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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 21/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1689/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro sezione civile, dott. Giuseppe Izzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1689 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno
2019 avente ad oggetto: “vendita di cose mobili”
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Giovanni Pascale e Concetta Amato, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Sapri (SA) alla via Cavour, n.1
ATTORE
E
, in persona del titolare, E_ E_
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio la ditta Parte_1 [...]
chiedendo la risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura del 04/03/2016 E_
intercorso tra le parti, per colpa esclusiva del venditore, con conseguente condanna alla restituzione dell'acconto ricevuto e al risarcimento di tutti i danni subiti.
A fondamento della propria domanda deduceva: di avere concluso con la un E_ contratto di fornitura relativo all'acquisto di n. 6 porte e n. 1 battente, come descritti nella proposta di commissione del 04.03.2016; di avere versato a mezzo bonifico bancario del 22.03.2016 la somma di
€.1.600,00, a titolo di acconto sul totale convenuto di € 5.390,00; che la merce doveva essere consegnata, entro e non oltre, il mese di maggio 2016; che vani ed infruttuosi risultavano i numerosi pagina 1 di 6 solleciti, al fine di ottenere la richiesta fornitura ovvero la restituzione della somma trattenuta a titolo di caparra, attesa la mancata consegna delle porte oggetto di vendita entro il termine pattuito;
che dette porte, nel mese di luglio 2017, visto l'inadempimento della convenuta, venivano commissionate ad altra ditta;
che in conseguenza dell'inadempimento contrattuale del venditore subiva un grave danno derivante l'impossibilità di poter locare a terzi l'appartamento ove dette porte dovevano essere installate ed in ogni caso per l'impossibilità di utilizzarlo per oltre un anno;
che un ulteriore danno era dovuto ai sensi dell'art. 2043 C.C., in quanto la convenuta, non provvedendo a consegnare le porte, si appropriava indebitamente dello importo di €. 1.600,00 la cui ritenzione, a causa della comunicata risoluzione contrattuale, non trovava più alcuna giustificazione;
che da tanto derivava il proprio diritto ad essere risarcito dell'ulteriore importo di €. 10.000,00, di cui €. 5.000,00 per danni dovuti ai sensi dell'art. 2043 c.c., essendosi la convenuta resa responsabile di un fatto illecito costituito dalla indebita appropriazione dell'importo di €. 1.600,00, ed € 5.000,00 per canoni di locazione non percepiti. Tanto premesso, concludeva chiedendo all'adito Tribunale: “Nel merito:
1. Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la risoluzione del contratto di compravendita del 04.03.2016, per fatto e colpa esclusiva del venditore e, per l'effetto, condannare la parte convenuta alla restituzione dell'acconto ricevuto, corrispondente ad € 1.600,00 maggiorato della rivalutazione ed interessi dalla data del pagamento e sino al saldo;
2. Inoltre, accertata la responsabilità contrattuale della parte convenuta e la indebita ritenzione della somma ricevuta a titolo di acconto, condannarla al risarcimento dei danni subìti dall'attore sia a titolo di perdite economiche sia ai sensi dell'art. 2043
C.C. ed anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Danni prudenzialmente quantificati in €. 10.000,00. Danni da risarcire anche in relazione alla impossibilità di utilizzare, per oltre un anno, detto appartamento. 3.
Vittoria di spese e competenze di causa.”
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., subentrato sul ruolo lo scrivente magistrato, all'esito dell'udienza cartolare del 05/06/2023, veniva dichiarata la contumacia della ditta E_
, correttamente evocata in giudizio e non costituitasi, ammesso l'interrogatorio formale deferito
[...]
da parte attrice nei confronti di , quale titolare della ditta , E_ E_
ammessa la prova testimoniale nei limiti di cui al provvedimento.
La causa, istruita in via documentale e con l'escussione di un testimone di parte attrice, veniva dapprima rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente all'udienza cartolare del
17/02/2025 trattenuta in decisione assegnando a parte attrice termine ridotto di giorni trenta per il deposito della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, la domanda è fondata solo in parte e deve essere accolta nei termini che seguono.
Merita accoglimento la domanda di risoluzione proposta da parte attrice.
pagina 2 di 6 Come è noto, a mente dell'art. 1453 c.c., nei contratti con prestazioni corrispettive, trovando ciascuna di esse giustificazione nell'altra, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può
a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso, il risarcimento del danno. Qualora il creditore agisca per ottenere l'adempimento potrà poi sempre chiedere la risoluzione, ma non potrà fare l'inverso, poiché una volta richiesta la risoluzione, l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione, presumendosi che il creditore non abbia più interesse alla prestazione, anche in considerazione del fatto che la domanda di risoluzione può essere avanzata quando l'inadempimento dell'altra parte non sia di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra, come dispone l'art. 1455 c.c.
Pertanto, in sintesi, i presupposti per la pronuncia costitutiva di risoluzione sono la presenza di un contratto a prestazioni corrispettive e l'inadempimento grave ed imputabile del debitore.
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato a far tempo da Cass., Sez. Un., 13533/2001, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione contrattuale o per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (in tal senso v. ex multis Cass. 98/2019; Cass. 15328/2018; Cass. 826/2015).
Applicando tali principi al caso di specie si osserva che parte attrice, deducendo l'altrui inadempimento, ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico, avendo depositato proposta di commissione del 04/03/2016 relativa alla fornitura di n. 6 porte ed n. 1 battente (all. n. 5 produzione documentale di parte attrice del 18/12/2019), fattura, n. 15 del 18/03/2016, relativa all'acconto versato per la fornitura di dette porte, copia del bonifico eseguito dall'acquirente del 22/03/2016 (all. n. 6).
Peraltro, la mancata comparizione della convenuta all'udienza del 09/11/2023, in cui era stata chiamata a rendere l'interrogatorio formale, consente di ritenere provati i fatti dedotti da parte attrice in ordine all'inadempimento della ditta convenuta, secondo quanto stabilito dall'art. 232 c.p.c., a mente del quale
“se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Il giudice, dunque, in caso di mancata presentazione della parte chiamata a rendere interrogatorio formale può, sulla base del proprio prudente apprezzamento, dare rilievo a tutti gli elementi di prova in suo possesso per ritenere come ammesse le circostanze dedotte nell'interrogatorio.
Ancora va, sottolineato, che la mancata risposta, pur non equivalendo ad una confessione, può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 cod. proc.
pagina 3 di 6 civ.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario. In tale senso, a più riprese, si è espressa la Suprema Corte di Cassazione (Cass. 7208/2004):
"La facoltà di trarre argomenti sfavorevoli alla parte dalla sua mancata risposta all'interrogatorio formale, o dalla sua mancata comparizione al fine di rendere interrogatorio libero, e di ritenere o meno valido il motivo dedotto a giustificazione della mancata comparizione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità". Ed ancora
(Cass. 15389/2005): "La valutazione, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 c.p.c..: in particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato, poiché in tal caso sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento dei giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo …"
Ciò detto, nel caso in esame, l'inadempimento, grave ed imputabile a controparte, trova conferma nella prova testimoniale raccolta all'udienza del 09/11/2023. In tale occasione, infatti, è stata sentita
, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, la quale ha confermato Persona_1
l'inadempimento della convenuta: “ADR: Sono la figlia di Sono sposata ed ho il mio Parte_1
nucleo familiare.
Sui capi ammessi contenuti nella memoria ex art. 183 c.6 n.2 cpc di parte attrice del 3 marzo 2022 risponde:
Capo 1) Confermo la circostanza che mi viene letta e tanto posso dire perché ero presente quando mio padre ha commissionato le porte alla che dovevano servire all'appartamento che doveva essere CP_1
adibito a mia abitazione. Riconosco la proposta che mi viene mostrata.
Capo 2) Confermo il capo, mio padre versò €.1600,00 a titolo di acconto sul totale convenuto di
€.5.390,00.
Capo 3) Confermo che la merce doveva essere consegnata entro il maggio 2016. Io avevo provveduto anche all'allaccio del gas, ma il mancato arrivo delle porte mi ha impedito di abitarci e non ho potuto completare i lavori. Ho dovuto, quindi, pagare la bolletta del gas anche senza abitarci. Inoltre, nonostante i numerosi solleciti, non ricevendo la consegna delle porte, ho dovuto provvedere ad un nuovo ordine, presso un rivenditore di Buonabitacolo, con consegna nel mese di agosto 2017.”
pagina 4 di 6 Dal sin qui detto discende che, essendosi in presenza di un inadempimento totale dell'obbligazione di fornitura da parte della convenuta venditrice, esso deve essere considerato di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., motivo per il quale si giustifica la richiesta di risoluzione del contratto di fornitura del 04/03/2016 da parte dell'attore.
Quanto, invece, alla domanda di restituzione della somma versata dallo a titolo di acconto sul Parte_1
prezzo della vendita, occorre rilevare che all'udienza del 09/11/2023, parte attrice ha rappresentato di avere ricevuto un bonifico bancario, da parte della ditta convenuta, di € 1.600,00, pari appunto all'acconto versato: deve dichiararsi, pertanto, cessata la materia del contendere quantomeno limitatamente alla richiesta di restituzione dell'acconto.
Quanto, poi, all'ulteriore pretesa risarcitoria avanzata dall'attore a titolo di perdite economiche conseguenti all'impossibilità di poter locare a terzi l'appartamento e, comunque, di poterlo utilizzare per oltre un anno in conseguenza dalla mancata consegna di dette porte, occorre rilevare che lo non ha né allegato né provato il danno asseritamente patito, non essendo state dimostrate in Parte_1 corso di causa né la volontà di locare l'immobile a terzi né le conseguenze dannose derivanti dalla impossibilità di abitare lo stesso (consistenti, a mero titolo esemplificativo, negli esborsi derivanti dalla necessità di locare altra unità abitativa).
Ne consegue che la domanda va rigettata per difetto di allegazione e prova.
Infine, quanto al regime delle spese di lite, il parziale accoglimento della domanda comporta la compensazione delle stesse per metà tra le parti, con condanna della convenuta al pagamento della restante metà liquidata come da dispositivo ex D.M. n. 147/2022, tenuto conto dei valori medi, del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe
Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda di risoluzione formulata da parte attrice e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di fornitura del 04/03/2016, intercorso tra e la ditta Parte_1 [...]
; E_
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di restituzione della somma di
€ 1.600,00 versata dall'attore alla a titolo di acconto;
E_
- rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore a titolo di perdite economiche;
- compensa in ragione della metà le spese di lite e condanna la convenuta E_
, in persona dell'omonima titolare, a rifondere a la restante metà, che
[...] Parte_1
pagina 5 di 6 liquida in € 2.538,50 per compensi professionali ed € 298,98 per esborsi (di cui € 237,00 C.U.,
€ 27,00 marca da bollo, € 21,38 per notifica atto di citazione), oltre 15% rimb, forf., IVA e
CPA, come per legge, se dovuti.
Così deciso in Lagonegro, il 21/03/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro sezione civile, dott. Giuseppe Izzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1689 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno
2019 avente ad oggetto: “vendita di cose mobili”
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Giovanni Pascale e Concetta Amato, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Sapri (SA) alla via Cavour, n.1
ATTORE
E
, in persona del titolare, E_ E_
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio la ditta Parte_1 [...]
chiedendo la risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura del 04/03/2016 E_
intercorso tra le parti, per colpa esclusiva del venditore, con conseguente condanna alla restituzione dell'acconto ricevuto e al risarcimento di tutti i danni subiti.
A fondamento della propria domanda deduceva: di avere concluso con la un E_ contratto di fornitura relativo all'acquisto di n. 6 porte e n. 1 battente, come descritti nella proposta di commissione del 04.03.2016; di avere versato a mezzo bonifico bancario del 22.03.2016 la somma di
€.1.600,00, a titolo di acconto sul totale convenuto di € 5.390,00; che la merce doveva essere consegnata, entro e non oltre, il mese di maggio 2016; che vani ed infruttuosi risultavano i numerosi pagina 1 di 6 solleciti, al fine di ottenere la richiesta fornitura ovvero la restituzione della somma trattenuta a titolo di caparra, attesa la mancata consegna delle porte oggetto di vendita entro il termine pattuito;
che dette porte, nel mese di luglio 2017, visto l'inadempimento della convenuta, venivano commissionate ad altra ditta;
che in conseguenza dell'inadempimento contrattuale del venditore subiva un grave danno derivante l'impossibilità di poter locare a terzi l'appartamento ove dette porte dovevano essere installate ed in ogni caso per l'impossibilità di utilizzarlo per oltre un anno;
che un ulteriore danno era dovuto ai sensi dell'art. 2043 C.C., in quanto la convenuta, non provvedendo a consegnare le porte, si appropriava indebitamente dello importo di €. 1.600,00 la cui ritenzione, a causa della comunicata risoluzione contrattuale, non trovava più alcuna giustificazione;
che da tanto derivava il proprio diritto ad essere risarcito dell'ulteriore importo di €. 10.000,00, di cui €. 5.000,00 per danni dovuti ai sensi dell'art. 2043 c.c., essendosi la convenuta resa responsabile di un fatto illecito costituito dalla indebita appropriazione dell'importo di €. 1.600,00, ed € 5.000,00 per canoni di locazione non percepiti. Tanto premesso, concludeva chiedendo all'adito Tribunale: “Nel merito:
1. Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la risoluzione del contratto di compravendita del 04.03.2016, per fatto e colpa esclusiva del venditore e, per l'effetto, condannare la parte convenuta alla restituzione dell'acconto ricevuto, corrispondente ad € 1.600,00 maggiorato della rivalutazione ed interessi dalla data del pagamento e sino al saldo;
2. Inoltre, accertata la responsabilità contrattuale della parte convenuta e la indebita ritenzione della somma ricevuta a titolo di acconto, condannarla al risarcimento dei danni subìti dall'attore sia a titolo di perdite economiche sia ai sensi dell'art. 2043
C.C. ed anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Danni prudenzialmente quantificati in €. 10.000,00. Danni da risarcire anche in relazione alla impossibilità di utilizzare, per oltre un anno, detto appartamento. 3.
Vittoria di spese e competenze di causa.”
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., subentrato sul ruolo lo scrivente magistrato, all'esito dell'udienza cartolare del 05/06/2023, veniva dichiarata la contumacia della ditta E_
, correttamente evocata in giudizio e non costituitasi, ammesso l'interrogatorio formale deferito
[...]
da parte attrice nei confronti di , quale titolare della ditta , E_ E_
ammessa la prova testimoniale nei limiti di cui al provvedimento.
La causa, istruita in via documentale e con l'escussione di un testimone di parte attrice, veniva dapprima rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente all'udienza cartolare del
17/02/2025 trattenuta in decisione assegnando a parte attrice termine ridotto di giorni trenta per il deposito della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, la domanda è fondata solo in parte e deve essere accolta nei termini che seguono.
Merita accoglimento la domanda di risoluzione proposta da parte attrice.
pagina 2 di 6 Come è noto, a mente dell'art. 1453 c.c., nei contratti con prestazioni corrispettive, trovando ciascuna di esse giustificazione nell'altra, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può
a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso, il risarcimento del danno. Qualora il creditore agisca per ottenere l'adempimento potrà poi sempre chiedere la risoluzione, ma non potrà fare l'inverso, poiché una volta richiesta la risoluzione, l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione, presumendosi che il creditore non abbia più interesse alla prestazione, anche in considerazione del fatto che la domanda di risoluzione può essere avanzata quando l'inadempimento dell'altra parte non sia di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra, come dispone l'art. 1455 c.c.
Pertanto, in sintesi, i presupposti per la pronuncia costitutiva di risoluzione sono la presenza di un contratto a prestazioni corrispettive e l'inadempimento grave ed imputabile del debitore.
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato a far tempo da Cass., Sez. Un., 13533/2001, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione contrattuale o per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (in tal senso v. ex multis Cass. 98/2019; Cass. 15328/2018; Cass. 826/2015).
Applicando tali principi al caso di specie si osserva che parte attrice, deducendo l'altrui inadempimento, ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico, avendo depositato proposta di commissione del 04/03/2016 relativa alla fornitura di n. 6 porte ed n. 1 battente (all. n. 5 produzione documentale di parte attrice del 18/12/2019), fattura, n. 15 del 18/03/2016, relativa all'acconto versato per la fornitura di dette porte, copia del bonifico eseguito dall'acquirente del 22/03/2016 (all. n. 6).
Peraltro, la mancata comparizione della convenuta all'udienza del 09/11/2023, in cui era stata chiamata a rendere l'interrogatorio formale, consente di ritenere provati i fatti dedotti da parte attrice in ordine all'inadempimento della ditta convenuta, secondo quanto stabilito dall'art. 232 c.p.c., a mente del quale
“se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Il giudice, dunque, in caso di mancata presentazione della parte chiamata a rendere interrogatorio formale può, sulla base del proprio prudente apprezzamento, dare rilievo a tutti gli elementi di prova in suo possesso per ritenere come ammesse le circostanze dedotte nell'interrogatorio.
Ancora va, sottolineato, che la mancata risposta, pur non equivalendo ad una confessione, può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 cod. proc.
pagina 3 di 6 civ.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario. In tale senso, a più riprese, si è espressa la Suprema Corte di Cassazione (Cass. 7208/2004):
"La facoltà di trarre argomenti sfavorevoli alla parte dalla sua mancata risposta all'interrogatorio formale, o dalla sua mancata comparizione al fine di rendere interrogatorio libero, e di ritenere o meno valido il motivo dedotto a giustificazione della mancata comparizione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità". Ed ancora
(Cass. 15389/2005): "La valutazione, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 c.p.c..: in particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato, poiché in tal caso sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento dei giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo …"
Ciò detto, nel caso in esame, l'inadempimento, grave ed imputabile a controparte, trova conferma nella prova testimoniale raccolta all'udienza del 09/11/2023. In tale occasione, infatti, è stata sentita
, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, la quale ha confermato Persona_1
l'inadempimento della convenuta: “ADR: Sono la figlia di Sono sposata ed ho il mio Parte_1
nucleo familiare.
Sui capi ammessi contenuti nella memoria ex art. 183 c.6 n.2 cpc di parte attrice del 3 marzo 2022 risponde:
Capo 1) Confermo la circostanza che mi viene letta e tanto posso dire perché ero presente quando mio padre ha commissionato le porte alla che dovevano servire all'appartamento che doveva essere CP_1
adibito a mia abitazione. Riconosco la proposta che mi viene mostrata.
Capo 2) Confermo il capo, mio padre versò €.1600,00 a titolo di acconto sul totale convenuto di
€.5.390,00.
Capo 3) Confermo che la merce doveva essere consegnata entro il maggio 2016. Io avevo provveduto anche all'allaccio del gas, ma il mancato arrivo delle porte mi ha impedito di abitarci e non ho potuto completare i lavori. Ho dovuto, quindi, pagare la bolletta del gas anche senza abitarci. Inoltre, nonostante i numerosi solleciti, non ricevendo la consegna delle porte, ho dovuto provvedere ad un nuovo ordine, presso un rivenditore di Buonabitacolo, con consegna nel mese di agosto 2017.”
pagina 4 di 6 Dal sin qui detto discende che, essendosi in presenza di un inadempimento totale dell'obbligazione di fornitura da parte della convenuta venditrice, esso deve essere considerato di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., motivo per il quale si giustifica la richiesta di risoluzione del contratto di fornitura del 04/03/2016 da parte dell'attore.
Quanto, invece, alla domanda di restituzione della somma versata dallo a titolo di acconto sul Parte_1
prezzo della vendita, occorre rilevare che all'udienza del 09/11/2023, parte attrice ha rappresentato di avere ricevuto un bonifico bancario, da parte della ditta convenuta, di € 1.600,00, pari appunto all'acconto versato: deve dichiararsi, pertanto, cessata la materia del contendere quantomeno limitatamente alla richiesta di restituzione dell'acconto.
Quanto, poi, all'ulteriore pretesa risarcitoria avanzata dall'attore a titolo di perdite economiche conseguenti all'impossibilità di poter locare a terzi l'appartamento e, comunque, di poterlo utilizzare per oltre un anno in conseguenza dalla mancata consegna di dette porte, occorre rilevare che lo non ha né allegato né provato il danno asseritamente patito, non essendo state dimostrate in Parte_1 corso di causa né la volontà di locare l'immobile a terzi né le conseguenze dannose derivanti dalla impossibilità di abitare lo stesso (consistenti, a mero titolo esemplificativo, negli esborsi derivanti dalla necessità di locare altra unità abitativa).
Ne consegue che la domanda va rigettata per difetto di allegazione e prova.
Infine, quanto al regime delle spese di lite, il parziale accoglimento della domanda comporta la compensazione delle stesse per metà tra le parti, con condanna della convenuta al pagamento della restante metà liquidata come da dispositivo ex D.M. n. 147/2022, tenuto conto dei valori medi, del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe
Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda di risoluzione formulata da parte attrice e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di fornitura del 04/03/2016, intercorso tra e la ditta Parte_1 [...]
; E_
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di restituzione della somma di
€ 1.600,00 versata dall'attore alla a titolo di acconto;
E_
- rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore a titolo di perdite economiche;
- compensa in ragione della metà le spese di lite e condanna la convenuta E_
, in persona dell'omonima titolare, a rifondere a la restante metà, che
[...] Parte_1
pagina 5 di 6 liquida in € 2.538,50 per compensi professionali ed € 298,98 per esborsi (di cui € 237,00 C.U.,
€ 27,00 marca da bollo, € 21,38 per notifica atto di citazione), oltre 15% rimb, forf., IVA e
CPA, come per legge, se dovuti.
Così deciso in Lagonegro, il 21/03/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
pagina 6 di 6