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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/05/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 901/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Elena Catalano Presidente
Dott. Silvia Brat Consigliere
Dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 901/2023, promossa in grado d'appello da
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
VIALE LUIGI MAJNO 34 - 20129 MILANO, presso lo studio dell'avv. GASPARRI ALBERTO
LEONE, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE contro
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA B. CELLINI N. 2/B CP_1 C.F._2
- 20129 MILANO, presso lo studio dell'avv. FERRARIO SIMONE, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA nonché contro
, e , Controparte_2 Controparte_3
APPELLATE CONTUMACI
CONCLUSIONI
per : Parte_1 pagina 1 di 10 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano contrariis reiectis, in accoglimento dell'atto di citazione in appello ritualmente notificato e in integrale riforma della sentenza N° 59/2023 Repert. N° 165/2023 del Tribunale di Monza IV sezione civile pubblicata in data 13/01/2023 e per l'effetto dichiarare non dovuto l'importo di cui alla stessa pari a € 66.831,46 e relativi interessi, spese e competenze legali;
In via pregiudiziale e cautelare
Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza Nà 59/2023, Repert. N° 165/2023, resa inter partes dal Tribunale di Monza IV Sezione Civile pubblicata in data 13/01/2023 e notificata all'appellante in data 21/02/2023;
In via principale
Previa occorrendo ammissione delle prove offerte in produzione in prime cure dall'odierna appellante, in riforma integrale della sentenza N° 59/2023 Repert. N° 165/2023 pubblicata in data 13/01/2023 e notificata all'appellante in data 21/02/2023 resa inter partes dal Tribunale di Monza IV sezione civile, respingere tutte le domande proposte dalla odierna convenuta Signora contro la Signora CP_1
assumendo quindi tutte le opportune pronunce conseguenziali;
Parte_1 Parte_1
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate nel Giudizio di primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto introduttivo;
In ogni caso
Con vittoria di onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
per : CP_1
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattese e rigettate tutte le avverse istanze, eccezioni e deduzioni, così giudicare:
In via principale nel merito accertare e dichiarare che l'impugnazione avversaria è inammissibile e/o rigettarla per infondatezza in fatto e in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado, per tutte le motivazioni di cui agli atti di prime e seconde cure qui da intendersi integralmente ritrascritte.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Monza, le due figlie ed CP_1 CP_3
e la nuora moglie del figlio (deceduto il Controparte_2 Parte_1 Parte_2
17.6.2020), al fine di ottenere la restituzione da parte di dell'importo di € 66.832,46, oltre Pt_1
pagina 2 di 10 interessi legali, quale asserita eccedenza di valore tra la donazione ricevuta da e la Parte_2 quota a lui spettante dell'eredità di suo padre (deceduto il 7.8.2016). Persona_1
A sostegno della domanda deduceva che:
⎯ era coniugata con nato a [...] il [...] e ivi deceduto ab intestato in Persona_1
data 07.08.2016;
⎯ dalla predetta unione nascevano (deceduto il 17.06.2020), ed Pt_2 CP_3 CP_2
⎯ donava in vita ai figli i seguenti beni: nel 2013, a un appartamento con vano Persona_1 Pt_2 ad uso laboratorio, avente valore, dichiarato nell'atto di donazione ai fini fiscali di € 174.000 (v. doc. 2 fasc. I grado;
nel 2013, a ed congiuntamente, un appartamento, con CP_1 CP_3 CP_2
vano ad uso autorimessa, due vani ad uso deposito ed un posto auto, beni aventi complessivamente valore, dichiarato nell'atto di donazione ai fini fiscali di € 274.000 a entrambe (v. doc. 3 fasc. I grado
; CP_1
⎯ tali donazioni non prevedevano alcuna dispensa dalla collazione;
⎯ nulla veniva donato alla moglie;
⎯ al momento del decesso del marito, il patrimonio relitto era pari ad € 61.258,44 (v. doc. 1 fasc. I grado , così composto: € 11.011,82 in beni immobili (frazioni di terreni e di proprietà immobiliari CP_1 siti in Colico, LC), oltre a € 40.625,94 in beni mobili (titoli presso l'istituto di Credito BCC
Barlassina), oltre a € 9.620,68 per giacenze, esistenti al momento del decesso, sul conto corrente cointestato con la moglie;
⎯ nelle more, scadevano titoli per € 15.000,00 (v. doc. 5 fasc. I grado;
CP_1
⎯ gli eredi provvedevano alla divisione e alla chiusura del conto corrente cointestato con la vedova e pertanto al figlio veniva versato, tramite bonifico, l'importo di € 3.960,12, in data Parte_2
16.10.17 (v. doc. 6 fasc. I grado , a titolo di quota ereditaria a lui spettante su quanto depositato CP_1
sul conto corrente;
⎯ alla veniva versato, tramite bonifico, l'importo di euro 11.880,38 (v. doc. 7 fasc. I grado CP_1
a titolo di quota ereditaria a lei spettante su quanto depositato sul conto corrente, oltre alle quote CP_1
di spettanza delle figlie e , cui queste ultime rinunciavano, a favore della madre;
CP_3 CP_2
⎯ la massa ereditaria era pari ad € 482.258,44, frutto della somma tra € 61.258,44 di relictum ed €
421.000,00 di donatum; quest'ultima voce era composta dalla donazione in favore di Parte_2 per un valore dichiarato nell'atto di donazione di € 174.000,00 (v. doc. 2 cit.) e da quella in favore di e per un valore dichiarato di 247.000,00 (v. doc. 3 cit.); CP_3 Controparte_2
pagina 3 di 10 ⎯ all'attrice spettava, ex art. 581 c.c., 1/3 dell'asse (pari a un valore di € 160.752,81), mentre ai tre figli i 2/9 ciascuno (per un valore per ciascuno di € 107.168,54);
⎯ secondo i calcoli della attrice, le due figlie percepivano, in virtù della citata donazione, € 123.500,00 cadauna;
esse avevano già restituito alla madre € 16.331,46 ciascuna, quale eccedenza di valore tra la donazione ricevuta e la loro quota ereditaria.
⎯ Pertanto, secondo la vedova di la vedova del figlio aveva percepito, in qualità di Persona_1 erede di quest'ultimo una somma eccedente, rispetto alla quota ereditaria, di euro 66.832,46, di cui chiedeva la condanna della alla restituzione, oltre interessi. Pt_1
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo di trovarsi in difficoltà Pt_1 economiche;
che l'attrice non sarebbe interessata al giudizio, promosso invece nell'interesse delle figlie;
che aveva donato a una porzione di immobile che lo stesso aveva Persona_1 Pt_2
ristrutturato a proprie spese;
che sino alla morte di non vi erano state questioni tra gli eredi;
una Pt_2
volta defunto veniva pubblicato il suo testamento olografo, ove la moglie, veniva Pt_2 Pt_1
nominata quale erede universale;
in tale occasione, dinanzi al notaio e alla presenza dei testi, la sig.ra avrebbe sottoscritto le disposizioni testamentarie del figlio ed espressamente rinunciato ad ogni CP_1
azione di riduzione, riconoscendo che l'eredità del proprio figlio defunto fosse devoluta interamente alla nuora;
l'azione attorea contrastava con la volontà espressa in tale sede.
ed venivano dichiarate contumaci. CP_3 Controparte_2
Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 59/2023, pubblicata il 13.1.2023, accoglieva la domanda attorea, condannando al pagamento in favore dell'attrice di € 66.831,00, oltre interessi legali Pt_1
dal 1.6.2021 al saldo, nonché delle spese di lite.
In particolare, il primo giudice riteneva che oggetto del giudizio fosse unicamente la reintegra della quota spettante a sull'asse ereditario del marito;
e che la differenza tra il valore della CP_1 donazione ricevuta da (€ 174.000) e l'ammontare della quota ereditaria a lui spettante Parte_2
(€ 107.168,54) fosse pari ad € 66.831,46; che, pertanto, tale importo era dovuto alla avendo gli CP_1
altri coeredi ricevuto donazioni, durante la vita di di valore superiore alla propria quota Persona_1
ereditaria, mentre l'attrice nulla aveva ricevuto prima del decesso del marito. Il Tribunale, inoltre, evidenziava l'irrilevanza dell'acquiescenza prestata dalla alle disposizioni testamentarie del CP_1
figlio, poiché ella stava agendo in giudizio per la reintegra della propria quota dell'eredità del marito
, non di quella del figlio Attesa la qualità della di erede universale di Per_1 Pt_2 Pt_1 [...]
e, pertanto, legittimata passiva rispetto alla pretesa attorea, doveva essere condannata Pt_2 Pt_1
al pagamento di detto importo.
pagina 4 di 10 Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello articolando tre Parte_3 motivi e chiedendo la riforma della decisione impugnata, previa sospensione dell'esecutività della sentenza.
Si è costituita chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti CP_1 contumaci in primo grado, eccependo l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'appello, e, nel merito, chiedendone il rigetto.
All' udienza del 3.10.2023, il Consigliere Istruttore ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ed CP_3 Controparte_2
Con ordinanza depositata il 19 febbraio 2024, il Consigliere Istruttore, rilevato che Controparte_3
, a cui l'atto di citazione per integrazione del contraddittorio veniva ritualmente notificato, non si
[...]
costituiva in giudizio, ne dichiarava la contumacia;
disponeva, altresì, la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione per integrazione contraddittorio nei confronti di . Controparte_2
All'udienza del 26.11.2024, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di
Controparte_2
Veniva fissata udienza ai sensi degli artt. 127 ter e 352 c.p.c. il 15 aprile 2025; all'esito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la questione Pt_1
giuridica sottesa al caso di specie, ritenendo la domanda attorea unicamente come diretta alla reintegrazione della quota dell'eredità di spettante all'attrice, ed ignorando la Persona_1 documentazione notarile prodotta, ovverosia l'atto di donazione di in favore di Persona_1 [...]
(doc. 2 fasc. I grado;
il verbale di pubblicazione del testamento olografo di Pt_2 Pt_1 [...]
l'accettazione dell'eredità di da parte della moglie e la rinuncia all'eredità di Pt_2 Parte_2
da parte della sig.ra (doc. 4 fasc. I grado . Parte_2 CP_1 Pt_1
Parte appellata afferma che la questione sarebbe mal posta dall'appellante; infatti, l'attrice ha agito in primo grado per la lesione della propria quota dell'eredità del marito azione Persona_1
assolutamente indipendente da qualsiasi vicenda relativa alla successione del figlio deceduto Pt_2
successivamente.
Il motivo di appello è infondato.
pagina 5 di 10 L'attrice in primo grado, chiedeva al Tribunale di: “determinare ed assegnare le quote ereditarie ex lege agli eredi, ricomprendendo, in virtù di collazione, nell'asse ereditario le donazioni disposte in vita dal de cuius signor accertare e dichiarare che la convenuta signora Persona_1 Parte_1
, a sua volta quale erede universale del signor deve conferire un
[...] Parte_2 conguaglio per ristabilire la parità tra gli eredi pari a euro 66.831,46 e per l'effetto condannarla a corrispondere all'attrice la predetta somma, o quella maggiore o minore somma che CP_1
verrà accertata in corso di causa, a titolo di reintegrazione della quota ereditaria alla stessa spettante come da successione legittima, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, per tutte le motivazioni di cui agli atti del giudizio qui da intendersi ritrascritte”.
Il primo giudice qualificava, quindi, la domanda attorea nei seguenti termini: “Giova premettere che nella presente sede non viene formulata alcuna domanda di divisione del compendio ereditario, ma esclusivamente quella di ricostruzione dell'asse, reintegra della quota spettante a e CP_1
condanna della convenuta alla restituzione di quanto ricevuto in eccedenza, in virtù della Pt_1
donazione del 2013, rispetto alla quota ereditaria spettante al marito di cui ella è erede Pt_2 universale” (pagg.
5-6 sentenza impugnata).
Ritiene questa Corte chela sentenza sia corretta ed esente da vizi logico-giuridici.
Invero, alla luce delle allegazioni e conclusioni della sig.ra l'azione proposta dalla stessa non può CP_1 che essere qualificata come di reintegrazione della quota dell'eredità di Persona_1
In ordine ai documenti che il primo giudice avrebbe ignorato si osserva quanto segue.
Il doc. 2 allegato alla comparsa di risposta in primo grado corrisponde al doc. 3 allegato all'atto di citazione in primo grado della sig.ra ovverosia l'atto di donazione del 6.6.2013 (n. rep. 608, n. CP_1
racc. 508, notaio dott.ssa , con cui donava al figlio senza Persona_2 Persona_1 Pt_2
dispensa da collazione, beni immobili in VE (appartamento e laboratorio) per un valore dichiarato ai fini fiscali di € 174.000,00.
Il doc. 4, prodotto dall'odierna appellante, è identico al doc. 8 allegato all'atto di citazione in primo grado, e cioè il verbale di pubblicazione del testamento olografo ed accettazione espressa dell'eredità di da parte della moglie ed erede universale In tale sede, la Parte_2 Parte_1
sig.ra esprimeva totale acquiescenza alle disposizioni testamentarie del figlio, rinunciando ad ogni CP_1 azione di riduzione ad essa spettante sull'eredità del figlio defunto.
pagina 6 di 10 Sul punto, il primo giudice affermava che: “irrilevante ai fini del decidere è l'acquiescenza prestata da alle disposizioni testamentarie del figlio: nella presente sede ella agisce invero per la reintegra CP_1 della propria quota afferente l'eredità relitta dal marito , non già dal figlio il contegno Per_1 Pt_2
serbato da nella vicenda successoria del figlio costituisce dunque elemento estraneo al giudizio” CP_1
(v. p. 7 sentenza impugnata).
E' evidente come tale documentazione sia stata tenuta in debito conto dal Tribunale. Difatti, nella parte motiva della sentenza, il primo giudice fa anche espresso riferimento a tali documenti, sebbene richiamando i documenti allegati dall'attrice (doc. 3 e 8 fasc. I grado che, come detto, CP_1 corrispondono dal punto di vista contenutistico a quelli citati dall'appellante.
In ogni caso, oggetto del presente giudizio non è l'eredita di ma di e la Parte_2 Persona_1
sig.ra non potendo agire nei confronti del figlio defunto, ha correttamente rivolto le sue domande CP_1 verso l'erede universale di quest'ultimo.
Con il secondo motivo, parte appellante sostiene che il primo giudice avrebbe confuso la rinuncia all'eredità, avente la forma di atto pubblico, con la rinuncia all'azione di riduzione, che non richiede forme solenni e può avvenire anche mediante comportamenti concludenti. I conteggi effettuati per la determinazione della massa ereditaria di sarebbero poi errati, non avendo il primo Persona_1
giudice utilizzato valori, relativamente agli immobili donati, corrispondenti a valori di mercato dei medesimi beni, ma quelli dichiarati ai fini fiscali negli atti di donazione.
Inoltre, secondo l'appellante, il giudicante avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la lesione del valore della quota di legittima, senza condannare alla restituzione dell'importo di € 66.831,46, con Pt_1
una sentenza di accertamento costitutivo del diritto;
solo dopo il passaggio in giudicato di tale decisione, si sarebbe potuto procedere con una condanna alla restituzione.
Da ultimo, l'appellante rileva come non fosse stata richiesta la divisione dell'asse ereditario.
Sul punto, l'appellata deduce che si tratterebbe di domande/eccezioni nuove, mai avanzate in primo grado, e prive di riferimenti a norme di legge;
pertanto, l'appello sarebbe inammissibile, quanto al secondo motivo, e, in ogni caso, infondato.
Il secondo motivo è infondato.
Non si può accogliere la tesi dell'appellante secondo cui il Tribunale avrebbe confuso il concetto di rinuncia all'eredità con quello di rinuncia all'azione di riduzione, perché non giustificata ed irrilevante.
pagina 7 di 10 Quanto alla censura alla sentenza impugnata relativamente la ricostruzione dell'entità della massa ereditaria di si rileva come l'odierna appellante in primo grado non ha contestato la Persona_1 correttezza dell'uso del valore dichiarato ai fini fiscali nei due atti di donazione. Invero, sin dalla costituzione in primo grado (avvenuta peraltro tardivamente), l'odierna appellata non ha mai contestato il valore dei beni donati e l'entità della quota da reintegrare, come allegate dalla controparte, essendosi limitata ad eccepire che la sig.ra avesse rinunciato all'azione di riduzione sull'eredità del figlio, CP_1
che mai prima di allora la stessa avesse contestato la suddivisione del patrimonio svolta in vita da
[...]
e, pertanto, ispiratrici del giudizio fossero state le figlie ed Per_1 CP_3 Controparte_2
Per quanto, secondo condivisibile insegnamento della Suprema Corte, il valore dei beni relitti in natura, in caso di successione mortis causa, deve essere considerato quello che tali beni hanno al momento della successione, ai fini dell'azione di reintegra (ex multis, Cass. Civ 25/01/2017, n. 1884 e Cass. Civ
08/11/2023 , n. 31125), nel caso odierno si deve ritenere che, non contestando, ex art. 115 cpc, il valore dei beni in primo grado, abbia acconsentito a che venga considerato, come valore degli Pt_1
immobili donati, quello dichiarato, ai fini fiscali, nei rispettivi atti di donazione, intervenuti pochi anni prima dell'apertura della successione, e calcolato sulla base dei rispettivi valori catastali (cfr. doc. 3 fasc. primo grado di doc. 2 fasc. primo grado di e doc. 2 . Addirittura, tra le CP_1 Pt_1 CP_1
conclusioni precisate in primo grado (nota precisazione delle conclusioni depositata il 17.9.2022), avanza la seguente domanda: “ In via subordinata: Confermare l'attuale asse ereditario Pt_1 rigettando ogni richiesta di riduzione proporzionale della quota ereditaria.”
Inoltre, nell'atto di citazione in appello, afferma quanto segue: “La valutazione del valore del Pt_1
valore dei beni ricevuti in successione appare non solo superflua ma, perfino, inutile stante la documentazione notarile al documento numero 2 al fascicolo di 1° della convenuta (atto di donazione) che al numero 4 (verbale di pubblicazione del testamento olografo e accettazione dell'eredità). Entrambi i documenti non sono stati contestati (trattandosi oltretutto di atti pubblici) […]” (pag. 8).
Pertanto, si deve ritenere accertata, ai sensi dell'art. 115 cpc, l'entità della massa ereditaria di
[...]
e, in particolare il valore dei beni immobili donati. Pt_4
Priva di pregio è la deduzione dell'appellante secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto emettere una sentenza di accertamento costitutivo del diritto anziché di condanna e, una volta passata in giudicato la relativa decisione, avrebbe potuto condannare alla restituzione (secondo motivo). Infatti, nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, occorre stabilire, mediante la c.d. riunione fittizia, l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, per poi determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso (Cfr. ex multis Cass. Civ., sez. II, n. 1884/2017).
La condanna alla reintegrazione, se richiesta, consegue nel medesimo giudizio. pagina 8 di 10 Del tutto irrilevante è poi il fatto che l'attrice in primo grado non abbia domandato anche la divisione.
Trattasi di due azioni autonome e distinte, esercitabili sia cumulativamente nello stesso processo, che separatamente l'una dall'altra, senza che, in ogni caso, la domanda di riduzione possa ritenersi implicitamente proposta con la domanda di divisione, né che la domanda di divisione possa ritenersi implicitamente proposta con la domanda di riduzione. Ciò in quanto l'azione di riduzione tende, indipendentemente dalla divisione dell'asse ereditario, al soddisfacimento dei diritti dei legittimari nei limiti in cui tali diritti siano stati lesi dalle disposizioni testamentarie. L'azione di divisione mira, invece, allo scioglimento della comunione ereditaria già esistente (Cfr. Cass. n. 9192/2017; Cass., n.
20143/2013, n. 1408/2007, n. 866/1981; n. 3500/1975).
Con il terzo motivo, l'appellante si duole del rigetto delle istanze istruttorie e della mancata convocazione delle parti per il rituale tentativo di conciliazione da parte del primo giudice;
in tale sede, quest'ultimo avrebbe potuto constatare se la sig.ra fosse realmente informata della controversia. CP_1
Secondo parte appellata, il motivo sarebbe generico, irrilevante ed inammissibile, oltre che infondato.
Il motivo è infondato.
Sin dal primo grado, l'odierna appellante eccepiva che ispiratrici del giudizio avviato dalla sig.ra CP_1
fossero in realtà le figlie ed CP_3 Controparte_2
Sul punto, il primo giudice affermava che: “Tale eccezione, anche in quanto sguarnita di qualsivoglia riscontro financo indiziario, non consente evidentemente di superare le argomentazioni attoree;
i legali dell'attrice hanno in ogni caso prodotto dichiarazione di che si dichiara conscia in ordine CP_1 al contenuto del giudizio, e desiderosa di esperirlo (documento 9 attrice)” (v. p. 6 sentenza impugnata).
Pertanto, essendo stato provato che era ed è pienamente compos sui e cosciente del giudizio, ed CP_1
agisce per la tutela di un interesse proprio, essendo ulteriori motivazioni personali irrilevanti ai fini del giudizio, la censura dell'appellante è infondata.
Quanto al rigetto dell'istanza di comparizione personale delle parti contenuto nell'ordinanza istruttoria del 24.2.2022 di primo grado, esso è motivato;
del resto, non sussiste un obbligo del giudice di convocare personalmente nel corso del giudizio.
Quanto al rigetto delle istanze istruttorie avanzate dall'odierna appellante disposto nella medesima ordinanza, si concorda con il primo giudice sul fatto che i capitoli di prova formulati dalla Pt_1 comportano “valutazioni non demandabili a testi (capitolo 11) ovvero afferenti circostanze
pagina 9 di 10 documentali o da provare documentalmente (le restanti)”; essi, infatti, riguardano la data di morte di la qualità di figlio di quest'ultimo di la data del decesso o di Persona_1 Parte_2
pubblicazione del testamento, ed altre circostanze, tutte risultanti documentalmente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Atteso l'esito del gravame, le spese di lite dell'appellata del presente grado devono essere poste a carico dell'appellante.
Esse si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (€
66.831,46) dell'attività svolta e della complessità media delle questioni trattate, in complessivi €
9.991,00, esclusa la fase istruttoria non celebratasi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano - definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'appello, confermando di conseguenza la sentenza n. 59/2023, pubblicata il 13.1.2023 del Tribunale di Monza;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_1 CP_1 che si liquidano in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio
2013) della modifica introdotta con l'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 29.4.2025.
Il Presidente Dott. Maria Elena Catalano
Il Consigliere relatore Dott. Antonella Caterina Attardo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Elena Catalano Presidente
Dott. Silvia Brat Consigliere
Dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 901/2023, promossa in grado d'appello da
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
VIALE LUIGI MAJNO 34 - 20129 MILANO, presso lo studio dell'avv. GASPARRI ALBERTO
LEONE, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE contro
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA B. CELLINI N. 2/B CP_1 C.F._2
- 20129 MILANO, presso lo studio dell'avv. FERRARIO SIMONE, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA nonché contro
, e , Controparte_2 Controparte_3
APPELLATE CONTUMACI
CONCLUSIONI
per : Parte_1 pagina 1 di 10 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano contrariis reiectis, in accoglimento dell'atto di citazione in appello ritualmente notificato e in integrale riforma della sentenza N° 59/2023 Repert. N° 165/2023 del Tribunale di Monza IV sezione civile pubblicata in data 13/01/2023 e per l'effetto dichiarare non dovuto l'importo di cui alla stessa pari a € 66.831,46 e relativi interessi, spese e competenze legali;
In via pregiudiziale e cautelare
Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza Nà 59/2023, Repert. N° 165/2023, resa inter partes dal Tribunale di Monza IV Sezione Civile pubblicata in data 13/01/2023 e notificata all'appellante in data 21/02/2023;
In via principale
Previa occorrendo ammissione delle prove offerte in produzione in prime cure dall'odierna appellante, in riforma integrale della sentenza N° 59/2023 Repert. N° 165/2023 pubblicata in data 13/01/2023 e notificata all'appellante in data 21/02/2023 resa inter partes dal Tribunale di Monza IV sezione civile, respingere tutte le domande proposte dalla odierna convenuta Signora contro la Signora CP_1
assumendo quindi tutte le opportune pronunce conseguenziali;
Parte_1 Parte_1
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate nel Giudizio di primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto introduttivo;
In ogni caso
Con vittoria di onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
per : CP_1
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattese e rigettate tutte le avverse istanze, eccezioni e deduzioni, così giudicare:
In via principale nel merito accertare e dichiarare che l'impugnazione avversaria è inammissibile e/o rigettarla per infondatezza in fatto e in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado, per tutte le motivazioni di cui agli atti di prime e seconde cure qui da intendersi integralmente ritrascritte.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Monza, le due figlie ed CP_1 CP_3
e la nuora moglie del figlio (deceduto il Controparte_2 Parte_1 Parte_2
17.6.2020), al fine di ottenere la restituzione da parte di dell'importo di € 66.832,46, oltre Pt_1
pagina 2 di 10 interessi legali, quale asserita eccedenza di valore tra la donazione ricevuta da e la Parte_2 quota a lui spettante dell'eredità di suo padre (deceduto il 7.8.2016). Persona_1
A sostegno della domanda deduceva che:
⎯ era coniugata con nato a [...] il [...] e ivi deceduto ab intestato in Persona_1
data 07.08.2016;
⎯ dalla predetta unione nascevano (deceduto il 17.06.2020), ed Pt_2 CP_3 CP_2
⎯ donava in vita ai figli i seguenti beni: nel 2013, a un appartamento con vano Persona_1 Pt_2 ad uso laboratorio, avente valore, dichiarato nell'atto di donazione ai fini fiscali di € 174.000 (v. doc. 2 fasc. I grado;
nel 2013, a ed congiuntamente, un appartamento, con CP_1 CP_3 CP_2
vano ad uso autorimessa, due vani ad uso deposito ed un posto auto, beni aventi complessivamente valore, dichiarato nell'atto di donazione ai fini fiscali di € 274.000 a entrambe (v. doc. 3 fasc. I grado
; CP_1
⎯ tali donazioni non prevedevano alcuna dispensa dalla collazione;
⎯ nulla veniva donato alla moglie;
⎯ al momento del decesso del marito, il patrimonio relitto era pari ad € 61.258,44 (v. doc. 1 fasc. I grado , così composto: € 11.011,82 in beni immobili (frazioni di terreni e di proprietà immobiliari CP_1 siti in Colico, LC), oltre a € 40.625,94 in beni mobili (titoli presso l'istituto di Credito BCC
Barlassina), oltre a € 9.620,68 per giacenze, esistenti al momento del decesso, sul conto corrente cointestato con la moglie;
⎯ nelle more, scadevano titoli per € 15.000,00 (v. doc. 5 fasc. I grado;
CP_1
⎯ gli eredi provvedevano alla divisione e alla chiusura del conto corrente cointestato con la vedova e pertanto al figlio veniva versato, tramite bonifico, l'importo di € 3.960,12, in data Parte_2
16.10.17 (v. doc. 6 fasc. I grado , a titolo di quota ereditaria a lui spettante su quanto depositato CP_1
sul conto corrente;
⎯ alla veniva versato, tramite bonifico, l'importo di euro 11.880,38 (v. doc. 7 fasc. I grado CP_1
a titolo di quota ereditaria a lei spettante su quanto depositato sul conto corrente, oltre alle quote CP_1
di spettanza delle figlie e , cui queste ultime rinunciavano, a favore della madre;
CP_3 CP_2
⎯ la massa ereditaria era pari ad € 482.258,44, frutto della somma tra € 61.258,44 di relictum ed €
421.000,00 di donatum; quest'ultima voce era composta dalla donazione in favore di Parte_2 per un valore dichiarato nell'atto di donazione di € 174.000,00 (v. doc. 2 cit.) e da quella in favore di e per un valore dichiarato di 247.000,00 (v. doc. 3 cit.); CP_3 Controparte_2
pagina 3 di 10 ⎯ all'attrice spettava, ex art. 581 c.c., 1/3 dell'asse (pari a un valore di € 160.752,81), mentre ai tre figli i 2/9 ciascuno (per un valore per ciascuno di € 107.168,54);
⎯ secondo i calcoli della attrice, le due figlie percepivano, in virtù della citata donazione, € 123.500,00 cadauna;
esse avevano già restituito alla madre € 16.331,46 ciascuna, quale eccedenza di valore tra la donazione ricevuta e la loro quota ereditaria.
⎯ Pertanto, secondo la vedova di la vedova del figlio aveva percepito, in qualità di Persona_1 erede di quest'ultimo una somma eccedente, rispetto alla quota ereditaria, di euro 66.832,46, di cui chiedeva la condanna della alla restituzione, oltre interessi. Pt_1
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo di trovarsi in difficoltà Pt_1 economiche;
che l'attrice non sarebbe interessata al giudizio, promosso invece nell'interesse delle figlie;
che aveva donato a una porzione di immobile che lo stesso aveva Persona_1 Pt_2
ristrutturato a proprie spese;
che sino alla morte di non vi erano state questioni tra gli eredi;
una Pt_2
volta defunto veniva pubblicato il suo testamento olografo, ove la moglie, veniva Pt_2 Pt_1
nominata quale erede universale;
in tale occasione, dinanzi al notaio e alla presenza dei testi, la sig.ra avrebbe sottoscritto le disposizioni testamentarie del figlio ed espressamente rinunciato ad ogni CP_1
azione di riduzione, riconoscendo che l'eredità del proprio figlio defunto fosse devoluta interamente alla nuora;
l'azione attorea contrastava con la volontà espressa in tale sede.
ed venivano dichiarate contumaci. CP_3 Controparte_2
Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 59/2023, pubblicata il 13.1.2023, accoglieva la domanda attorea, condannando al pagamento in favore dell'attrice di € 66.831,00, oltre interessi legali Pt_1
dal 1.6.2021 al saldo, nonché delle spese di lite.
In particolare, il primo giudice riteneva che oggetto del giudizio fosse unicamente la reintegra della quota spettante a sull'asse ereditario del marito;
e che la differenza tra il valore della CP_1 donazione ricevuta da (€ 174.000) e l'ammontare della quota ereditaria a lui spettante Parte_2
(€ 107.168,54) fosse pari ad € 66.831,46; che, pertanto, tale importo era dovuto alla avendo gli CP_1
altri coeredi ricevuto donazioni, durante la vita di di valore superiore alla propria quota Persona_1
ereditaria, mentre l'attrice nulla aveva ricevuto prima del decesso del marito. Il Tribunale, inoltre, evidenziava l'irrilevanza dell'acquiescenza prestata dalla alle disposizioni testamentarie del CP_1
figlio, poiché ella stava agendo in giudizio per la reintegra della propria quota dell'eredità del marito
, non di quella del figlio Attesa la qualità della di erede universale di Per_1 Pt_2 Pt_1 [...]
e, pertanto, legittimata passiva rispetto alla pretesa attorea, doveva essere condannata Pt_2 Pt_1
al pagamento di detto importo.
pagina 4 di 10 Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello articolando tre Parte_3 motivi e chiedendo la riforma della decisione impugnata, previa sospensione dell'esecutività della sentenza.
Si è costituita chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti CP_1 contumaci in primo grado, eccependo l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'appello, e, nel merito, chiedendone il rigetto.
All' udienza del 3.10.2023, il Consigliere Istruttore ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ed CP_3 Controparte_2
Con ordinanza depositata il 19 febbraio 2024, il Consigliere Istruttore, rilevato che Controparte_3
, a cui l'atto di citazione per integrazione del contraddittorio veniva ritualmente notificato, non si
[...]
costituiva in giudizio, ne dichiarava la contumacia;
disponeva, altresì, la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione per integrazione contraddittorio nei confronti di . Controparte_2
All'udienza del 26.11.2024, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di
Controparte_2
Veniva fissata udienza ai sensi degli artt. 127 ter e 352 c.p.c. il 15 aprile 2025; all'esito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la questione Pt_1
giuridica sottesa al caso di specie, ritenendo la domanda attorea unicamente come diretta alla reintegrazione della quota dell'eredità di spettante all'attrice, ed ignorando la Persona_1 documentazione notarile prodotta, ovverosia l'atto di donazione di in favore di Persona_1 [...]
(doc. 2 fasc. I grado;
il verbale di pubblicazione del testamento olografo di Pt_2 Pt_1 [...]
l'accettazione dell'eredità di da parte della moglie e la rinuncia all'eredità di Pt_2 Parte_2
da parte della sig.ra (doc. 4 fasc. I grado . Parte_2 CP_1 Pt_1
Parte appellata afferma che la questione sarebbe mal posta dall'appellante; infatti, l'attrice ha agito in primo grado per la lesione della propria quota dell'eredità del marito azione Persona_1
assolutamente indipendente da qualsiasi vicenda relativa alla successione del figlio deceduto Pt_2
successivamente.
Il motivo di appello è infondato.
pagina 5 di 10 L'attrice in primo grado, chiedeva al Tribunale di: “determinare ed assegnare le quote ereditarie ex lege agli eredi, ricomprendendo, in virtù di collazione, nell'asse ereditario le donazioni disposte in vita dal de cuius signor accertare e dichiarare che la convenuta signora Persona_1 Parte_1
, a sua volta quale erede universale del signor deve conferire un
[...] Parte_2 conguaglio per ristabilire la parità tra gli eredi pari a euro 66.831,46 e per l'effetto condannarla a corrispondere all'attrice la predetta somma, o quella maggiore o minore somma che CP_1
verrà accertata in corso di causa, a titolo di reintegrazione della quota ereditaria alla stessa spettante come da successione legittima, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, per tutte le motivazioni di cui agli atti del giudizio qui da intendersi ritrascritte”.
Il primo giudice qualificava, quindi, la domanda attorea nei seguenti termini: “Giova premettere che nella presente sede non viene formulata alcuna domanda di divisione del compendio ereditario, ma esclusivamente quella di ricostruzione dell'asse, reintegra della quota spettante a e CP_1
condanna della convenuta alla restituzione di quanto ricevuto in eccedenza, in virtù della Pt_1
donazione del 2013, rispetto alla quota ereditaria spettante al marito di cui ella è erede Pt_2 universale” (pagg.
5-6 sentenza impugnata).
Ritiene questa Corte chela sentenza sia corretta ed esente da vizi logico-giuridici.
Invero, alla luce delle allegazioni e conclusioni della sig.ra l'azione proposta dalla stessa non può CP_1 che essere qualificata come di reintegrazione della quota dell'eredità di Persona_1
In ordine ai documenti che il primo giudice avrebbe ignorato si osserva quanto segue.
Il doc. 2 allegato alla comparsa di risposta in primo grado corrisponde al doc. 3 allegato all'atto di citazione in primo grado della sig.ra ovverosia l'atto di donazione del 6.6.2013 (n. rep. 608, n. CP_1
racc. 508, notaio dott.ssa , con cui donava al figlio senza Persona_2 Persona_1 Pt_2
dispensa da collazione, beni immobili in VE (appartamento e laboratorio) per un valore dichiarato ai fini fiscali di € 174.000,00.
Il doc. 4, prodotto dall'odierna appellante, è identico al doc. 8 allegato all'atto di citazione in primo grado, e cioè il verbale di pubblicazione del testamento olografo ed accettazione espressa dell'eredità di da parte della moglie ed erede universale In tale sede, la Parte_2 Parte_1
sig.ra esprimeva totale acquiescenza alle disposizioni testamentarie del figlio, rinunciando ad ogni CP_1 azione di riduzione ad essa spettante sull'eredità del figlio defunto.
pagina 6 di 10 Sul punto, il primo giudice affermava che: “irrilevante ai fini del decidere è l'acquiescenza prestata da alle disposizioni testamentarie del figlio: nella presente sede ella agisce invero per la reintegra CP_1 della propria quota afferente l'eredità relitta dal marito , non già dal figlio il contegno Per_1 Pt_2
serbato da nella vicenda successoria del figlio costituisce dunque elemento estraneo al giudizio” CP_1
(v. p. 7 sentenza impugnata).
E' evidente come tale documentazione sia stata tenuta in debito conto dal Tribunale. Difatti, nella parte motiva della sentenza, il primo giudice fa anche espresso riferimento a tali documenti, sebbene richiamando i documenti allegati dall'attrice (doc. 3 e 8 fasc. I grado che, come detto, CP_1 corrispondono dal punto di vista contenutistico a quelli citati dall'appellante.
In ogni caso, oggetto del presente giudizio non è l'eredita di ma di e la Parte_2 Persona_1
sig.ra non potendo agire nei confronti del figlio defunto, ha correttamente rivolto le sue domande CP_1 verso l'erede universale di quest'ultimo.
Con il secondo motivo, parte appellante sostiene che il primo giudice avrebbe confuso la rinuncia all'eredità, avente la forma di atto pubblico, con la rinuncia all'azione di riduzione, che non richiede forme solenni e può avvenire anche mediante comportamenti concludenti. I conteggi effettuati per la determinazione della massa ereditaria di sarebbero poi errati, non avendo il primo Persona_1
giudice utilizzato valori, relativamente agli immobili donati, corrispondenti a valori di mercato dei medesimi beni, ma quelli dichiarati ai fini fiscali negli atti di donazione.
Inoltre, secondo l'appellante, il giudicante avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la lesione del valore della quota di legittima, senza condannare alla restituzione dell'importo di € 66.831,46, con Pt_1
una sentenza di accertamento costitutivo del diritto;
solo dopo il passaggio in giudicato di tale decisione, si sarebbe potuto procedere con una condanna alla restituzione.
Da ultimo, l'appellante rileva come non fosse stata richiesta la divisione dell'asse ereditario.
Sul punto, l'appellata deduce che si tratterebbe di domande/eccezioni nuove, mai avanzate in primo grado, e prive di riferimenti a norme di legge;
pertanto, l'appello sarebbe inammissibile, quanto al secondo motivo, e, in ogni caso, infondato.
Il secondo motivo è infondato.
Non si può accogliere la tesi dell'appellante secondo cui il Tribunale avrebbe confuso il concetto di rinuncia all'eredità con quello di rinuncia all'azione di riduzione, perché non giustificata ed irrilevante.
pagina 7 di 10 Quanto alla censura alla sentenza impugnata relativamente la ricostruzione dell'entità della massa ereditaria di si rileva come l'odierna appellante in primo grado non ha contestato la Persona_1 correttezza dell'uso del valore dichiarato ai fini fiscali nei due atti di donazione. Invero, sin dalla costituzione in primo grado (avvenuta peraltro tardivamente), l'odierna appellata non ha mai contestato il valore dei beni donati e l'entità della quota da reintegrare, come allegate dalla controparte, essendosi limitata ad eccepire che la sig.ra avesse rinunciato all'azione di riduzione sull'eredità del figlio, CP_1
che mai prima di allora la stessa avesse contestato la suddivisione del patrimonio svolta in vita da
[...]
e, pertanto, ispiratrici del giudizio fossero state le figlie ed Per_1 CP_3 Controparte_2
Per quanto, secondo condivisibile insegnamento della Suprema Corte, il valore dei beni relitti in natura, in caso di successione mortis causa, deve essere considerato quello che tali beni hanno al momento della successione, ai fini dell'azione di reintegra (ex multis, Cass. Civ 25/01/2017, n. 1884 e Cass. Civ
08/11/2023 , n. 31125), nel caso odierno si deve ritenere che, non contestando, ex art. 115 cpc, il valore dei beni in primo grado, abbia acconsentito a che venga considerato, come valore degli Pt_1
immobili donati, quello dichiarato, ai fini fiscali, nei rispettivi atti di donazione, intervenuti pochi anni prima dell'apertura della successione, e calcolato sulla base dei rispettivi valori catastali (cfr. doc. 3 fasc. primo grado di doc. 2 fasc. primo grado di e doc. 2 . Addirittura, tra le CP_1 Pt_1 CP_1
conclusioni precisate in primo grado (nota precisazione delle conclusioni depositata il 17.9.2022), avanza la seguente domanda: “ In via subordinata: Confermare l'attuale asse ereditario Pt_1 rigettando ogni richiesta di riduzione proporzionale della quota ereditaria.”
Inoltre, nell'atto di citazione in appello, afferma quanto segue: “La valutazione del valore del Pt_1
valore dei beni ricevuti in successione appare non solo superflua ma, perfino, inutile stante la documentazione notarile al documento numero 2 al fascicolo di 1° della convenuta (atto di donazione) che al numero 4 (verbale di pubblicazione del testamento olografo e accettazione dell'eredità). Entrambi i documenti non sono stati contestati (trattandosi oltretutto di atti pubblici) […]” (pag. 8).
Pertanto, si deve ritenere accertata, ai sensi dell'art. 115 cpc, l'entità della massa ereditaria di
[...]
e, in particolare il valore dei beni immobili donati. Pt_4
Priva di pregio è la deduzione dell'appellante secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto emettere una sentenza di accertamento costitutivo del diritto anziché di condanna e, una volta passata in giudicato la relativa decisione, avrebbe potuto condannare alla restituzione (secondo motivo). Infatti, nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, occorre stabilire, mediante la c.d. riunione fittizia, l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, per poi determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso (Cfr. ex multis Cass. Civ., sez. II, n. 1884/2017).
La condanna alla reintegrazione, se richiesta, consegue nel medesimo giudizio. pagina 8 di 10 Del tutto irrilevante è poi il fatto che l'attrice in primo grado non abbia domandato anche la divisione.
Trattasi di due azioni autonome e distinte, esercitabili sia cumulativamente nello stesso processo, che separatamente l'una dall'altra, senza che, in ogni caso, la domanda di riduzione possa ritenersi implicitamente proposta con la domanda di divisione, né che la domanda di divisione possa ritenersi implicitamente proposta con la domanda di riduzione. Ciò in quanto l'azione di riduzione tende, indipendentemente dalla divisione dell'asse ereditario, al soddisfacimento dei diritti dei legittimari nei limiti in cui tali diritti siano stati lesi dalle disposizioni testamentarie. L'azione di divisione mira, invece, allo scioglimento della comunione ereditaria già esistente (Cfr. Cass. n. 9192/2017; Cass., n.
20143/2013, n. 1408/2007, n. 866/1981; n. 3500/1975).
Con il terzo motivo, l'appellante si duole del rigetto delle istanze istruttorie e della mancata convocazione delle parti per il rituale tentativo di conciliazione da parte del primo giudice;
in tale sede, quest'ultimo avrebbe potuto constatare se la sig.ra fosse realmente informata della controversia. CP_1
Secondo parte appellata, il motivo sarebbe generico, irrilevante ed inammissibile, oltre che infondato.
Il motivo è infondato.
Sin dal primo grado, l'odierna appellante eccepiva che ispiratrici del giudizio avviato dalla sig.ra CP_1
fossero in realtà le figlie ed CP_3 Controparte_2
Sul punto, il primo giudice affermava che: “Tale eccezione, anche in quanto sguarnita di qualsivoglia riscontro financo indiziario, non consente evidentemente di superare le argomentazioni attoree;
i legali dell'attrice hanno in ogni caso prodotto dichiarazione di che si dichiara conscia in ordine CP_1 al contenuto del giudizio, e desiderosa di esperirlo (documento 9 attrice)” (v. p. 6 sentenza impugnata).
Pertanto, essendo stato provato che era ed è pienamente compos sui e cosciente del giudizio, ed CP_1
agisce per la tutela di un interesse proprio, essendo ulteriori motivazioni personali irrilevanti ai fini del giudizio, la censura dell'appellante è infondata.
Quanto al rigetto dell'istanza di comparizione personale delle parti contenuto nell'ordinanza istruttoria del 24.2.2022 di primo grado, esso è motivato;
del resto, non sussiste un obbligo del giudice di convocare personalmente nel corso del giudizio.
Quanto al rigetto delle istanze istruttorie avanzate dall'odierna appellante disposto nella medesima ordinanza, si concorda con il primo giudice sul fatto che i capitoli di prova formulati dalla Pt_1 comportano “valutazioni non demandabili a testi (capitolo 11) ovvero afferenti circostanze
pagina 9 di 10 documentali o da provare documentalmente (le restanti)”; essi, infatti, riguardano la data di morte di la qualità di figlio di quest'ultimo di la data del decesso o di Persona_1 Parte_2
pubblicazione del testamento, ed altre circostanze, tutte risultanti documentalmente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Atteso l'esito del gravame, le spese di lite dell'appellata del presente grado devono essere poste a carico dell'appellante.
Esse si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (€
66.831,46) dell'attività svolta e della complessità media delle questioni trattate, in complessivi €
9.991,00, esclusa la fase istruttoria non celebratasi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano - definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'appello, confermando di conseguenza la sentenza n. 59/2023, pubblicata il 13.1.2023 del Tribunale di Monza;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_1 CP_1 che si liquidano in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio
2013) della modifica introdotta con l'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 29.4.2025.
Il Presidente Dott. Maria Elena Catalano
Il Consigliere relatore Dott. Antonella Caterina Attardo
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