relativi al ricorso alla prova presuntiva del danno pagina 5 di 7 sofferto che tuttavia non possono essere validamente invocati nel caso di specie ove, come opportunamente evidenziato nella sentenza impugnata, è emerso inequivocabilmente che, al di là del legame di affinità (con la ex moglie) e di parentela (con i figli), gli appellanti, non solo da molti anni avevano troncato ogni legame personale ed affettivo con il SI.
, ma è risultato che ci fossero tra di loro gravi dissidi, che Parte_1 sembrano anche essere stati la causa delle condotte che hanno portato in carcere il SI. . Parte_1
Nel caso di specie manca la prova di una apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione, anche in via presuntiva, della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dai familiari, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico- relazionale, posto che, come opportunamente rilevato dal primo Giudice: tra gli appellanti ed il sig. non c'era convivenza da molti anni, Parte_1 vivendo il figlio in Canada ed essendo separato di fatto dalla Pt_2 moglie da lungo tempo;
il SI. viveva da tempo a Perugia con una Parte_1 nuova compagna, SI.ra ; risulta dal verbale di interrogatorio Persona_2 reso dal dinanzi al GIP di Perugia il 29.06.2016, in sede di Parte_1 udienza di convalida dell'arresto, che aveva voluto attirare l'attenzione sulla sua grave situazione familiare, che si era tatuato sulla mano sinistra la data in cui asseriva di essere stato violentemente picchiato dal figlio che la figlia LA aveva preannunciato l'intenzione Pt_2 di sfrattarlo dall'immobile di Castel del Piano, circostanze tutte che, in assenza di ulteriori prove, non consentono neanche in via presuntiva di ritenere dimostrato il pregiudizio lamentato dagli appellanti e per il quale invocano il ristoro.
3. Conclusivamente, l'appello è infondato e deve essere rigettato, assorbite tutte le ulteriori questioni e richieste.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1.rigetta l'appello;
2.condanna gli appellanti alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del e dell Controparte_1 [...] che si liquidano, per ciascuna parte, in complessivi € CP_4
6.900,00 oltre accessori di legge. pagina 6 di 7 3.Pone a carico degli appellanti il pagamento di una somma pari al contributo unificato,
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 14.03.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 300 / 2022 promossa da:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Parisi del Foro di Lamezia
Terme, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Lamezia
Terme (CZ) alla Via Indipendenza n. 93,
APPELLANTI
Contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Perugia, presso la cui sede è ex lege domiciliato in Perugia via degli
Offici n. 12
Direttore
[...]
[...] in persona del suo Direttore Controparte_2
Generale e legale rappresentante pro tempore Dott. Controparte_3 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.Luciano
Trombettoni e dall'Avv. Riccardo Rossi, ed elettivamente domiciliata in
Perugia, via XIV Settembre n. 67, presso lo studio legale dei sopraindicati difensori
APPELLATI
Avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 402/2022 del Tribunale di
Perugia, pubblicata il 22.03.2022 pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
, e hanno impugnato la
[...] Parte_2 Parte_3 sentenza n. 402/2022 emessa dal Tribunale di Perugia in data 17/03/2022, depositata in Cancelleria il 22/03/2022, e resa in esito al giudizio iscritto a ruolo con il n. 5674/2019 R.G., notificata in data 25/03/2022, con la quale è stata rigettata la domanda avanzata dagli attori volta ad ottenere il risarcimento del danno patito ( sub specie perdita del rapporto parentale) a causa del decesso, avvenuto per suicidio all'interno della di Perugia, del loro congiunto SI. Controparte_2 Persona_1
.
[...]
In data 6.10.2022 si è costituito il mediante Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando integralmente le doglianze degli appellanti, chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale condizionato finalizzato all'accoglimento della domanda di manleva nei confronti dell . Parte_4
In data 4.10.2022 si è costituita l' , Controparte_2 mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, eccependo l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, contestando integralmente le doglianze degli appellanti, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 26.10.2023 la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato, sussistendo nel caso in esame i presupposti per l'applicazione del principio della “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. pagina 2 di 7 proc. civ. (tra le molte, Cass. Sez. Lav., ord. del 20 maggio 2020, n.
9309, non massimata).
2.1 Ebbene, dopo aver censurato e dedotto la “Nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art.132 n.4 per illogicità della motivazione, erronea valutazione degli elementi acquisiti -violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. in relazione alla mancata affermazione di responsabilità in capo ai convenuti”, con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti hanno censurato la sentenza laddove, esclusa la sussistenza di elementi di colpevolezza a carico dell'amministrazione penitenziaria, ha comunque escluso la sussistenza di un danno parentale, stante la totale assenza di rapporti affettivi tra gli appellanti ed il sig. ed anzi la comprovata sussistenza di Parte_1 contrasti e dissidi tra costoro, con ciò conseguentemente rigettando la domanda risarcitoria avanzata.
Gli appellanti assumono che i pregiudizi derivati ai familiari possono essere provati anche tramite presunzioni e, con il terzo motivo di impugnazione, si dolgono e contestano la mancata ammissione delle prove testimoniali ritualmente richieste in primo grado volte a comprovare l'effettività e consistenza della relazione affettiva con il sig.
. Parte_1
Ebbene, osserva la Corte che le suindicate doglianze sono del tutto infondate, dovendosi condividere le valutazioni del giudice di prime cure relativamente alla insussistenza- nel caso di specie- di un danno risarcibile in termini di perdita del rapporto parentale.
2.2 Occorre sul punto ricordare che la giurisprudenza di legittimità afferma che “Il pregiudizio da perdita del rapporto parentale, da allegarsi
e provarsi specificamente dal danneggiato ex art. 2697 c.c. , rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, distinto dal danno morale
e da quello biologico, con i quali concorre a compendiarlo, e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita ” (Cass.Civ. Sez.
III, sentenza 20/08/2015 n. 16992) e che esso consiste in “quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più pagina 3 di 7 godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti ” (Cass. Civ. Sez III, ordinanza n. 9196 del 3/04/2018).
Ed invero, con l'atto di citazione gli odierni appellanti svolgevano scarne e generiche allegazioni a sostegno della richiesta risarcitoria per perdita del rapporto parentale ( cfr. atto citazione: “A seguito del decesso del sig. verificatosi in conseguenza della condotta Persona_1 illecita adottata dall'Amministrazione Penitenziaria, gli odierni attori che al momento dell'evento si trovavano in una relazione affettiva nonché parentale con la vittima hanno diritto alla rifusione del danno “da perdita parentale” relativo alla propria integrità psico-fisica patita a causa dell'evento luttuoso che li ha colpiti. Secondo la Suprema Corte, il
Giudice di merito riconosce una pretesa risarcitoria nei confronti di coloro che sono legati alla vittima da una relazione parentale al momento del decesso che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito, tanto
“sotto l'aspetto della sofferenza interiore quanto sotto l'aspetto della alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche” (cfr. Corte Cass. sez. III civile, 7 febbraio 2018). In virtù di tale principio giurisprudenziale, la disgiunta liquidazione del danno biologico e morale andrebbero a configurare una duplicazione risarcitoria poiché il decidente deve valutare non solo il danno morale patito dalla vittima ma, altresì, le conseguenze incidenti sulle relazioni della vittima con la realtà esterna”.
Con la seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. del 4. 11.2020 chiedevano poi l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli :
d) “Vero o non che i familiari, odierni attori, hanno sempre tentato di dissuadere il dai propri intenti, provando in più occasioni a Parte_1 riavvicinarsi, senza ottenere alcun riscontro”; e) “Vero o non che la morte del SI. e le terribili modalità in cui si è verificata Persona_1 hanno comportato per i familiari un profondo senso di prostrazione e sofferenza”;
pagina 4 di 7 f) “Vero o non che a causa del decesso del proprio padre la SI.ra
è dovuta ricorrere per oltre un anno all'ausilio di Parte_1 farmaci calmanti ed ansiolitici” nonchè disporsi consulenza tecnica anche al fine di “g) “Procedere alla quantificazione del danno patito dagli odierni attori dal punto di vista materiale, morale, parentale e biologico”.
Tanto premesso, va in primo luogo rilevato che in una pressochè totale assenza di allegazioni in ordine alla intensità del legame familiare con il
, di eventuali situazioni di convivenza, di abitudini di vita Parte_1 legate alla frequentazione o altro, correttamente il primo Giudice ha rigettato la richiesta di prove orali ritenendo i capitoli d) ed e) generici ed il capitolo f) da provarsi con documenti, così come altrettanto correttamente ha ritenuto esplorativa la richiesta di CTU.
2.3 Conformemente al tenore delle risultanze istruttorie, nella sentenza impugnata si dà atto che “Nel caso di specie i congiunti, non conviventi con il (moglie e figlia risiedono a Vibo Valentia, il figlio in Parte_1
Canada), non hanno provato l'effettività e la consistenza della relazione di affetto e di solidarietà con il defunto allorché egli era in vita, anzi per tabulas vi è prova del contrario: e la moglie erano separati Parte_1 di fatto, l'uomo aveva una convivenza con altra persona, , il Persona_2 cui recapito il aveva fornito al momento dell'arresto (doc. 18); Parte_1
l'uomo ha dichiarato sia al Gip che agli esperti del carcere che la sua sofferenza nasceva da problematiche di natura familiare, essendo stato percosso dal figlio (tale evento lo aveva talmente scosso che si era fatto tatuare la data sulla mano) e minacciato di essere scacciato da casa dalla figlia. Quest'ultima, contattata telefonicamente per informarla del decesso del padre, comunicava al personale del carcere di aver interrotto i rapporti con lui circa tre anni prima. In una simile situazione appare dunque indimostrato che il tragico evento abbia cagionato intima sofferenza
e stravolgimento delle abitudini di vita in capo a chi, da tempo, svolgeva vita separata rispetto al defunto e non intratteneva con il medesimo neppure un rapporto di ordinaria cordialità e confidenza;
vi erano anzi ragioni di contenzioso economico fra loro, proprio come si desume dal carteggio prodotto come doc. 1 dagli attori” (cfr. pag. 11).
Obliterando i plurimi elementi e circostanze evidenziati dal Giudice di prime cure, gli appellanti si sono limitati a richiamare alcuni arresti giurisprudenziali relativi al ricorso alla prova presuntiva del danno pagina 5 di 7 sofferto che tuttavia non possono essere validamente invocati nel caso di specie ove, come opportunamente evidenziato nella sentenza impugnata, è emerso inequivocabilmente che, al di là del legame di affinità (con la ex moglie) e di parentela (con i figli), gli appellanti, non solo da molti anni avevano troncato ogni legame personale ed affettivo con il SI.
, ma è risultato che ci fossero tra di loro gravi dissidi, che Parte_1 sembrano anche essere stati la causa delle condotte che hanno portato in carcere il SI. . Parte_1
Nel caso di specie manca la prova di una apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione, anche in via presuntiva, della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dai familiari, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico- relazionale, posto che, come opportunamente rilevato dal primo Giudice: tra gli appellanti ed il sig. non c'era convivenza da molti anni, Parte_1 vivendo il figlio in Canada ed essendo separato di fatto dalla Pt_2 moglie da lungo tempo;
il SI. viveva da tempo a Perugia con una Parte_1 nuova compagna, SI.ra ; risulta dal verbale di interrogatorio Persona_2 reso dal dinanzi al GIP di Perugia il 29.06.2016, in sede di Parte_1 udienza di convalida dell'arresto, che aveva voluto attirare l'attenzione sulla sua grave situazione familiare, che si era tatuato sulla mano sinistra la data in cui asseriva di essere stato violentemente picchiato dal figlio che la figlia LA aveva preannunciato l'intenzione Pt_2 di sfrattarlo dall'immobile di Castel del Piano, circostanze tutte che, in assenza di ulteriori prove, non consentono neanche in via presuntiva di ritenere dimostrato il pregiudizio lamentato dagli appellanti e per il quale invocano il ristoro.
3. Conclusivamente, l'appello è infondato e deve essere rigettato, assorbite tutte le ulteriori questioni e richieste.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1.rigetta l'appello;
2.condanna gli appellanti alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del e dell Controparte_1 [...] che si liquidano, per ciascuna parte, in complessivi € CP_4
6.900,00 oltre accessori di legge. pagina 6 di 7 3.Pone a carico degli appellanti il pagamento di una somma pari al contributo unificato,
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 14.03.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 7 di 7