Articolo 4 della Legge 7 giugno 1975, n. 294
Articolo 3Articolo 5
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15 luglio 1975
Art. 4.

La spesa derivante dalla presente legge fara' carico allo stanziamento del capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 e di quelli corrispondenti per gli esercizi successivi, integrato, per il predetto anno finanziario 1975, della somma di lire tre miliardi e settecento milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 15 luglio 1975